Common use of RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Clause in Contracts

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’Azienda Sanitaria in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). La ditta aggiudicataria dovrà dichiarare, al momento della stipula del contratto, di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, a pena nullità assoluta del contratto. Il contratto potrà essere risolto, inoltre, nel caso in cui le transazioni di cui all’appalto in oggetto sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art 3, comma 9 bis della Legge 136/2010. L’Azienda Sanitaria, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: • in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; • in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva. L’Azienda Sanitaria potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’Azienda Sanitaria in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). La ditta aggiudicataria dovrà dichiarare, al momento della stipula Fatto salvo la durata del contratto, di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, a pena nullità assoluta del contratto. Il contratto potrà essere risolto, inoltre, nel caso in cui le transazioni di cui all’appalto in oggetto sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art 3, comma 9 bis della Legge 136/2010. L’Azienda Sanitaria, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) lo stesso si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contrattodel relativo procedimento motivato nei seguenti casi: - in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 80 del D.LgsD.Lgs n. 50 del 18.04.16 e s.m. 163/2006ed i.; - qualora la ditta aggiudicataria non sia stata in grado di fornire il servizio richiesto entro 7 giorni solari dalla data di sottoscrizione del contratto specifico tra il personale interinale e l’AOU; - qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate tre penalità con le modalità previste dal presente Capitolato e sia riscontrata un’ulteriore inadempienza; - in caso di gravi inadempienze, frode od altro, nell’esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità della fornitura e, dunque, giustificare l’immediata risoluzione del contratto; - in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; - per l’accertata inosservanza delle disposizioni di legge concernenti il personale dipendente del soggetto aggiudicatario in materia di lavoro e previdenza, compresa la mancata applicazione dei contratti collettivi; - in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva; - in caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazione; - in caso in cui avvengano transazioni relative al presente contratto senza avvalersi degli strumenti previsti dall'art. L’Azienda Sanitaria 3 comma 8 della L. 136/2010 e s.m.i. Al verificarsi delle sopraindicate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto non appena l’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta, in forma di lettera raccomandata (o tramite PEC) al soggetto aggiudicatario. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all’indirizzo del soggetto aggiudicatario. Qualora l’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara si avvalga di tale clausola, potrà rivalersi su soggetto aggiudicatario al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, è altresì tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che l’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento del servizio ad altra Ditta. L’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara si riserva, altresì, la facoltà di sospendere provvisoriamente il servizio, in tutto o in parte, in qualsiasi giorno e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danni o compensi di sorta. L’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Azienda Sanitaria contratto, l’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara ha il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’impresa All’Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria dall’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’Azienda Sanitaria Ospedale-Università Padova in caso di inadempimento del fornitore agli anche di uno solo degli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R.PEC, un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). La ditta aggiudicataria dovrà dichiarare, al momento della stipula del contratto, di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, a pena nullità assoluta del contratto. Il contratto potrà essere risolto, inoltre, nel caso in cui le transazioni di cui all’appalto in oggetto sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art 3, comma 9 bis della Legge 136/2010. L’Azienda SanitariaOspedale-Università Padova, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R.A.R. o PEC, risolvere di diritto il contratto: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione negli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 80 del D.Lgs. 163/200650/2016; • in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva. L’Azienda Sanitaria potrà; • In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel dell’art 3, comma 9 bis della Legge 136/2010; • In caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • In caso di accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dell’Azienda Ospedale-Università Padova; • esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84 del D. Lgs 159/11 rese dalle Prefetture ai sensi del Protocollo di Legalità della Regione Veneto di cui ratificato con DGR 1036 del 4 agosto 2015. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l’Amministrazione di agire ai sensi dell’art. 1936 e ss. c.c., oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l’affidamento del servizio ad altra ditta. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L’affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente. Nel caso di minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Del Bar Caffetteria Presso l'Ospedale Sant'antonio

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’Azienda Sanitaria Ospedale – Università Padova in caso di inadempimento del fornitore agli anche di uno solo degli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R.PEC, un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). La ditta aggiudicataria dovrà dichiarare, al momento della stipula del contratto, di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, a pena nullità assoluta del contratto. Il contratto potrà essere risolto, inoltre, nel caso in cui le transazioni di cui all’appalto in oggetto sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art 3, comma 9 bis della Legge 136/2010. L’Azienda SanitariaOspedale – Università Padova, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R.A.R. o PEC, risolvere di diritto il contratto: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione negli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 80 del D.Lgs. 163/2006n. 50/2016; • in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva. L’Azienda Sanitaria potrà; • In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel dell’art 3, comma 9 bis della Legge 136/2010; • In caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • In caso di accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dell’Azienda Ospedale – Università Padova; • esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 159/11 rese dalle Prefetture ai sensi del Protocollo di Legalità della Regione Veneto di cui ratificato con DGR 1036 del 4 agosto 2015. • Nel caso in cui l’ammontare delle penali contestate superi il 10% del valore del contatto. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l’Amministrazione di agire ai sensi dell’art. 1936 e ss. c.c., oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l’affidamento del servizio ad altra ditta. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Azienda Sanitaria Ospedale – Università Padova il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria dall’ Azienda Ospedale – Università Padova rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L’affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente. Nel caso di minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda Sanitaria dell’ Azienda Ospedale – Università Padova e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

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Samples: Disciplinare Di Gara