Common use of Risoluzione dell’accordo quadro Clause in Contracts

Risoluzione dell’accordo quadro. 1. L’INVALSI, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi: a. il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara; b. l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016; c. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste; d. qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici; e. qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro; f. mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INVALSI; g. nei casi di cui agli articoli 9 (Esecuzione, conclusione e verifica di conformità dell’intervento); 16 (Trasparenza), 17 (Riservatezza), 19 (Divieto di cessione), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 23 (Codice Etico), 24 (Danni, responsabilità civile); h. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nei singoli contratti specifici; i. nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; j. nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. 2. L’INVALSI deve risolvere l’Accordo Quadro e il singolo ordine di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi: a. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; b. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. 3. Inoltre, l’INVALSI si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014. 4. L’Amministrazione si riserva, infine, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dall’Accordo Quadro nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA. 5. In caso in cui l’INVALSI accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l’INVALSI ha la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 6. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, L’invalsi assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l’INVALSI potrà risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 7. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall’INVALSI, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, l’INVALSI ha la facoltà di considerare risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 8. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, l’INVALSI si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 9. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o degli ordini di Fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 10. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e degli ordini di Fornitura, l’INVALSI avrà il diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’INVALSI all’esecuzione in danno e al diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 11. L’INVALSI, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta. 12. In presenza di controversie e cause tentate nei confronti dell’INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione.

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Samples: Service Agreement, Accordo Quadro

Risoluzione dell’accordo quadro. 1. L’INVALSIL’Accordo Quadro si risolve immediatamente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimentodiritto, potrà risolvere l’Accordo Quadro nelle forme e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell’artsecondo le modalità previste dall’art. 1456 cod. civ.C.C., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite peccon conseguente incameramento della cauzione, nei seguenti casi: a. il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore; b) ripetuta violazione del requisito di regolarità contributiva e previdenziale da parte dell’Appaltatore; c) cessione parziale o totale dell’Accordo Quadro o dei relativi contratti attuativi da parte dell’Appaltatore; d) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante; e) revoca o cessazione, in una capo all’Appaltatore o alle eventuali imprese ausiliarie, per qualsiasi motivo, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività affidata, tale da non permettere l’esecuzione del servizio, con particolare ma non esclusivo riferimento alla cancellazione o alla sospensione per oltre tre mesi dell’Appaltatore dall’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali e/o dalle singole categorie necessarie all’esecuzione dell’appalto; f) scadenza, senza contestuale rinnovo entro 3 mesi, della certificazione del sistema di gestione per la qualità, in conformità alla UNI EN ISO 9001; g) venir meno per oltre tre mesi delle situazioni caratteristiche tecniche migliorative e di cui all'articolo 80qualità, comma previste dall’articolo 15, sezioni Lotto 1 e Lotto 2, punti 1, 2, 4 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla 6 del disciplinare di gara, facenti parte dell’offerta tecnica prodotta in sede di gara; b. l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto h) scadenza senza contestuale rinnovo della polizza assicurativa C.A.R. (Contractors All Risks) trascorsi infruttuosamente 10 giorni dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016diffida della Stazione Appaltante; i) tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (art. 3 c. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara8, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro L. 136/2010 e per lo svolgimento delle attività ivi previste; d. qualora il Fornitore ponga s.m.i.) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici; e. qualora il Fornitoreingresso ed in uscita, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro; f. mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INVALSI; g. nei casi di cui agli articoli 9 (Esecuzione, conclusione e verifica di conformità dell’intervento); 16 (Trasparenza), 17 (Riservatezza), 19 (Divieto di cessione), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 23 (Codice Etico), 24 (Danni, responsabilità civile); h. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nei singoli contratti specifici; i. nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; j. nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. 2. L’INVALSI deve risolvere l’Accordo Quadro e il singolo ordine di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi: a. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; b. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. 3. Inoltre, l’INVALSI si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014. 4. L’Amministrazione si riserva, infine, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dall’Accordo Quadro nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA. 5. In caso in cui l’INVALSI accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l’INVALSI ha la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 6. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, L’invalsi assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l’INVALSI potrà risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 7. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall’INVALSI, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, l’INVALSI ha la facoltà di considerare risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 8. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, l’INVALSI si riserva di risolvere il scaturenti dal presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 9. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o degli ordini di Fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 10. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e degli ordini di Fornitura, l’INVALSI avrà il diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’INVALSI all’esecuzione in danno e al diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 11. L’INVALSI, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta. 12. In presenza di controversie e cause tentate nei confronti dell’INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Risoluzione dell’accordo quadro. 1. L’INVALSIA.I.Po, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere risolverà l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casiQuadro: a. il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80a) nei casi previsti dall’art. 108, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara; b. l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattatinonché nei casi previsti dall’art. 110, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUEcomma 1, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016; c. qualora fosse accertata b) nel caso di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, applicando la non sussistenza ovvero il venir meno procedura di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla garacontestazione prevista dall’art. 108, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro commi 3 e per lo svolgimento delle attività ivi previste4 del D. lgs. n. 50/2016; d. qualora il Fornitore ponga c) nel caso in essere comportamenti tesi cui le transazioni finanziarie derivanti all’Accordo Quadro fossero effettuate dall’Appaltatore senza avvalersi del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a eludere consentire la modalità di affidamento degli Appalti Specificipiena tracciabilità delle operazioni; e. d) qualora l’importo delle penali applicate dovesse superare il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione 10% dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro; f. e) mancata reintegrazione della garanzia definitiva cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata da parte dell’INVALSIA.I.Po; g. nei casi f) violazione dei divieti di cui agli articoli 9 (Esecuzione, conclusione e verifica cessione del contratto o di conformità dell’intervento); 16 (Trasparenza), 17 (Riservatezza), 19 (Divieto di cessione), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 23 (Codice Etico), 24 (Danni, responsabilità civile); h. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nei singoli contratti specifici; i. nell’ipotesi di subappalto non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore autorizzato ai sensi del D.p.rseguente art. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, 17 del medesimo D.P.R. 445/2000; j. nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. 2. L’INVALSI deve risolvere l’Accordo Quadro e il singolo ordine di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi: a. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; b. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. 3. Inoltre, l’INVALSI si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014. 4. L’Amministrazione si riserva, infine, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dall’Accordo Quadro nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA. 5. In caso in cui l’INVALSI accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l’INVALSI ha la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 6. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, L’invalsi assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l’INVALSI potrà risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 7. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall’INVALSI, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, l’INVALSI ha la facoltà di considerare risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 8. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, l’INVALSI si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 9. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o degli ordini di Fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 10. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e degli ordini di Fornituraper causa imputabile all’appaltatore, l’INVALSI A.I.Po avrà il diritto di escutere incamerare la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di fornitura risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pecogni ulteriore danno. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’INVALSI all’esecuzione in danno e al diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 11. L’INVALSI, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei Nei predetti casi di cui all’artrisoluzione dell’Accordo Quadro, A.I.Po si riserva la facoltà di stipulare un altro Accordo Quadro, per il valore stimato residuo ed alle stesse condizioni offerte dall’originario aggiudicatario, con un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara indetta per l’affidamento dell’Accordo, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara, ai sensi dell’art. 110 110, comma 1, del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta. 12. In presenza di controversie e cause tentate nei confronti dell’INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione.

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Samples: Contratto Di Manutenzione Ordinaria, Accordo Quadro

Risoluzione dell’accordo quadro. 1. L’INVALSI, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, Il presente Accordo Quadro potrà risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell’artessere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi: a. il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80108, comma 1°, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara; b. l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore sarà in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016; c. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste; d. qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi ogni caso sottoposto a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici; e. qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro; f. mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INVALSI; g. nei casi di cui agli articoli 9 (Esecuzione, conclusione e verifica di conformità dell’intervento); 16 (Trasparenza), 17 (Riservatezza), 19 (Divieto di cessione), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 23 (Codice Etico), 24 (Danni, responsabilità civile); h. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nei singoli contratti specifici; i. nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 71108, comma 2°, del medesimo D.P.R. 445/2000; j. nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche AmministrazioniCodice. 2. L’INVALSI deve risolvere l’Accordo Quadro e Quando il singolo ordine di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi: a. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; b. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. 3. Inoltre, l’INVALSI si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014. 4. L’Amministrazione si riserva, infine, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dall’Accordo Quadro nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA. 5. In caso in cui l’INVALSI accerti Direttore dell’Esecuzione accerta un grave inadempimento del Fornitore ad una delle alle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da compromettere comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà all’Appaltatore, assegnando un termine, termine non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore l’Appaltatore abbia risposto, l’INVALSI ha la facoltàStazione Appaltante, per quanto di rispettiva competenzasu proposta del R.U.P., di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior dannodichiara risolto l’Accordo Quadro. 63. Qualora il Fornitore Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2°, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti di FornituraQuadro, L’invalsi il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvo salvi i casi d'urgenzadi urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giornigiorni solari, entro i quali il Fornitore l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitorel’Appaltatore, qualora l'inadempimento l’inadempimento permanga, l’INVALSI potrà risolvere la Stazione Appaltante risolve l’Accordo Quadro e/o i Contratti di FornituraQuadro, fermo restando il pagamento delle penali, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 7. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall’INVALSI, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, l’INVALSI ha la facoltà di considerare risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 84. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, l’INVALSI si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 9. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o degli ordini di Fornitura il Fornitore l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contrattodell’Accordo Quadro. 105. In tutti i Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione dell’Accordo Quadro, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. 6. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione dell’Accordo Quadro e ammesso in contabilità e quanto previsto nel Capitolato e negli altri documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel Capitolato e negli altri documenti di gara, nè nelle eventuali perizie di variante. 7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2° e 3°, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa la Fornitura, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1°, del Codice. 8. Nei casi di risoluzione dell’Accordo Quadro dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e degli ordini relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di Fornituramancato rispetto del termine assegnato, l’INVALSI avrà il diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/l’Istituto provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i Contratto/i di fornitura risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pecrelativi oneri e spese. 9. In ogni casocaso di risoluzione dell’Accordo Quadro, resta fermo il diritto dell’INVALSI all’esecuzione si risolveranno in danno e al diritto al risarcimento dell’eventuale maggior dannovia automatica anche i Contratti Attuativi in corso di esecuzione. 11. L’INVALSI, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta. 12. In presenza di controversie e cause tentate nei confronti dell’INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione.

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Samples: Accordo Quadro

Risoluzione dell’accordo quadro. Il Committente può disporre la risoluzione del presente atto nei casi previsti dall’art. 108 comma 1, lett. L’INVALSIa), senza bisogno b), c) e d) del D. Lgs. 50/2016. La risoluzione dell’Accordo Quadro Contratto deve essere disposta nelle fattispecie di assegnare alcun termine per l’adempimentocui al successivo comma 2 lett. a) e b) del citato art. 108. In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali, potrà risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto tale da compromettere la buona riuscita dell’appalto, incluso in caso di Fornitura mancato rispetto della disciplina contenuta nel CSA di Lavori – Parte Generale in materia di sicurezza, può essere risolto dal Committente, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi: a. il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80108, comma 13 e 4, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara; b. l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016; c. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno . La risoluzione opera altresì di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo diritto nei casi previsti negli 1.10 -1.12 -1.13 -3.10 3.11 -6.8 -9.4 – 9.5 -9.6 del CSA Lavori -Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso richiamo all’art. 1456 codice civile nel CSA Lavori -Parte Generale e nel presente Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste; d. qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici; e. qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro; f. mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INVALSI; g. nei casi di cui agli articoli 9 (Esecuzione, conclusione e verifica di conformità dell’intervento); 16 (Trasparenza), 17 (Riservatezza), 19 (Divieto di cessione), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 23 (Codice Etico), 24 (Danni, responsabilità civile); h. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nei singoli contratti specifici; i. nell’ipotesi applicativi. Deve considerarsi grave inadempimento che potrà dar luogo alla risoluzione di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi diritto dell’accordo quadro o del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; j. nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. 2. L’INVALSI deve risolvere l’Accordo Quadro e il singolo ordine di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, contratto applicativo ai sensi dell’art. 1456 codc.c. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 codla mancata esecuzione di quanto offerto nell'offerta tecnica. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi: a. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione La risoluzione opera inoltre di una o più misure diritto in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’arttipo mafioso. 95 E’ altresì in facoltà del D. LgsCommittente risolvere l’Accordo Quadro nelle ipotesi previste dall'art. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; b. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. 350/2016. Inoltre, l’INVALSI si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014. 4. L’Amministrazione si riserva, infine, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dall’Accordo Quadro nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA. 5. In caso in cui l’INVALSI accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza Resta comunque espressamente inteso che il Fornitore abbia risposto, l’INVALSI ha la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 6. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, L’invalsi assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l’INVALSI potrà risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 7. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall’INVALSI, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, l’INVALSI ha la mancato esercizio della facoltà di considerare risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa risoluzione da parte del Committente non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 8. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, l’INVALSI si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e può potrà mai essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 9. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o degli ordini di Fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 10. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e degli ordini di Fornitura, l’INVALSI avrà il diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’INVALSI all’esecuzione in danno e al diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 11. L’INVALSI, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria invocato dall’esecutore al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro escludere o limitare gli oneri e i danni che il Committente dovesse sopportare per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede fatto dell’appaltatore con riferimento ad una o più fattispecie di offertaseguito riportate: -Progetto esecutivo; -Norme a tutela della sicurezza; -Dovere di riservatezza; -Tutela dei dati personali. 12. In presenza di controversie e cause tentate nei confronti dell’INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione.

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Samples: Accordo Quadro

Risoluzione dell’accordo quadro. 1. L’INVALSI, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, L’Ente potrà risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura diritto l'Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1456 cod. civc.c., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pecmediante comunicazione all'Esecutore inviata a mezzo PEC, nei seguenti casi: a. il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara; b. l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016; c. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste; d. qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici; e. qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro; f. a) mancata reintegrazione della garanzia cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 20 (dieciventi) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INVALSIinviata dall’Ente; g. nei casi b) mancata proroga della validità della cauzione definitiva entro il termine di cui agli articoli 9 venti (Esecuzioneventi) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dall’Ente, conclusione e verifica in caso di conformità dell’intervento); 16 (Trasparenza), 17 (Riservatezza), 19 (Divieto di cessione), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 23 (Codice Etico), 24 (Danni, responsabilità civile)proroga dell’Accordo Quadro; h. c) applicazione di penali oltre la in misura massima stabilita nei singoli contratti specifici; i. nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00superiore al 10%, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; j. nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgsall’art. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni10 del presente Accordo Quadro. 2. L’INVALSI deve risolvere Negli stessi termini l’Accordo Quadro Quadro, così come i singoli Ordinativi attivati in sua esecuzione, cesseranno la loro efficacia, oltre che nelle ipotesi di cui all’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, nei seguenti altri casi: a) in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Esecutore, salvo il singolo ordine caso di fornitura senza bisogno proseguimento dell’attività di assegnare alcun termine quest’ultimo sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per l’adempimentoconto dei suoi creditori oppure entri in liquidazione; b) nel caso in cui si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione dell’Ordinativo, inclusa la perdita dei requisiti dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; c) nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni riguardanti la piena tracciabilità delle operazioni di cui alla L. n. 136/2010 testo vigente, nelle transazioni finanziarie eseguite dall’Esecutore nei singoli Ordinativi; d) per inadempimento dell'Esecutore a un Ordinativo stipulato in attuazione del presente Accordo Quadro; e) violazione del Codice Etico di EPPI; f) rifiuto o ritardo ingiustificato da parte dell'Esecutore nella attivazione dei servizi conseguenti all’invio di un Ordinativo; g) violazione dei divieti di cessione, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.13 che segue, nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, del presente Accordo Quadro; h) in tutti i casi contemplati nel Capitolato Speciale nei seguenti casi:quali è prevista la risoluzione dell’Accordo Quadro; a. i) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; j) sia subappaltato il presente Accordo Quadro e/o un Ordinativo; k) qualora il Prefetto: a. segnali precedenti impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera; b. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. 3. Inoltrefornisca informazioni prefettizie ai sensi dell’art.1-septies, l’INVALSI si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine socialeD.L. 629/82, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.n. 726/82; 4. L’Amministrazione si riserva, infinec. fornisca informazioni antimafia, ai sensi dell’art. 110 comma 2 del DPR 252/98 e/o dell’art. 4 comma 4 del d.lgs. n. 490/94; x. xxxxxxxxx, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 575/65 e/o dell’art. 4 comma 13 2 del D. L. 6 luglio 2012D.P.R. n. 252/98, n. 95l’adozione di provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dall’Accordo le decadenze e le sospensioni previsti all’art. 10 della legge 575/65 3. Alla risoluzione dell'Accordo Quadro nel caso di cui alla predetta lett. c) consegue anche l’inefficacia degli Ordinativi in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA. 5corso di esecuzione. In caso in cui l’INVALSI accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l’INVALSI ha la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 6. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, L’invalsi assegna un termine che, salvo i Negli altri casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l’INVALSI potrà risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 7. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall’INVALSI, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, l’INVALSI ha la facoltà di considerare risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 8. In caso di risoluzione anche dell'Accordo Quadro, gli affidamenti in corso di uno solo dei Contratti di Fornitura, l’INVALSI si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura esecuzione potranno essere portati a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che conclusione qualora non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del dannonon vi ostino cause specifiche relative ai singoli Ordinativi. 9. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o degli ordini di Fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 104. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo dell'Accordo Quadro e degli ordini di Fornituraper causa imputabile all'Esecutore, l’INVALSI l’Ente avrà il diritto di escutere incamerare la garanzia prestata rispettivamente cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno. La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'affidamento di nuovi Ordinativi. Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per l’intero importo causa riferibile all'Esecutore, è consentita all’Ente la facoltà di aggiudicare un altro Accordo Quadro, per il valore stimato residuo, ad un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria scorrendo progressivamente la graduatoria della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importogara stessa, che sarà comunicata al Fornitore via pecai sensi dell'art. In ogni caso110, resta fermo il diritto dell’INVALSI all’esecuzione in danno e al diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 11. L’INVALSI, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta. 12. In presenza di controversie e cause tentate nei confronti dell’INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione.

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Samples: Accordo Quadro

Risoluzione dell’accordo quadro. 1. L’INVALSI, senza bisogno L’Amministrazione ha facoltà di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell’arti contratti specifici, ex art. 1456 codc.c. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec(clausola risolutiva espressa), nei seguenti casicasi di seguito specificati: a. il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni a) mancato rispetto del Protocollo di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara; b. l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016; c. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste; d. qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici; e. qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte Legalità sottoscritto in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro; f. mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INVALSI; g. nei casi di cui agli articoli 9 (Esecuzione, conclusione e verifica di conformità dell’intervento); 16 (Trasparenza), 17 (Riservatezza), 19 (Divieto di cessione), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 23 (Codice Etico), 24 (Danni, responsabilità civile); h. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nei singoli contratti specifici; i. nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; j. nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. 2. L’INVALSI deve risolvere l’Accordo Quadro e il singolo ordine di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimentogara, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ1 co. 17 della Legge 190/2012; b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. c) raggiungimento, nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ.accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pecdel limite massimo globale previsto per l’applicazione delle penali; d) concordato preventivo senza continuità aziendale, nei seguenti casi:fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell’Appaltatore; a. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un e) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione definitivo, a carico dell’Appaltatore, di applicazione di una o più misure misura di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzioneall'articolo 6, fatto salvo quanto previsto dall’artdel D.Lgs. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi dell’Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; b. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. 3. Inoltredi altri soggetti comunque interessati ai lavori, l’INVALSI si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore servizi o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014. 4. L’Amministrazione si riserva, infineforniture, ai sensi dell’artdell’articolo 108 del D.Lgs. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dall’Accordo Quadro 50/2016 xx.xx. e ii.; f) nel caso in cui, successivamente alla stipula durante la vigenza dell’Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste nell’Art. 80 del medesimoD.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., intervenisseroo si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni; g) cessione, per i servizi richiestida parte dell’Appaltatore, convenzioni Consip a condizioni migliorative dell’Accordo Quadro o di singoli contratti specifici; h) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione degli interventi di manutenzione; i) inadempienza accertata, da parte dell’Appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie ss. mm. e ii.; j) grave inadempienza, da parte dell’Appaltatore, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell’esecuzione delle attività previste dai Contratti specifici; k) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte che determinarono l’aggiudicazione dell’Accordo; l) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente Articolo. La risoluzione dell’Accordo Quadro nei casi succitati sarà comunicata dal Responsabile del Procedimento all’Appaltatore a mezzo PEC e avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da Consip SpA. 5parte dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. In caso Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in cui l’INVALSI accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell’Accordo Quadro o ritenute rilevanti per la buona riuscita delle prestazionispecificità dei lavori relativi ai singoli Contratti, lo stesso formulerà la saranno contestate all’Appaltatore dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo mail. Nella contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà è prefissato un termine, non inferiore a quindici giorni, termine congruo entro i quali il Fornitore dovrà quale l’Appaltatore deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie controdeduzioniosservazioni giustificative. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto Decorso il suddetto termine senza che il Fornitore abbia rispostol’inadempimento sia sanato, l’INVALSI ha la facoltào qualora l’Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la si procede alla risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 6. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, L’invalsi assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l’INVALSI potrà risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 7. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall’INVALSI, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, l’INVALSI ha la facoltà di considerare risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 8dell’Accordo. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornituradell’Accordo Quadro, l’INVALSI l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data interpellare gli altri concorrenti alla gara, fino al quinto in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro ègraduatoria, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 9. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o degli ordini di Fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 10. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e degli ordini di Fornitura, l’INVALSI avrà il diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’INVALSI all’esecuzione in danno e al diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 11. L’INVALSI, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni economiche già proposte dall’aggiudicatario dall’Appaltatore. Nei casi di risoluzione o di esecuzione di ufficio, come pure in sede caso di offerta. 12fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. La comunicazione della decisione assunta dal Responsabile del Procedimento è fatta all’Appaltatore a mezzo PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall’Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra la Direzione dei Lavori e l’Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di controversie due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza degli interventi, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e cause tentate nei confronti dell’INVALSI dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a qualsiasi titolo disposizione dell’Amministrazione per l’eventuale riutilizzo e genere alla determinazione del relativo costo. L’Appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento di quanto eseguito regolarmente e per qualsiasi ragionesarà passibile del danno che provenisse all’Amministrazione della stipulazione di un nuovo contratto, o dell’esecuzione d’ufficio.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Stradale E Infrastrutturale

Risoluzione dell’accordo quadro. 1. L’INVALSIL’Accordo Quadro si risolve immediatamente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimentodiritto, potrà risolvere l’Accordo Quadro nelle forme e il singolo Contratto secondo le modalità previste dall’art. 1456 C.c. nei seguenti casi: a) nei casi disciplinati dall’art. 135 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; b) cessazione dell’attività di Fornitura impresa in capo all’Appaltatore; c) ripetuta violazione del requisito di regolarità contributiva e previdenziale da parte dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 1456 cod6 comma 8 del d.P.R. n. 207/2010; d) cessione parziale o totale dell’Accordo Quadro o dei relativi contratti attuativi da parte dell’Appaltatore; e) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante; f) revoca o cessazione, in capo all’Appaltatore o alle eventuali imprese ausiliarie o raggruppate, per qualsiasi motivo, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività affidata, tale da non permettere l’esecuzione del servizio, con particolare ma non esclusivo riferimento alla cancellazione o alla sospensione per oltre tre mesi dell’Appaltatore o al mandatario dell’RTI dall’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali; g) tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (art. civ3 c. 8, L. 136/2010 e s.m.i.) attraverso bonifici su conti dedicati, nonché destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. 2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi dell’art.1360 code per gli effetti dell’art. civ.1456 C.c.. 3. La Stazione Appaltante, previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pecsu proposta del R.U.P. dell’Accordo Quadro, ha facoltà di procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro e ad incamerare la cauzione, procedendo in danno dell’Appaltatore, nei seguenti casi: a. il Fornitore si è trovatoa) risoluzione, per ritardo, di contratti attuativi per un importo lordo complessivo, prima dell’applicazione del ribasso d’asta, superiore al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara10% del valore massimo dei contratti attuativi del corrispondente lotto; b. l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato b) mancata sottoscrizione, da parte dell’Appaltatore, di contratti per un importo complessivo, prima dell’applicazione del ribasso d’asta, superiore al Fornitore in considerazione 10% del valore massimo dei contratti attuativi del corrispondente lotto; c) persistenti e ripetuti inadempimenti alle obbligazioni di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattaticontratto tali da compromettere la buona riuscita del servizio, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento accertati dal Direttore dell’Esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione dell’art. 136 del D. Lgs. n. 50/2016; c. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro 163/2006 e per lo svolgimento delle attività ivi previste; d. qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici; e. qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro; f. mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INVALSI; g. nei casi di cui agli articoli 9 (Esecuzione, conclusione e verifica di conformità dell’intervento); 16 (Trasparenza), 17 (Riservatezza), 19 (Divieto di cessione), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 23 (Codice Etico), 24 (Danni, responsabilità civile); h. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nei singoli contratti specifici; i. nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; j. nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. 2. L’INVALSI deve risolvere l’Accordo Quadro e il singolo ordine di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi: a. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; b. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. 3. Inoltre, l’INVALSI si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.s.m.i.. 4. L’Amministrazione si riserva, infine, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dall’Accordo Quadro nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA. 5. In caso in cui l’INVALSI accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l’INVALSI ha la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 6. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, L’invalsi assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l’INVALSI potrà risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 7. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall’INVALSI, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, l’INVALSI ha la facoltà di considerare risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 8. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, l’INVALSI si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 9. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o degli ordini di Fornitura il Fornitore risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’Accordo Quadro. 5. In ogni ipotesi di risoluzione dell’Accordo Quadro, ivi incluse quelle di cui ai precedenti articoli, la risoluzione stessa comporta, in via automatica, la risoluzione automatica dei contratti attuativi in corso di esecuzione, salvo diverso accordo tra le parti. In tali casi, il Direttore dell’Esecuzione redige, in contraddittorio con l’appaltatore, un verbale di constatazione dello stato di consistenza dei servizi eseguiti. L’appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto. 106. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro Quadro, ivi incluse quelle di cui ai precedenti articoli imputabili all’Appaltatore, la Stazione Appaltante procede ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e degli ordini di Fornituras.m.i.. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’INVALSI avrà il diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata Stazione Appaltante applica in danno all’Appaltatore una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pecimporto pari alla predetta cauzione. In ogni caso, resta fermo Resta salvo il diritto dell’INVALSI all’esecuzione in danno e al diritto al risarcimento dell’eventuale maggior dannodei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante. 11. L’INVALSI, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta. 12. In presenza di controversie e cause tentate nei confronti dell’INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione.

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Risoluzione dell’accordo quadro. 1. L’INVALSIL’Accordo Quadro si risolve immediatamente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimentodiritto, potrà risolvere l’Accordo Quadro nelle forme e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell’artsecondo le modalità previste dall’art. 1456 cod. civ.C.C., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite peccon conseguente incameramento della cauzione, nei seguenti casi: a. il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore; b) ripetuta violazione del requisito di regolarità contributiva e previdenziale da parte dell’Appaltatore; c) cessione parziale o totale dell’Accordo Quadro o dei relativi contratti attuativi da parte dell’Appaltatore; d) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante; e) revoca o cessazione, in una capo all’Appaltatore o alle eventuali imprese ausiliarie, per qualsiasi motivo, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività affidata, tale da non permettere l’esecuzione del servizio, con particolare ma non esclusivo riferimento alla cancellazione o alla sospensione per oltre tre mesi dell’Appaltatore dall’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali e/o dalle singole categorie necessarie all’esecuzione dell’appalto; f) scadenza, senza contestuale rinnovo entro 3 mesi, della certificazione del sistema di gestione per la qualità, in conformità alla UNI EN ISO 9001; g) venir meno per oltre tre mesi delle situazioni caratteristiche tecniche migliorative e di cui all'articolo 80qualità, comma previste dall’articolo 15 del disciplinare di gara, criteri 1, 2, 4 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla 6, facenti parte dell’offerta tecnica prodotta in sede di gara; b. l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto h) scadenza senza contestuale rinnovo della polizza assicurativa C.A.R. (Contractors All Risks) trascorsi infruttuosamente 10 giorni dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016diffida della Stazione Appaltante; i) tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (art. 3 c. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara8, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro L. 136/2010 e per lo svolgimento delle attività ivi previste; d. qualora il Fornitore ponga s.m.i.) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici; e. qualora il Fornitoreingresso ed in uscita, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro; f. mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INVALSI; g. nei casi di cui agli articoli 9 (Esecuzione, conclusione e verifica di conformità dell’intervento); 16 (Trasparenza), 17 (Riservatezza), 19 (Divieto di cessione), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 23 (Codice Etico), 24 (Danni, responsabilità civile); h. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nei singoli contratti specifici; i. nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; j. nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. 2. L’INVALSI deve risolvere l’Accordo Quadro e il singolo ordine di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi: a. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; b. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. 3. Inoltre, l’INVALSI si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014. 4. L’Amministrazione si riserva, infine, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dall’Accordo Quadro nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA. 5. In caso in cui l’INVALSI accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l’INVALSI ha la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 6. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, L’invalsi assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l’INVALSI potrà risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 7. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall’INVALSI, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, l’INVALSI ha la facoltà di considerare risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 8. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, l’INVALSI si riserva di risolvere il scaturenti dal presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 9. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o degli ordini di Fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 10. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e degli ordini di Fornitura, l’INVALSI avrà il diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’INVALSI all’esecuzione in danno e al diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 11. L’INVALSI, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta. 12. In presenza di controversie e cause tentate nei confronti dell’INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione.

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Risoluzione dell’accordo quadro. 1. L’INVALSI, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi: a. il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara; b. l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016; c. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste; d. qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici; e. qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro; f. mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INVALSI; g. nei casi di cui agli articoli 9 (Esecuzione, conclusione e verifica di conformità dell’intervento); 16 (Trasparenza), 17 (Riservatezza), 19 (Divieto di cessione), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 23 (Codice Etico), 24 (Danni, responsabilità civile); h. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nei singoli contratti specifici; i. nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; j. nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. 2. L’INVALSI deve risolvere l’Accordo Quadro e il singolo ordine di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi: a. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; b. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. 3. Inoltre, l’INVALSI si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014. 4. L’Amministrazione si riserva, infine, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dall’Accordo Quadro nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA. 5. In caso in cui l’INVALSI accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l’INVALSI ha la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 6. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, L’invalsi assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l’INVALSI potrà risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 7. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall’INVALSI, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, l’INVALSI ha la facoltà di considerare risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 8. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, l’INVALSI si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 9. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o degli ordini di Fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 10. 18.1 In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'appalto, dal presente Accordo Qua- dro, dal CSA di Servizi - Parte Generale, il presente Accordo può essere risolto dalla Regione, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e degli ordini di Fornitura, l’INVALSI avrà il diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pecdell’art. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’INVALSI all’esecuzione in danno e al diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 11. L’INVALSI, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 108 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta. 1218.2 La Regione avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l’Aggiudicatario non abbia ottemperato alla diffida ad adem- piere che dovrà essergli notificata dalla Regione con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata ai sensi dell’art. In presenza 1454 c.c. nei casi qui di controversie seguito indicati: a) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del diret- tore dell’esecuzione del contratto circa i tempi di esecuzione; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi; c) sospensione dei servizi da parte dell’aggiudicatario senza giustificato motivo; d) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in mi- sura tale da tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto; e) cessione anche parziale del contratto; f) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute neces- sarie autorizzazioni; g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e cause tentate nei confronti dell’INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione.allo scopo delle attività; h) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Ingegneria Ed Architettura

Risoluzione dell’accordo quadro. 1. L’INVALSI, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, La a Città metropolitana potrà risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura diritto l'Accordo Quadro, ai sensi dell’artdell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., del Codice Civile previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, comunicazione all'Appaltatore con posta elettronica certificata (PEC) nei seguenti casi: a. il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara; b. l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016; c. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste; d. qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici; e. qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro; f. a) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 30 (diecitrenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INVALSIinviata dalla Città Metropolitana; g. nei casi c) in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta, ovvero per il manifestarsi di qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del Contratto Attuativo, inclusa la perdita dei requisiti di cui agli articoli 9 (Esecuzione, conclusione e verifica di conformità dell’intervento); 16 (Trasparenza), 17 (Riservatezza), 19 (Divieto di cessione), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 23 (Codice Etico), 24 (Danni, responsabilità civile); h. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nei singoli contratti specifici; i. nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.rall’art. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; j. nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. 2. L’INVALSI deve risolvere l’Accordo Quadro e il singolo ordine di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi: a. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o 50/2016; d) in caso di perdita dei requisiti di capacità tecnica professionale, economica e finanziaria richiesti per la partecipazione alla procedura di gara di affidamento dell’accordo quadro; e) nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative alla piena tracciabilità delle operazioni di cui alla legge 136/2010 testo vigente, nelle transazioni finanziarie eseguite dall’Appaltatore nei singoli Contratti Attuativi; f) per inadempimento dell'Appaltatore ad un Contratto Attuativo stipulato in cui attuazione del presente Accordo Quadro; g) nei casi previsti dall'art. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016; OK h) violazione dei divieti di cessione, ai sensi dell’art.15 che segue, del presente Accordo Quadro; i) in tutti i casi contemplati nel Capitolato Speciale nei quali è prevista la risoluzione dell’Accordo Quadro; j) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; b. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. 3. Inoltre, l’INVALSI si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014. 4. L’Amministrazione si riserva, infine, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dall’Accordo Quadro nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA. 5. In caso in cui l’INVALSI accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l’INVALSI ha la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 6. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, L’invalsi assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (diecik) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l’INVALSI potrà risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 7. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall’INVALSI, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, l’INVALSI ha la facoltà di considerare risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 8. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, l’INVALSI si riserva di risolvere venga subappaltato il presente Accordo Quadro; 17 l) rifiuto o ritardo ingiustificato da parte dell'Appaltatore nella stipulazione del Contratto Attuativo; m) qualora il Prefetto: m.1) segnali pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera; m.2) fornisca comunicazioni od informazioni antimafia, nei casi di cui al comma 2 dell’art. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro67, dal comma 3 dell’art. La risoluzione dell’Accordo Quadro è88, pertantoai commi 3 e 4 dell’art. 92, causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici ai commi 2 e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura4 dell’art. 94 del D.Lgs. n. 159/2011, fatto salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento quanto previsto dal comma 3 dell’art. 94 del dannomedesimo Decreto Legislativo. 9. Nel n) in caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o degli ordini mancato rispetto del Patto di Fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento Integrità di Città Metropolitana di Milano; o) in caso di mancato rispetto del contratto. 10Codice di Comportamento di Città Metropolitana di Milano. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo dell'Accordo Quadro e degli ordini di Fornituraper causa imputabile all'appaltatore, l’INVALSI la Città Metropolitana avrà il diritto di escutere incamerare la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di fornitura risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pecogni ulteriore danno. In ogni casocaso di risoluzione l’Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell’appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, resta fermo dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti alla risoluzione. La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'affidamento di nuovi Contratti Attuativi. Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa riferibile all'Appaltatore, la Città Metropolitana si riserva la facoltà di aggiudicare un 18 altro Accordo Quadro, per il diritto dell’INVALSI all’esecuzione valore stimato residuo, ad un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria scorrendo progressivamente la graduatoria della gara stessa, in danno e al diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 11. L’INVALSI, fermo restando analogia a quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’artdall'art. 110 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara 50/2016 e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta. 12. In presenza di controversie e cause tentate nei confronti dell’INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione.s.m.i..

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Risoluzione dell’accordo quadro. 1. L’INVALSIL’Accordo Quadro si risolve immediatamente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimentodiritto, potrà risolvere l’Accordo Quadro nelle forme e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell’artsecondo le modalità previste dall’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, C.C. nei seguenti casi: a. il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara; b. l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016; c. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste; d. qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici; e. qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro; f. mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (diecia) giorni lavorativi casi disciplinati dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INVALSI; g. nei casi di cui agli articoli 9 (Esecuzione, conclusione e verifica di conformità dell’intervento); 16 (Trasparenza), 17 (Riservatezza), 19 (Divieto di cessione), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 23 (Codice Etico), 24 (Danni, responsabilità civile); h. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nei singoli contratti specifici; i. nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; j. nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. 2. L’INVALSI deve risolvere l’Accordo Quadro e il singolo ordine di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi: a. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivie s.m.i.; b. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.b) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore; 3. Inoltre, l’INVALSI si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa c) ripetuta violazione del requisito di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore regolarità contributiva e previdenziale da parte dell’Appaltatore; d) cessione parziale o totale dell’Accordo Quadro o dei componenti la propria compagine socialerelativi contratti attuativi da parte dell’Appaltatore; e) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante; f) revoca o cessazione, in capo all’Appaltatore o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014. 4. L’Amministrazione si riserva, infine, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dall’Accordo Quadro nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenisseroalle eventuali imprese ausiliarie, per i servizi richiestiqualsiasi motivo, convenzioni Consip a condizioni migliorative e dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività affidata, tale da non permettere l’esecuzione del servizio, con particolare ma non esclusivo riferimento alla cancellazione o alla sospensione per oltre tre mesi dell’Appaltatore dall’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali; g) scadenza senza contestuale rinnovo della certificazione del sistema di gestione per la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA. 5. In caso qualità, in cui l’INVALSI accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro conformità alla UNI EN ISO 9001 e/o con i Contratti della certificazione del sistema di fornitura tale da compromettere la buona riuscita gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001; h) venir meno delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l’INVALSI ha la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 6. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, L’invalsi assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l’INVALSI potrà risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 7. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall’INVALSI, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, l’INVALSI ha la facoltà di considerare risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura caratteristiche tecniche migliorative e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituitaqualità, e/o previste dagli articoli 4, 5 e 6 del disciplinare di applicare una penale equivalentegara, l’esecuzione facenti parte dell’offerta tecnica prodotta in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.sede di gara; 8. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, l’INVALSI si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.i) scadenza senza contestuale rinnovo della polizza assicurativa C.A.R. (Contractors All Risks); 9. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o degli ordini di Fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 10. In j) tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di risoluzione dell’Accordo Quadro banche o della società Poste italiane S.p.A. (art. 3 c. 8, L. 136/2010 e s.m.i.) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli ordini di Fornitura, l’INVALSI avrà il diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’INVALSI all’esecuzione in danno e al diritto al risarcimento dell’eventuale maggior dannoobblighi scaturenti dal presente contratto. 11. L’INVALSI, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta. 12. In presenza di controversie e cause tentate nei confronti dell’INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione.

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Risoluzione dell’accordo quadro. 1In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dall’Appalto Specifico, dal presente Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali, può essere risolto, nei suoi confronti, dal DG ai sensi delle disposizioni del codice civile e dell’art. L’INVALSI108 del Codice dei Contratti Pubblici. Inoltre, senza bisogno deve considerarsi grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione del DG, alla risoluzione di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere l’Accordo diritto dell’Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura o dell’Appalto Specifico ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pecdel codice civile, nei seguenti casi: a. confronti dell’Appaltatore inadempiente: - la mancata risposta entro il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara; b. l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016; c. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti termine stabilito dall’ODA per la partecipazione alla gara, nonché comunicazione delle informazioni necessarie per la stipula dell’Accordo Quadro e per stipulazione del contratto avente ad oggetto l’Appalto Specifico; - il rifiuto espresso di eseguire un Appalto Specifico; - lo svolgimento delle attività ivi previste; d. qualora prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro da parte di risorse umane e strumentali diverse da quelle dell’impresa ausiliaria in violazione del contratto di avvalimento. Resta comunque espressamente inteso che il Fornitore ponga in mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte dell’ARPAL non potrà mai essere comportamenti tesi a eludere la modalità invocato dall’Appaltatore inadempiente al fine di affidamento degli Appalti Specifici; e. qualora escludere o limitare gli oneri e i danni che il Fornitore, in esecuzione DG dovesse sopportare per fatto dell’Appaltatore medesimo. Nel caso di rifiuto ad eseguire un Appalto Specificospecifico, offra o fornisca prodotti, ovvero l’ARPAL escuterà la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro; f. mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INVALSI; g. nei casi di cui agli articoli 9 (Esecuzione, conclusione e verifica di conformità dell’intervento); 16 (Trasparenza), 17 (Riservatezza), 19 (Divieto di cessione), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 23 (Codice Etico), 24 (Danni, responsabilità civile); h. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nei singoli contratti specifici; i. nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; j. nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgsprecedente articolo 11.b) costituita dall’Appaltatore che oppone il rifiuto. n. 231/01, che impediscano all’Impresa Il DG ha altresì la facoltà di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. 2. L’INVALSI deve risolvere l’Accordo Quadro e il singolo ordine di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimentoQuadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pecdel codice civile, nei seguenti casi: a. qualora nei confronti di un Appaltatore, laddove siano risolti un numero pari di Appalti Specifici equivalenti ad almeno il 10% (dieci per cento) del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione valore del Lotto Geografico di una o più misure di prevenzione Competenza di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure presente Accordo Quadro, previa semplice comunicazione scritta. Ogni comunicazione all’Appaltatore relativa alle cause di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; b. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. 3. Inoltre, l’INVALSI si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta risoluzione nei suoi confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni presente articolo dovrà essere inviata agli indirizzi di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014al successivo articolo 17. 4. L’Amministrazione si riserva, infine, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dall’Accordo Quadro nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA. 5. In caso in cui l’INVALSI accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l’INVALSI ha la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 6. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, L’invalsi assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l’INVALSI potrà risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 7. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall’INVALSI, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, l’INVALSI ha la facoltà di considerare risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 8. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, l’INVALSI si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 9. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o degli ordini di Fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 10. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e degli ordini di Fornitura, l’INVALSI avrà il diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’INVALSI all’esecuzione in danno e al diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 11. L’INVALSI, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta. 12. In presenza di controversie e cause tentate nei confronti dell’INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione.

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Samples: Accordo Quadro

Risoluzione dell’accordo quadro. 1. L’INVALSIL’Accordo Quadro si risolve immediatamente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimentodiritto, potrà risolvere l’Accordo Quadro nelle forme e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell’artsecondo le modalità previste dall’art. 1456 cod. civ.C.C., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite peccon conseguente incameramento della cauzione, nei seguenti casi: a. il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore; b) ripetuta violazione del requisito di regolarità contributiva e previdenziale da parte dell’Appaltatore; c) cessione parziale o totale dell’Accordo Quadro o dei relativi contratti attuativi da parte dell’Appaltatore; d) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante; e) revoca o cessazione, in una capo all’Appaltatore o alle eventuali imprese ausiliarie, per qualsiasi motivo, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività affidata, tale da non permettere l’esecuzione del servizio, con particolare ma non esclusivo riferimento alla cancellazione o alla sospensione per oltre tre mesi dell’Appaltatore dall’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali e/o dalle singole categorie necessarie all’esecuzione dell’appalto; f) scadenza, senza contestuale rinnovo entro 3 mesi, della certificazione del sistema di gestione per la qualità, in conformità alla UNI EN ISO 9001; g) venir meno per oltre tre mesi delle situazioni caratteristiche tecniche migliorative e di cui all'articolo 80qualità, comma 1previste dall’articolo 15 del disciplinare di gara, criteri 1,2,4 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla 6 facenti parte dell’offerta tecnica prodotta in sede di gara; b. l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto h) scadenza senza contestuale rinnovo della polizza assicurativa C.A.R. (Contractors All Risks) trascorsi infruttuosamente 10 giorni dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016diffida della Stazione Appaltante; i) tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (art. 3 c. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara8, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro L. 136/2010 e per lo svolgimento delle attività ivi previste; d. qualora il Fornitore ponga s.m.i.) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici; e. qualora il Fornitoreingresso ed in uscita, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro; f. mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INVALSI; g. nei casi di cui agli articoli 9 (Esecuzione, conclusione e verifica di conformità dell’intervento); 16 (Trasparenza), 17 (Riservatezza), 19 (Divieto di cessione), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 23 (Codice Etico), 24 (Danni, responsabilità civile); h. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nei singoli contratti specifici; i. nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; j. nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. 2. L’INVALSI deve risolvere l’Accordo Quadro e il singolo ordine di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi: a. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; b. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. 3. Inoltre, l’INVALSI si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014. 4. L’Amministrazione si riserva, infine, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dall’Accordo Quadro nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA. 5. In caso in cui l’INVALSI accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l’INVALSI ha la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 6. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, L’invalsi assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l’INVALSI potrà risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 7. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall’INVALSI, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, l’INVALSI ha la facoltà di considerare risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 8. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, l’INVALSI si riserva di risolvere il scaturenti dal presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 9. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o degli ordini di Fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 10. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e degli ordini di Fornitura, l’INVALSI avrà il diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’INVALSI all’esecuzione in danno e al diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 11. L’INVALSI, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta. 12. In presenza di controversie e cause tentate nei confronti dell’INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione.

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Samples: Accordo Quadro

Risoluzione dell’accordo quadro. 1. L’INVALSI, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere AIPo risolverà l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casiQuadro: a. il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, a) nei casi previsti dall’art.108 comma 1, 1 nonché nei casi previsti dall’art.110 comma 1 del Dlgs 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla garas.m.i.; b. l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione b) nel caso di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattatiinadempimento, come riconosciuto dalla Corte grave irregolarità e grave ritardo, applicando la procedura di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione contestazione prevista dall’art.108 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. Dlgs 50/2016; c. qualora fosse accertata c) nel caso in cui le transazioni finanziarie derivanti all’Accordo Quadro fossero effettuate dall’Appaltatore senza avvalersi del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento piena tracciabilità delle attività ivi previsteoperazioni; d. d) qualora l’importo delle penali applicate dovesse superare il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici; e. qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione 10% dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro; f. e) mancata reintegrazione della garanzia definitiva cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata da parte dell’INVALSIAIPo; g. nei casi f) violazione dei divieti di cui agli articoli 9 (Esecuzione, conclusione e verifica di conformità dell’intervento); 16 (Trasparenza), 17 (Riservatezza), 19 (Divieto di cessione), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 23 (Codice Etico), 24 (Danni, responsabilità civile); h. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nei singoli contratti specifici; i. nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore cessione ai sensi del D.p.rseguente art. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, 17 del medesimo D.P.R. 445/2000; j. nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. 2. L’INVALSI deve risolvere l’Accordo Quadro e il singolo ordine di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi: a. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; b. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. 3. Inoltre, l’INVALSI si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014. 4. L’Amministrazione si riserva, infine, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dall’Accordo Quadro nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA. 5. In caso in cui l’INVALSI accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l’INVALSI ha la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 6. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, L’invalsi assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l’INVALSI potrà risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 7. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall’INVALSI, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, l’INVALSI ha la facoltà di considerare risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 8. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, l’INVALSI si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 9. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o degli ordini di Fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 10. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e degli ordini di Fornituraper causa imputabile all’appaltatore, l’INVALSI AIPo avrà il diritto di escutere incamerare la garanzia prestata rispettivamente cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro per l’intero importo della stessa o per causa riferibile all’Appaltatore, AIPo si riserva la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’INVALSI all’esecuzione in danno e al diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 11. L’INVALSI, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine facoltà di stipulare un nuovo altro Accordo Quadro Quadro, per il valore stimato residuo, ad un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara indetta per l’affidamento dell’Accordo, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara, ai sensi dell’art.110 comma 1 del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offertaDlgs 50/2016 e s.m.i. 12. In presenza di controversie e cause tentate nei confronti dell’INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione.

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Samples: Contratto Di Appalto

Risoluzione dell’accordo quadro. 1. L’INVALSIIl Ministero, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura quadro ai sensi dell’art. 1456 cod. civx.x., nonché ai sensi dell’art.1360 codxxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx. civ0000 x.x., previa xxxxxx dichiarazione da comunicarsi all’Impresa all’Affidatario tramite pecPEC, nei seguenti casi: a. : - l’Accordo quadro ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il Fornitore ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016; - sono state superate le soglie di cui all’art. 106 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo; - l’Affidatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all'articolo all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara; b. l’Accordo Quadro ; - l’Affidatario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione dell’appalto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e secondo le Linee guida ANAC.; - l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo dell’art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016; c. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste; d. qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici; e. qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro; f. mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INVALSI; g. nei casi di cui agli articoli 9 (Esecuzione, conclusione e verifica di conformità dell’intervento)presente Xxxxxx; 16 (Trasparenza), 17 (Riservatezza), 19 (Divieto di cessione), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 23 (Codice Etico), 24 (Danni, responsabilità civile); h. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nei singoli contratti specifici; i. - nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore dall’Affidatario ai sensi del D.p.r. D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; j. ; - nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. LgsD.Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa all’Affidatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. 2; - in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell’art. L’INVALSI deve risolvere l’Accordo Quadro e il singolo ordine di fornitura 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; Il Ministero, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civx.x., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civxxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx.0000 x.x., previa xxxxxx dichiarazione da comunicarsi all’Impresa all’Affidatario tramite pecPEC, dovrà risolvere l’Accordo quadro nei seguenti casi: a. : - qualora nei confronti del Fornitore dell’Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo all’art. 80 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; b. 50/2016; - qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. 3. Inoltre, l’INVALSI si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014. 4. L’Amministrazione si riserva, infine, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dall’Accordo Quadro nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA. 5. In Nel caso in cui l’INVALSI il Ministero accerti un grave inadempimento del Fornitore dell’Affidatario ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura quadro tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore all’Affidatario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore l’Affidatario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore l’Affidatario abbia risposto, l’INVALSI il Ministero ha la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornituraquadro, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalentele relative penali, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresadell’Affidatario; resta salvo il diritto del Ministero al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 6. Qualora il Fornitore l’Affidatario ritardi per negligenza l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornituradel contratto, L’invalsi il Ministero assegna un termine che, salvo i casi d'urgenzad’urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore l’Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitorel’Affidatario, qualora l'inadempimento l’inadempimento permanga, l’INVALSI il Ministero potrà risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornituraquadro, fermo restando il pagamento delle penali, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 7. In caso di inadempimento del Fornitore dell’Affidatario anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura l’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Ministero, a mezzo PEC dall’INVALSI, per quanto di propria competenzaPEC, per porre fine all’inadempimento, l’INVALSI lo stesso ha la facoltà di considerare risolti dichiarare la risoluzione di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura dell’Accordo quadro e di ritenere definitivamente incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, e/o ovvero di applicare una penale equivalente, l’esecuzione nonché di procedere all’esecuzione in danno e dell’Affidatario; resta salvo il diritto del Ministero al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 8. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornituradell’Accordo quadro, l’INVALSI si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 9. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o degli ordini di Fornitura il Fornitore l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’Accordo quadro ai sensi dell’art. 108, comma 5, del contratto. 10D.Lgs. n. 50/2016. In tutti i casi caso di risoluzione dell’Accordo Quadro quadro, l’Affidatario si impegna, sin d’ora, a fornire al Ministero tutta la documentazione tecnica e degli ordini i dati necessari al fine di Fornitura, l’INVALSI avrà il diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa provvedere direttamente o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pectramite terzi all’esecuzione dell’Accordo quadro. In ogni casocaso di risoluzione per responsabilità dell’appaltatore, resta fermo il diritto dell’INVALSI all’esecuzione l’Affidatario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dal Ministero per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Ministero, in danno caso di risoluzione e al diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 11. L’INVALSI, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e comunque nei casi di cui all’art. 110 del 110, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario dall’Aggiudicatario originario in sede di offerta. Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. 12. In presenza di controversie e cause tentate nei confronti dell’INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione.

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