Risoluzione del contratto e recesso. La Provincia procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: • per tutti casi previsti dall’art. 108 comma 2 del codice; • nel caso di subappalto non autorizzato; • in caso di violazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. La Provincia si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • nei casi previsti dall’art. 108 comma 1 e 3 del codice; • nelle ipotesi previste dall’art. 106 comma 1 lett. d) punto 2) del codice, qualora il soggetto subentrante non soddisfi i requisiti stabiliti dalla lex specialis e nella normativa vigente; • in caso di avvio di procedimenti per la dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione nei confronti dell’operatore economico o dell’impresa mandataria (capogruppo) in caso di R.T.I., fuori dai casi previsti dall’art. 110 comma 3 del codice; • ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente, dal presente Capitolato e dal contratto, che non consente la prosecuzione dell’appalto. In seguito alla risoluzione del contratto, la Provincia procederà con le modalità e gli effetti di cui all’art. 108 comma 5 e ss. del codice. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto e/o esecuzione d’ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l’annullamento del provvedimento adottato dalla Provincia e non potrà essere invocata dall’operatore economico per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. La Provincia si riserva la facoltà di cui all’art. 110 comma 1 del codice, nonchè quella di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell’art.109 comma 1 del codice.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Risoluzione del contratto e recesso. La Provincia procede alla risoluzione del Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi d’inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, nei modi previsti nel presente capitolato, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. L’Agenzia si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi: • :
a. inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per tutti casi previsti dall’artun importo complessivo superiore aI 10% dell’importo contrattuale;
b. inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 108 comma 2 del codice; • nel caso 231/01 e al Modello di subappalto non autorizzato; • in caso di violazione organizzazione, gestione e controllo adottato dall’Agenzia;
c. inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti all’art. 16 del presente Capitolato;
d. violazione del divieto di cui agli arttcessione del contratto. 3 e ssLa risoluzione in tali casi opera allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto a mezzo pec al Verificatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c. della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. La Provincia si riservaOve nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, inoltreal momento non prevedibili, la facoltà l’Agenzia non ritenesse di risolvere proseguire nella realizzazione dell’intervento il contratto nei seguenti casi: • nei casi previsti dall’art. 108 comma 1 e 3 del codice; • nelle ipotesi previste dall’art. 106 comma 1 lett. d) punto 2) del codicesarà risolto, qualora fermo restando il soggetto subentrante non soddisfi i requisiti stabiliti dalla lex specialis e nella normativa vigente; • in caso di avvio di procedimenti corrispettivo dovuto per la dichiarazione di fallimentole prestazioni rese, liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione nei confronti dell’operatore economico o dell’impresa mandataria (capogruppo) in caso di R.T.I., fuori dai casi previsti dall’art. 110 comma 3 del codice; • ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente, dal presente Capitolato e dal contratto, che non consente la prosecuzione dell’appalto. In seguito alla risoluzione del contratto, la Provincia procederà con le modalità e gli effetti di cui all’art. 108 comma 5 e ss. del codice. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto e/o esecuzione d’ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l’annullamento del provvedimento adottato dalla Provincia e non potrà essere invocata dall’operatore economico per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. La Provincia si riserva la facoltà di cui all’art. 110 comma 1 del codice, nonchè quella di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell’art.109 comma 1 del codicedetratte eventuali penalità.
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Samples: Capitolato Tecnico Prestazionale
Risoluzione del contratto e recesso. La Provincia procede alla risoluzione del Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. L’Agenzia si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi: • :
1) grave inadempimento successivo a tre diffide di cui al comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
2) applicazione di penali per tutti casi previsti dall’art. 108 comma 2 un importo totale superiore 10% (dieci) dell’importo contrattuale;
3) mancata reintegrazione, nel termine di 15 giorni, della cauzione in esito all’escussione della stessa;
4) adozione di comportamenti contrari ai principi del codice; • nel caso di subappalto non autorizzato; • in caso di violazione Codice Etico dell’Agenzia;
5) inadempimento agli obblighi di tracciabilità tracciabilità;
6) violazione del divieto di cessione del contratto;
7) perdita da parte dell’Aggiudicatario dei flussi finanziari requisiti di cui agli arttcarattere generale e di idoneità professionali richiesti per l’espletamento del servizio. 3 e ssLa risoluzione in tali casi opera allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto con raccomandata a/r all’Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c. della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. La Provincia si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • nei casi previsti dall’art. 108 comma 1 e 3 del codice; • nelle ipotesi previste dall’art. 106 comma 1 lett. d) punto 2) del codice, qualora il soggetto subentrante non soddisfi i requisiti stabiliti dalla lex specialis e nella normativa vigente; • in In caso di avvio di procedimenti per la dichiarazione di fallimentorisoluzione sarà corrisposto all’Aggiudicatario il prezzo contrattuale del servizio effettuato, liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione nei confronti dell’operatore economico o dell’impresa mandataria (capogruppo) in caso di R.T.I., fuori dai casi previsti dall’art. 110 comma 3 del codice; • ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente, dal presente Capitolato e dal contratto, che non consente la prosecuzione dell’appalto. In seguito alla risoluzione del contratto, la Provincia procederà con detratte le modalità e gli effetti di cui all’art. 108 comma 5 e ss. del codice. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto e/o esecuzione d’ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l’annullamento del provvedimento adottato dalla Provincia e non potrà essere invocata dall’operatore economico per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovanoeventuali penalità. La Provincia Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di cui all’art. 110 comma 1 del codicerecedere unilateralmente dal contratto, nonchè quella anche laddove esso abbia avuto un principio di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell’art.109 comma 1 del codiceesecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall’Aggiudicatario.
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Samples: Capitolato Tecnico
Risoluzione del contratto e recesso. La Provincia procede alla 24.1 Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R, entro un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
24.2 Fatti salvi i casi di risoluzione del contratto nei seguenti casi: • per tutti casi previsti dall’art. 108 comma 2 del codice; • nel caso di subappalto non autorizzato; • in caso di violazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. La Provincia si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • nei casi previsti dall’art. 108 comma 1 e 3 del codice; • nelle ipotesi previste dall’art. 106 comma 1 lett. d) punto 2) del codice, qualora il soggetto subentrante non soddisfi i requisiti stabiliti dalla lex specialis e nella normativa vigente; • in caso di avvio di procedimenti per la dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione nei confronti dell’operatore economico o dell’impresa mandataria (capogruppo) in caso di R.T.I., fuori dai casi previsti dall’art. 110 comma 3 del codice; • ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente, dal presente Capitolato e dal contratto, che non consente la prosecuzione dell’appalto. In seguito alla risoluzione del contratto, la Provincia procederà con le modalità e gli effetti di cui all’art. 108 comma 5 e ssdel D. Lgs. n. 50/2016, l'Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:
1) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del codicepunto 24.1 aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
2) mancata reintegrazione della cauzione richiesta ai sensi dell'Art. Ogni contestazione 20 del presente capitolato tecnico;
3) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia di cui all'Art. 22 del presente capitolato tecnico;
4) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all'Art. 21 del presente capitolato tecnico;
5) inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale.
24.3 La risoluzione in merito alla legittimità del provvedimento tali casi opera di diritto, allorquando l'Agenzia comunichi per iscritto con raccomandata A.R. all'Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.
24.4 In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Aggiudicatario il prezzo contrattuale del contratto e/o esecuzione d’ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento servizio effettuato, detratte le eventuali penalità e non l’annullamento del provvedimento adottato dalla Provincia e non potrà essere invocata dall’operatore economico per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo spese di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovanoai precedenti articoli.
24.5 La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. La Provincia 1373 c.c., si riserva la facoltà di cui all’art. 110 comma 1 del codicerecedere unilateralmente dal contratto, nonchè quella anche laddove esso abbia avuto un principio di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell’art.109 comma 1 del codiceesecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall’Aggiudicatario.
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Samples: Assicurazione
Risoluzione del contratto e recesso. La Provincia procede 1. Qualora ricorrano le fattispecie di cui all’art. 108, comma 1 del Codice, il Responsabile del procedimento può proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’appalto, tenuto conto dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei seguenti casi: • per tutti riguardi delle finalità dell’intervento, mediante formale contestazione scritta all’Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso.
2. Nei casi previsti dall’artall’art. 108 108, comma 2 2, lett. a) e b) del codice; • nel Codice, la Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione di diritto del contratto d’appalto.
3. In caso di subappalto non autorizzato; • in caso di violazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. grave inadempimento o grave ritardo dell’Appaltatore debitamente accertati, si rinvia a quanto previsto all’art.108, commi 3 e ss4 del Codice.
4. della legge 13 agosto 2010 n. 136 A norma e ss.mm.ii.. La Provincia si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • nei casi previsti dall’art. 108 comma 1 e 3 del codice; • nelle ipotesi previste dall’art. 106 comma 1 lett. d) punto 2) del codice, qualora il soggetto subentrante non soddisfi i requisiti stabiliti dalla lex specialis e nella normativa vigente; • in caso di avvio di procedimenti per la dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione nei confronti dell’operatore economico o dell’impresa mandataria (capogruppo) in caso di R.T.I., fuori dai casi previsti dall’art. 110 comma 3 del codice; • ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente, dal presente Capitolato e dal contratto, che non consente la prosecuzione dell’appalto. In seguito alla risoluzione del contratto, la Provincia procederà con le modalità e gli effetti di cui all’art. 108 comma 5 1456 C.C., l’Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto d’appalto, previa comunicazione da inviarsi all’Appaltatore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:
a) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e ss. del codice. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto e/o esecuzione d’ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l’annullamento del provvedimento adottato dalla Provincia e non potrà essere invocata dall’operatore economico per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. La Provincia si riserva la facoltà di cui all’art. 110 comma 1 del codice, nonchè quella di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell’art.109 comma 1 del codice.sicurezza sul lavoro;
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione del contratto e recesso. La Provincia procede alla risoluzione del Il contratto nei seguenti casi: • per potrà essere risolto in tutti i casi previsti di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere mediante p.e.c., entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 comma 2 del codice; • nel caso D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., costituirà motivo di subappalto non autorizzato; • in caso risoluzione espressa del contratto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi anche di violazione una soltanto delle seguenti situazioni:
a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate a mezzo PEC, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
b) mancato reintegro della cauzione definitiva;
c) inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore aI 10% dell’importo contrattuale;
d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia del Demanio;
e) inosservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. 231/01 e al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall’Agenzia;
f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti all’art. 37 del presente Capitolato;
g) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di cui agli arttviolazione Integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura;
h) violazione del divieto di cessione del contratto. 3 e ssLa risoluzione in tali casi opera allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto a mezzo p.e.c. all’affidatario di volersi avvalere della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.iiclausola risolutiva ex art 1456 c.c.. La Provincia Stazione Appaltante si riserva, inoltre, riserva inoltre la facoltà di risolvere il recedere unilateralmente dal contratto nei seguenti casi: • nei casi previsti dall’art. 108 comma 1 e 3 del codice; • nelle ipotesi previste dall’art. 106 comma 1 lett. d) punto 2) del codice, qualora il soggetto subentrante non soddisfi i requisiti stabiliti dalla lex specialis e nella normativa vigente; • in caso di avvio di procedimenti per la dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione nei confronti dell’operatore economico o dell’impresa mandataria (capogruppo) in caso di R.T.I., fuori dai casi previsti dall’art. 110 comma 3 del codice; • ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente, dal presente Capitolato e dal contratto, che non consente la prosecuzione dell’appalto. In seguito alla risoluzione del contratto, la Provincia procederà con secondo le modalità e gli effetti ed i termini di cui all’art. 108 comma 5 109 del D.lgs. 50/2016, con un preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC, anche per esigenze sopravvenute nel corso dell’esecuzione del servizio, al momento non prevedibili, e ssin base alle quali Agenzia non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento. del codice. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento In caso di risoluzione del contratto recesso l’Affidatario avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’attività svolta detratte eventuali penalità, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o esecuzione d’ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l’annullamento rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del provvedimento adottato dalla Provincia e non potrà essere invocata dall’operatore economico per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. La Provincia si riserva la facoltà di cui all’art. 110 comma 1 del codice, nonchè quella di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell’art.109 comma 1 del codiceCodice Civile.
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Samples: Affidamento Dei Servizi Di Verifica Del Progetto Definitivo Ed Esecutivo
Risoluzione del contratto e recesso. La Provincia procede alla 1. Salva e richiamata la disciplina degli artt. 135 e 136 D.Lgs. n. 163/2006, costituisco motivo di risoluzione del contratto nei seguenti casipresente contratto, oltre a quelli individuati nel testo ai singoli articoli e all’art. 8.4 del Capitolato Speciale d’Appalto, quelli di cui all’elenco che segue: • per tutti casi previsti dall’art. 108 comma 2 del codiceil fallimento dell’Appaltatore; • nel caso di subappalto non autorizzatoil grave mancato rispetto degli obblighi del presente contratto con riguardo alla corretta esecuzione dei lavori nonché uniformazione alle direttive del Committente e della D.L.; • in caso di violazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 il mancato rispetto degli impegni fiscali, contributivi e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. La Provincia si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • nei casi previsti dall’art. 108 comma 1 e 3 del codice; • nelle ipotesi previste dall’art. 106 comma 1 lett. d) punto 2) del codice, qualora il soggetto subentrante non soddisfi i requisiti stabiliti dalla lex specialis e nella normativa vigente; • in caso di avvio di procedimenti per la dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione nei confronti dell’operatore economico o dell’impresa mandataria (capogruppo) in caso di R.T.I., fuori dai casi previsti dall’art. 110 comma 3 del codice; • ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente, dal presente Capitolato e dal contratto, che non consente la prosecuzione dell’appalto. In seguito alla risoluzione del contratto, la Provincia procederà con le modalità e gli effetti retributivi di cui all’art. 108 comma 5 18 di contratto; • il mancato rispetto degli impegni in materia di sicurezza del lavoro e ss. del codice. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto e/o esecuzione d’ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l’annullamento del provvedimento adottato dalla Provincia e non potrà essere invocata dall’operatore economico per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. La Provincia si riserva la facoltà lavoratori di cui all’art. 110 comma 1 20 di contratto; • il ritardo di oltre 30 giorni nel pagamento dei subappaltatori; • il ritardo di oltre 10 giorni rispetto al cronoprogramma lavori.
2. Nei suddetti casi l’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
3. Ai sensi dell’art. 134 del codiceD.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nonchè quella IIT ha comunque il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nonché dell’indennizzo calcolato ai sensi dell’art.109 del comma 1 2 del codicemedesimo articolo.
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Risoluzione del contratto e recesso. La Provincia procede alla risoluzione del Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. L’Agenzia si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto an- che nei seguenti casi: • :
a) inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per tutti casi previsti dall’artun importo complessivo superiore aI 10% dell’importo contrattuale;
b) inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 108 comma 2 del codice; • nel caso 231/2001 e al Modello di subappalto non autorizzato; • in caso di violazione organizzazione, gestione e controllo adottato dall’Agenzia;
c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti aIl’art. 14 del pre- sente Capitolato;
d) violazione del divieto di cessione del contratto;
e) Ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto non giustificate e non autorizzate superiori a 15 gg;
f) Esito negativo assoluto del procedimento di verifica del progetto defi- nitivo ed esecutivo. La risoluzione in tali casi opera allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto a mezzo pec al Progettista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. La Provincia si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • nei casi previsti dall’art. 108 comma 1 e 3 del codice; • nelle ipotesi previste dall’art. 106 comma 1 lett. d) punto 2) del codice, qualora il soggetto subentrante non soddisfi i requisiti stabiliti dalla lex specialis e nella normativa vigente; • in caso di avvio di procedimenti per la dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione nei confronti dell’operatore economico o dell’impresa mandataria (capogruppo) in caso di R.T.I., fuori dai casi previsti dall’art. 110 comma 3 del codice; • ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente, dal presente Capitolato e dal contratto, che non consente la prosecuzione dell’appalto. In seguito alla risoluzione del contratto, la Provincia procederà con le modalità e gli effetti di cui all’art. 108 comma 5 e ss. del codice. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto e/o esecuzione d’ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l’annullamento del provvedimento adottato dalla Provincia e non potrà essere invocata dall’operatore economico per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. La Provincia si riserva la facoltà di cui all’art. 110 comma 1 del codice, nonchè quella di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell’art.109 comma 1 del codiceprece- denti articoli.
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Samples: Contratto Di Affidamento
Risoluzione del contratto e recesso. La Provincia procede alla 30.1 Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R, entro un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
30.2 Fatti salvi i casi di risoluzione del contratto nei seguenti casi: • per tutti casi previsti dall’art. 108 comma 2 del codice; • nel caso di subappalto non autorizzato; • in caso di violazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. La Provincia si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • nei casi previsti dall’art. 108 comma 1 e 3 del codice; • nelle ipotesi previste dall’art. 106 comma 1 lett. d) punto 2) del codice, qualora il soggetto subentrante non soddisfi i requisiti stabiliti dalla lex specialis e nella normativa vigente; • in caso di avvio di procedimenti per la dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione nei confronti dell’operatore economico o dell’impresa mandataria (capogruppo) in caso di R.T.I., fuori dai casi previsti dall’art. 110 comma 3 del codice; • ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente, dal presente Capitolato e dal contratto, che non consente la prosecuzione dell’appalto. In seguito alla risoluzione del contratto, la Provincia procederà con le modalità e gli effetti di cui all’art. 108 comma 5 e ssdel D. Lgs. 50/2016, l'Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:
1) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del codicepunto 30.1 aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
2) mancata reintegrazione della cauzione richiesta ai sensi dell'Art. Ogni contestazione 26 del presente capitolato tecnico;
3) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia di cui all'Art. 28 del presente capitolato tecnico;
4) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all'Art. 27 del presente capitolato tecnico.
30.3 La risoluzione in merito alla legittimità del provvedimento tali casi opera di diritto, allorquando l'Agenzia comunichi per iscritto con raccomandata A.R. all'Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.
30.4 In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Aggiudicatario il prezzo contrattuale del contratto e/o esecuzione d’ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento servizio effettuato, detratte le eventuali penalità e non l’annullamento del provvedimento adottato dalla Provincia e non potrà essere invocata dall’operatore economico per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo spese di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovanoai precedenti articoli.
30.5 La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. La Provincia 1373 c.c., si riserva la facoltà di cui all’art. 110 comma 1 del codicerecedere unilateralmente dal contratto, nonchè quella anche laddove esso abbia avuto un principio di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell’art.109 comma 1 del codiceesecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall’Aggiudicatario.
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Samples: Assicurazione
Risoluzione del contratto e recesso. La Provincia procede alla risoluzione del Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. L’Agenzia si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi: • :
1) grave inadempimento successivo a tre diffide di cui al comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
2) applicazione di penali per tutti casi previsti dall’art. 108 comma 2 un importo totale superiore 10% (dieci) dell’importo contrattuale;
3) mancata reintegrazione, nel termine di 15 giorni, della cauzione in esito all’escussione della stessa;
4) adozione di comportamenti contrari ai principi del codice; • nel caso di subappalto non autorizzato; • in caso di violazione Codice Etico dell’Agenzia;
5) inadempimento agli obblighi di tracciabilità tracciabilità;
6) violazione del divieto di cessione del contratto;
7) perdita da parte dell’Aggiudicatario dei flussi finanziari requisiti di cui agli arttcarattere generale e di idoneità professionali richiesti per l’espletamento del servizio.
8) ritardi nell’esecuzione del servizio non tempestivamente comunicati al Direttore dell’Esecuzione ed alla Direzione Regionale Xxxxxx Xxxxxxx, in modo da consentire l’adozione delle misure d’urgenza volte a garantire il funzionamento dell’ufficio. 3 e ssLa risoluzione in tali casi opera allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto con raccomandata a/r all’Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c. della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. La Provincia si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • nei casi previsti dall’art. 108 comma 1 e 3 del codice; • nelle ipotesi previste dall’art. 106 comma 1 lett. d) punto 2) del codice, qualora il soggetto subentrante non soddisfi i requisiti stabiliti dalla lex specialis e nella normativa vigente; • in In caso di avvio di procedimenti per la dichiarazione di fallimentorisoluzione sarà corrisposto all’Aggiudicatario il prezzo contrattuale del servizio effettuato, liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione nei confronti dell’operatore economico o dell’impresa mandataria (capogruppo) in caso di R.T.I., fuori dai casi previsti dall’art. 110 comma 3 del codice; • ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente, dal presente Capitolato e dal contratto, che non consente la prosecuzione dell’appalto. In seguito alla risoluzione del contratto, la Provincia procederà con detratte le modalità e gli effetti di cui all’art. 108 comma 5 e ss. del codice. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto e/o esecuzione d’ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l’annullamento del provvedimento adottato dalla Provincia e non potrà essere invocata dall’operatore economico per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovanoeventuali penalità. La Provincia Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di cui all’art. 110 comma 1 del codicerecedere unilateralmente dal contratto, nonchè quella anche laddove esso abbia avuto un principio di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell’art.109 comma 1 del codiceesecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall’Aggiudicatario.
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Samples: Service Agreement
Risoluzione del contratto e recesso. La Provincia procede alla 24.1 Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R, entro un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
24.2 Fatti salvi i casi di risoluzione del contratto nei seguenti casi: • per tutti casi previsti dall’art. 108 comma 2 del codice; • nel caso di subappalto non autorizzato; • in caso di violazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. La Provincia si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • nei casi previsti dall’art. 108 comma 1 e 3 del codice; • nelle ipotesi previste dall’art. 106 comma 1 lett. d) punto 2) del codice, qualora il soggetto subentrante non soddisfi i requisiti stabiliti dalla lex specialis e nella normativa vigente; • in caso di avvio di procedimenti per la dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione nei confronti dell’operatore economico o dell’impresa mandataria (capogruppo) in caso di R.T.I., fuori dai casi previsti dall’art. 110 comma 3 del codice; • ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente, dal presente Capitolato e dal contratto, che non consente la prosecuzione dell’appalto. In seguito alla risoluzione del contratto, la Provincia procederà con le modalità e gli effetti di cui all’art. 108 comma 5 e ssdel D. Lgs. n. 50/2016 l'Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:
1) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del codicepunto 24.1 aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
2) mancata reintegrazione della cauzione richiesta ai sensi dell'Art. Ogni contestazione 20 del presente capitolato tecnico;
3) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia di cui all'Art. 22 del presente capitolato tecnico;
4) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all'Art. 21 del presente capitolato tecnico;
5) inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale.
24.3 La risoluzione in merito alla legittimità del provvedimento tali casi opera di diritto, allorquando l'Agenzia comunichi per iscritto con raccomandata A.R. all'Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.
24.4 In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Aggiudicatario il prezzo contrattuale del contratto e/o esecuzione d’ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento servizio effettuato, detratte le eventuali penalità e non l’annullamento del provvedimento adottato dalla Provincia e non potrà essere invocata dall’operatore economico per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo spese di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovanoai precedenti articoli.
24.5 La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. La Provincia 1373 c.c., si riserva la facoltà di cui all’art. 110 comma 1 del codicerecedere unilateralmente dal contratto, nonchè quella anche laddove esso abbia avuto un principio di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell’art.109 comma 1 del codiceesecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall’Aggiudicatario.
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Samples: Assicurazione
Risoluzione del contratto e recesso. La Provincia procede alla 1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R o PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
2. Fatti salvi i casi di risoluzione del contratto nei seguenti casi: • per tutti casi previsti dall’art. 108 comma 2 del codice; • nel caso di subappalto non autorizzato; • in caso di violazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. La Provincia si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • nei casi previsti dall’art. 108 comma 1 e 3 del codice; • nelle ipotesi previste dall’art. 106 comma 1 lett. d) punto 2) del codice, qualora il soggetto subentrante non soddisfi i requisiti stabiliti dalla lex specialis e nella normativa vigente; • in caso di avvio di procedimenti per la dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione nei confronti dell’operatore economico o dell’impresa mandataria (capogruppo) in caso di R.T.I., fuori dai casi previsti dall’art. 110 comma 3 del codice; • ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente, dal presente Capitolato e dal contratto, che non consente la prosecuzione dell’appalto. In seguito alla risoluzione del contratto, la Provincia procederà con le modalità e gli effetti di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Fondazione potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:
a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
b) violazione dei contenuti del Patto di Integrità oggetto della procedura di gara;
c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all’art. 5 e ssdel presente Contratto;
d) applicazione di penali ai sensi del precedente art. del codice. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento 8 per un importo totale superiore al 10% dell’importo contrattuale;
e) mancata reintegrazione, nel termine di risoluzione del contratto e/o esecuzione d’ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l’annullamento del provvedimento adottato dalla Provincia e non potrà essere invocata dall’operatore economico per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. La Provincia si riserva la facoltà 20 giorni, della garanzia definitiva di cui all’art. 110 comma 1 7 in esito all’escussione della stessa.
3. La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando la Fondazione comunichi per iscritto all’Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.
4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli.
5. Nei limiti dell’efficacia del codicepresente contratto, nonchè quella trova applicazione l’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 in tema di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell’art.109 comma 1 del codicerecesso unilaterale della stazione appaltante.
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Samples: Contratto D’appalto
Risoluzione del contratto e recesso. La Provincia procede alla 1. Salve le norme di legge in materia di risoluzione del contratto nei seguenti casi: • per tutti casi previsti dall’art(art. 108 comma 2 del codice; • nel caso D.lgs. n.50/2016), le parti convengono che il contratto potrà essere risolto dall’Agenzia del Demanio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., quando ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi:
a) inadempimento commesso successivamente a tre inadempienze, anche di subappalto non autorizzato; • in caso diversa natura, oggetto di violazione agli contestazione scritta;
b) applicazione di penali per un importo totale superiore al dieci per cento (10%) dell’importo contrattuale complessivo;
c) mancata reintegrazione della cauzione definitiva richiesta ai sensi dell’art. 9 del presente contratto;
d) inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziari;
e) inosservanza delle disposizioni di cui agli arttal D.Lgs n.231/2001 ed al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall’Agenzia;
f) violazione di norme riguardanti il subappalto ovvero il divieto di cessione a terzi del contratto.
2. 3 La risoluzione in tali casi opera allorquando l’Agenzia comunichi all’Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a.r..
3. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale del servizio effettuato, detratte le eventuali penalità e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. La Provincia si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore il contratto nei seguenti casi: • nei casi previsti dall’arte sempre salvo il maggior danno, ed il risarcimneto dei danni effettivamente subiti a causa dell’inadempimento.
4. 108 comma 1 e 3 del codice; • nelle ipotesi previste dall’art. 106 comma 1 lett. d) punto 2) del codice, qualora il soggetto subentrante non soddisfi i requisiti stabiliti dalla lex specialis e nella normativa vigente; • in caso di avvio di procedimenti per la dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione nei confronti dell’operatore economico o dell’impresa mandataria (capogruppo) in caso di R.T.I., fuori dai casi previsti dall’art. 110 comma 3 del codice; • ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente, dal presente Capitolato e La Stazione Appaltante può recedere dal contratto, che non consente la prosecuzione dell’appalto. In seguito alla risoluzione del contratto, la Provincia procederà con le modalità e gli effetti di cui all’art. 108 comma 5 e ss. del codice. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto e/o esecuzione d’ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l’annullamento del provvedimento adottato dalla Provincia e non potrà essere invocata dall’operatore economico per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. La Provincia si riserva la facoltà di cui all’art. 110 comma 1 del codice, nonchè quella di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell’art.109 comma 1 dell’art. 109 del codiceD.Lgs. n.50/2016.
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Risoluzione del contratto e recesso. La Provincia procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: • per tutti casi previsti dall’art1. 108 comma 2 del codice; • nel caso di subappalto non autorizzato; • in caso di violazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. La Provincia si riserva, inoltre, la L’Ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • nei casi previsti dall’art. 108 comma 1 e 3 del codice; • nelle ipotesi previste dall’art. 106 comma 1 lett. d) punto 2) del codice, qualora il soggetto subentrante non soddisfi i requisiti stabiliti dalla lex specialis e nella normativa vigente; • in caso di avvio di procedimenti per la dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione nei confronti dell’operatore economico o dell’impresa mandataria (capogruppo) in caso di R.T.I., fuori dai casi previsti dall’art. 110 comma 3 del codice; • ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente, dal presente Capitolato e dal contratto, che non consente la prosecuzione dell’appalto. In seguito alla risoluzione del contratto, la Provincia procederà con le modalità e gli effetti procedure di cui all’art. 108 138 del CODICE mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) al verificarsi delle situazione previste agli artt. 135, 136 e 137 del CODICE.
b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
c) abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
d) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
e) penalità superiori al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell’art. 145 comma 5 4 del REG;
f) al verificarsi della situazione prevista all’art. 153 comma 7 del REG.;
g) proposta motivata del Coordinatore alla sicurezza in fase esecutiva ai sensi dell’art. 92 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
h) mancanza di mezzi e ssattrezzature idonee di cantiere o impiego di maestranze con assoluta mancanza di capacità o inadeguatezza tecnico-pratica nella regolare esecuzione delle opere.
2. del codice. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto e/o esecuzione d’ufficio L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento danni a lui imputabili e non l’annullamento del provvedimento adottato dalla Provincia e non potrà essere invocata dall’operatore economico per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. La Provincia si riserva la facoltà ad ottemperare agli obblighi di cui all’art. 110 comma 1 139 del codiceCODICE.
3. E’ fatto salvo il diritto di recesso dell’Ente appaltante, nonchè quella di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell’art.109 comma 1 e con le procedure di cui all’art. 134 del codiceCODICE.
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Samples: Contratto Di Appalto
Risoluzione del contratto e recesso. La Provincia procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: • per tutti casi previsti dall’art. 108 comma 2 del codice; • Il mancato rispetto di quanto previsto nel caso di subappalto non autorizzato; • in caso di violazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. La Provincia si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • nei casi previsti dall’art. 108 comma 1 e 3 del codice; • nelle ipotesi previste dall’art. 106 comma 1 lett. d) punto 2) del codice, qualora il soggetto subentrante non soddisfi i requisiti stabiliti dalla lex specialis e nella normativa vigente; • in caso di avvio di procedimenti per la dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione nei confronti dell’operatore economico o dell’impresa mandataria (capogruppo) in caso di R.T.I., fuori dai casi previsti dall’art. 110 comma 3 del codice; • ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente, dal presente Capitolato e dal contratto, che non consente la prosecuzione dell’appalto. In seguito alla costituisce valida causa di risoluzione del contratto, salva sempre e comunque la facoltà dell’Ente Aggiudicatore di richiedere il risarcimento di tutti i danni causati dalla ditta appaltatrice. In ogni caso si dichiara la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:
a) qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara;
b) qualora non venga dato inizio alla gestione del servizio entro i termini previsti dal presente capitolato;
c) per sopravvenuta impossibilità dell'appaltatore di adempiere ai propri obblighi;
d) per effetto di reiterate inadempienze alle prescrizioni del presente capitolato e dei documenti di gara/offerta;
e) a seguito di tre richiami scritti da parte della Provincia con o senza relative deduzioni dell'aggiudicataria non accoglibili a giudizio della Provincia;
f) per fallimento della ditta. Qualora le penali applicate dovessero superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale, la Provincia procederà con le modalità e gli effetti potrà risolvere il contratto oltre all’eventuale richiesta di cui all’artrisarcimento del danno. 108 comma 5 e ss. del codice. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento In ogni caso la dichiarazione di risoluzione del contratto e/viene comunicata con lettera raccomandata o esecuzione d’ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l’annullamento del provvedimento adottato dalla Provincia e non potrà essere invocata dall’operatore economico per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovanomediante posta elettronica certificata. La Provincia si riserva la facoltà di cui all’art. 110 comma 1 del codice, nonchè quella Brescia ha diritto di recedere recesso dal contratto in qualunque momento ai sensi dell’art.109 comma 1 nel rispetto dell’articolo 109 del codiceCodice.
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Samples: Accordo Quadro