Common use of Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori Clause in Contracts

Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il R.U.P. valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il contratto d’appalto in tutti i casi previsti dal contratto medesimo e dal presente Capitolato Speciale, con le modalità esposte ai successivi commi del presente articolo. In conformità al disposto di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50 del 2016, quando il Direttore dei Lavori accerta che il verificarsi di uno degli eventi indicati nei commi precedenti, o riscontri comunque che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione 1. La risoluzione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il R.U.P. valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla contratto applicativo comporta altresì la risoluzione del contrattodell’accordo quadro. La Stazione Appaltante L’Amministrazione ha diritto facoltà di risolvere il singolo contratto d’appalto applicativo e conseguentemente l’accordo quadro mediante semplice lettera raccomandata con diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui agli artt. 135 e 136 del Codice e, in tutti i casi particolare, nei seguenti casi: - frode nell’esecuzione dei lavori; - mancato rispetto di quanto previsto al punto 1.2.3. del presente Capitolato (rispetto tempi - attivazione contemporanea di più cantieri) - inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto medesimo o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e dal presente Capitolato Speciale, con allo scopo dell’opera; - nei casi in cui le modalità esposte ai successivi commi del presente articolo. In conformità al disposto transazioni finanziarie di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50 del 20163 della L. 136/2010, quando il Direttore dei Lavori accerta che il verificarsi di uno degli eventi indicati nei commi precedentie successive modifiche e integrazioni, o riscontri comunque che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatorenon siano state eseguite come ivi previsto.

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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il R.U.P. valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto1. La Stazione Appaltante appaltante ha diritto facoltà di risolvere il contratto d’appalto mediante semplice lettera raccomandata con messa in tutti i casi previsti dal contratto medesimo e dal presente Capitolato Specialemora di 15 giorni, con le modalità esposte ai successivi commi del presente articolo. In conformità al disposto senza necessità di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50 del 2016ulteriori adempimenti, quando il Direttore nei seguenti casi: a) frode nell'esecuzione dei Lavori accerta che il verificarsi di uno degli eventi indicati nei commi precedenti, o riscontri comunque che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave lavori; b) inadempimento alle obbligazioni disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di contratto tale esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da compromettere la buona riuscita parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, invia al R.U.P. una relazione particolareggiatasenza giustificato motivo, corredata dei documenti necessari, indicando in misura tale da pregiudicare la stima realizzazione dei lavori eseguiti regolarmente nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e che devono essere accreditati all'Appaltatoreallo scopo dell’opera; i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui al capo 9 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

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Samples: www.comune.napoli.it

Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il R.U.P. valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di L'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto. La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il contratto d’appalto in tutti i oltre che nei casi previsti dal contratto medesimo dagli articoli 135 e 136 del regolamento D.Lgs. 163/06 e degli articoli 4, 6 e 14 del Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto - Decreto 19 aprile 2000, n. 145. Inoltre il Responsabile del procedimento previa nota informativa del Direttore dei Lavori, valuterà la procedibilità di Ufficio ai sensi degli articoli di Codice Penale n. 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture ) e n. 356 ( frode nelle pubbliche forniture ), nei seguenti casi : a)quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, del divieto del subappalto e delle ingiunzioni fattegli secondo quanto disposto al precedente art. 11; b)nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall’appaltante nei modi e nei termini previsti dal presente Capitolato Speciale, con le modalità esposte ai successivi commi del presente articolo. In conformità per ritardo nell’inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al disposto programma di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50 del 2016, quando il Direttore dei Lavori accerta che il verificarsi di uno degli eventi indicati nei commi precedenti, o riscontri comunque che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita esecuzione dei lavori, invia inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell’appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate; c)nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui ai decreti legislativi 81/2008, 207/2010 e 528/1999, delle ingiunzioni fattegli al R.U.P. una relazione particolareggiatariguardo dal coordinatore per la sicurezza in sicurezza fase di esecuzione. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente troveranno applicazione le modalità stabilite dagli Articoli 135 e che devono essere accreditati all'Appaltatore136 del regolamento D.Lgs. 163/06.

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Samples: www.comune.roma.it

Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il R.U.P. valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto1. La Stazione Appaltante L'Amministrazione ha diritto facoltà di risolvere il contratto d’appalto mediante semplice lettera raccomandata con messa in tutti i mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dal contratto medesimo e dal presente Capitolato Speciale, con le modalità esposte ai successivi commi del presente articolo. In conformità al disposto di cui all’artagli artt. 108 135 e 136 del D.Lgs. 50 163/06 (Codice dei contratti) e, in particolare, nei seguenti casi: - frode nell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 136 del 2016, quando il Codice dei contratti; - inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori accerta che riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il verificarsi mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; - inadempienza accertata alle norme di uno legge sulla prevenzione degli eventi indicati nei commi precedentiinfortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - sospensione dei lavori o riscontri comunque che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale mancata ripresa degli stessi da compromettere la buona riuscita parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; - rallentamento dei lavori, invia al R.U.P. una relazione particolareggiatasenza giustificato motivo, corredata dei documenti necessari, indicando in misura tale da pregiudicare la stima realizzazione dei lavori eseguiti regolarmente nei termini previsti dal contratto; - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e che devono essere accreditati all'Appaltatoreallo scopo dell'opera; - nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08, come mod. e int., o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 43 e 45 del capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

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Samples: www.mit.gov.it

Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il R.U.P. valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il contratto d’appalto in tutti i casi previsti L’Ente committente può recedere dal contratto medesimo e dal presente Capitolato Speciale, con se trovano applicazione le modalità esposte ai successivi commi del presente articolo. In conformità al disposto condizioni di cui all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 secondo le procedure nello stesso indicate; l’ente può altresì recedere dal contratto secondo la procedura prevista dall’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e procedere a nuovo affidamento secondo l’art.110 del citato D.lgs. che vengono modificati rispettivamente con gli articoli 72, 73 e 74 del D.Lgs. 50 n. 56/2017. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del 2016Codice Civile, quando il Direttore con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia gli obblighi di tracciabilità dei Lavori accerta che il verificarsi movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010. Il contratto potrà essere risolto anche in caso di uno degli eventi indicati nei commi precedentiperdita da parte dell’appaltatore, o riscontri comunque che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, invia al R.U.P. una quali il fallimento o la irrogazione di sanzioni o di cautele che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall’Amministrazione sarà trasmessa all’appaltatore tramite un ordine di servizio o raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione particolareggiataa quanto sopra, corredata dei documenti necessarialla data comunicata dall’Amministrazione si svolgerà, indicando la stima in contraddittorio fra il direttore dei lavori eseguiti regolarmente e che devono l’appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere accreditati all'Appaltatore.mantenuti a disposizione dell’Amministrazione per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Nei casi di rescissione del contratto, di esecuzione d’ufficio, o di fallimento dell’appaltatore, i rapporti economici con quest’ultimo o con il curatore sono definiti, fatto salvo ogni diritto e l’ulteriore azione dell’amministrazione, avverranno nel seguente modo:

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Samples: www.ospedaliriunitipalermo.it

Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il R.U.P. valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto1. La Stazione Appaltante L'Amministrazione ha diritto facoltà di risolvere il contratto d’appalto mediante semplice lettera raccomandata con messa in tutti i mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dal contratto medesimo e dal presente Capitolato Speciale, con le modalità esposte ai successivi commi del presente articolo. In conformità al disposto di cui all’artagli artt. 108 135 e 136 del D.Lgs. 50 163/06 (Codice dei contratti) e, in particolare, nei seguenti casi: - frode nell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 136 del 2016, quando il Codice dei contratti; - inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori accerta che riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il verificarsi mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; - inadempienza accertata alle norme di uno legge sulla prevenzione degli eventi indicati nei commi precedentiinfortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - sospensione dei lavori o riscontri comunque che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale mancata ripresa degli stessi da compromettere la buona riuscita parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; - rallentamento dei lavori, invia al R.U.P. una relazione particolareggiatasenza giustificato motivo, corredata dei documenti necessari, indicando in misura tale da pregiudicare la stima realizzazione dei lavori eseguiti regolarmente nei termini previsti dal contratto; - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e che devono essere accreditati all'Appaltatoreallo scopo dell'opera; - nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08, o ai piani di sicurezza di cui agli artt. ... e ... del capitolato (68) , integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

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Samples: Contatto Delle Estremità Dei Tubi Con Elemento Scaldante

Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il R.U.P. valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto1. La Stazione Appaltante L'Amministrazione ha diritto facoltà di risolvere il contratto d’appalto mediante semplice lettera raccomandata con messa in tutti i mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dal contratto medesimo e dal presente Capitolato Speciale, con le modalità esposte ai successivi commi del presente articolo. In conformità al disposto di cui all’artagli artt. 108 118 e 119 D.P.R. 554/1999 e, in particolare, nei seguenti casi: • frode nell'esecuzione dei lavori; • inadempimento alle disposizioni del D.Lgs. 50 del 2016, quando il Direttore dei Lavori accerta che riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il verificarsi mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; • manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; • inadempienza accertata alle norme di uno legge sulla prevenzione degli eventi indicati nei commi precedentiinfortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; • sospensione dei lavori o riscontri comunque che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale mancata ripresa degli stessi da compromettere la buona riuscita parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; • rallentamento dei lavori, invia al R.U.P. una relazione particolareggiatasenza giustificato motivo, corredata dei documenti necessari, indicando in misura tale da pregiudicare la stima realizzazione dei lavori eseguiti regolarmente nei termini previsti dal contratto; • subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; • non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e che devono essere accreditati all'Appaltatoreallo scopo dell'opera; • nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 626/1994, come mod. e int., o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 39 e 40 del capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il R.U.P. valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto1. La Stazione Appaltante L'Amministrazione ha diritto facoltà di risolvere il contratto d’appalto mediante semplice lettera raccomandata con messa in tutti i mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dal contratto medesimo e dal presente Capitolato Speciale, con le modalità esposte ai successivi commi del presente articolo. In conformità al disposto di cui all’artagli artt. 108 118 e 119 D.P.R. 554/1999 e, in particolare, nei seguenti casi: - frode nell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 50 Codice dei contratti; - inadempimento alle disposizioni del 2016, quando il Direttore dei Lavori accerta che riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il verificarsi mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; - inadempienza accertata alle norme di uno legge sulla prevenzione degli eventi indicati nei commi precedentiinfortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - sospensione dei lavori o riscontri comunque che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale mancata ripresa degli stessi da compromettere la buona riuscita parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; - rallentamento dei lavori, invia al R.U.P. una relazione particolareggiatasenza giustificato motivo, corredata dei documenti necessari, indicando in misura tale da pregiudicare la stima realizzazione dei lavori eseguiti regolarmente nei termini previsti dal contratto; - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e che devono essere accreditati all'Appaltatoreallo scopo dell'opera; - nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 626/1994, come mod. e int., o ai piani di sicurezza , integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

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Samples: garetelematiche.provincia.rc.it

Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il R.U.P. valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto1. La Stazione Appaltante L'Amministrazione ha diritto facoltà di risolvere il contratto d’appalto mediante semplice lettera raccomandata con messa in tutti i mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dal contratto medesimo e dal presente Capitolato Speciale, con le modalità esposte ai successivi commi del presente articolo. In conformità al disposto di cui all’artagli artt. 108 135 e 136 del D.Lgs. 50 163/06 (Codice dei contratti) e, in particolare, nei seguenti casi: - frode nell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 136 del 2016, quando il Codice dei contratti; - inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori accerta che riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il verificarsi mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; - inadempienza accertata alle norme di uno legge sulla prevenzione degli eventi indicati nei commi precedentiinfortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - sospensione dei lavori o riscontri comunque che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale mancata ripresa degli stessi da compromettere la buona riuscita parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; - rallentamento dei lavori, invia al R.U.P. una relazione particolareggiatasenza giustificato motivo, corredata dei documenti necessari, indicando in misura tale da pregiudicare la stima realizzazione dei lavori eseguiti regolarmente nei termini previsti dal contratto; - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e che devono essere accreditati all'Appaltatoreallo scopo dell'opera; - nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08, o ai piani di sicurezza di cui agli artt. dal 41 al 46 del presente capitolato , integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. Fermo quanto previsto 0.Xx sensi dell’articolo 108, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. , e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a)al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b)all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. , per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2.Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a)inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b)manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c)inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d)sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da altre disposizioni parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e)rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f)subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di leggenorme sostanziali regolanti il subappalto; g)non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h)azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., qualora oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i)applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; l)ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; 0.Xx sensi dell’articolo 108, comma 2, del costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione: a)la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b)il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. c)la nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; d)la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i.. 4.Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltanteappaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 5.Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di subappaltatorifallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di fornitoriogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: a)affidando i lavori di lavoratori completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all’impresa che seguiva in graduatoria in fase di altri soggetti comunque interessati ai aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori, nonché ; b)ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 1)l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il R.U.P. valuta, in relazione allo stato completamento dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 2)l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di procedere alla risoluzione del contratto. La appalto eventualmente andata deserta; 3)l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il contratto d’appalto in tutti i casi previsti dal contratto medesimo e dal presente Capitolato Speciale, con le modalità esposte ai successivi commi del presente articolo. In conformità al disposto di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50 del 2016, quando il Direttore dei Lavori accerta che il verificarsi di uno degli eventi indicati nei commi precedenti, o riscontri comunque che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, invia delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. 6.Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al R.U.P. una relazione particolareggiatacomma 1, corredata dei documenti necessarilettera a), indicando oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la stima predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto. 0.Xx contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti regolarmente eseguiti, dei materiali utili e che devono essere accreditati all'Appaltatoredel 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.

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