Common use of RISOLUZIONE CONTRATTO Clause in Contracts

RISOLUZIONE CONTRATTO. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di : − sospensione dell’esecuzione del servizio; − violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore; − violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; − violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione; − sopravvenuta revoca/sospensione del requisito oggettivo dell’accreditamento; − sopravvenuta perdita del requisito soggettivo auto- dichiarato; − la reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati. In tali casi l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché la Ausl della Romagna prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.

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Samples: Contratto, Accordo a Sanatoria, Contratto

RISOLUZIONE CONTRATTO. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di : − sospensione dell’esecuzione del servizio; − violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore; − violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; − violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione; − sopravvenuta revoca/sospensione del requisito oggettivo dell’accreditamento; − sopravvenuta perdita del requisito soggettivo auto- dichiarato; − la reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati. In tali casi l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.csopra . Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché la Ausl della Romagna prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.

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Samples: Contratto, Contratto, Contratto

RISOLUZIONE CONTRATTO. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di di: − sospensione dell’esecuzione del servizioservizio per cause non dovute a forza maggiore; − violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore; − violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; − violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione; − sopravvenuta revoca/sospensione del requisito oggettivo dell’accreditamento; − sopravvenuta perdita del requisito soggettivo auto- dichiarato; − - il mancato rispetto delle indicazioni previste a livello nazionale, regionale o date dall’Azienda AUSL della Romagna per la gestione del rischio infettivo sanitario; − la reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati. In tali casi l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.csopra. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché la Ausl della Romagna prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.

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Samples: Contratto, Contratto, Contratto

RISOLUZIONE CONTRATTO. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di : sospensione dell’esecuzione del servizio; violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore; violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione; sopravvenuta revoca/sospensione del requisito oggettivo dell’accreditamento; sopravvenuta perdita del requisito soggettivo auto- dichiarato; la reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati. In tali casi l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché la Ausl della Romagna prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.

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Samples: Contratto

RISOLUZIONE CONTRATTO. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di : - sospensione dell’esecuzione del servizio; - violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore; - violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; - violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione; - sopravvenuta revoca/sospensione del requisito oggettivo dell’accreditamento; - sopravvenuta perdita del requisito soggettivo auto- auto-dichiarato; − la - reiterata mancata emissione della NC nota credito richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati. In tali casi l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché la Ausl della Romagna prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.

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Samples: Accordo

RISOLUZIONE CONTRATTO. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di : sospensione dell’esecuzione del servizio; violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore; violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione; sopravvenuta revoca/sospensione del requisito oggettivo dell’accreditamento; sopravvenuta perdita del requisito soggettivo auto- dichiarato; la reiterata mancata emissione della NC nota di credito richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati. In tali casi l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.csopra . Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché la Ausl della Romagna prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.

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RISOLUZIONE CONTRATTO. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di di: − sospensione dell’esecuzione del servizioservizio per cause non dovute a forza maggiore; − violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore; − violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; − violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione; − sopravvenuta revoca/sospensione del requisito oggettivo dell’accreditamento; − sopravvenuta perdita del requisito soggettivo auto- dichiarato; − - il mancato rispetto delle indicazioni previste a livello nazionale, regionale o date dall’Azienda AUSL della Romagna per la gestione del rischio infettivo sanitario; − la reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati. In tali casi l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.csopra. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché la Ausl della Romagna prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.

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RISOLUZIONE CONTRATTO. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di di: sospensione dell’esecuzione del servizio; violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore; violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione; sopravvenuta revoca/sospensione del requisito oggettivo dell’accreditamento; sopravvenuta perdita del requisito soggettivo auto- dichiarato; la reiterata mancata emissione della NC nota di credito richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati. In tali casi l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.csopra. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché la Ausl della Romagna prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.

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RISOLUZIONE CONTRATTO. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di : − sospensione dell’esecuzione del servizio; − violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore; − violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; − violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione; − sopravvenuta revoca/sospensione del requisito oggettivo dell’accreditamento; − sopravvenuta perdita del requisito soggettivo auto- dichiarato; − la reiterata mancata emissione della NC nota di credito richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati. In tali casi l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.csopra. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché la Ausl della Romagna prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.

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