Common use of Risoluzione del contratto e recesso Clause in Contracts

Risoluzione del contratto e recesso. Il contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di nullità, né può considerarsi cessione la semplice trasformazione della ragione sociale dell'Impresa quando non cambiano le persone fisiche dell'Impresa trasformata. Il contratto ceduto è da considerarsi rescisso ope legis. L'Amministrazione potrà recedere dal contratto quando l'ammontare delle riserve ecceda il quinto del prezzo contrattuale In ogni caso, La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti ed il valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, così come disposto dall'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi assunti (allorché l'Appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte l'opera o le forniture assunte, si renda colpevole di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate, in modo che a giudizio esclusivo della Stazione appaltante ne risultino compromessi sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale, ovvero che sia dichiarato fallito, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto), l'Amministrazione ha facoltà di deliberare la risoluzione del contratto, nei modi e con le formalità consentiti dalle leggi in vigore (artt.135,136,138,139 d. lgs. 163/2006) previa intimazione ad eseguire i lavori e successiva constatazione mediante verbale. In questi casi l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà passibile del danno che provenisse alla Stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto e dall'esecuzione d'ufficio in economia. Nel caso di frode dell'Appaltatore, in relazione ai lavori di cui al presente appalto, l'Amministrazione, in attesa della definizione dei danni conseguenti a tale comportamento fraudolento, sospenderà i pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmente. Le ripetute violazioni del Piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza o il Piano di sicurezza sostitutivo nei casi previsti, nonché il piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale .

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Risoluzione del contratto e recesso. Il E’ facoltà del Committente risolvere il contratto di appalto non può essere cedutoappalto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) nei casi indicati all’art. 17 del CSA al quale si rinvia. Nelle ipotesi indicate all’art. 17 richiamato, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a pena di nullità, né può considerarsi cessione la semplice trasformazione seguito della ragione sociale dell'Impresa quando non cambiano le persone fisiche dell'Impresa trasformata. Il contratto ceduto è da considerarsi rescisso ope legis. L'Amministrazione potrà recedere dal contratto quando l'ammontare delle riserve ecceda il quinto dichiarazione del prezzo contrattuale In ogni caso, La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti ed il valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, così come disposto dall'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi assunti (allorché l'Appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte l'opera o le forniture assunte, si renda colpevole di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulateCommittente, in modo che a giudizio esclusivo forma di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, di volersi avvalere della Stazione appaltante ne risultino compromessi sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale, ovvero che sia dichiarato fallito, la Stazione appaltante potrà procedere alla clausola risolutiva. L’applicazione della risoluzione del contratto)contratto non pregiudica la messa in atto, l'Amministrazione ha facoltà da parte del Committente, di deliberare la azione di risarcimento per danni subiti. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, nei modi e con il Committente avrà la facoltà di affidare le formalità consentiti dalle leggi in vigore (artt.135,136,138,139 d. lgs. 163/2006) previa intimazione prestazioni a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere ad eseguire i lavori e successiva constatazione mediante verbale. In questi casi l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà passibile del danno che provenisse alla Stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo affidamento delle stesse, attribuendo gli eventuali maggiori costi al Commissionario con cui il contratto è stato risolto. Al Commissionario verrà corrisposto il prezzo contrattuale delle prestazioni effettuate fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e dall'esecuzione d'ufficio in economiai danni. Nel caso di frode dell'AppaltatorePer l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, in relazione ai lavori di cui al presente appalto, l'Amministrazione, in attesa della definizione dei danni conseguenti a tale comportamento fraudolento, sospenderà i pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmente. Le ripetute violazioni il Committente potrà rivalersi su eventuali crediti del Piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza o il Piano di sicurezza sostitutivo nei casi previstiCommissionario, nonché il piano operativo sulla cauzione, senza necessità di sicurezzadiffide o formalità di sorta. L'ASL Rieti si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, previa formale costituzione da comunicarsi al Commissionario con lettera raccomandata A.R. o con PEC. Altresì l’ASL Rieti si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in mora dell'Appaltatoreogni momento, costituiscono causa di risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 1373, al verificarsi delle ipotesi e secondo le modalità indicate nel citato art. 17 del CSA al quale si rinvia.

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Risoluzione del contratto e recesso. Il Nel caso in cui l’aggiudicatario si renda responsabile di gravi e reiterate inadempienze riguardo agli obblighi previsti nel contratto e nel presente capitolato, nei casi di appalto non può essere cedutodolo o negligenza gravissima o grave mancato rispetto della privacy previsti al precedente articolo 11, nei casi di danni causati all’Ente o a pena terzi previsti al precedente articolo 11 o derivanti da inadempienze, in caso di nullitàreiterata applicazione delle penali di cui all’articolo 13 l’Ente si riserva, né può considerarsi cessione previa diffida, la semplice trasformazione della ragione sociale dell'Impresa quando non cambiano le persone fisiche dell'Impresa trasformatafacoltà di risolvere anticipatamente lo stesso, ferma restando la facoltà di procedere, nei confronti dell’operatore aggiudicatario, alla richiesta dell’eventuale risarcimento dei danni subiti. In caso di risoluzione anticipata del contratto, l’Ente si riserva la facoltà di affidare il servizio al concorrente classificatosi secondo in graduatoria. Il contratto ceduto è potrà essere altresì risolto nel caso in cui, per effetto di leggi o di provvedimenti amministrativi, l'ordinamento postale dovesse essere modificato in modo tale da considerarsi rescisso ope legisrendere impossibile o eccessivamente onerosa, per una o entrambe le parti, la prosecuzione dello stesso. L'Amministrazione potrà recedere dal contratto quando l'ammontare delle riserve ecceda il quinto del prezzo contrattuale In ogni caso, La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti ed il valore dei materiali utili esistenti di servizio concluso dalle stesse a seguito della stipula da parte di Consip di una convenzione-quadro nel caso in cantiere, oltre al decimo dell'importo cui i parametri di quest’ultima siano migliorativi e l'appaltatore dell'amministrazione non acconsenta a procedere ad una adeguamento delle opere non eseguite, così come disposto dall'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi assunti (allorché l'Appaltatore ceda o subappalti condizioni economiche in tutto o in parte l'opera o le forniture assunte, si renda colpevole di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulatemodo da rispettare i parametri della convenzione Consip, in modo che a giudizio esclusivo della Stazione appaltante ne risultino compromessi sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale, ovvero che sia dichiarato fallito, vigenza dell’art.2 D.L. n.135/2010. L'Amministrazione si riserva la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto), l'Amministrazione ha facoltà di deliberare risolvere il contratto nei casi previsti dal presente Capitolato e per tutti gli altri casi contemplati dalla legislazione vigente, provvedendo all'incameramento della cauzione di cui all’art. 12. Il Committente si riserva la risoluzione del contrattofacoltà di interrompere l'incarico, nei modi e con le formalità consentiti dalle leggi in vigore (artt.135,136,138,139 d. lgs. 163/2006) previa intimazione ad eseguire i lavori e successiva constatazione mediante verbale. In questi casi l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà passibile del danno che provenisse alla Stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto e dall'esecuzione d'ufficio in economia. Nel caso di frode dell'Appaltatorelettera raccomandata o posta elettronica certificata, in relazione ai lavori presenza di cui al presente appalto, l'Amministrazione, in attesa gravi negligenze ed inadempienze da parte della definizione dei danni conseguenti a tale comportamento fraudolento, sospenderà i pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmente. Le ripetute violazioni del Piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza o il Piano di sicurezza sostitutivo nei casi previsti, nonché il piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale Ditta.

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Risoluzione del contratto e recesso. L’Ente Appaltante provvederà a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: • nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazioneodichiarazionimendaci; • nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passataingiudicatoperireatidicuiall'articolo80delCodicedeicontratti. Il direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documentinecessari, indicandola stima dei lavori eseguiti regolarmente,il cui importo può essere riconosciutoall'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazionedellepropriecontrodeduzionialresponsabiledelprocedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazioneappaltantesupropostadelresponsabiledelprocedimentodichiararisoltoilcontratto. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazioneappaltanterisolveilcontratto,fermorestandoilpagamentodellepenali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti,decurtatodeglioneriaggiuntividerivantidalloscioglimentodelcontratto. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchineemezzid'operaelarelativapresainconsegna. L'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalitàdicuialcodice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progeto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nellostatodiconsistenza,manonprevistenelprogettoapprovatononchénelleeventualiperiziedivariante. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente paragrafo, in sede di liquidazione finale dei lavori, riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a caricodell'appaltatoreè determinatoanchein relazioneallamaggiorespesasostenutaper affidaread altraimpresai lavori. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto non dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativioneriespese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può essere cedutodepositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del codice, a pena pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di nullitàagire per il risarcimento deidanni. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’ente appaltante può considerarsi cessione la semplice trasformazione della ragione sociale dell'Impresa quando non cambiano le persone fisiche dell'Impresa trasformata. Il contratto ceduto è da considerarsi rescisso ope legis. L'Amministrazione potrà recedere dal contratto quando l'ammontare delle riserve ecceda il quinto del prezzo contrattuale In ogni caso, La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto momento previo il pagamento dei lavori eseguiti ed il o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a basediaffidamento,depuratodelribassod'astael'ammontarenettodeilavorieseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, così come disposto dall'artdecorsi i quali l’ente appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. 134 I materiali, il cui valore è riconosciuto dall’ente appaltante sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del D.Lgspreavviso. n. 163/2006. In caso di inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi assunti (allorché l'Appaltatore ceda o subappalti L’ente appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte l'opera o le forniture assunteasportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, si renda colpevole per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate, in modo che costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. L'appaltatore deve rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i cantieri a giudizio esclusivo della Stazione disposizione dell’ente appaltante ne risultino compromessi sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale, ovvero che sia dichiarato fallito, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto), l'Amministrazione ha facoltà di deliberare la risoluzione del contratto, nei modi stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e con le formalità consentiti dalle leggi in vigore (artt.135,136,138,139 d. lgs. 163/2006) previa intimazione ad eseguire i lavori e successiva constatazione mediante verbale. In questi casi l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà passibile del danno che provenisse alla Stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto e dall'esecuzione d'ufficio in economia. Nel caso di frode dell'Appaltatore, in relazione ai lavori di cui al presente appalto, l'Amministrazione, in attesa della definizione dei danni conseguenti a tale comportamento fraudolento, sospenderà i pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmente. Le ripetute violazioni del Piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza o il Piano di sicurezza sostitutivo nei casi previsti, nonché il piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale suespese.

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Risoluzione del contratto e recesso. Il contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di nullità, né può considerarsi cessione la semplice trasformazione della ragione sociale dell'Impresa quando non cambiano le persone fisiche dell'Impresa trasformata1. Il contratto ceduto è da considerarsi rescisso ope legispotrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. L'Amministrazione potrà recedere 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante pec, entro 15 (quindici) giorni dal contratto quando l'ammontare delle riserve ecceda il quinto del prezzo contrattuale In ogni caso, La Stazione Appaltante ha il diritto ricevimento di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti ed il valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, così come disposto dall'arttale comunicazione. 134 2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, dal protocollo Quadro di Legalità del 26/07/2017 e dall’art. 2.19 del Capitolato speciale d’appalto, l’Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse: a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura; b) mancato reintegro della cauzione definitiva nei termini previsti; c) inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale; d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia; e) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all’art. 8 del presente Contratto; f) violazione delle norme relative al subappalto; g) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura e richiamato nel presente Contratto; h) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e alla fase contrattuale; i) mancanza, anche sopravvenuta successivamente all’aggiudicazione dell’appalto, dei requisiti minimi di ammissibilità prescritti nella richiesta di offerta e nei relativi allegati; j) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere l'Affidatario; k) frode, grave negligenza o grave inadempienza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali o degli allegati di cui all’art. 1, indipendentemente dall'applicazione delle penali, ovvero il verificarsi di una delle circostanze previste all’art. 80 del Codice; l) violazione del divieto di cessione del contratto; m) omessa o non tempestiva comunicazione, anche in caso di stipula di subcontratto, all’ANAC e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla “filiera delle imprese”, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p. (art. 4 comma 2 lett. a) dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post- sisma); n) ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore, di un suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p. (art. 4 comma 2 lett. b) dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma); o) qualora dovesse pervenire nel corso del rapporto contrattuale un’informazione antimafia con esito di accertamento della sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 163/2006159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto. 3. La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventerà operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante darà per iscritto all’Affidatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. 4. In caso di inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi assunti (allorché l'Appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte l'opera o risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le forniture assunte, eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli. 5. La Stazione Appaltante si renda colpevole di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate, in modo che a giudizio esclusivo della Stazione appaltante ne risultino compromessi sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale, ovvero che sia dichiarato fallito, riserva la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto), l'Amministrazione ha facoltà di deliberare la risoluzione recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 109 del contrattoD. Lgs. 50/2016, nei modi nonché ai sensi e con le formalità consentiti dalle leggi in vigore (artt.135,136,138,139 per gli effetti dell’art. 92 commi 3 e 4 del d. lgs. 163/2006) previa intimazione ad eseguire i lavori e successiva constatazione mediante verbale. In questi casi l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà passibile del danno che provenisse alla Stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto e dall'esecuzione d'ufficio in economia. Nel caso di frode dell'Appaltatore159/2011, in relazione ai lavori considerazione della circostanza di cui al presente appalto, l'Amministrazione, in attesa premessa circa l’acquisizione della definizione dei danni conseguenti a tale comportamento fraudolento, sospenderà i pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmentedocumentazione antimafia. Le ripetute violazioni del Piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza o il Piano di sicurezza sostitutivo nei casi previsti, nonché il piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale .Art. 15 -

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Risoluzione del contratto e recesso. Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell’Affidatario e specificatamente: ✔ nel caso in cui le obbligazioni dell’Affidatario non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell’offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 CC.) ✔ nel caso in cui l’Affidatario, entro un congruo termine assegnatogli dalla stazione appaltante mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto non può essere cedutonei termini prescritti (art. 1454 CC.) ✔ nel caso in cui l’Affidatario ceda il contratto o lo dia in subappalto ✔ mancato rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62". Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando la Città Metropolitana di Cagliari dichiara all’Affidatario, a pena mezzo di nullitàcomunicazione PEC, né può considerarsi cessione la semplice trasformazione che intende valersi della ragione sociale dell'Impresa quando non cambiano le persone fisiche dell'Impresa trasformata. Il contratto ceduto è da considerarsi rescisso ope legis. L'Amministrazione potrà recedere dal contratto quando l'ammontare delle riserve ecceda clausola risolutiva espressa, salvo il quinto del prezzo contrattuale In ogni caso, La Stazione Appaltante ha il diritto risarcimento di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti ed il valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, così come disposto dall'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006maggiori danni. In caso di inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi assunti (allorché l'Appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte l'opera o le forniture assunterisoluzione del contratto per colpa dell’Affidatario, si renda colpevole di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulatequesti è obbligato all’immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, in modo che a giudizio esclusivo della Stazione e la stazione appaltante ne risultino compromessi sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale, ovvero che sia dichiarato fallitoè liberata da ogni obbligo sulla prestazione già effettuata. Inoltre, la Stazione appaltante Città Metropolitana di Cagliari potrà procedere alla risoluzione del contratto)differire il pagamento di quanto dovuto a conguaglio delle spese sostenute, l'Amministrazione ha facoltà al fine di deliberare la risoluzione del contratto, nei modi e con le formalità consentiti dalle leggi in vigore (artt.135,136,138,139 d. lgs. 163/2006) previa intimazione ad eseguire i lavori e successiva constatazione mediante verbale. In questi casi l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà passibile quantificare l’ammontare del danno che provenisse l’aggiudicatario abbia eventualmente provocato e debba risarcire, nonché di operare la compensazione tra le due somme. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi all’Affidatario non saranno applicabili ritenute sui compensi dovuti, penalità o risoluzione per inadempimento. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla Stazione appaltante dalla stipulazione disciplina della risoluzione del contratto di un nuovo contratto cui agli articoli 1453 e dall'esecuzione d'ufficio in economiaseguenti del Codice Civile. Nel caso L’amministrazione si riserva la facoltà di frode dell'Appaltatorerecedere dal contratto, in relazione ai lavori qualunque tempo e fino al termine della prestazione, per giusta causa o per sopraggiunti motivi di interesse pubblico. La facoltà di recesso verrà esercitata con l’invio, tramite PEC, di apposita comunicazione scritta che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima dalla data di recesso. In tal caso l’amministrazione si obbliga a pagare all’Affidatario un’indennità di ammontare corrispondente alla somma dovuta per le prestazioni già eseguite al momento in cui al presente appaltoviene comunicato l’atto di recesso, l'Amministrazionecosì come attestato dal verbale di verifica delle prestazioni svolte, in attesa della definizione dei danni conseguenti a tale comportamento fraudolento, sospenderà i pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmente. Le ripetute violazioni del Piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza o il Piano di sicurezza sostitutivo nei casi previsti, nonché il piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale redatto dall’amministrazione.

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Risoluzione del contratto e recesso. Il contratto di appalto Ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016, è in facoltà della SA, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non può essere cedutoinferiore a 20 (venti) giorni, a pena di nullità, né può considerarsi cessione la semplice trasformazione della ragione sociale dell'Impresa quando non cambiano le persone fisiche dell'Impresa trasformata. Il contratto ceduto è da considerarsi rescisso ope legis. L'Amministrazione potrà recedere dal contratto quando l'ammontare delle riserve ecceda il quinto del prezzo contrattuale In ogni caso, La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto tempo, previo il pagamento dei lavori eseguiti ed il valore dei materiali utili esistenti in cantieredelle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguiteeseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, così come disposto dall'artdepurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti. 134 del D.LgsIl Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. n. 163/2006. In La SA ha diritto di recedere dal contratto anche in caso si verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi assunti (allorché l'Appaltatore ceda fiducia sottostante il contratto o subappalti – a titolo esemplificativo e non esaustivo – sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in tutto materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o in parte l'opera o le forniture assunte, si renda colpevole di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate, in modo che a giudizio esclusivo della Stazione appaltante ne risultino compromessi sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattualeconcordato con i creditori, ovvero che sia dichiarato fallitonel caso in cui venga designato un liquidatore, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del contratto), l'Amministrazione ha facoltà di deliberare la risoluzione del contratto, nei modi e con le formalità consentiti dalle leggi in vigore (artt.135,136,138,139 d. lgs. 163/2006) previa intimazione ad eseguire i lavori e successiva constatazione mediante verbale. In questi casi l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà passibile del danno che provenisse alla Stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto e dall'esecuzione d'ufficio in economiaFornitore. Nel caso di frode dell'Appaltatorerecesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in relazione ai lavori deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile. Dalla data di cui al presente appaltoefficacia del recesso, l'Amministrazioneil Fornitore dovrà̀ cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla SA. La SA avrà il diritto di risolvere il contratto, sempre che il Fornitore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà essergli notificata dalla SA con preavviso di non meno di quindici (15) giorni naturali e consecutivi, mediante PEC, o in attesa caso di impossibilità di utilizzo della definizione dei danni conseguenti a tale comportamento fraudolentostessa, sospenderà i pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmente. Le ripetute violazioni del Piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza o il Piano di sicurezza sostitutivo attraverso lettera raccomandata A/R, nei casi previsti, nonché il piano operativo qui di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale .seguito indicati:

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Risoluzione del contratto e recesso. Il contratto l’ATS può risolvere il contratto, sempre ai sensi dell’art 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa), con provvedimento motivato e previa comunicazione dl provvedimento stesso, nei seguenti casi: - dopo 3 contestazioni di appalto non può essere cedutoomissione o ritardi, anche parziali; - dopo 3 contestazioni di irregolarità, insufficienza, difformità di esecuzione; - comportamenti dell’Operatore Economico determinanti avvio di procedimento dell’autorità giudiziaria, ordinaria o amministrativa, a pena carico dello stesso; - frode, dolo, colpa grave e grave negligenza; - cancellazione della Cooperativa dall’Albo regionale delle cooperative sociali, come stabilito all’art 5 della LR 16/22.4.1997; - sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di nullitàforza maggiore; - mancata sostituzione del personale, né può considerarsi cessione laddove richiesto; - perdita, da parte dell’Operatore Economico dei requisiti richiesti per la semplice trasformazione partecipazione alla gara; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; - documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo, come contemplato nell’art 6 comma 8 del DPR 207/2010; - violazione della ragione sociale dell'Impresa quando normativa circa la tracciabilità dei flussi finanziari, art 3 Legge 136/13.8.2010 smi; - cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Operatore Economico; - ricorso al subappalto non cambiano le persone fisiche dell'Impresa trasformatacontemplato dall’ATS; - violazione disposizioni antimafia; - motivate esigenze di pubblico interesse, specificate nel provvedimento di risoluzione. Il contratto ceduto è da considerarsi rescisso ope legis. L'Amministrazione potrà recedere dal contratto quando l'ammontare delle riserve ecceda il quinto del prezzo contrattuale In ogni caso, La Stazione Appaltante ha il diritto Rimane sempre in capo all’ATS l’accertamento dei requisiti di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti ed il valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, così come disposto dall'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi assunti (allorché l'Appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte l'opera o le forniture assunte, si renda colpevole di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate, in modo che a giudizio esclusivo della Stazione appaltante ne risultino compromessi sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale, ovvero che sia dichiarato fallito, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto), l'Amministrazione ha facoltà di deliberare la risoluzione del contrattoordine generale e speciale, nei modi e con le formalità consentiti dalle leggi in vigore (artt.135,136,138,139 d. lgs. 163/2006) previa intimazione ad eseguire i lavori e successiva constatazione mediante verbale. In questi casi l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà passibile del danno che provenisse alla Stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto e dall'esecuzione d'ufficio in economiacessione, fusione, scissione, trasformazione societaria. Nel caso di frode dell'Appaltatorevariazione della soggettività giuridica dell’Operatore Economico fornitore, la prosecuzione del rapporto deve essere autorizzata dall’ATS. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in relazione ai lavori danno dell’Operatore Economico inadempiente. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’ATS. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando l’ATS, concluso il relativo procedimento, determini di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all’Operatore aggiudicatario. Il provvedimento formale di recepimento della risoluzione per inadempimento disciplinerà parimenti, gli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti dell’ATS contraente che, in ogni caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del giorno precedente la notifica della risoluzione del vincolo contrattuale. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al presente appalto, l'Amministrazione, codice civile in attesa della definizione dei danni conseguenti a tale comportamento fraudolento, sospenderà i pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmente. Le ripetute violazioni del Piano materia di sicurezza risoluzione e di coordinamento e recesso del piano generale di sicurezza o il Piano di sicurezza sostitutivo nei casi previsti, nonché il piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale .contratto

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Risoluzione del contratto e recesso. Il contratto si risolverà di appalto diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio e specificamente: − nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non può essere cedutosiano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell’offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 c.c.); − nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dalla Provincia mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell’affidamento del servizio; − nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto. Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l’Amministrazione dichiara al concessionario del servizio, a pena mezzo di nullitàlettera raccomandata A/R, né può considerarsi cessione la semplice trasformazione che intende valersi della ragione sociale dell'Impresa quando non cambiano le persone fisiche dell'Impresa trasformata. Il contratto ceduto è da considerarsi rescisso ope legis. L'Amministrazione potrà recedere dal contratto quando l'ammontare delle riserve ecceda clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l’escussione della garanzia prestata, salvo il quinto del prezzo contrattuale In ogni caso, La Stazione Appaltante ha il diritto risarcimento di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti ed il valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, così come disposto dall'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006maggiori danni. In caso di inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi assunti (allorché l'Appaltatore ceda risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all’immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e la Provincia è liberata da ogni obbligo sui servizi già erogati. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o subappalti in tutto o in parte l'opera o le forniture assunte, si renda colpevole di grave negligenza violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o contravvenga eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli obblighi ed articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, all’articolo 145 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 ultimo periodo, nonché alle condizioni stipulatedisposizioni di cui all’art. 136 del D.Lgs. 163/2006. Il Dirigente del Settore si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in modo che a giudizio esclusivo qualunque tempo e fino al termine della Stazione appaltante ne risultino compromessi sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattualeconcessione, ovvero che sia dichiarato fallito, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto), l'Amministrazione ha per giusta causa. La facoltà di deliberare la risoluzione del contrattorecesso verrà esercitata mediante l’invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, nei modi e con le formalità consentiti dalle leggi in vigore (artt.135,136,138,139 d. lgs. 163/2006) previa intimazione ad eseguire i lavori e successiva constatazione mediante verbale. In questi casi l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà passibile del danno che provenisse dovrà pervenire alla Stazione appaltante dalla stipulazione controparte almeno 30 giorni prima della data di un nuovo contratto e dall'esecuzione d'ufficio in economia. Nel caso di frode dell'Appaltatore, in relazione ai lavori di cui al presente appalto, l'Amministrazione, in attesa della definizione dei danni conseguenti a tale comportamento fraudolento, sospenderà i pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmente. Le ripetute violazioni del Piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza o il Piano di sicurezza sostitutivo nei casi previsti, nonché il piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale recesso.

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Risoluzione del contratto e recesso. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, nell’offerta e nel progetto di gestione può costituire valida causa di risoluzione del contratto, salva sempre e comunque la facoltà dell’Ente committente di richiedere il risarcimento di tutti i danni causati dalla ditta appaltatrice. In ogni caso si dichiara la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi: • qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di appalto ammissibilità alla gara; • qualora non può essere cedutovenga dato inizio alla gestione del servizio entro i termini previsti dal presente capitolato; 1840 • per sopravvenuta impossibilità dell'appaltatore di adempiere ai propri obblighi contrattuali; • per effetto di reiterate, a pena gravi inadempienze alle prescrizioni del presente capitolato; • per fallimento della ditta; • per effetto del terzo inadempimento o ritardo, durante la vigenza dell’Accordo Quadro, nell’esecuzione della prestazione contrattualizzata; • per effetto delle fattispecie di nullitàgrave inadempimento di cui al precedente articolo. Qualora le penali applicate dovessero superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale, né può considerarsi cessione la semplice trasformazione della ragione sociale dell'Impresa quando non cambiano le persone fisiche dell'Impresa trasformataProvincia potrà risolvere il contratto oltre all’eventuale richiesta di risarcimento del danno. Il In ogni caso la dichiarazione di risoluzione del contratto ceduto è da considerarsi rescisso ope legisviene comunicata mediante posta elettronica certificata. L'Amministrazione potrà recedere La Provincia di Brescia ha diritto di recesso dal contratto quando l'ammontare delle riserve ecceda il quinto nel rispetto dell’articolo 109 del prezzo contrattuale In ogni caso, La Stazione Appaltante ha Codice. Come disposto dall’art 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 la Provincia si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle eventuali convenzioni stipulate da Consip S.P.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488. La Provincia di Brescia si riserva la facoltà di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti ed il valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, così come disposto dall'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi assunti (allorché l'Appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte l'opera o le forniture assunte, si renda colpevole di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate, dai contratti stipulati in modo che a giudizio esclusivo della Stazione appaltante ne risultino compromessi sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattualeforza dell’accordo quadro, ovvero che sia dichiarato fallitodi chiederne la temporanea sospensione totale o parziale, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione qualora intervenissero provvedimenti giurisprudenziali o normativi adottati anche da Organismi periferici, tali da non permettere l’utilizzo dei sistemi di rilevazione automatica delle violazioni all’art. 142 del contratto), l'Amministrazione ha facoltà di deliberare la risoluzione del contratto, nei modi e con le formalità consentiti dalle leggi in vigore (artt.135,136,138,139 d. lgs. 163/2006) previa intimazione ad eseguire i lavori e successiva constatazione mediante verbale. In questi casi l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà passibile del danno che provenisse alla Stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto e dall'esecuzione d'ufficio in economia. Nel caso di frode dell'Appaltatore, in relazione ai lavori di cui al presente appalto, l'Amministrazione, in attesa Codice della definizione dei danni conseguenti a tale comportamento fraudolento, sospenderà i pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmente. Le ripetute violazioni del Piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza o il Piano di sicurezza sostitutivo nei casi previsti, nonché il piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale Strada.

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Samples: Accordo Quadro

Risoluzione del contratto e recesso. Il Si applicano gli artt. 108, 109 e 110 del D. Lgs. 50/2016. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida adadempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi: - mancata acquisizione dell’autorizzazione al funzionamento del servizio entro il termine di 4 mesi dalla sottoscrizione del contratto; - grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Affidatario; - sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; - sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto del contratto (divieto di appalto non può essere cedutoaccettare a qualunque titolo denaro dall’utenza); - utilizzo improprio di qualsivoglia notizia o dato di cui l’Affidatario è venuto a conoscenza nell’esercizio dei compiti affidati; - violazione dei diritti degli utenti; - impossibilità di effettuare verifiche di cui all’art. 9, a pena paragrafo “Valutazione e Verifica del servizio” del presente capitolato per cause imputabili all’Affidatario; - mancato utilizzo degli strumenti di nullitàpagamento che consentono la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente intervento, né può considerarsi cessione di cui all’art. 3 L.136/2010, così come modificato dalla L. 217/2010; - reiterazione per tre volte della medesima inadempienza. L’Amministrazione comunale, inoltre, previa diffida ad adempiere entro 10 giorni, si riserva la semplice trasformazione della ragione sociale dell'Impresa quando non cambiano le persone fisiche dell'Impresa trasformata. Il facoltà di risolvere il contratto ceduto è da considerarsi rescisso ope legis. L'Amministrazione potrà recedere dal contratto quando l'ammontare delle riserve ecceda il quinto del prezzo contrattuale In ogni casorelativo , La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo dandone comunicazione scritta all’affidatario, trattenendo la cauzione definitiva, quale penale, e sospendendo immediatamente il pagamento dei lavori eseguiti ed compensi pattuiti, nei seguenti casi: - utilizzazione di personale non rispondente quantitativamente e qualitativamente alle previsioni della proposta progettuale aggiudicata e del presente capitolato; - mancata corresponsione, al personale utilizzato per il valore servizio, della retribuzione e dei materiali utili esistenti relativi oneri, e mancato assolvimento degli oneri previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in cantieremateria; - mancato rispetto del C. C. N .L. di categoria, oltre con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere al decimo dell'importo personale utilizzato per il servizio; - gravi inadempienze e/o disservizi; - mancato svolgimento delle opere attività con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore; - non eseguiteconformità del servizio a quanto previsto dalla proposta progettuale e dal presente capitolato, così come disposto dall'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006rilevata dalle verifiche effettuate dai referenti della Amministrazione Servizi alla Persona. In caso tutti i casi di inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi assunti (allorché l'Appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte l'opera o le forniture assunte, risoluzione del contratto l’affidatario non avrà nulla a pretendere da questa Pubblica Amministrazione per l’interruzione anticipata delle attività. Qualora si renda colpevole di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate, in modo che a giudizio esclusivo della Stazione appaltante ne risultino compromessi sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale, ovvero che sia dichiarato fallito, la Stazione appaltante potrà procedere addivenga alla risoluzione del contratto), l'Amministrazione ha per le motivazioni sopra riportate, l’Affidatario, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, alla corresponsione delle maggiori spese che l’Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L’Amministrazione può inoltre recedere dal contratto d’appalto nei seguenti casi: - per motivi di pubblico interesse - in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà di deliberare concesse dal codice civile. L’Affidatario può richiedere la risoluzione del contratto, nei modi e con le formalità consentiti dalle leggi contratto in vigore (artt.135,136,138,139 d. lgs. 163/2006) previa intimazione caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa allo stesso soggetto non imputabile, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218,1256,1463 cod. civ.). Nei casi più gravi di irregolarità, il Comune potrà disporre la sospensione delle attività; i lavori e successiva constatazione mediante verbale. In questi casi l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà passibile del danno che provenisse alla Stazione appaltante dalla stipulazione costi eventualmente sostenuti dall’Affidatario durante il periodo di un nuovo contratto e dall'esecuzione d'ufficio in economia. Nel caso di frode dell'Appaltatore, in relazione ai lavori di cui al presente appalto, l'Amministrazione, in attesa della definizione dei danni conseguenti a tale comportamento fraudolento, sospenderà i pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmente. Le ripetute violazioni del Piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza o il Piano di sicurezza sostitutivo nei casi previsti, nonché il piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale sospensione non saranno riconosciuti.

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Samples: Accordo Quadro

Risoluzione del contratto e recesso. Il Nel caso in cui l’aggiudicatario si renda responsabile di gravi e reiterate inadempienze riguardo agli obblighi previsti nel contratto e nel presente capitolato, nei casi di appalto non può essere cedutodolo o negligenza gravissima o grave mancato rispetto della privacy previsti al precedente articolo 11, nei casi di danni causati all’Ente o a pena terzi previsti al precedente articolo 6 o derivanti da inadempienze, in caso di nullitàreiterata applicazione delle penali di cui all’articolo 12 l’Ente si riserva, né può considerarsi cessione previa diffida, la semplice trasformazione della ragione sociale dell'Impresa quando non cambiano le persone fisiche dell'Impresa trasformatafacoltà di risolvere anticipatamente lo stesso, ferma restando la facoltà di procedere, nei confronti dell’operatore aggiudicatario, alla richiesta dell’eventuale risarcimento dei danni subiti. In caso di risoluzione anticipata del contratto, l’Ente si riserva la facoltà di affidare il servizio al concorrente classificatosi secondo in graduatoria. Il contratto ceduto è potrà essere altresì risolto nel caso in cui, per effetto di leggi o di provvedimenti amministrativi, l'ordinamento postale dovesse essere modificato in modo tale da considerarsi rescisso ope legisrendere impossibile o eccessivamente onerosa, per una o entrambe le parti, la prosecuzione dello stesso. L'Amministrazione potrà recedere dal contratto quando l'ammontare delle riserve ecceda il quinto del prezzo contrattuale In ogni caso, La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti ed il valore dei materiali utili esistenti di servizio concluso dalle stesse a seguito della stipula da parte di Consip di una convenzione-quadro nel caso in cantiere, oltre al decimo dell'importo cui i parametri di quest’ultima siano migliorativi e l'appaltatore dell'amministrazione non acconsenta a procedere ad una adeguamento delle opere non eseguite, così come disposto dall'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi assunti (allorché l'Appaltatore ceda o subappalti condizioni economiche in tutto o in parte l'opera o le forniture assunte, si renda colpevole di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulatemodo da rispettare i parametri della convenzione Consip, in modo che a giudizio esclusivo della Stazione appaltante ne risultino compromessi sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale, ovvero che sia dichiarato fallito, vigenza dell’art.2 D.L. n.135/2010. L'Amministrazione si riserva la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto), l'Amministrazione ha facoltà di deliberare risolvere il contratto nei casi previsti dal presente Capitolato e per tutti gli altri casi contemplati dalla legislazione vigente, provvedendo all'incameramento della cauzione di cui all’art. 13. Il Committente si riserva la risoluzione del contrattofacoltà di interrompere l'incarico, nei modi e con le formalità consentiti dalle leggi in vigore (artt.135,136,138,139 d. lgs. 163/2006) previa intimazione ad eseguire i lavori e successiva constatazione mediante verbale. In questi casi l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà passibile del danno che provenisse alla Stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto e dall'esecuzione d'ufficio in economia. Nel caso di frode dell'Appaltatorelettera raccomandata o posta elettronica certificata, in relazione ai lavori presenza di cui al presente appalto, l'Amministrazione, in attesa gravi negligenze ed inadempienze da parte della definizione dei danni conseguenti a tale comportamento fraudolento, sospenderà i pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmente. Le ripetute violazioni del Piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza o il Piano di sicurezza sostitutivo nei casi previsti, nonché il piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale Ditta.

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