Common use of RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO Clause in Contracts

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto: • La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136; • La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio; • L’irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; • La perdita, in capo all’affidatario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del D. Leg.vo n. 50/2016; • La violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’affidatario; • La violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti. Nel caso di risoluzione, l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento delcontratto. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi eseguiti, oltre il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. Nel caso di risoluzione, l’Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento di comunicazione scritta, non potendo procedere ad incamerare, a titolo di penale, il deposito cauzionale previsto dal presente contratto per aver discrezionalmente esonerato l’Impresa dalla relativa prestazione, sulla base di motivazioni ritenute opportune, procederà all’esecuzione in danno del servizio nonché all’azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

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Samples: Contratto in Forma Privata, Contratto in Forma Privata

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. Costituisce L'Amministrazione si attiene, per le forniture aggiudicate del presente progetto esecutivo - capitolato d’oneri, a quanto previsto dagli artt. 108, 109 e 110 del D. Lgs. 50/2016. Ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13 il contratto di fornitura potrà essere recesso nell’immediato senza che il fornitore possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, e quanto indicato nell’art. 40 (penalità), possono essere in particolare causa di immediata risoluzione del contrattocontrattuale per inadempimento le seguenti fattispecie: Nello specifico, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • La violazione delle prescrizioni in materia Gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di tracciabilità sui flussi finanziari, reiterate inadempienze di cui alla Legge 13.08.2010all'art. 28 del presente capitolato e contestate con diffide ad adempiere, n. 136in particolare consistenti in: • Sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato; • La perdita anche Impiego di uno personale in numero minore rispetto a quanto previsto; • impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con la ditta e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio o non in possesso dei requisiti prescritti per l’affidamento di idoneità sanitaria previsti dalla legislazione vigente; • gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta, anche a seguito di diffide del Committente; • inosservanza della vigente normativa in materia; • inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali; • interruzione non motivata del servizio; • L’irrogazione violazione ripetuta delle norme di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattualesicurezza e prevenzione; • La perdita, in capo all’affidatario, violazione della capacità generale normativa per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid19; • gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà del Comune o messa a stipulare con la Pubblica Amministrazionedisposizione del Comune o presso le scuole sede di servizio; • gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche temporaneaindirettamente, ai sensi dell’art. 80 del D. Leg.vo n. 50/2016al Comune o alle scuole sede di servizio; • La violazione dell’obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi; • inosservanza ripetuta delle prescrizioni del requisito Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di correttezza leggi, regolamenti e regolarità contributivadel presente capitolato; • cessione del contratto, fiscale e retributiva a qualsiasi titolo, come precisato all’art. 37. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto da parte dell’affidatariodel committente, con effetto immediato a seguito della comunicazione del Dirigente competente, a mezzo di lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tale caso, alla ditta non spetta alcun indennizzo e il committente ha facoltà di incamerare la cauzione, salvo il maggior risarcimento del danno. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il committente avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi, utilizzando, se necessario, i locali e gli impianti a qualsiasi titolo gestiti dalla ditta al momento della risoluzione del contratto, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto per colpa. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze. Alla ditta verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, il committente potrà rivalersi su eventuali crediti della ditta, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta. La violazione delle norme in tema ditta può recedere dal contratto per compravate esigenze comunicandolo al Dirigente del Servizio, con raccomandata AR o PEC, entro 10 giorni dal verificarsi della causa ostativa alla prosecuzione del servizio. Il committente può a sua volta risolvere il contratto per inderogabili esigenze pubbliche, come previsto dall’art. 39 del presente capitolato. Tale risoluzione va comunicata alla ditta, con raccomandata AR o PEC, entro dieci giorni dal verificarsi della condizione inderogabile di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendentipubblico interesse. Nel Tale termine può non essere rispettato nel caso di risoluzionenuove disposizioni normative. Quando sia causata da gravi inadempienze contrattuali della ditta affidataria, l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguitila risoluzione potrà avere decorrenza più ravvicinata, fermo restando un termine minimo di 7 giorni. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell’Amministrazione di affidare il servizio a terzi. L’eventuale risoluzione per inadempienze da parte dell’aggiudicatario, avverrà senza oneri o risarcimenti allo stesso da parte dell’Ente se non quelli derivanti dalla liquidazione delle competenze dovute per le prestazioni rese nel periodo antecedente alla contestazione degli inadempimenti stessi, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento delcontrattodel contratto (art. La stazione appaltante ha 108 co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016). E’ fatto salvo al Comune di Reggio Xxxxxx il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi eseguiti, oltre il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. Nel caso di risoluzione, l’Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento di comunicazione scritta, non potendo procedere ad incamerare, a titolo di penale, il deposito cauzionale previsto dal presente contratto per aver discrezionalmente esonerato l’Impresa dalla relativa prestazione, sulla base di motivazioni ritenute opportune, procederà all’esecuzione in danno del servizio nonché all’azione di al risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessiderivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte dell'impresa aggiudicataria.

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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. Costituisce causa di immediata L’inadempimento da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporta la risoluzione del contrattocontratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile. La risoluzione avviene di diritto anche nei seguenti casi: • La violazione □ in caso di carenza delle prescrizioni prescritte autorizzazioni/licenze/concessioni previste dalla normativa che disciplina il servizio di trasporto scolastico a cui l’Aggiudicatario deve scrupolosamente attenersi ecostantemente adeguarsi ancorché non espressamente richiamate nel presente capitolato; □ in caso di inosservanza degli obblighi sulle modalità di effettuazione della tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. II contratto può in ogni caso venir risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c, a seguito della comunicazione da parte dell'Amministrazione comunale di volersi valere della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune, nei seguenti casi: — perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente; — grave o ripetuta inosservanza delle norme di legge, in particolare in materia di tracciabilità sui flussi finanziarilavoro e previdenza, e del presente capitolato; — violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; — mancata reintegrazione nel termine di quindici giorni della garanzia di esecuzione; — in caso di manifesta incapacità nell’esecuzione dei servizi appaltati; — mancata sostituzione del personale in seguito a motivata richiesta da parte dell’Amministrazione comunale; — sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 2 giorni consecutivi; — in caso di cessazione dell’attività da parte dell’aggiudicatario o di cessione dell’azienda, ove il Comune decida di non continuare il rapporto contrattuale con l’acquirente; — applicazione di almeno quattro penalità di cui alla Legge 13.08.2010al precedente art. 17, n. 136; • La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio; • L’irrogazione di riferite ad altrettante infrazioni commesse nel medesimo anno scolastico, o ammontare complessivo delle penali per un importo applicate superiore al 10% dell’importo contrattualedel valore del contratto di affidamento del servizio; — eventi di frode, accertata dalla competente Autorità giudiziaria; — quando la ditta appaltatrice subappalti i servizi o ceda il contratto oggetto del presente capitolato senza l’osservanza delle disposizioni di legge e di cui al precedente articolo 14 ed al successivo art. 20; — apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa — messa in liquidazione o fallimento del soggetto aggiudicatario; — in generale in tutti i casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. In tali casi, il Comune provvede ad incamerare la cauzione, ed è tenuto a corrispondere alla Ditta soltanto il prezzo contrattuale delle giornate di servizio effettivo sino al giorno della risoluzione dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente sostenute. La perditafacoltà di risoluzione è esercitata dall'amministrazione comunale con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, in capo all’affidatario, della capacità generale senza che la ditta abbia nulla a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 pretendere all'infuori del D. Leg.vo n. 50/2016; • La violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’affidatario; • La violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti. Nel caso di risoluzione, l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento delcontrattoadempiuti fino il giorno della risoluzione. La stazione appaltante ha Con la risoluzione del contratto sorge per l'amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della ditta appaltatrice. In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. In caso di rinuncia da parte di tutti i concorrenti in graduatoria il Comune si riserva la facoltà di procedere d’urgenza all’aggiudicazione del servizio tramite procedura negoziata applicando, per quanto compatibili, le condizioni del presente capitolato speciale. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'amministrazione comunale al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione. Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi eseguitidi affidamento del presente servizio in qualsiasi momento, oltre il decimo dell’importo dei servizi con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria con lettera raccomandata a.r. Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non eseguiticomporti danno alcuno al Comune. Nel In caso di risoluzionerecesso del Comune, l’Istituto Scolasticola Ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari ad un decimo calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell’importo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto, e l’ammontare netto delle attività già eseguite. Il Comune si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcuni servizi, oggetto del presente capitolato, qualora la relativa erogazione da parte della Ditta aggiudicataria non dovesse essere più necessaria. In tal caso la Ditta aggiudicataria non potrà richiedere alcun indennizzo o risarcimento. Al termine del primo anno contrattuale l’Amministrazione comunale, previa adozione di atto motivato, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, senza bisogno che la Ditta aggiudicataria nulla possa vantare, in caso di messa indisponibilità di risorse economiche per l’esecuzione della prestazione di cui al presente capitolato. Qualora ne ricorrano le condizioni, in mora adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), il Comune recede dal contratto di affidamento del presente servizio nei casi e con semplice provvedimento le modalità previste nell’art. 94 del citato D.Lgs.. All’Aggiudicatario non è consentito recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa o causa di comunicazione scrittaforza maggiore e con preavviso scritto non inferiore a tre mesi, non potendo procedere ad incamerarea mezzo di lettera raccomandata a/r o via P.E.C.. Qualora la Ditta aggiudicataria intenda disdire il contratto prima della sua scadenza naturale, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si riserva di trattenere, a titolo di penale, il l'intero deposito cauzionale previsto dal presente contratto per aver discrezionalmente esonerato l’Impresa e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dalla relativa prestazione, sulla base di motivazioni ritenute opportune, procederà all’esecuzione in danno nuova assegnazione del servizio nonché all’azione ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni. Qualora la ditta aggiudicataria non intenda accettare l’assegnazione del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessiservizio è comunque tenuta al risarcimento degli eventuali superiori costi subiti dal Comune.

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Samples: www.comune.villanova-mondovi.cn.it

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. Costituisce causa Il Comune ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C. di immediata promuovere la risoluzione del contratto: • La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136; • La perdita anche di uno dei requisiti prescritti contratto per l’affidamento del servizio; • L’irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; • La perdita, in capo all’affidatario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporaneainadempimento, ai sensi dell’art. 80 1456 del D. Leg.vo n. 50/2016; • La violazione del requisito di correttezza C.C., con incameramento automatico della cauzione e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’affidatario; • La violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti. Nel caso di risoluzione, l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento delcontratto. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi eseguiti, oltre il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. Nel caso di risoluzione, l’Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento di comunicazione scritta, non potendo procedere ad incamerare, a titolo di penale, il deposito cauzionale previsto dal presente contratto per aver discrezionalmente esonerato l’Impresa dalla relativa prestazione, sulla base di motivazioni ritenute opportune, procederà all’esecuzione in danno del servizio nonché all’azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l’esperimento pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:  grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie come prescritte da disposizioni legislative, regolamentari e dal presente Capitolato;  inosservanza dei divieti di subappalto, cessione di contratto e di cessione di credito;  gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che ritenesse opportuno intraprendere abbiano comportato il pregiudizio (o pericolo di) alla sicurezza e/o alla salute degli utenti, dei lavoratori addetti al servizio o di terzi;  reiterate violazioni delle disposizioni contrattuali, formalmente contestate, che abbiano comportato l'applicazione di penalità che nel complesso superiori l'importo di euro 3.000,00 nel corso di un anno;  mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente – compresi quelli relativi alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;  mancato rispetto dei contratti collettivi definitivamente accertato (anche a seguito di procedure di conciliazione);  perdita dei requisiti per l'accesso all'appalto, con particolare riferimento alla capacità di contrattare con la P.A. e alle previsioni del D.Lgs. 163/2006 smi;  mancata sostituzione immediata del personale quando ciò sia richiesto, senza possibilità di indugio, per infrazioni o qualità personali che ne rendono inopportuna la destinazione al servizio, o perché autore di plurime infrazioni agli obblighi di condotta senza che precedenti richiami abbiano sortito alcun effetto;  quando il Concessionario non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di potere quindi provvedere ad un'adeguata esecuzione dei servizi ad essa affidati;  accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;  fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;  mancato reintegro del deposito cauzionale, nei termini richiesti, quando il Comune abbia dovuto in tutto o in parte, valersi dello stesso;  interruzione non giustificata totale o parziale del servizio;  violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;  mancata esecuzione degli interventi di miglioria offerti in sede di gara nei termini stabiliti;  disdetta della polizza assicurativa o mancato pagamento del premio;  violazioni definitivamente accertate in merito alla normativa a tutela dei della Privacy che abbiano la comminatoria di sanzioni penali o amministrative;  accertata non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, in qualunque tempo verificata;  per motivi di pubblico interesse o necessità;  ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C. In tali casi l'Amministrazione comunale potrà risolvere di diritto il contratto comunicando alla ditta, con Raccomandata A/R, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri interessieffetti. La risoluzione avrà luogo anche in tutti i casi in cui a seguito di accerta violazione di disposizioni contrattuali, udite le contro-deduzioni, entro il termine perentorio concesso, il Comune intimi per iscritto ad adempiere entro un congruo termine mai inferiore a 10 giorni, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile. Tutti i termini indicati nel Capitolato e nel contratto, anche con riferimento al contenuto della "Relazione tecnica" del Concessionario, o quelli assegnati a seguito di diffide, saranno da considerarsi essenziali ai sensi dell'art. 1457 del Codice civile. La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio, anche ai sensi dell'art. 21 sexsies della Legge 241/1990 e quando sia espressamente prevista dalla legge.

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Samples: www.comune.fiuggi.fr.it