Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione. 1. Il collaudo tecnico amministrativo verrà effettuato entro il termine di un anno dall’ultimazione dei lavori accertata dal certificato del Direttore dei lavori.
Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione. Per lavori di importo superiore a €.1.000.000,00 Per lavori di importo fino a €.500.000,00
Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione. 1. Il collaudo tecnico amministrativo è sostituito da un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori in relazione a ciascun contratto attuativo, in quanto l’importo dei lavori di ciascun contratto attuativo sarà inferiore ad 1.000.000,00 di Euro.
Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione. Il collaudo tecnico amministrativo verrà effettuato entro il termine di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori dell’intero appalto accertata dal certificato del Direttore dei lavori. Nel caso che, su richiesta dell’Amministrazione, venga nominato un collaudatore in corso d’opera, saranno effettuate visite dei collaudo in corso d'opera e/o parziali anche durante l’esecuzione dei lavori. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l’appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. Oltre agli oneri di cui all’art. 224 del D.P.R. 207/2010, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare l’intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’appaltatore.
Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione. 1. Le operazioni di collaudo, compresa l‘emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti all‘Amministrazione, devono compiersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le modalità fissate dall’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dagli artt. 215 e xx. xxx X.X.X. x. 000/0000, xxxxx i casi per i quali il termine può essere elevato fino ad un anno ai sensi dello stesso art. 102, comma 3. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione. Nell'arco di tale biennio, l'Esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, anche se riconoscibili, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo, come previsto dall’art. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e dall’art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione. 1. Il collaudo tecnico amministrativo è sostituito da un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori.
Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione. Art. 37 Presa in consegna dei lavori ultimati
Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. In base all’art. 141, comma 3 del D. Lgs 12 Aprile 2006, n.163, nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi mesi dall’ultimazione dei lavori, come indicato dall’art. 141 del del D.Legs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i,, salvo inadempienze dell’Appaltatore, e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi eventualmente richiesti dall’organo di collaudo; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro è sempre facoltà della Stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ex art. 102 del Codice. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2 ovvero le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X (articoli da 215 a 238: collaudo), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. In sede di collaudo il direttore dei lavori: