RISOLUZIONE CONTRATTO. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di : − sospensione dell’esecuzione del servizio; − violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore; − violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; − violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione; − sopravvenuta revoca/sospensione del requisito oggettivo dell’accreditamento; − sopravvenuta perdita del requisito soggettivo auto- dichiarato; − la reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati. In tali casi l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché la Ausl della Romagna prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.
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Samples: Contract for the Regulation of the Supply of Specialized Dental Services, Accordo a Sanatoria, Contract for the Regulation of the Supply of Outpatient Specialist Services
RISOLUZIONE CONTRATTO. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di : − sospensione dell’esecuzione del servizio; − violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore; − violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; − violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione; − sopravvenuta revoca/sospensione del requisito oggettivo dell’accreditamento; − sopravvenuta perdita del requisito soggettivo auto- dichiarato; − la reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati. In tali casi l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.csopra . Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché la Ausl della Romagna prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.
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Samples: Contract for the Regulation of Supply Relationships for Outpatient Specialist Services, Contratto Di Fornitura Di Prestazioni Sanitarie, Contract for the Regulation of Supply Relationships for Healthcare Services
RISOLUZIONE CONTRATTO. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di di: − sospensione dell’esecuzione del servizioservizio per cause non dovute a forza maggiore; − violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore; − violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; − violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione; − sopravvenuta revoca/sospensione del requisito oggettivo dell’accreditamento; − sopravvenuta perdita del requisito soggettivo auto- dichiarato; − - il mancato rispetto delle indicazioni previste a livello nazionale, regionale o date dall’Azienda AUSL della Romagna per la gestione del rischio infettivo sanitario; − la reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati. In tali casi l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.csopra. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché la Ausl della Romagna prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.
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Samples: Contract for the Regulation of the Supply of Dental Specialist Services, Contract for the Regulation of the Supply of Outpatient Specialist Services, Contract for the Regulation of Supply Relationships for Rehabilitative Outpatient Services
RISOLUZIONE CONTRATTO. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di : − - sospensione dell’esecuzione del servizio; − - violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore; − - violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; − - violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione; − - sopravvenuta revoca/sospensione del requisito oggettivo dell’accreditamento; − - sopravvenuta perdita del requisito soggettivo auto- auto-dichiarato; − la - reiterata mancata emissione della NC nota credito richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati. In tali casi l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché la Ausl della Romagna prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.
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Samples: Accordo Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Fornitura Di Prestazioni Di Radioterapia
RISOLUZIONE CONTRATTO. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di di: − sospensione dell’esecuzione del servizioservizio per cause non dovute a forza maggiore; − violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore; − violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; − violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione; − sopravvenuta revoca/sospensione del requisito oggettivo dell’accreditamento; − sopravvenuta perdita del requisito soggettivo auto- dichiarato; − - il mancato rispetto delle indicazioni previste a livello nazionale, regionale o date dall’Azienda AUSL della Romagna per la gestione del rischio infettivo sanitario; − la reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati. In tali casi l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.csopra. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché la Ausl della Romagna prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.
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Samples: Contract for the Regulation of Supply Relationships for Outpatient Specialist Services
RISOLUZIONE CONTRATTO. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di : − – sospensione dell’esecuzione del servizio; − – violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore; − – violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; − – violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione; − – sopravvenuta revoca/sospensione del requisito oggettivo dell’accreditamento; − – sopravvenuta perdita del requisito soggettivo auto- dichiarato; − – la reiterata mancata emissione della NC nota di credito richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati. In tali casi l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.csopra . Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché la Ausl della Romagna prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.
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Samples: Contract for the Regulation of Supply Relationships for Outpatient Specialist Services
RISOLUZIONE CONTRATTO. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di : − – sospensione dell’esecuzione del servizio; − – violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore; − – violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; − – violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione; − – sopravvenuta revoca/sospensione del requisito oggettivo dell’accreditamento; − – sopravvenuta perdita del requisito soggettivo auto- dichiarato; − – la reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati. In tali casi l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché la Ausl della Romagna prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.
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RISOLUZIONE CONTRATTO. 1. Il contratto è risolto può essere oggetto di dirittorisoluzione da parte del Comune di Rimini in caso di gravi inadempienze da parte dell’affidatario tali da compromettere la funzionalità del servizio, di non ottemperanza dell’ aggiudicatario al complesso delle azioni previste e concordate con il referente di progetto del Comune, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, previa diffida dell’adempimento entro congruo termine (almeno 15 giorni consecutivi di calendario) e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.
2. Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 c.c.del Codice Civile le seguenti ipotesi:
a) abbandono del contratto, nei casi salvo che per forza maggiore;
b) inosservanza delle norme di : − sospensione dell’esecuzione legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
c) interruzione non motivata del servizio; − violazione ;
d) impiego di patti operatori – anche uno solo - che si trovano nelle situazioni di integrità e/o legalità adottati dall’Azienda Usl cui agli artt. 5 e sottoscritti dal Fornitore; − violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti8 della Legge 6 febbraio 2006, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; − violazione delle prescrizioni n. 38 “Disposizioni in materia di incompatibilità lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e anticorruzione; − sopravvenuta revoca/sospensione del requisito oggettivo dell’accreditamento; − sopravvenuta perdita del requisito soggettivo auto- dichiarato; − la reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda pedopornografia anche a storno mezzo Internet”.
e) mancato rispetto degli obblighi di importi indebitamente pagati e/o fatturati. In tali casi l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti tracciabilità qualora le transazioni di cui all’art. 1456 c.c3 della Legge 136/2010 non siano eseguite avvalendosi di Banche o della Società Poste Italiane S.P.A.;
f) mancato rispetto degli obblighi previsti all’art. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore 6 commi 5, 6 e 7 del presente capitolato.
3. In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Comune di accettare nuovi pazientiRimini, non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo che l’Aziendail suo diritto dal risarcimento di maggiori danni.
4. La risoluzione del contratto avverrà previa notificazione scritta da parte del Comune di Rimini, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché la Ausl della Romagna prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve con tutte le altre conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigenteaffidare il servizio a terzi con rivalsa per gli eventuali maggiori oneri e salva l’applicazione delle penali prescritte.
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Samples: Service Agreement
RISOLUZIONE CONTRATTO. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di di: − – sospensione dell’esecuzione del servizio; − – violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore; − – violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; − – violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione; − – sopravvenuta revoca/sospensione del requisito oggettivo dell’accreditamento; − – sopravvenuta perdita del requisito soggettivo auto- dichiarato; − – la reiterata mancata emissione della NC nota di credito richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati. In tali casi l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.csopra. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché la Ausl della Romagna prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.
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RISOLUZIONE CONTRATTO. L’ospite prende atto che il mancato rispetto del presente Regolamento comporta, a discrezione della Direzione del Campeggio Oasi s.n.c., l’allontanamento da esso, fermo il pagamento dell’intero soggiorno e salvi i danni. Il Campeggio Oasi s.n.c. potrà risolvere il contratto è risolto “di diritto”, ai sensi dell’art. 1456 c.c.del codice civile, in qualsiasi momento nei seguenti casi:
a) nei casi previsti nell’art. 18 del presente contratto;
b) nel caso di omesso pagamento da parte del Cliente, nei casi termini perentori indicati nell’art. 2 del presente contratto, delle somme previste a titolo di : − sospensione dell’esecuzione acconto e di saldo del servizio; − corrispettivo;
c) nel caso di violazione di patti quanto previsto dagli articoli 1), 2), 3) e 5) dell’allegato A al presente contratto;
d) nel caso di integrità omessa dichiarazione di presenza ospiti/visitatori e/o legalità adottati dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore; − violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; − violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione; − sopravvenuta revoca/sospensione del requisito oggettivo dell’accreditamento; − sopravvenuta perdita del requisito soggettivo auto- dichiarato; − la reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati omesso pagamento dei tali e/o fatturativiolazione di una qualunque delle clausole dell’allegato B al presente contratto. Nel caso in cui il Campeggio Oasi s.n.c. dovesse provvedere alla risoluzione di diritto del contratto per il mancato pagamento del corrispettivo da parte del Cliente, la stessa Società avrà diritto di ritenzione sul caravan o roulotte o camper o casa mobile o bungalow e su ogni altro bene presente all’interno del campeggio, di proprietà del Cliente. In tali casi l’Azienda procede con tal caso la contestazione scritta Società è autorizzata fin da ora alla vendita o cessione gratuita a terzi dei suindicati beni del Cliente, ed il Cliente autorizza espressamente, a tal fine, la cessione di beni al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’artcreditore. 1456 c.c. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto Qualora quanto sopra venga reso impossibile la Società si provvederà al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché la Ausl della Romagna prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative recupero giudiziale del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigentecredito.
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Samples: Camping Contract
RISOLUZIONE CONTRATTO. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di : − sospensione dell’esecuzione del servizio; − violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore; − violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; − violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione; − sopravvenuta revoca/sospensione del requisito oggettivo dell’accreditamento; − sopravvenuta perdita del requisito soggettivo auto- dichiarato; − la reiterata mancata emissione della NC nota di credito richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati. In tali casi l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.csopra. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché la Ausl della Romagna prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.
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Samples: Contract for the Regulation of the Supply of Outpatient Specialist Services