CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
COMUNE DI FIUGGI Provincia di Frosinone |
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA CASA DI RIPOSO “HERMITAGE”
PERIODO 4 ANNI
Indice
TITOLO I OGGETTO E FINALITÀ
Art. 1 – Oggetto dell’appalto Art. 2 – Finalità del servizio
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
Art. 3 – Carattere del servizio
Art. 4 – Requisiti gestionali generali
TITOLO III
MODALITÀ CONCESSIONE DEL SERVIZIO
Art. 5 – Locali, utenze e autorizzazioni Art. 6 – Luogo di esecuzione
TITOLO IV MODALITÀ DI GARA
Art. 9 – Importo della concessione – Base di gara Art. 10 – Durata della concessione
Art. 12 – Criterio di aggiudicazione
TITOLO V CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI SERVIZI
Art. 13 – Servizio di assistenza tutelare Art. 14 – Servizio di ristorazione
Art. 16 – Servizio di derattizzazione e disinfestazione Art. 17 – Lavanderia e corredo biancheria
TITOLO VI PERSONALE
Art. 19 – Adempimenti generali relativi al personale
Art. 20 – Osservanza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Art. 21 – Garanzie di continuità
Art. 22 – Formazione del personale Art. 23– Vestiario e igiene personale
Art. 24 – Garanzie del servizio in caso di sciopero Art. 25– Servizio civile e volontariato
Art. 26 – Tirocini ed attività didattica integrativa
TITOLO VII
CONTROLLO – INADEMPIENZE – PENALITÀ – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 27 – Soggetti ed Organismi preposti al controllo Art. 28 – Commissione di vigilanza
Art. 29 – Attività di controllo del Comune
Art. 30 – Garanzia per l’esecuzione del contratto Art. 31 – Inadempienze e penalità
Art. 32 – Risoluzione del contratto - Recesso Art. 33 – Esecuzione in danno
TITOLO VIII
NORME DI PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTIRFORTUNISTICA
Art. 34 – Disposizioni in materia di sicurezza Art. 35 Impiego di energia
Art. 40 – Raccolta rifiuti Art. 41 – Riscaldamento
Art. 42 – Polizze assicurative Art. 43 – Deposito cauzionale
TITOLO IX ONERI CONTRATTUALI
Art. 48 – Tutela dei dati personali Art. 49- Dichiarazione
Art. 50 – Normativa di riferimento Art. 51 – Rinvio ad altre norme
TITOLO I OGGETTO E FINALITÀ
Art. 1 Oggetto dell'appalto
Il Comune di Fiuggi con sede in Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx, 0, affida in concessione (art .30 D.Lgs.163/2006), l’immobile di proprietà comunale denominato Casa di Riposo Comunale “Hermitage” sita in Xxx X,Xxxxxxxx, 00, (xx sensi dell’art. 113, comma 1, lettera B del D.Lgs. 267/2000)
La Casa di Riposo”Hermitage è un servizio residenziale consistente in una istituzione per l’ospitalità di persone anziane, nella quale vengono assicurati, oltre alle prestazioni di tipo alberghiero, interventi culturali e ricreativi nonché servizi specifici a carattere socio-assistenziale.
Art. 2 Finalità del servizio
La finalità della struttura residenziale nonché i requisiti che la stessa deve avere sono quelli previsti dal D.M. 308/2001, dalla Legge Regionale n. 41 del 12/12/2003 e della delibera di G.R. n. 1305/04 sezione III C sui requisiti integrativi.
Nello svolgimento del servizio il Concessionario sarà vincolato alle disposizioni riportate nel presente Capitolato che costituisce le condizioni e le modalità minime richieste per l’organizzazione e la gestione del servizio e a tutti gli impegni assunti in sede di gara con l’offerta tecnica.
Gli obiettivi principali sono:
1. Accoglienza
Assicurare il sostegno e l’assistenza residenziale alle persone autosufficienti, con un minimo di sostegno familiare, con la partecipazione attiva, ove possibile, della famiglia e del volontariato, mediante tutte le prestazioni di carattere residenziali con una particolare attenzione all’apertura al territorio e all’integrazione.
Assicurare le risorse necessarie in termini di dotazioni tecniche, personale tecnico - operativo e assistenziale, di animazione e di tutti i supporti possibili per il “benessere” della persona.
3. Diritti
Tutelare i diritti e assicurare la partecipazione degli utenti ai percorsi di Comunità.
Assicurare assistenza in termini di efficacia ai fini dei risultati di benessere, qualità di vita e autonomia.
5. Outcome
Assicurare assistenza efficiente in termini di qualità delle prestazioni, di tempestività e adeguatezza degli interventi.
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
Art. 3 Carattere del servizio
Il Concessionario dovrà tener conto che i servizi del presente capitolato sono da considerare a tutti gli effetti di pubblica utilità e non possono essere pertanto interrotti, sospesi o abbandonati se non per comprovate cause di forza maggiore, i suddetti servizi sono altresì da considerarsi servizi essenziali, ai sensi dell’art. 1 della Legge del 12 giugno1990, n° 146 e smi - Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali – pertanto il Concessionario dovrà rispettare quanto previsto dalle leggi in materia di sciopero.
Il servizio dovrà essere fornito 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno.
Art. 4
Requisiti Gestionali Generali
Carta dei servizi
L’adozione della Carta dei servizi sociali da parte del Concessionario costituisce requisito necessario ai fini dell’autorizzazione e dell’accreditamento come previsto dall’art. 13 della L.R n. 328 dell’8 novembre 2000, dall’art. 5 del D.M. n. 308 del 21 maggio 2001 e dall’art. 11 della L. R. n. 41 del 12
dicembre 2003.
La Carta dei servizi è uno strumento di garanzia e di controllo. E’ documento scritto, orientato alla comunicazione esterna e rivolta ai cittadini/utenti, con cui l’Ente:
stabilisce i criteri per l’accesso e le modalità di funzionamento della struttura;
esplicita le sue finalità;
stabilisce le tariffe praticate con l’indicazione delle prestazioni che si impegna ad erogare;
dichiara come intende operare in caso di mancato rispetto delle prestazioni promesse;
individua gli standard di valutazione e gli obiettivi di qualità;
misura i risultati dei servizi, allo scopo di consentire agli ospiti e alle loro famiglie di esprimere una valutazione sugli stessi attraverso apposita rilevazione;
prevede e favorisce la costituzione di organismi rappresentativi degli ospiti e/o dei loro familiari;
Il Concessionario deve tenere una documentazione relativa agli ospiti, nel rispetto delle norme contenute nel Testo Unico in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196 del 30/06/03 e all’andamento dell’attività comunitaria.
In particolare tale documentazione deve contenere:
il registro delle presenze degli ospiti;
il registro delle presenze del personale con le indicazioni delle mansioni svolte e dei turni di lavoro;
una cartella personale, contenente i dati anagrafici, amministrativi, sociali per ogni singolo ospite. L’anziano ospite, in assenza di parenti prossimi, ha la possibilità di inserire nella propria cartella personale indicazioni relative alle proprie volontà in caso di grave malattia o di morte;
il quaderno per le annotazioni giornaliere salienti per ciascun ospite, utile per le consegne fra i diversi operatori all’eventuale cambio di turno;
la tabella dietetica, esposta in cucina e nelle sale da pranzo, (approvata da un servizio di Igiene Pubblica della ASL);
il Piano di Assistenza ed intervento individualizzato (P.A.I.), condiviso e sottoscritto dagli Ospiti e/o familiari, che indichi obiettivi e strategie mirate, modalità di rilevamento dei follow–up, verifiche in itinere sia del progetto individuale che degli obiettivi e valutazione finale di outcome.
Tale documentazione deve essere costantemente aggiornata e mostrata, su richiesta, ai soggetti autorizzati al monitoraggio e alla vigilanza.
Gli ospiti avranno accesso al servizio mediante:
domanda personale
richiesta dei familiari
segnalazione da parte dei servizi sociali del Comune di Fiuggi o della ASL.
L’accoglimento da parte delle strutture avviene previo accertamento delle condizioni dell’anziano da parte del medico di famiglia o di altro personale sanitario di parte pubblica.
Le dimissioni dell’ospite dalla Casa di Xxxxxx dovranno essere effettuate secondo le seguenti modalità:
domanda personale
richiesta dei familiari
Qualora sopravvenga un cambiamento dello stato di salute degli ospiti, da autosufficienti a parzialmente autosufficienti o totalmente non autosufficienti, certificato da parte del medico di base o stabilito dalla ASL di competenza. Le dimissioni ed i trasferimenti degli ospiti al di fuori della Casa di Xxxxxx dovranno essere concordati con l’ospite stesso e/o con i relativi familiari e comunque dovrà esserne fatta opportuna segnalazione all’ASL di competenza.
Il monte ore complessivo dei servizi giornaliero/settimanale dovrà assicurare il rispetto dei parametri assistenziali stabiliti dalla normativa vigente.
Agli ospiti della Casa di Riposo debbono essere garantiti i seguenti servizi:
prestazioni di tipo alberghiero, che comprendono alloggio, vitto e servizi generali (lavanderia, stireria, pulizie generali);
aiuto integrato di tipo domestico, sociale ed igienico-sanitario, personale ed ambientale
interventi culturali e ricreativi (es. lettura quotidiani, laboratori, pittura, bricolage, cucina, teatrali, ecc.)
l’utilizzazione di tutti i servizi del territorio necessari all’utente
prestazioni sociali e sanitarie assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio
Il Concessionario deve garantire il soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali degli ospiti, sopperendo alle difficoltà che l’ospite incontrerebbe nel provvedervi con la sola propria iniziativa.
Il Concessionario dovrà provvedere, altresì, su richiesta dell’ospite, a fornire le seguenti prestazioni: cura personale quali barbiere, parrucchiere, pedicure etc. eventualmente con oneri a carico dello stesso assistenza religiosa e spirituale nel rispetto delle diverse convinzioni degli ospiti
Attività
Il Concessionario dovrà garantire che l’animazione della giornata dovrà essere tale da soddisfare il bisogno e stimolare la capacità di rapporto sociale, favorire le possibilità di ricreazione, di sollecitazioni culturali, di creatività degli ospiti.
L’organizzazione dovrà quindi essere tale da creare le condizioni necessarie per garantire alle persone
ospiti:
il rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell’individualità e delle convinzioni religiose;
un ambiente di vita il più possibile simile a quello della comunità di provenienza, quanto ai ritmi di vita, attività culturali e di svago, nonché a stile abitativo, permettendo agli ospiti di personalizzare l’ambiente con suppellettili ed arredi propri, compatibilmente allo spazio a disposizione;
coinvolgimento delle famiglie degli ospiti nelle attività per garantire la continuità dei rapporti familiari;
possibilità di frequenti rientri in famiglia degli ospiti, salvo che non ostino obiettive situazioni di impossibilità o di inopportunità valutate dai competenti servizi del territorio nel caso di ospiti in carico ai Servizi Comunali;
apertura all’ambiente esterno in modo da favorire la socializzazione e la normale vita di relazione degli ospiti;
possibilità di articolazione in gruppi autonomi per agevolare il processo di socializzazione e di aggregazione interna alla struttura;
integrazione funzionale ed operativa con gli altri servizi esistenti sul territorio;
attività di animazione, occupazionale, ricreativa, di integrazione e di raccordo con l’ambiente familiare e sociale di origine, attraverso attività ludiche e tecniche psicologiche di orientamento.
Il Concessionario dovrà agevolare il più possibile la partecipazione degli ospiti alla organizzazione e gestione della vita della Comunità e potrà essere prevista la presenza di un Organismo di rappresentanza degli ospiti e/o loro familiari.
L’Organismo di rappresentanza permette la partecipazione e la collaborazione degli ospiti e dei loro familiari alla organizzazione della vita comunitaria (orario, menù giornaliero, etc.) fornisce alla direzione suggerimenti, proposte per la migliore realizzazione dei programmi, mantiene rapporti con l’associazionismo ed il volontariato.
Le modalità di formazione e di funzionamento dell’eventuale Organismo di rappresentanza degli ospiti, devono essere formalizzate dalla struttura e pubblicizzate all’interno della stessa.
Il Concessionario deve garantire la gestione delle emergenze per le necessità sanitarie:
chiamare il medico di famiglia dell’ospite, la guardia medica o il 118;
curare la somministrazione dei farmaci prescritti dal medico ed il loro approvvigionamento nel caso in cui l’anziano non possa provvedervi autonomamente, controllo e aiuto per il corretto utilizzo di apparecchi medicinali di semplice uso;
controllare e stimolare gli ospiti a seguire la dieta prescritta dal medico;
organizzare su prescrizione del medico, e comunque in caso di emergenza, il trasporto dell’ospite in ospedale, avvisando immediatamente i familiari e mantenere costanti rapporti con lo stesso durante il periodo di degenza;
avvisare i familiari in caso di repentino aggravamento dello stato di salute dell’ospite.
Tutte le prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie e gli interventi attuati vanno registrati nella cartella personale dell’anziano ospite.
TITOLO III
MODALITÀ CONCESSIONE DEL SERVIZO
Locali
Art. 5
Locali, utenze e autorizzazioni
Il servizio dovrà essere svolto dal Concessionario con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzature e macchinari (fatto salvo quanto già messo a disposizione dal Comune secondo il presente capitolato ed il relativo allegato ), mediante l’organizzazione del Concessionario e sotto sua completa responsabilità.
La consegna delle Strutture, degli arredi e delle attrezzature sarà effettuata, mediante la compilazione di regolari verbali, datati e sottoscritti dal Concessionario e dal delegato dal Comune
Nei suddetti verbali saranno dichiarati lo stato di conservazione e di funzionalità dell’immobile, delle attrezzature fisse e delle cose mobili concessi in uso dal Comune.
L’immobile e le cose mobili concesse in uso al Concessionario rimangono di assoluta proprietà del Comune e non potranno, in nessun modo essere soggetti a sequestri o pignoramenti effettuati a carico dello stesso.
Il Concessionario non potrà apportare modifiche o migliorie di qualsiasi specie agli immobili ed alle cose mobili di proprietà del Comune, senza il preventivo consenso dell'Ente stesso. Le migliorie apportate non daranno luogo ad alcun compenso.
Nei locali concessi in uso al Concessionario è vietato qualsiasi atto che non si addica al decoro del luogo o che possa recare disturbo e danno.
Per tutto quanto non previsto esplicitamente nel presente capitolato, il Concessionario dovrà attenersi alle norme ed alle istruzioni che sono o verranno emanate dal Comune.
Il Comune sarà tenuto esente da ogni responsabilità e rivendicazione circa i danni a persone e/o cose derivanti dall’utilizzo di locali ed attrezzature.
Alla scadenza del contratto il Concessionario si impegna a riconsegnare al Comune con appositi verbali di riconsegna, i locali, gli impianti, le attrezzature, i quali devono essere uguali in numero specie e qualità a quelli di cui all’inventario iniziale. Tali beni devono essere consegnati al Comune in perfetto stato di pulizia, funzionamento e di manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione. Restano di proprietà del Comune le apparecchiature eventualmente sostituite a seguito di rottura.
Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, macchine, arredi ed attrezzature, questi verranno stimati ed addebitati interamente al Concessionario.
Le utenze riguardanti la fornitura di energia elettrica, gas, riscaldamento, acqua e traffico telefonico saranno a carico direttamente al Concessionario.
Sono a carico del Concessionario, tra l’altro, anche la verifica e i controlli periodici obbligatori per legge sugli impianti gas e degli impianti elettrici.
Il Concessionario deve richiedere e ottenere, a sua cura e spese, prima dell'assunzione del servizio, tutte le prescritte autorizzazioni, nullaosta e benestare necessari, per l’espletamento di quanto previsto dall’appalto. Una copia autentica di dette licenze deve essere consegnata al Comune di Fiuggi a
richiesta. Tali nullaosta e benestare dovranno essere rinnovati anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che potrebbero essere emanate nel corso dell'espletamento dell'appalto.
Art. 6
Luogo di esecuzione
Il Comune, per consentire l'assolvimento delle prestazioni contrattuali, mette a disposizione del Concessionario la struttura residenziale, denominata Casa di Riposo Comunale “Hermitage” sita in Fiuggi in Via Sant’Emiliano n. 60, articolata su 5 livelli fuori terra, con una superficie coperta di mq. 370 circa per il piano terreno e mq. 250 circa per gli altri piani che possiede i requisiti strutturali previsti dalla vigente normativa, l’immobile completamente ristrutturato è in ottimo stato di manutenzione e dotato di parte degli arredi ed attrezzature tecniche confacenti all’impiego preposto come da allegate planimetrie.
La struttura disporrà di n. 31 camere singole e n. 3 camere doppie La distribuzione attuale degli ambienti è così definita:
Piano terra: (ingresso, soggiorno, sala pranzo, cappelletta, ripostiglio, direzione, servizi igienici, cucina, centrale termica ecc) mq. 293,10
Piano primo : (sala attesa, infermeria, 6 camere con bagno, 2 camere senza bagno, bagno comune su corridoio, balconi ad uso esclusivo e terrazzo comune) mq. 329,60
Piano secondo:(8 camere con bagno, 2 camere senza bagno, bagno comune su corridoio, balconi ad uso esclusivo); mq. 227,65
Piano terzo: (8 camere con bagno, 2 camere senza bagno, bagno comune su corridoio, balconi ad uso esclusivo); mq. 229,05
Piano quarto: (7 camere con bagno, 3 camere senza bagno, bagno comune su corridoio, balconi ad uso esclusivo); mq. 226,45
L’edificio dovrà essere adibito dal Concessionario esclusivamente per l'attività della Casa di Riposo come disciplinata dalla normativa statale, regionale e comunale vigente.
La Casa di Riposo potrà essere adibita anche alla realizzazione di servizi ed attività integrative per la popolazione anziana, previa autorizzazione del Comune.
Art. 7 Subappalto
È fatto divieto al Concessionario di cedere a terzi o di subappaltare, in tutto o in parte, il contratto, stante la particolarità dei servizi inerenti la cura della persona, sotto pena l’immediata risoluzione del contratto, dell’incameramento della cauzione definitiva e del risarcimento del maggior danno.
È consentito su richiesta del Concessionario, accordare l'autorizzazione al subappalto, ai sensi dell’art. 118 del X.xx. n. 163/2006, a condizione che lo stesso abbia dichiarato di volersi avvalere di detta facoltà all'atto dell'offerta e che siano rispettati gli ulteriori adempimenti richiesti dall'art 18 della Legge 55/1990 esclusivamente per i servizi, relativi a:
lavanderia;
derattizzazione e disinfestazione;
raccolta rifiuti;
manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature;
lavori aggiuntivi da realizzare;
Di tutti gli adempimenti relativi al subappalto, anche con riferimento alle norme a tutela dei lavoratori del subappaltatore, così come della perfetta esecuzione delle prestazioni subappaltate, risponderà comunque il Concessionario che, tramite il Coordinatore, rimarrà nei confronti del Comune referente unico.
TITOLO IV MODALITÀ DI GARA
Art. 8 Sopralluogo
Al fine di poter partecipare alla gara, l’offerente ha l’obbligo di visitare, per il tramite del proprio legale rappresentante o di altro soggetto appositamente delegato, la struttura residenziale Casa di Riposo Hermitage che è destinata alla concessione del servizio ed è sita in Xxx X.Xxxxxxxx, 00 – 03014 Fiuggi
Ciò sarà possibile esclusivamente previo appuntamento da richiedere al Responsabile del Servizio Socio Assistenziale o suo delegato (via e-mail all’indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx, o xxx xxx 0000/0000000 o via telefonica 0775/5461240, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00)
Termine ultimo per la richiesta di un appuntamento: 9 marzo 2015
Termine ultimo per il sopralluogo: 11 marzo 2015
Al termine della visita sarà rilasciato apposito certificato attestante l’assolvimento dell’obbligo da inserire obbligatoriamente nella busta A.
Art. 9
Importo della concessione – Base di gara
La concessione è soggetta al versamento di un canone annuo al Comune.
L’importo a base d’asta annuale per la realizzazione del servizio è di Euro 33.000,00 (trentatremila/00) IVA esclusa sul quale verranno operate le offerte al rialzo.
Sarà applicata la rivalutazione monetaria dell’indice ISTAT come da normativa vigente.
Resta inteso che competeranno integralmente al Concessionario le rette mensili pagate dagli ospiti, i contributi derivanti da eventuali servizi convenzionati con l’ASL e le eventuali integrazioni di retta previste da parte del Comune ed eventuali servizi aggiuntivi.
Art. 10
Durata della concessione
La concessione avrà la durata complessiva di 4 (quattro) anni con decorrenza dalla data che sarà indicata nella comunicazione di aggiudicazione.
Alla scadenza della concessione il Comune si riserva la facoltà insindacabile di proseguire la concessione conformemente a quanto disposto dall’art. 57, comma 5 lett. b), del D.Lgs n. 163/2006 con apposito provvedimento ed a seguito della valutazione di opportunità di consolidare, attraverso una maggior durata dell’appalto, gli obiettivi raggiunti nel corso dell’esecuzione del progetto
aggiudicatario, purché al momento del suo esercizio tale facoltà risulti conforme alle norme vigenti.
In ogni caso sarà possibile la proroga nelle more dello svolgimento della procedura per la selezione del nuovo Concessionario del servizio e comunque per un periodo non eccedente un semestre, in tal caso l’erogazione delle prestazioni avverrà alle condizioni stabilite dal presente capitolato e dal progetto presentato dal Concessionario in sede di gara, al prezzo pattuito e vigente ed al medesimo livello qualitativo e gestionale.
Art. 11 Procedura di gara
Pur essendo l’istituto della Concessione di servizio escluso dall’applicazione del codice appalti nazionale, in ossequio a quanto previsto dall’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, si procederà ad assegnare il servizio mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione a favore della ditta che presenti l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006; resta tuttavia ferma la facoltà prevista dall’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
In caso di offerte uguali, che abbiano ottenuto il medesimo punteggio complessivo, si procederà all’aggiudicazione al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio per l’elemento «offerta tecnica» ; in caso di ulteriore parità, si procederà a norma dell’art. 77 del R.D. del 23 maggio1924.
È comunque facoltà dell’Ente sospendere, revocare la gara o prorogarne i termini.
Art. 12
Criterio di aggiudicazione
La gara sarà aggiudicata, all'offerta qualitativamente più adeguata al servizio richiesto, nonché economicamente più vantaggiosa, applicando una "griglia di valutazione" che tiene conto di opportune "dimensioni qualitative”. Concessionario del servizio, pertanto, sarà il soggetto che raggiungerà il punteggio maggiore.
L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata a cura della Commissione giudicatrice mediante l’assegnazione di 100 punti ai seguenti elementi di valutazione di seguito riportati:
A) Progetto per la gestione del servizio | Max punti 60 |
B) Prezzo offerto canone annuo al rialzo | Max punti 40 |
In merito ai suddetti elementi si specifica quanto segue:
A) Progetto
I 60 (sessanta) punti a disposizione per la qualità tecnica dell’offerta verranno assegnati alle ditte in relazione alle sotto indicate aree di valutazione, a loro volta distinte in specifici parametri di valutazione, la cui somma non potrà superare il conteggio complessivo per la qualità attribuibile a ciascuno:
A.1 | Capacità professionale - organizzazione | Max. punti | 30 |
A.2 | Qualità del servizio | Max. punti | 20 |
A.3 | Varianti migliorative al servizio | Max. punti | 10 |
Per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa il Comune di Fiuggi si avvarrà di una Commissione giudicatrice appositamente nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06 che procederà all’attribuzione dei punteggi e alla formazione della graduatoria di merito secondo i seguenti elementi di valutazione prendendo in considerazione la concretezza, la completezza, la fattibilità e la contestualizzazione delle proposte progettuali.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio inerente la qualità tecnica dell’offerta, la ditta deve produrre una relazione distinta e dettagliata nelle 3 (tre) aree sotto descritte ( A.1 – Capacità professionale, organizzazione; A.2 – Qualità del servizio; A.3 - Varianti migliorative al servizio) in ognuna delle quali devono essere rispettivamente specificati tutti gli elementi ed informazioni che siano ritenuti utili ai fini dell'assegnazione del punteggio. Ogni elaborato dovrà avere una lunghezza massima di 40 pagine e dovrà essere redatto attenendosi alla sequenzialità degli argomenti dettagliati sotto specificati:
A.1 - Capacità professionale - organizzazione - Max punti 30
A.1.a | Tariffe: - tariffe mensili proposte; - facilitazioni per ammissioni richieste dal Comune; | max. punti | 15 |
A.1.b | Organizzazione e gestione del personale: - numero e qualificazione del personale assegnato al servizio (anzianità, titoli, curriculum professionale, etc.); - numero di ore lavorative giornaliere di ogni operatore; - indicazione dei turni con il numero di operatori in ogni turno; - piano di assistenza ed intervento individualizzato (P.A.I.) - mansioni svolte da ciascun operatore nei vari turni; - assistenza diurna e notturna agli anziani, prestazioni infermieristiche e di assistenza sociale - organizzazione dei compiti del personale; - modalità di programmazione, di monitoraggio, di verifica dell’intervento degli operatori; - percorsi di formazione degli operatori, criteri e modalità per il reperimento e la selezione degli stessi, modalità di inserimento dei nuovi operatori; - modalità di controllo tempo/lavoro; - contenimento turn/over; | max. punti | 9 |
Sistema di qualità. Sarà favorevolmente valutato il possesso delle seguenti certificazioni: UNI 10881:2000 Assistenza residenziale agli anziani UNI EN ISO 9001:2008 Gestione per la qualità UNI 10854:1999 (HACCP) ISO 14001:2004 (Certificazione Gestione Ambientale) ISO SA 8000:2001 (Certificazione Responsabilità Sociale) ISO 22000:2005 (Sistema Gestione Sicurezza Alimentare) | 6 |
A.2 - Qualità del servizio - Max punti 20
A.2.a | - Ristorazione: - sistema di approvvigionamento, deposito e conservazione delle derrate alimentari; - gestione HACCP ( D.Lgs. 155/97); - controlli obbligatori o facoltativi su derrate e ambienti di produzione del cibo; - modalità preparazione pasti, composizione, menù, variazioni menù, grammature, diete speciali e situazioni particolari; | max. punti | 9 |
A.2.b | - Pulizia, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione dei locali: - modalità operative e controllo pulizia e sanificazione; - prestazioni quotidiane, settimanali, mensili, bimestrali, semestrali; - prodotti utilizzati; - materiali e attrezzi; - piano di disinfestazione; - piano di derattizzazione; | max. punti | 5 |
A.2.c | - Guardaroba, Stireria e Lavanderia: - descrizione espletamento servizio guardaroba; - descrizione servizio lavanderia; - descrizione servizio stireria; | max. punti | 4 |
A.2.d | Animazione, attività ricreative, occupazionali, integrazione col territorio | max. punti | 2 |
A.3- Varianti migliorative al servizio - Max punti 10
A.3.a | Servizi migliorativi: le ulteriori misure gestionali da indicare nell’offerta potranno comprendere ogni eventuale servizio/proposta migliorativo, che consenta all’Ente di conseguire vantaggi sociali e/o tecnici e/o economici e che il concorrente si impegna ad attuare senza oneri ulteriori, né per l'Ente, né per gli utenti e le loro famiglie, ma a solo titolo di sponsorizzazione | max. punti | 7 |
A.3.b | Capacità di risorse del volontariato: - numero dei volontari impiegati nel servizio; - competenze professionali; - modalità e condizioni di utilizzo; | max. punti | 3 |
La Commissione giudicatrice ha facoltà, nel corso dell’esame delle offerte tecniche, di richiedere ai concorrenti ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle offerte stesse, allo scopo di formulare giudizi meglio approfonditi e documentati.
B) Offerta economica
i 40 (quaranta) punti previsti per l’elemento «offerta economica» verranno attribuiti al concorrente che avrà offerto il maggiore «rialzo unico percentuale», all’attribuzione del punteggio agli altri concorrenti si provvederà mediante l’utilizzo della seguente formula:
X= COF x 40 CA
Dove:
x = punteggio assegnato CA = corrispettivo più alto
COF = corrispettivo preso in considerazione
30 = punteggio massimo attribuibile all'elemento "Prezzo più conveniente "
Avvertenze relative al punto A.2.a
La concessione comprende la proposizione e la riscossione da parte del Concessionario delle tariffe relative alla permanenza presso la Casa di Riposo.
Le rette attualmente in vigore corrispondono ai seguenti importi mensili:
Stanza singola – Euro 940,00 (novecentoquaranta/00);
Stanza doppia - Euro 775,00 (settecentosettantacinque/00);
Il numero degli ospiti attuali è di n. 37 unità salvo ulteriori deroghe di cui alla specifica normativa ;
Sarà cura del concorrente redigere un dettagliato prospetto analitico in cui siano elencate tutte le spese che concorrono alla gestione della Casa di Riposo, alla luce delle normative vigenti in materia.
A titolo di esempio andranno elencate in modo analitico le seguenti voci: SPESE
- Costo del personale (qualifica, numero addetti, costo annuale);
- Canone annuo da versare al Comune, che risulterà dall’offerta economica presentata;
- Servizio mensa;
- Utenze;
- Arredi, utensili, materiale di consumo;
- Materiale igienico-sanitario;
- Formazione del personale;
- Amministrazione;
- Oneri finanziari;
- Manutenzione ordinaria;
- Altre spese generali
- Qualunque altra spesa alla luce dell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
INTROITI:
- Rette versate dagli ospiti;
- Eventuali altri introiti.
Da detto prospetto dovrà scaturire la fattibilità della gestione tenendo conto dei costi e dei ricavi.
TITOLO V CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI SERVIZI
Art. 13
Servizio di assistenza tutelare
L’assistente tutelare ha la responsabilità primaria delle attività e dei risultati socio-assistenziali realizzati con l’anziano e di massimizzare il grado di integrazione della propria azione con gli interventi infermieristici e sanitari.
Dal momento che l’ospite è portatore, sia di esigenze primarie – alimentazione, riposo, ecc. – sia di una richiesta di tutela di mantenimento, di coinvolgimento nella realtà quotidiana, insieme al recupero delle sue capacità, tali istanze dovranno essere soddisfatte con una risposta unitaria negli interventi, che collochi la persona nella sua globalità al centro del processo di aiuto.
Le attività da garantire sono quelle previste dalla normativa vigente.
L’articolazione dei turni per il servizio di assistenza tutelare dovrà assicurare la copertura ininterrotta nell’arco delle 24 ore.
S arà cura del partecipante all’appalto presentare un piano analitico inerente al servizio di
assistenza tutelare nell’offerta tecnica da presentare in sede di gara. (Punto A.1b)
Art. 14
Il servizio consiste:
- preparazione, cottura in sito e distribuzione dei pasti nell’apposita sala da pranzo della struttura o nelle camere dell’ospite (colazione, pranzo, merenda e cena);
- predisposizione di menù plurisettimanali con piatti non ripetitivi, che prevedano la possibilità di alternative e rispettino le tradizioni gastronomiche locali;
- riassetto e pulizia dei locali cucina e delle sale da pranzo;
- lavaggio del pentolame, delle stoviglie e dei carrelli portavivande.
Gli orari attuali della somministrazione dei pasti sono i seguenti:
- Colazione: 8.30
- Pranzo: 12.00
- Merenda: 16.00
- Cena: 18.30
Gli orari e l’organizzazione suddetta sono indicativi e suscettibili di tutte le modificazioni necessarie, in dipendenza di esigenze diverse degli Ospiti, per ottenere una gestione a misura di “persona”.
Il Concessionario dovrà garantire idonea supervisione periodica mediante proprio specialista della ristorazione e consulenza dietologica.
Il sistema di produzione dei pasti da utilizzare è quello tradizionale definito “legame fresco-caldo” che preparando-cuocendo-distribuendo senza interruzioni, meglio garantisce rispetto ad altri sistemi la qualità del cibo e il rispetto delle norme di buona conservazione.
Tutte le operazioni connesse alla preparazione dei pasti, manipolazione e cottura, devono mirare ad ottenere standard ottimali di qualità igienica, nutrizionale e organolettica.
La produzione dei pasti, in ogni sua fase, dovrà tassativamente avvenire con cadenza giornaliera fatta salva la possibilità di anticipare la preparazione al giorno precedente per gli alimenti per i quali le disposizioni di legge o le indicazioni ASL, consentono la conservazione refrigerata (indicazioni del Concessionario nella "Relazione tecnica").
I tempi di preparazione dei pasti andranno calibrati in modo ottimale, al fine di garantire il pieno rispetto degli orari di servizio previsti, con la finalità di ridurre al minimo l'anticipo rispetto al momento del consumo.
E' vietata ogni forma di riciclo di pasti non consumati.
La produzione dei pasti deve rispettare gli standard igienici previsti dalle norme vigenti.
Per quanto concerne le norme igienico-sanitarie si fa riferimento alla normativa vigente, in particolare alla Legge 283 del 30.04.1962, DPR n. 327 del 26.03.1980, D.L. 155/97, D.M. n. 185/98
Re.CE852,853,854 e 882 del 2004 e disposizioni della Regione Lazio.
La preparazione dei pasti deve avvenire nel rispetto del menù, positivamente valutato dall'ASL e, successivamente, a seguito di ogni richiesta di variazione.
In merito alle grammature il Concessionario è obbligato a predisporre e consegnare all'inizio del
servizio, e a seguito di ogni successiva variazione di menù, una tabella, espressa in pesi o volumi, in cui per le singole pietanze sia riportata la corrispondenza tra la grammatura a crudo e la grammatura a cotto e, altresì, a consegnare le ricette dei piatti inseriti nei menù per singola porzione al fine di consentire all’ASL e all'Amministrazione comunale eventuali controlli.
Diete speciali e situazioni particolari
Il Concessionario si obbliga a garantire la preparazione dei pasti per gli utenti che per motivi terapeutici legati a problematiche di ordine sanitario abbiano la necessità opportunamente certificata di seguire un regime dietetico di differenziato (diete speciali).
Fatte salve le specifiche previsioni di legge, presenti e future, per tutte le fasi relative all'approvvigionamento, al deposito e alla conservazione delle derrate alimentari, e altresì con riferimento alla qualità delle stesse, sono vincolanti le previsioni come specificate e integrate in maniera analitica dalla "Relazione tecnica" presentata dal Concessionario in sede di gara, con le seguenti ulteriori precisazioni:
La conservazione delle derrate alimentari deve avvenire in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 327/80, art. 31)
Le materie prime dovranno essere fornite per quantità e qualità tali da assicurare la preparazione delle ricette relative ai menù e nelle grammature necessarie ad assicurare il rispetto del fabbisogno energetico e nutrizionale;
Le materie prime dovranno essere conformi alle caratteristiche tipologiche proposte dal Concessionario in sede di gara;
Le derrate per la preparazione dei pasti, ivi compresi eventuali prodotti (biologici) di cui all’art. 59 della legge 488/99, devono avere confezione ed etichettatura conformi alle leggi vigenti (D. Lgs. 109/92 e successive modificazioni e integrazioni). Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana.
Nella gestione delle materie prime, dovrà sempre essere garantita la tracciabilità e rintracciabilità del prodotto mantenendo l'etichetta originale dello stesso, o documentazione equivalente, fino al completo utilizzo della confezione;
E' assolutamente vietato utilizzare ingredienti di derivazione "transgenica".
Il Concessionario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla qualità igienico -sanitaria delle derrate alimentari, liberando contestualmente dalla stessa il Comune.
Autocontrollo da parte del Concessionario – Gestione sistema HACCP
Il Concessionario, in ogni caso è tenuto ad ottemperare a qualsiasi disposizione proveniente dall’Azienda ASL, sia preventiva che successiva ad eventuali controlli, deve provvedere, autonomamente e a proprie spese, alla predisposizione e alla gestione di un programma di autocontrollo, come previsto dal D. Lgs n.155/1997 concernente l’igiene dei prodotti alimentari. Pertanto il Concessionario deve individuare ogni fase del servizio, compresa la fase della distribuzione, che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate le opportune procedure di sicurezza, avvalendosi dei principi sui cui è basato il sistema HACCP.
Sarà cura del partecipante all’appalto presentare un piano analitico inerente al servizio di ristorazione nell’offerta tecnica da presentare in sede di gara. (Punto A.2.a)
Art. 15 Pulizia e Igiene
La pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti, utensili e attrezzature utilizzati per il servizio dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
È compito del Concessionario provvedere, a propria cura e spese, alla pulizia, sanificazione e riordino dei locali della Casa di Riposo Comunale “Hermitage” e di quanto negli stessi locali contenuto.
Dovrà essere mantenuto un registro che comprovi il rispetto dei calendari di pulizia previsti dal Piano di pulizia e sanificazione e successive variazioni.
I prodotti utilizzati per la pulizia e la sanificazione dovranno essere privi di sostanze tossiche, rispondenti alle normative vigenti in Italia e corredati dalle relative schede tecniche, tossicologiche e di sicurezza.
I prodotti detergenti e sanificanti, conformi alla legge, dovranno essere sempre conservati in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali.
Il Concessionario assume piena e diretta responsabilità in ordine alla costante esecuzione di controlli ambientali e sul rispetto dei limiti di contaminazione chimica e microbiologica ammessi dalla legge in ogni fase del processo di erogazione dei servizi affidati liberando contestualmente dalla stessa il Comune.
Sono a carico del Concessionario tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali, quali detergenti, deodoranti, disinfettanti, sacchi di plastica per raccolta rifiuti, fornitura di asciugamani monouso, carta igienica, sapone, ecc.;
Altresì sono a carico del Concessionario tutti gli attrezzi quali scope, panni per ogni uso, macchine lava pavimenti, aspirapolvere, scale a norma di legge, spazzole per polvere, scovoli per WC, spugne per tavoli, comodini e sedie, scope elettrostatiche, scope a frange di cotone, secchi per disinfezione WC, secchi per disinfezione superfici e suppellettili, secchi grandi per raccolta dette acque reflue, secchi grandi per le soluzioni detergenti pulite, presse per scope a frange, carrelli idonei e quant'altro necessario per l'esecuzione del servizio.
Il servizio di pulizia dovrà comprendere:
Prestazioni quotidiane;
Prestazioni settimanali;
Prestazioni mensili;
Prestazioni bimestrali;
Prestazioni quadrimestrali;
dette prestazioni andranno specificate in maniera analitica nell’offerta tecnica.
Il servizio di pulizia dovrà essere effettuato in orari tali da non disturbare la quiete degli ospiti nella struttura e gli altri servizi presenti, e non arrecare incomodo agli operatori addetti agli altri servizi di assistenza.
In caso di necessità per inconvenienti di natura igienica che si verificassero in assenza di personale addetto alla pulizia, il Concessionario è tenuto ad individuare tra il personale presente chi dovrà provvedervi.
Il Concessionario è tenuto a fornire l’elenco dei materiali di consumo usati al fine di adempiere alle prescrizioni del D.Lgs. n. 626/94.
Art. 16
Servizio di derattizzazione e disinfestazione
Il servizio dovrà essere eseguito dal Concessionario nei locali interni e nelle aree esterne, come illustrato nel progetto tecnico presentato dal Concessionario in sede di gara.
S arà cura del partecipante all’appalto presentare un piano analitico di pulizia, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione nell’offerta tecnica da presentare in sede di gara. (Punto A.2.b)
Art. 17
Lavanderia e corredo biancheria
Spetta integralmente al Concessionario l'onere della gestione degli effetti letterecci, della biancheria e del corredo del personale operativo e della biancheria degli ospiti.
Il Concessionario è responsabile della gestione completa del servizio lavanderia, stiratura e guardaroba.
Le prestazioni contrattuali in appalto riguarderanno in linea generale:
la fornitura della biancheria piana: effetti letterecci; biancheria dei servizi generali interni; biancheria personale operativo;
il lavaggio, l'asciugatura e la stiratura, compresa biancheria degli ospiti, adatto per ciascun tipo di tessuto o fibra, che dovrà essere eseguito con modalità e con prodotti di qualità, forniti dal Concessionario;
la distribuzione negli armadi di competenza, degli effetti personali degli ospiti, degli effetti letterecci e della biancheria dei servizi generali interni;
il servizio guardaroba, che comprende la cucitura il rammendo e l’etichettatura eventuale di tutta la biancheria;
Resta, comunque, a carico del Concessionario qualsiasi altra attività o fornitura necessaria per rendere al meglio il servizio in questione.
S arà cura del partecipante all’appalto presentare un piano analitico di lavanderia e corredo biancheria nell’offerta tecnica da presentare in sede di gara. (Punto A.2.c)
TITOLO VI PERSONALE
Art. 18 Operatori
Deve essere garantita la presenza di figure professionali in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell’utenza ospitata, secondo il numero e proporzione stabiliti dalla L.R. 41/2003 e D.G.R. n. 1305/04.
Il personale previsto dalla normativa vigente è costituito da:
Il Responsabile Coordinatore è figura qualificata, con laurea quinquennale o triennale (ma in questo caso deve avere almeno tre anni di esperienza nel settore) nei diversi ambiti afferenti alle discipline sociali e psico-pedagogiche-educative. Egli sovrintende la programmazione e l’organizzazione di tutte le attività che si svolgono all’interno della struttura residenziale, nonché del coordinamento con i servizi territoriali. Inoltre opera la verifica ed il controllo dei programmi attuati dalla struttura, nel rispetto degli indirizzi fissati dalle leggi in materia.
Operatori Socio Sanitari (OSS) presenti di giorno in rapporto di almeno 1/ 20 nel caso di anziani autosufficienti e minimo 1/6 in presenza di ospiti parzialmente non autosufficienti. Nelle ore notturne, e comunque sempre in relazione alle necessità degli ospiti, il rapporto sarà minimo 1/40 nel caso di ospiti autosufficienti. e minimo 1/10 in presenza di ospiti parzialmente non autosufficienti. Il personale deve essere organizzato su turni in modo da assicurare la necessaria continuità di presenze nell’arco delle 24 ore.
Personale addetto ai servizi generali svolge compiti di pulizie generali e straordinarie, cucina, lavanderia, stireria, guardaroba, portineria, centralino, manutenzione impianti, etc.).
Personale addetto ai servizi amministrativi.
L’organizzazione del personale deve prevedere nello specifico sia il lavoro di equipe, con periodiche riunioni, sia un piano annuale di formazione e/o aggiornamento adeguato alle varie esigenze.
Qualora diverse funzioni vengano attribuite ad una sola persona è indispensabile che, comunque queste, vengano svolte tutte con completezza.
Il personale di assistenza diretta, di animazione e dei servizi generali deve essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia socio sanitaria.
Assistente sociale con presenza programmata: gestisce interventi di natura socio-assistenziale volti alla soluzione di problemi che si evidenziano o nascono in concomitanza con l’entrata nella Casa di Riposo e al miglior utilizzo delle risorse presenti nella struttura e sul territorio; cura in particolare i rapporti con la famiglia e l’ambiente di provenienza al fine di evitare fenomeni di isolamento e l’emarginazione dell’anziano. Promuove l’attività sociale degli ospiti.
Animatore socio-culturale e/o Educatore professionale che promuovono attività di animazione e di ricreazione nonché di mantenimento degli interessi specifici degli ospiti e di prevenzione del decadimento psico-fisico, in stretto rapporto con l’assistente sociale.
Medico di Medicina generale convenzionato con presenza programmata o a richiesta. Le predette figure professionali possono essere previste anche a convenzione.
Inoltre varie attività collaterali possono essere esplicate facendo riferimento ad associazioni di volontariato e di promozione sociale.
Tutte le figure professionali, devono essere qualificate sia in relazione alla tipologia del servizio prestato che alle caratteristiche e ai bisogni degli Ospiti.
Art. 19
Adempimenti generali relativi al Personale
Il Concessionario si impegna ad assumere, in via prioritaria, compatibilmente con le professionalità necessarie per lo svolgimento dei servizi e delle attività con la normativa da applicare e con la disponibilità degli interessati, il personale della ditta uscente, e a garantire, il mantenimento delle condizioni economiche già acquisite dal personale assunto a tempo indeterminato presso il precedente affidatario, inclusa l’anzianità di servizi, nei casi previsti dai C.C.N.L. di categoria.
Il Concessionario fermo restando quanto previsto dall'art. 1676 del c.c., solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità, essere capace e idoneo
allo svolgimento dei compiti assegnati, in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati all’impiego e richiesti dalla vigente normativa dai contratti di comparto per questi servizi ed avere esperienza professionale riconosciuta e documentabile.
In caso mancata osservanza delle suddette disposizioni, il Concessionario si impegna a richiamare, e se del caso, a sostituire il Personale. In ogni caso, è facoltà dell’Ente richiedere l’allontanamento del Personale specificandone le motivazioni.
Art. 20
Osservanza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
Il Concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi territoriali. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. In ogni caso si applicano integralmente le disposizioni previste dalle leggi in materia e di impegnarsi ad applicare nei confronti dei propri lavoratori il CCNL di settore, il contratto integrativo regionale vigente sottoscritti dalle OOSS maggiormente rappresentative o gli accordi locali integrativi vigenti se migliorativi, sia dal punto di vista retributivo previdenziale che del livello di inquadramento.
Il Comune potrà richiedere al Concessionario in qualsiasi momento, e comunque con cadenza almeno quadrimestrale, l’esibizione del libro matricola, DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
Art. 21 Garanzie di continuità
Il Concessionario è tenuto a garantire la stabilità del servizio, con la continuità degli stessi operatori sui singoli posti di servizio, assicurando in tal modo continuità relazionale con gli utenti del servizio. Le assenze, a diverso titolo, del personale impiegato, devono essere sostituite con personale di pari professionalità entro la giornata stessa, in tempo utile per la buona esecuzione del servizio, senza costi aggiuntivi da parte del Comune. Di tale sostituzione il Concessionario deve dare immediata comunicazione al Comune.
Art. 22 Formazione del personale
Il Concessionario deve, preliminarmente all’esecuzione del contratto, costantemente formare e informare il proprio personale riguardo le circostanze e le modalità previste nel Capitolato, per adeguare il servizio agli standard di qualità e di igiene previsti dalla normativa vigente (regionale, nazionale e comunitaria).
Art. 23
Vestiario e igiene personale
La ditta deve fornire, a tutto il personale, indumenti di lavoro come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene (D.P.R 327/80) e di sicurezza (D.Lgs. 626/94 e xx.xx. ) da indossare durante le ore di servizio.
Tali indumenti saranno provvisti di cartellino di identificazione riportante il nome della Ditta e il nome e cognome del dipendente.
Art. 24
Garanzie del servizio in caso di sciopero
In riferimento al disposto della Legge 146/90, il Concessionario è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dei Comuni addetto a servizi analoghi.
Art. 25
Servizio Civile e volontariato
Il Concessionario può prevedere l'utilizzo di volontari, volontari professionali (che seguono percorsi di perfezionamento), tirocinanti e giovani in servizio civile ed addetti ai lavori socialmente utili, per lo svolgimento di compiti e attività complementari, e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato per l'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato.
I volontari potranno essere impiegati nel servizio dalla Casa di Riposo alle condizioni e nei termini indicati nella relazione tecnica redatta dal Concessionario per la partecipazione alla gara d’appalto in argomento e nel rispetto delle modalità di cui alla Legge 266/91. ( Punto A.3.b)
Art. 26
Tirocini ed attività didattica integrativa
Il Comune si riserva, compatibilmente con il regolare andamento dei servizi, di svolgere o di autorizzare l’inserimento, a scopo di tirocinio, con tempi e modalità di svolgimento che saranno concordate con il Concessionario:
- di allievi frequentanti corsi di formazione riconosciuti da Enti Pubblici per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel servizio,
- altre attività formative e di insegnamento di “integrazione didattica”, in attuazione di specifiche convenzioni e riguardanti professionalità socio-sanitarie.
Sarà cura del partecipante all’appalto presentare un piano analitico relativo al personale
nell’offerta tecnica da presentare in sede di gara. (Punto A.1.b)
TITOLO VII
CONTROLLO – INADEMPIENZE – PENALITÀ – RISOLUZIONE CONTRATTO
Art. 27
Soggetti ed Organismi preposti al controllo
I Soggetti e gli Organismi preposti al controllo sono:
gli organismi istituzionali legittimati al controllo
i competenti Servizi della A.S.L.,
il personale incaricato dal Comune di Fiuggi
la Commissione Casa di Riposo di cui all’articolo successivo.
I controlli sono articolati in ispezioni, controlli sensoriali, accertamenti analitici di laboratorio, essi saranno effettuati senza preavviso alcuno dagli organismi preposti.
Art. 28 Commissione di Vigilanza
Per l'espletamento delle funzioni di controllo il Comune potrà avvalersi inoltre dell'ausilio di una Commissione di Vigilanza, nominata dalla Giunta Comunale su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali e così composta:
- Assessore alle Politiche Sociali o suo delegato Presidente
- Responsabile dei Servizi Sociali del Comune o suo delegato Componente
- Assistente Sociale del Comune Componente
- Dipendente Settore Sociale Segretario La partecipazione all'attività della Commissione è totalmente gratuita.
Art. 29
Attività di controllo del Comune.
Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento, nei modi ritenuti più idonei, controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal contratto e secondo le disposizioni li legge in materia per la specifica attività di appalto.
Il Concessionario accetta di sottostare a tutte le ispezioni e controlli disposti dal Comune e a ottemperare a tutte le richieste inerenti al servizio espletato.
I controlli saranno effettuati , in particolare con riferimento ai seguenti aspetti:
presenza del personale ;
modalità di svolgimento dei servizi di assistenza tutelare, infermieristica;
controllo della cucina, della dispensa e verifica sui prodotti e pasti erogati;
igiene e pulizia degli ambienti;
verifica delle condizioni e modalità di attuazione dei progetti individualizzati;
ogni altra verifica che il Comune ritenga necessaria ai fini del regolare svolgimento del servizio.
Eventuali inadempienze alle prescrizioni contrattuali rilevate a seguito di controlli saranno valutate con tempestività in contraddittorio con il Concessionario
Il Comune si riserva di sottoporre agli ospiti e/o parenti degli ospiti della Struttura dei questionari relativi alla qualità del servizio e di effettuare altre forme di verifica della stessa.
Art. 30
Garanzia per l’esecuzione del contratto
Prima della stipula del contratto il Concessionario, a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione di tutte le obbligazioni assunte, dovrà costituire e presentare la garanzia per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 smi.
La cauzione definitiva dovrà avere validità fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 113, comma 5, D.Lgs. 163/2006 e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dal Comune.
In tutti i casi di prelevamento di somme dalla cauzione durante la concessione, per risarcimento danni o esecuzione in danno o penalità, il Concessionario dovrà provvedere all’immediato reintegro della stessa sino all’importo originario.
Si procederà all’escussione integrale della cauzione definitiva in tutti i casi in cui l’inadempimento del Concessionario comporti la risoluzione/recesso del contratto facendo comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.
Art. 31 Inadempienze e penalità
Qualora durante lo svolgimento del servizio, fossero riscontrate inadempienze alle disposizioni contrattuali, complessivamente intese (Relazione tecnica) l'Amministrazione comunale procederà all'applicazione di pene pecuniarie di ammontare variabile da un minimo di euro 150,00 (centocinquanta/00) sino ad un massimo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a seconda della gravità della contestazione e fatto salvo l'ulteriore addebito delle spese per porre rimedio a disservizi eventualmente provocati e il risarcimento del maggior danno.
Prima di procedere all'applicazione di penali, il Servizio competente contesterà al Concessionario l'addebito assegnando un termine, mai superiore a dieci giorni (dal ricevimento), per presentare le
proprie contro-deduzioni, la penale verrà senz'altro applicata se entro il predetto termine assegnato il Concessionario non fornisca giustificazioni, ovvero qualora le stesse non siano accettabili di fronte alle evidenze constatate.
Le contestazioni, e le diffide ad adempiere, saranno inoltrate con pieno effetto sia via fax (al numero ordinariamente utilizzato per le comunicazioni con il Concessionario, a tale fine comunicato) che con raccomandata A.R.
L'ammontare delle penali sarà determinato di volta in volta, ad insindacabile giudizio del Comune entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità della violazione, senza pregiudizio alcuno alla facoltà di risolvere il contratto.
Qualora le inadempienze, anche se non reiterate, rivestano carattere di gravità e comportino il pregiudizio della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio, costituiranno causa di risoluzione immediata del contratto.
Le penali verranno applicate mediante il prelevamento della somma stabilita dalla cauzione definitiva regolarmente costituita (il Concessionario potrà altresì versare l’ammontare richiesto alla Tesoreria Comunale);
Non verranno applicate penalità, e relative spese, nel caso in cui il Concessionario dimostri la causa di forza maggiore non imputa bile o riconducibile al Concessionario stesso.
Non sono considerate di forza maggiore eventi quali: scioperi, agitazioni sindacali e quelle derivanti da gravi calamità naturali.
Art. 32
Risoluzione del contratto - Recesso
Il Comune ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C. di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:
grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie come prescritte da disposizioni legislative, regolamentari e dal presente Capitolato;
inosservanza dei divieti di subappalto, cessione di contratto e di cessione di credito;
gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che abbiano comportato il pregiudizio (o pericolo di) alla sicurezza e/o alla salute degli utenti, dei lavoratori addetti al servizio o di terzi;
reiterate violazioni delle disposizioni contrattuali, formalmente contestate, che abbiano comportato l'applicazione di penalità che nel complesso superiori l'importo di euro 3.000,00 nel corso di un anno;
mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente – compresi quelli relativi alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
mancato rispetto dei contratti collettivi definitivamente accertato (anche a seguito di procedure di conciliazione);
perdita dei requisiti per l'accesso all'appalto, con particolare riferimento alla capacità di contrattare con la P.A. e alle previsioni del D.Lgs. 163/2006 smi;
mancata sostituzione immediata del personale quando ciò sia richiesto, senza possibilità di indugio, per infrazioni o qualità personali che ne rendono inopportuna la destinazione al servizio, o perché autore di plurime infrazioni agli obblighi di condotta senza che precedenti richiami abbiano sortito alcun effetto;
quando il Concessionario non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di potere quindi provvedere ad un'adeguata esecuzione dei servizi ad essa
affidati;
accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
mancato reintegro del deposito cauzionale, nei termini richiesti, quando il Comune abbia dovuto in tutto o in parte, valersi dello stesso;
interruzione non giustificata totale o parziale del servizio;
violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
mancata esecuzione degli interventi di miglioria offerti in sede di gara nei termini stabiliti;
disdetta della polizza assicurativa o mancato pagamento del premio;
violazioni definitivamente accertate in merito alla normativa a tutela della Privacy che abbiano la comminatoria di sanzioni penali o amministrative;
accertata non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, in qualunque tempo verificata;
per motivi di pubblico interesse o necessità;
ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C.
In tali casi l'Amministrazione comunale potrà risolvere di diritto il contratto comunicando alla ditta, con Raccomandata A/R, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.
La risoluzione avrà luogo anche in tutti i casi in cui a seguito di accerta violazione di disposizioni contrattuali, udite le contro-deduzioni, entro il termine perentorio concesso, il Comune intimi per iscritto ad adempiere entro un congruo termine mai inferiore a 10 giorni, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.
Tutti i termini indicati nel Capitolato e nel contratto, anche con riferimento al contenuto della "Relazione tecnica" del Concessionario, o quelli assegnati a seguito di diffide, saranno da considerarsi essenziali ai sensi dell'art. 1457 del Codice civile.
La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio, anche ai sensi dell'art. 21 sexsies della Legge 241/1990 e quando sia espressamente prevista dalla legge.
Art. 33 Esecuzione in danno
In caso di sospensione o di interruzione, anche parziale, dei servizi, eccettuati i casi di forza maggiore debitamente accertati, il Comune potrà sostituirsi al Concessionario per l’esecuzione d’ufficio in danno e a spese dell’inadempiente, oltre all’applicazione delle previste penalità.
Per la caratteristica dei servizi in argomento, si procederà all’esecuzione in danno anche nel caso in cui si verifichino gravi inadempienze e qualora il Concessionario, espressamente diffidato, non vi ponga rimedio nei termini stabiliti.
In tali casi, salva la facoltà di risoluzione del contratto, le spese conseguenti verranno addebitate al Concessionario mediante prelievi dal deposito cauzionale, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno.
Le interruzioni/sospensione del servizio per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambi le parti se comunicate tempestivamente alla controparte e fatto salvo quanto il Concessionario si sia impegnato con il Progetto di servizio per rispondere ad emergenze legate all’improvvisa indisponibilità di personale e mezzi.
TITOLO VIII
NORME DI PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA
Art. 34
Disposizioni in materia di sicurezza
Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, è fatto obbligo al Concessionario di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" di cui al D.Lgs. 626 dell'11/09/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Concessionario entro 30 giorni dall’inizio del servizio, dovrà redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (art. 4,comma 2, lett. a) del D.Lgs.626/94 e s.m.i.). Il documento dovrà essere trasmesso al Comune di Fiuggi. Resta a carico dell’Impresa la dotazione, per tutto il personale impiegato nel servizio, di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e ad Uso Promiscuo, necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza.
E' inoltre fatto obbligo al Concessionario di provvedere alla formazione periodica del proprio personale in materia di sicurezza antincendio.
Il Concessionario è tenuto a comunicare annualmente, per iscritto, il relativo programma di formazione.
Art. 35 Impiego di energia
L'impiego di energia elettrica, da parte del personale deve essere assicurata da personale che conosca la manovra dei quadri di comando e delle saracinesche di intercettazione. In particolare per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica, ogni responsabilità connessa è a carico del Concessionario.
Art. 36
Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro
Il Concessionario deve predisporre e far affiggere a proprie spese dei cartelli che illustrino le norme principali di prevenzione e antinfortunistica all'interno dei locali di preparazione e cottura secondo quanto previsto dalle normative vigenti (D.P.R. 524 dell'8/06/1982 e X.Xxx. n. 493 del 14/08/1996).
Art. 37
Norme generali per l'igiene del lavoro
Il Concessionario ha, altresì, l’obbligo di garantire ai propri dipendenti impiegati nei servizi richiesti dal presente capitolato, quanto previsto dal D.P.R. 1 marzo 1956, n. 303 (Aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e dal D.lgs 2
febbraio 2002, n. 25)
Art. 38
Norme di sicurezza nell'uso dei detergenti e dei sanificanti
Il personale addetto alle operazioni di sanificazione deve obbligatoriamente fare uso di mascherine e guanti, quando il loro uso è consigliato nelle schede tecniche di sicurezza.
L'impiego dei detergenti deve avvenire con aggiunta di acqua alla temperatura indicata sulle confezioni.
Art. 39
Pulizia attrezzature e impianti
Durante le operazioni di lavaggio delle attrezzature è fatto divieto di impiegare getti d'acqua diretti sui quadri elettrici.
Prima di procedere alle operazioni di pulizia, gli interruttori del quadro generale, devono essere
disinseriti. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate solo con apposito materiale.
Art. 40 Raccolta rifiuti
Il Concessionario dovrà provvedere alla raccolta rifiuti urbani, di quelli assimilabili agli urbani e al loro conferimento negli appositi cassonetti situati all’esterno della Casa di Riposo, secondo quanto prescritto dalla normativa in materia.
Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere allo smaltimento dei rifiuti sanitari e di quello degli olii esausti, tramite ditte specializzate nel settore.
Art. 41 Riscaldamento
Al fine di assicurare le condizioni di comfort, il Concessionario dovrà garantire la temperatura di legge, ai sensi dell'art. 4 del DPR 412/93 in via ordinaria e in relazione alle particolari esigenze degli ospiti stessi.
TITOLO IX ONERI CONTRATTUALI
Art. 42 Polizze assicurative
Il Concessionario si impegna ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.lgs 626/94 e xx.xx..
Per tale motivo, a maggiore garanzia, il Concessionario costituisce e consegna all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dell'appalto, idonea polizza assicurativa a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti alla gestione affidata con le seguenti caratteristiche:
Polizza R.C.T. / X.XX. (Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro):
- espressamente stipulata con riferimento all'affidamento in concessione della Casa di Riposo Comunale “Hermitage” di Fiuggi;
- con durata pari a quella della concessione affidata;
- con massimale unico per sinistro di euro 5.000.000,00=
- con il limite di euro 5.000.000,00 per R.C.T. e - con il sottolimite di euro 2.500.000,00 per R.C.O.;
con previsione della rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti - fatti salvi i casi di dolo;
La polizza assicurativa non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.
La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale originale, dal Concessionario all'Amministrazione comunale prima della stipulazione del contratto e dovrà restare presso la stessa depositata per tutta la durata del contratto.
Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all'Amministrazione alle relative scadenze
Art. 43 Deposito cauzionale
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento contrattuale, il Concessionario deve effettuare un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione così come previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06, prima della sottoscrizione del contratto.
Nel caso di deposito cauzionale prestato mediante Fidejussione bancaria o Polizza assicurativa, queste ultime devono prevedere le sottoelencate condizioni:
essere incondizionate e irrevocabili;
prevedere la clausola di “pagamento a prima richiesta”, obbligandosi il fidejussore, su semplice richiesta del Comune di Fiuggi ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, Codice Civile;
avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.
La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Concessionario, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 del Codice Civile, nascenti dall’esecuzione del presente appalto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione delle penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fidejussione per l'applicazione delle penali.
Il deposito cauzionale deve coprire l’intera durata contrattuale e sarà svincolato, previa deduzione di eventuali crediti del Comune, verso il Concessionario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune di Fiuggi.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla fornitura, registrazione e diritti di segreteria, sono a completo carico del Concessionario ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che è a carico del Comune.
Se l’Impresa aggiudicataria è una Cooperativa sociale, si applicano le esenzioni previste dal D.Lgs. n. 460/1997 in quanto ONLUS di diritto.
Art. 44
Spese di contratto, di registro e accessorie
Il Concessionario resta vincolato all’osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato speciale d’appalto, impegnandosi a stipulare il contratto definitivo alla data comunicatagli dall’Amministrazione, in seguito al quale si intenderà perfezionato il vincolo contrattuale tra le parti, mentre l’Amministrazione non sarà vincolata se non dopo le prescritte approvazioni di esecutività degli atti, come previsto dalle leggi e dai regolamenti interni dell’ente in materia.
Il Concessionario, pertanto, nel partecipare alla gara per l’appalto in parola, è pienamente a conoscenza dei procedimenti amministrativi che l’amministrazione comunale è tenuta a seguire a norma delle vigenti leggi, fino al perfezionamento dell’atto finale.
Tutte le spese occorrenti, preliminari e consequenziali alla stipulazione del contratto (bolli, carta
bollata, tassa di registrazione ecc.), nessuna esclusa, sono a carico del Concessionario.
Art. 45
Prestazioni, obblighi a carico del Concessionario
Il Concessionario provvederà alle prestazioni oggetto della concessione con propria organizzazione, personale ed esclusiva responsabilità e rischio contrattuale.
A titolo meramente indicativo e quindi non esaustivo, si riportano i seguenti particolari oneri rientranti tra quelli posti a totale carico del Concessionario:
- essere in possesso delle autorizzazioni che secondo la normativa vigente, si rendono necessarie per l’esercizio dell’ attività all’inizio dell’appalto e durante il corso dello stesso;
- dell’organizzazione del Personale adibito ai servizi oggetto della concessione;
- fornitura del servizio di assistenza agli anziani e delle prestazioni infermieristiche, nonché delle prestazioni specialistiche ove previste nei progetti individualizzati;
- fornitura del servizio di pulizia degli ambienti, lavanderia e guardaroba;
- fornitura del servizio di cucina e ristorazione;
- spese per utenze telefoniche, radio, TV;
- organizzazione del personale impiegato nel servizio ;
- gestione normativa ed economica del personale utilizzato;
- spese per l'allontanamento quotidiano dei rifiuti, anche quelli speciali, connessi all'espletamento dei servizi;
- approvvigionamento e stoccaggio delle materie prime eventualmente occorrenti;
- materiali di consumo;
- lavaggio e stiratura e manutenzione della biancheria piana utilizzata;
- lavaggio, stiratura e manutenzione biancheria intima;
- derattizzazione e disinfestazione nei locali delle strutture e sulle aree esterne secondo un calendario prestabilito e a richiesta del Responsabile del Comune;
- spesa per il corredo necessario al personale utilizzato;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e delle attrezzature a disposizione del servizio;
- manutenzione ordinaria dell'intera struttura assegnata, degli impianti e dell'area verde annessa;
- imposte e tasse comunque derivanti dai servizi;
- tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e relativi oneri, con sollevamento dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità;
- le spese comunque derivanti dal rispetto di tutte le norme vigenti o successivamente intervenute nella vigenza del contratto per l'incolumità del personale utilizzato nell'espletamento del servizio.
- tutte le spese relative al contratto e alla gara di appalto per l'affidamento del servizio di che trattasi;
- spese per la fornitura di energia elettrica, gas, acqua calda e fredda;
- spese per il riscaldamento dei locali a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- spese per la manutenzione dell’impianto dell’ascensore;
- spese per la manutenzione degli estintori;
Il Concessionario dovrà fornire materiale di arredo per n. 31 camere singole e n. 3 camere doppie .
Il Concessionario dovrà sottoporre, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi della Casa di Riposo “Hermitage” a regolare manutenzione tecnica, provvedendo ad eliminare, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute del Personale dipendente, nonché sottoporre gli stessi a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate.
Il Concessionario è tenuto all’applicazione e alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 584/1975 concernente il divieto di fumare in determinati locali di cui occorre fornire formale riscontro con indicazione del Responsabile, nonché all’osservanza della Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 ad oggetto “Divieto di fumo in determinati locali della
pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici” e della Circolare del Ministero della Sanità 28/03/02001 “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo” e s.m.i.
Il Concessionario si impegna a garantire su richiesta dell’ospite (con oneri a carico dello stesso) attivandosi affinché siano praticate tariffe agevolate, l’organizzazione delle seguenti attività:
- cura personale quali parrucchiere, barbiere, podologo, ecc..
Si impegna altresì a garantire:
- assistenza religiosa e spirituale nel rispetto delle diverse convinzioni degli ospiti.
- onoranze funebri. Il Concessionario dovrà provvedere, con il proprio personale, alla prima composizione della salma e curarne il sollecito trasferimento dal luogo di decesso ad apposito altro locale della struttura; dovrà essere garantita ai familiari la scelta dell’impresa che erogherà il servizio funebre.
Art. 46
Danni a persone o cose
Il Concessionario sarà sempre direttamente responsabile dei danni eventualmente causati ai suoi dipendenti, alle attrezzature che possono derivare da comportamenti di terzi; e sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti e degli oggetti danneggiati.
Art. 47 Controversie
Le controversie che dovessero insorgere tra il Concessionario e il Comune circa l’interpretazione e la corretta esecuzione delle nome contrattuali, qualora non possano essere composte in via amichevole, saranno deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria (Tribunale di Frosinone).
Fino alla risoluzione della controversia il Concessionario non potrà comunque rifiutare l’esecuzione del servizio affidato.
Art. 48
Tutela dei dati personali
Il Concessionario è responsabile ai sensi del D.Lgs 196/2003 smi del trattamento di tutti i dati personali sensibili di cui venga in qualunque modo a conoscenza nell’espletamento del servizio
Il Concessionario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Comune o comunque in modo che ne sia garantita la sicurezza, a tale ultimo fine farà riferimento alle misure di sicurezza prescritte dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, puntualmente trasfuse e adattate alla propria organizzazione aziendale con la redazione del D.P.S. (Documento programmatico sulla sicurezza).
I particolare il Concessionario dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato; non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie degli utenti (salvo autorizzazione del Comune); non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardano l’incolumità o la sicurezza degli utenti – emergenza) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza della concessione; dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso anche nel caso in cui gli stessi siano trattati mediante l’utilizzo di sistemi informatici.
Art 49
Dichiarazione
Ai sensi dell’art 53, c. 16 ter, del D lgs. 165/2001, il contraente dovrà attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo al rapporto.
Art. 50 Normativa di riferimento
D.Lgs. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
D.Lgs. n° 155 del 26/05/97 – Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari.
D.Lgs. n° 626/94 e successive modifiche ed integrazioni,relativo alle misure per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.
D.Lgs. 196 del 30/06/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali
Delibera Giunta Regionale n° 6078 del Dicembre 1999, recante l’indicazione degli standard strutturali e gestionali delle Case di Riposo, Case Albergo, Comunità Alloggio per Anziani e Case Famiglia.
Legge Regionale n° 38 del 09/09/96 – Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio; si veda in particolare l’art. 58 “Autorizzazione all’apertura
Legge n° 328/2000 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali – e specificatamente gli art. 9, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, che prevedono la fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale.
Legge Regionale n. 41 del 12 dicembre 2003, “Norme in materia di autorizzazione all’apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali”.
D.M. n. 308 del 21/05/2001, concernente il regolamento dei «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’art. 11 della Legge n°328/2000».
D.P.C.M. 30 marzo 2001 – Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della legge 8 dicembre 2000, n. 328.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1305 del 23 dicembre 2004.
Regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 - Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato
Art. 51
Rinvio ad altre norme
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, nel Bando di Gara e al Disciplinare di Gara, si fa riferimento, direttamente o indirettamente, alla normativa vigente.