Contract
Autorizzazione a contrarre per l’affidamento, mediante procedura negoziata sotto soglia realizzata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, avente ad oggetto la successiva conclusione di singoli contratti relativi alla produzione e gestione editoriale, promozione e distribuzione delle versioni cartacee e digitali delle opere monografiche e miscellanee della collana scientifica dell’INVALSI
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente l’istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell’Istituto nazionale di valutazione del sistema dell’istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53; VISTO l’art. 17 del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, che attribuisce all’INVALSI, nell'ambito della costruzione del Sistema nazionale di valutazione, i compiti istituzionali concernenti lo studio e la predisposizione di strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti e la cura dell’elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione, nonché la promozione di periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e l’istruzione e formazione professionale;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 80, contenente il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, che affida all'INVALSI il coordinamento dello stesso sistema di valutazione;
VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO lo Statuto dell’INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 13 del 25 giugno 2015 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 166 del 20 luglio 2015;
VISTE le Convenzioni stipulate tra il MIUR e l'INVALSI in data 16 dicembre 2015 per lo sviluppo del Sistema Nazionale di Valutazione e per il potenziamento e la misurazione degli apprendimenti, entrambe nell'ambito del PON "Per la scuola" 2014-2020;
VISTI i progetti affidati dal MIUR all'INVALSI, attraverso le suddette Convenzioni, denominati “Valu.E Valutazione/Autovalutazione esperta” e “Misurazione diacronica-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti”, per il periodo 2015-2023 nell'ambito del PON plurifondo FSE-FESR 2014-2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" in favore di tutte le scuole del territorio nazionale; VISTA la Convenzione sottoscritta in data 27/10/2016 con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'affidamento del progetto “Prodis – Strumenti e metodi per la promozione della professionalità del dirigente scolastico” (CODICE: 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1) finanziato a valere sul Programma Operativo Nazionale plurifondo “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FSE/FESR-2014IT05M2OP001;
VISTA la nota prot. n. 1427 del 2 febbraio 2018 presentata dal Dirigente di ricerca, nella quale si evidenzia la necessità di realizzare i servizi indicati in epigrafe;
CONSIDERATO che la collana scientifica risponde alle esigenze di approfondimento e diffusione, attraverso una collocazione editoriale omogenea, dell’attività di ricerca dell’Istituto, sia istituzionali sia finanziate con fondi strutturali europei;
RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO per il buon andamento ed esecuzione dei progetti e delle attività istituzionali dell’Ente, una modulazione flessibile e tempestiva dei servizi di cui alle premesse; CONSIDERATO che lo strumento dell'Accordo Quadro, disciplinato dall'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, risulta soddisfare le esigenze dell'INVALSI consentendo di fissare il prezzo e/o le quantità di beni e servizi
concernenti gli appalti da aggiudicare durante uno specifico arco temporale e accorpando acquisti di tipo omogeneo, relativamente ai quali non ci sia una precisa individuazione del fabbisogno;
CONSIDERATO altresì che attraverso questa modalità d'acquisto unificata è possibile conseguire risparmi di spesa, che sarebbe invece necessario sostenere per espletare molteplici singole procedure d'appalto; PRESO ATTO che, per un periodo di quattro anni, la spesa per la produzione e gestione editoriale, promozione e distribuzione delle versioni cartacee e digitali delle opere monografiche e miscellanee della collana scientifica dell’INVALSI è presuntivamente stimata in euro 200.000,00 oltre IVA;
PRESO ATTO che tale importo complessivo è inferiore alla soglia comunitaria secondo quanto previsto dall’art. 35, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il Nuovo Codice dei contratti pubblici, e in particolare l’art. 36 che, disciplinando i lavori, servizi e forniture sotto soglia, consente, al comma 2, lettera b) l’affidamento mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno cinque operatori economici, di servizi o forniture di importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la realizzazione dei servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n.448/2001; VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, approvato e reso esecutivo con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 17 febbraio 2006;
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’Ente, approvato e reso esecutivo con decreto del Ministero della pubblica istruzione del 10 ottobre 2006;
VISTO il D. L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e, in particolare, l’art. 7, comma 2, che sancisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ad eccezione degli acquisti di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca così come stabilito dall’art. 10 del D. Lgs. n. 218/2016; CONSIDERATI i vantaggi legati all’utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) quali il risparmio di tempo sul processo di acquisizione, la trasparenza e la tracciabilità dell’intero processo di acquisto, l’ampliamento delle possibilità di scelta da parte dell’Amministrazione e la possibilità di soddisfare esigenze specifiche grazie ad un’ampia e profonda gamma di prodotti disponibili con possibilità di attivare Richieste di Offerta (RdO);
RILEVATA la necessità di procedere all’affidamento dell’Accordo Quadro con un unico operatore economico, avente ad oggetto la successiva conclusione di singoli contratti relativi alla produzione e gestione editoriale, promozione e distribuzione delle versioni cartacee e digitali delle opere monografiche e miscellanee della collana scientifica dell’INVALSI;
VERIFICATO, sulla base della citata richiesta prot. n. 1427 del 2 febbraio 2018, che nel catalogo inserito nella piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), nell’ambito dell’iniziativa “Beni, libri, prodotti editoriali e multimediali” sono disponibili i servizi secondo le specifiche richieste;
CONSIDERATO che la spesa non supererà la cifra di euro 200.000,00 IVA esclusa;
RITENUTO comunque opportuno ricorrere all’utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per i vantaggi di cui alle premesse;
RILEVATO pertanto che si rende necessario procedere alla scelta del contraente secondo la procedura negoziata sotto soglia da realizzarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, attraverso una Richiesta di Offerta, adottando quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo motivato dal fatto che la rispondenza dell’offerta ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del capitolato progettuale minuziosamente descritto;
CONSIDERATO che tra i requisiti di cui all’art. 83, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, quello indicato alla lettera b), garantisce la stazione appaltante circa la solidità economica del concorrente e la sua idoneità ad onorare il contratto affidato;
CONSIDERATI gli obblighi istituzionali che impegnano l’INVALSI, la delicatezza e la complessità tecnica dei servizi richiesti che prevedono l’esecuzione di operazioni correlate temporalmente e una struttura produttiva in grado di affrontare in tempi molto ristretti un ingente volume di attività;
RITENUTO pertanto opportuno, per le motivazioni di cui sopra, fissare limiti di accesso connessi al fatturato aziendale minimo degli operatori economici partecipanti alla procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, avente ad oggetto la successiva conclusione di singoli contratti relativi alla produzione e gestione editoriale, promozione e distribuzione delle versioni cartacee e digitali delle opere monografiche e miscellanee della collana scientifica dell’INVALSI;
CONSIDERATE le risultanze dell’indagine di mercato che hanno portato ad individuare cinque operatori economici, presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e iscritti all’iniziativa “Beni, libri, prodotti editoriali e multimediali”, quali soggetti in possesso delle competenze necessarie per la realizzazione dei servizi da affidare
DETERMINA
- di avviare, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici) una procedura negoziata sotto soglia, da realizzarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione attraverso una Richiesta di Offerta, volta ad individuare l’operatore economico cui affidare l’Accordo Quadro con un unico operatore economico, avente ad oggetto la successiva conclusione di singoli contratti relativi alla produzione e gestione editoriale, promozione e distribuzione delle versioni cartacee e digitali delle opere monografiche e miscellanee della collana scientifica dell’INVALSI;
- di invitare i seguenti operatori economici:
• Società Xxxxxxx Editore SpA sita in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX 000 - 00000 - Xxxx (Xx);
• Società FrancoAngeli s.r.l. sita in Xxxxx Xxxxx 000 - 00000 - Xxxxxx (Xx);
• Società Giunti Editore sita in Xxxxxx Xxxxxxxx 0 - 00000 - Xxxxxx (Xx);
• Società GIUS. LATERZA & FIGLI SpA sita in Xxxxxx Xxxxxxx X, 00 - 00000 - Xxxx (Xx);
• Società MAGGIOLI SpA sita in Xxx xxx Xxxxxxx 0 - 00000 - Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx (Xx);
- di scegliere quale criterio di aggiudicazione della predetta procedura quello del minor prezzo;
- di approvare la lettera di xxxxxx, gli allegati e il capitolato progettuale (Oggetto della prestazione);
- di fissare quali limiti di accesso alla predetta procedura il possesso di un fatturato globale complessivo di impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari a una volta la base d’asta IVA esclusa;
- di dare atto che l’importo posto a base di gara è pari a € 200.000,00 oltre IVA;
- di precisare che l’Accordo Quadro verrà stipulato mediante scrittura privata;
- di precisare che il singolo ordine di esecuzione verrà stipulato mediante lettera commerciale;
- di indicare la d.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx quale responsabile del procedimento della presente procedura;
- di riservarsi di revocare la presente procedura con provvedimento di autotutela, ai sensi dell’art. 21- quinquies della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
Il Direttore Generale Xxxxx Xxxxxxx
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO LA SUCCESSIVA CONCLUSIONE DI SINGOLI CONTRATTI RELATIVI ALLA PRODUZIONE E GESTIONE EDITORIALE, PROMOZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE VERSIONI CARTACEE E DIGITALI DELLE OPERE MONOGRAFICHE E MISCELLANEE DELLA COLLANA SCIENTIFICA DELL’INVALSI. Lotto CIG 7380724E1C
Premesse
La presente lettera di invito contiene la disciplina relativa alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata sotto soglia indetta dall'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (nel seguito INVALSI) ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto la conclusione di un accordo quadro, con un unico operatore economico, avente ad oggetto la successiva conclusione di singoli contratti relativi alla produzione e gestione editoriale, promozione e distribuzione delle versioni cartacee e digitali delle opere monografiche e miscellanee della collana scientifica dell’INVALSI, come meglio specificato nel capitolato progettuale prestazionale allegato che costituisce parte integrante della presente lettera.
Il Capitolato progettuale contiene la disciplina contrattuale applicabile in sede di esecuzione delle attività affidate e costituisce pertanto schema di Accordo Quadro che verrà perfezionato con successiva scrittura privata, firmata digitalmente.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione a contrarre n. 28 dell’8 febbraio 2018 e avverrà mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 in considerazione del fatto che la rispondenza dell’offerta ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avviene sulla base del capitolato progettuale minuziosamente descritto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta ritenuta ammissibile e, altresì, di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
La Determinazione n. 28/2018, unitamente a tutti gli allegati atti del presente affidamento, sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente in ossequio a quanto previsto dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.
Lotto CIG 7380724E1C
La documentazione di gara comprende:
1) la lettera di invito ed annessi allegati
2) Capitolato progettuale descrittivo e prestazionale.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è la dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, recapito xxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Il nominativo del Responsabile dell’esecuzione sarà comunicato contestualmente alla sottoscrizione dei singoli ordini di esecuzione dei servizi.
1. Chiarimenti
Per eventuali chiarimenti il concorrente potrà avanzare richieste esclusivamente tramite posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute in tempo utile saranno fornite dal RUP tramite inoltro di specifica nota a tutti gli operatori economici invitati attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella sezione AREA COMUNICAZIONI.
2. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
2.1 L’appalto si compone delle seguenti prestazioni:
A. PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO EDITORIALE, IN FORMATO CARTACEO E DIGITALE, DI OPERE MONOGRAFICHE E MISCELLANEE
B. PROGETTAZIONE GRAFICA, EDITING, IMPAGINAZIONE, REVISIONE E REALIZZAZIONE, IN FORMATO CARTACEO E DIGITALE, DI OPERE MONOGRAFICHE E MISCELLANEE
C. GESTIONE DEI PRODOTTI EDITORIALI REALIZZATI IN FORMATO DIGITALE SU UNA PIATTAFORMA DI PUBBLICAZIONE IN RETE, CON SISTEMI DI PROTEZIONE (DRM)
D. PRODUZIONE DELLE QUANTITÀ MINIME RICHIESTE DELLE VERSIONI CARTACEE FURI COMMERCIO, CORREDATE DA EVENTUALI CD/DVD ALLEGATI SE PREVISTI, DELLE OPERE E LA STAMPA ON-DEMAND DI ULTERIORI COPIE RITENUTE NECESSARIE
E. SUPPORTO ALLA PROMOZIONE E AL MARKETING DELLA COLLANA
F. GESTIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELLE OPERE SECONDO I CANALI TRADIZIONALI E MEDIANTE LA PIATTAFORMA DI PUBBLICAZIONE IN RETE.
2.2 Ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, l’importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, è pari € 200.000,00 (euro duecentomilamila/00). I costi della sicurezza sono pari a € 0, in quanto per i servizi non si ravvisano rischi di interferenza.
2.3 Si precisa inoltre che il valore massimo dell’Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell’INVALSI nell’arco temporale di durata dell’Accordo Quadro medesimo pari a quattro anni.
Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per l’INVALSI nei confronti dell’aggiudicatario dell’Accordo Quadro medesimo.
L’appalto è finanziato anche con il PON plurifondo FSE-FESR 2014-2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" in favore di tutte le scuole del territorio nazionale e finanziato a valere sull'Asse III "Capacità istituzionale e amministrativa".
2.4 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
3. Soggetti ammessi alla gara e prescrizioni generali
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura negoziata e possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45, comma 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016.
Raggruppamenti Temporanei e consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016, alle condizioni ivi stabilite, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà presentare, in sede di gara, l’impegno, come da allegato alla dichiarazione sostitutiva da presentare in sede di gara, che in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In questa dichiarazione dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi ordinari di concorrenti, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 del medesimo art. 48 del d.lgs 50/2016.
In caso di raggruppamento o consorzio di cui alla lett. d) ed e) dell’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, le dichiarazioni di cui al successivo punto 5 sono richieste anche per le imprese mandanti o firmatarie dell’offerta.
I consorzi di cui all’art. 45 lett.b) - consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane- e art. 45 lett. c) - consorzi stabili - sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. L’impresa individuata da un consorzio di cui all’art. 45 comma 1 lett. b) e c) del d.lgs 50/2016, quale impresa incaricata di effettuare la fornitura in oggetto dovrà presentare le dichiarazioni di cui al successivo punto 4.
I consorzi stabili sono ammessi ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs 50/2016.
4. Modalità di presentazione e documentazione
La documentazione deve essere inviata telematicamente entro il termine perentorio, pena l’esclusione dalla gara, delle ore 12.00 del giorno 26 febbraio 2018.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per qualsiasi motivo, la stessa documentazione non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i documenti pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie.
Ai fini dell'ammissione alla gara, il Concorrente dovrà presentare la documentazione di seguito specificata:
Busta virtuale A - Documentazione Amministrativa; Busta virtuale B – Offerta Economica.
La mancata separazione della documentazione relativa all’offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
Tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore, la cui procura deve essere allegata, in originale o in copia autentica, almeno alla documentazione amministrativa (busta A) a pena di esclusione.
La BUSTA VIRTUALE “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere:
• Istanza di partecipazione, a pena d’esclusione, (in carta libera – Allegato 1) con firma non autenticata del legale rappresentante dell’impresa e corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 DPR 445/2000), nella quale l’operatore economico, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiari, pena l’esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti di ordine generale:
1.1) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), nonché comma 7 e comma 9 del D. Lgs 50/2016 (le cause di esclusione devono essere specificamente indicate).
Le dichiarazioni di cui al comma 1 dalla lett. a) alla lettera g) e comma 7 del citato art. 80 devono essere prodotte anche da ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 e specificamente: dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal
direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (a tal fine può essere utilizzata la specifica dichiarazione sostitutiva predisposta e allegata alla istanza di ammissione);
1.2) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, ovvero di non partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del suddetto D.Lgs. sono tenuti anche a dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre e quali servizi saranno svolti da ciascun componente e/o in che percentuale intenderà svolgerli. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma alla medesima gara;
1.3) che ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter d.lgs 165/2001 non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell’INVALSI, nei confronti propri e della ditta che rappresenta, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
2. Requisiti di idoneità professionale:
2.1) dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 del codice civile, rilasciato dalla Camera di Commercio dalla quale risulti:
- che l’operatore economico esercita attività rientrante nell’oggetto della presente gara;
- i nominativi e le qualifiche delle persone che rivestono la legale rappresentanza, eventuali direttori tecnici e gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e ulteriori soggetti di cui all’art. 80, comma 3 D. lgs 50/2016. (Se si tratta di impresa straniera con sede legale nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, l’iscrizione secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente);
3. Requisiti di capacità economica e finanziaria
3.1) Fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi non inferiore a € 200.000,00 IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo ovvero dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato di cui al presente punto, devono essere rapportati al periodo di attività ovvero in base alla seguente formula: [(fatturato richiesto/36) x mesi di attività]
4. Subappalto:
L’istituto del subappalto non è ammesso per la presente procedura; ciò in quanto corrisponde ad un preciso ed apprezzabile interesse della stazione appaltante consistente nel controllo di qualità delle imprese concorrenti e partecipanti alla gara e del relativo rapporto che nasce dall’aggiudicazione. La stazione appaltante intende quindi garantirsi il diretto controllo, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, dei requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo dell’operatore economico chiamato ad eseguire l'appalto.
5. Altre dichiarazioni:
5.1) di aver preso visione della presente lettera di invito e del capitolato progettuale per cui si intende presentare offerta, unitamente agli allegati, di accettarli integralmente e di non aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni poste per l'espletamento del servizio;
5.2) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, pubblicato all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxx_xxxxx/xx_xxxxxxxxx.xxx?xxxxxxxxXxxxxx%00xx%00xxxxxxxxxx nto, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
5.3) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con l'espletamento della gara.
5.4) di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di gara di cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva, esclusione dalla procedura di gara e/o la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario possono essere inoltrate dall’INVALSI, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 52 e 76 del D. Lgs 50/2016 a mezzo pec e a tal fine dichiara, fin d’ora, di accettare e riconoscere come valida ed efficace, ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione al sottoscritto pervenuta.
• Mandato all'impresa capogruppo – EVENTUALE
Sia per le associazioni temporanee di imprese che per i consorzi di concorrenti di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, salvo che si avvalgano della facoltà di presentare offerta prima della loro costituzione (art. 48, co. 8, D.Lgs. 50/2016), in quest’ultimo caso presentare dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza.
In entrambi i casi le imprese raggruppate dovranno indicare la percentuale di partecipazione al raggruppamento (art. 48 citato, comma 4);
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1.1), 1.2), 1.3), 2.1), dovranno essere rese, pena l’esclusione, da ogni impresa facente parte il raggruppamento.
Il requisito del punto 3.1) deve essere posseduto dall’Ati nel suo complesso.
L’impresa individuata da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016, quale impresa incaricata di effettuare il servizio in oggetto dovrà presentare, pena l’esclusione, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1.1), 1.2), 2.1).
Il requisito del punto 3.1) deve essere posseduto dal consorzio nel suo complesso.
• Contributo ANAC
Attestazione dell’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’art. 1, commi 65 e 67 della l. 23/12/2005 n.
266 con le modalità di cui alla deliberazione dell’ANAC n. 163 del 22/12/2015 (vedasi sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx), pena l’esclusione dalla presente procedura, pari a euro 20,00 (venti/00). Per eseguire il pagamento è necessario essere iscritti on line al “Servizio di riscossione” raggiungibile dall’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”.
• Documento “PASSOE” (Pass Operatore Economico)
Rilasciato dal Servizio “AVCPASS” comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario in capo all'operatore economico ai sensi dell'art. 81, commi 1 e 2 e art. 216, comma 13 del d.lgs 50/2016. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi a sistema accedendo all'apposito link sul portale dell’ANAC (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) “Servizi” - ”Servizi on line” – “AVCPASS Operatore Economico” secondo le istruzioni ivi contenute. L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare tali dichiarazioni tramite sistema Avcpass. In particolare i requisiti di ordine generale, di capacità tecnica-professionale ed economico finanziaria verranno verificati in capo all'aggiudicataria a seguito dell'aggiudicazione provvisoria.
• Patto integrità, pena l’esclusione
La dichiarazione di accettazione del patto di integrità (Allegato 2) allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190). Tale dichiarazione dovrà essere prodotta, pena l’esclusione, da ciascun concorrente (impresa singola, ciascuna impresa partecipante a raggruppamento o consorzio).
• Avvalimento
E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento alle condizioni e modalità contenute all’art. 89 del D.Lgs 50/2016. Qualora l’operatore economico intenda usufruire di tale istituto, la relativa documentazione dovrà essere prodotta a pena di esclusione.
L’impresa ausiliaria non può assumere il ruolo di subappaltatore non essendo l’istituto del subappalto ammesso in questo tipo di procedura di affidamento.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
La BUSTA VIRTUALE “B - OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere:
A. pena l'esclusione dalla gara, documento indicante l’offerta economica predisposto automaticamente dal sistema per ogni partecipante. L’offerente dovrà indicare altresì la stima presuntiva dell’importo degli oneri della sicurezza interni riferiti al presente appalto.
VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
I concorrenti potranno altresì inserire nella busta virtuale B – Offerta Economica le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto, contenenti gli elementi indicati dall’art. 97, commi 1, 4 e 5 del D.Lgs 50/2016, utilizzando il modello allegato alla presente lettera (Allegato 3). La presentazione di tale documentazione permetterà alla Stazione appaltante di aggiudicare più rapidamente potendo avviare la verifica sull’eventuale anomalia dei prezzi già dall’aggiudicazione provvisoria.
La mancata presentazione non comporterà causa di esclusione.
5. Criterio di aggiudicazione
Criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 in considerazione del fatto che la rispondenza dell’offerta ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avviene sulla base del capitolato progettuale minuziosamente descritto.
6. Apertura dei plichi
La gara sarà dichiarata aperta il giorno 27 febbraio 2018. Nel caso in cui non fosse possibile l’apertura nella data e nell’ora indicate, verrà fornita comunicazione della nuova data e/o del nuovo orario attraverso un avviso inviato ai Concorrenti.
La seduta pubblica sarà attivata selezionando il pulsante “ATTIVA SEDUTA PUBBLICA”. La seduta pubblica in ogni caso si disattiva automaticamente alla chiusura di ogni fase di valutazione, per cui all’apertura della successiva “busta virtuale” sarà necessario procedere nuovamente all’attivazione.
L’accesso alla seduta pubblica da parte delle imprese partecipanti avverrà sempre attraverso la selezione del pulsante “ATTIVA SEDUTA PUBBLICA”.
Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti, sedute pubbliche e quant’altro rilevante ai fini dell’espletamento della procedura di gara saranno tempestivamente inviate attraverso l’utilizzo dell’AREA COMUNICAZIONI.
Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, si procederà al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa e all’esame dei contenuti dei documenti presentati.
In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità della documentazione amministrativa, la Commissione procederà a richiedere, ai sensi dell’art. 83, comma 9 d.lgs 50/2016, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di 5 giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, si provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
Al termine dell’operazione di valutazione della documentazione amministrativa, in seduta pubblica, si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.
La Stazione Appaltante procederà ai sensi dell’art. 97 commi 2, 4, 5, 6 e 7del D.Lgs 50/2016 per la congruità delle offerte.
Nel caso di parità di offerte si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
La proposta di aggiudicazione così come risultante dalla graduatoria è meramente provvisoria e subordinata all’adozione del provvedimento amministrativo del Direttore Generale di approvazione delle risultanze della procedura di affidamento, di impegno dell’importo di aggiudicazione, con conseguente aggiudicazione definitiva dopo aver accertato il possesso dei requisiti prescritti e la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa vigente.
7. Altre informazioni
L’INVALSI si riserva la possibilità di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Si farà luogo all'esclusione dalla gara nei casi tassativi fissati dagli artt. 80 e 83 comma 9 del D.Lgs
n. 50/2016 e nei casi specificati dalla determinazione AVCP n. 4/2012 integrata e modificata per le parti incompatibili dalla determinazione ANAC n. 1/2015 e Comunicazione del Presidente ANAC del 25/04/2015 in quanto compatibili con il d.lgs 50/2016.
L’INVALSI si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione della presente gara, di prorogarne la data di scadenza e comunque di annullarla e/o revocarla, per motivi di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.
In particolare sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma. 1 della legge 135/2012, art. 1, comma 449, II periodo, della legge 296/2006 e art. 26, comma 3 della legge 488/1999, si riserva la piena facoltà di:
a) procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti all’annullamento d’ufficio in autotutela della procedura di gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione provvisoria o definitiva o di non stipulare il contratto qualora, nel corso della procedura di scelta del contraente, fossero attivate nuove convenzioni stipulate da Consip, aventi parametri più convenienti rispetto a quelli della migliore offerta individuata, previa motivata valutazione della stessa stazione appaltante;
b) di valutare, con ampia discrezionalità e senza alcuna pretesa per il concorrente in alternativa all’ipotesi sub a), la possibilità di una eventuale rinegoziazione della migliore offerta individuata nella procedura di gara, al fine di ricondurla ai parametri di cui all’art. 26, c. 3 della legge 488/1999, delle nuove convenzioni quadro, nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e comunque previa verifica di congruità all’esito dell’eventuale ribasso negoziato. L’INVALSI si riserva in ogni caso l’ampia facoltà di interrompere la rinegoziazione e di annullare d’ufficio l’intera procedura di gara.
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 si precisa che l’INVALSI si riserva la facoltà di autorizzare l’inizio delle prestazioni oggetto del presente appalto anche in pendenza della stipula del contratto.
La comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, ancorché sospesa nell’efficacia per la verifica dei requisiti in campo all’aggiudicataria, sarà immediatamente efficace nei confronti dei contro interessati (vedasi Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, n. 32/2012).
Il termine per la stipulazione dell’Accordo Quadro di cui all’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 è di 60 giorni.
La stipulazione dell’Accordo Quadro avverrà per scrittura privata.
L’aggiudicatario, è tenuto a far pervenire all’INVALSI – entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione - i documenti necessari per la stipulazione del contratto.
In sede di stipulazione del contratto verrà richiesta una cauzione definitiva calcolata in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ai sensi del Capitolato progettuale.
Privacy
I dati personali raccolti saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR 445/2000 e DPR 412/2000, saranno trattati in conformità al D.Lgs 196/2003. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato X.Xxx.
Roma, 8 febbraio 2018
Allegati:
Capitolato progettuale
Allegato 1 - Istanza di ammissione
Allegato 2 – Dichiarazione Patto di integrità Allegato 3 – Giustificazioni voci di prezzo
Il Direttore Generale Xxxxx Xxxxxxx
REG_INVALSI (P) 08/02/2018 0001798 - Allegato Utente 1 (A01)
SERVIZIO PER LA PRODUZIONE E GESTIONE EDITORIALE, PROMOZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE VERSIONI CARTACEE E DIGITALI DELLE OPERE MONOGRAFICHE E MISCELLANEE DELLA COLLANA SCIENTIFICA DELL’INVALSI
CAPITOLATO D’APPALTO
Art. | 1 | Oggetto dell’accordo quadro | Pag. | 4 | |
Art. | 2 | Durata dell’accordo quadro e valore dell’appalto | Pag. | 4 | |
Par. | 1 | Durata | Pag. | 4 | |
Par. | 2 | Valore dell’appalto | Pag. | 5 | |
Art. | 3 | Descrizione, modalità e termini di esecuzione del servizio | Pag. | 5 | |
Art. | 4 | Modalità di aggiudicazione dell’appalto | Pag. | 8 | |
Art. | 5 | Responsabile del servizio | Pag. | 8 | |
Art. | 6 | Modalità di affidamento dei singoli ordinativi | Pag. | 9 | |
Art. | 7 | Pag. | 10 | ||
Art. | 8 | Esecuzione, conclusione e verifica di conformità dell’intervento | Pag. | 10 | |
Art. | 9 | Pag. | 11 | ||
Art. | 10 | Pag. | 11 | ||
Art. | 11 | Deposito cauzionale | Pag. | 12 | |
Art. | 12 | Pag. | 13 | ||
Art. | 13 | Pag. | 15 | ||
Art. | 14 | Pag. | 16 | ||
Art. | 15 | Pag. | 16 | ||
Art. | 16 | Pag. | 17 | ||
Art. | 17 | Pag. | 17 | ||
Art. | 18 | Pag. | 17 | ||
Art. | 19 | Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari | Pag. | 18 | |
Art. | 20 | Pag. | 19 | ||
Art. | 21 | Pag. | 20 | ||
Art. | 22 | Pag. | 20 | ||
Art. | 23 | Pag. | 20 | ||
Art. | 24 | Pag. | 20 | ||
Art. | 25 | Norme finali | Pag. | 20 |
DEFINIZIONI
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: INVALSI
APPALTATORE: l’Impresa affidataria del presente appalto
RUP: (Responsabile Unico del Procedimento) è la persona nominata dall’INVALSI per le fasi del procedimento con le funzioni attribuitegli dalla normativa vigente)
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE: la persona preposta al coordinamento, alla direzione e al controllo
tecnico contabile dell’esecuzione dell’ordine di attivazione del servizio
SERVIZIO: la prestazione oggetto del presente appalto, comprensiva dei servizi accessori indispensabili
OPERE MONOGRAFICHE: pubblicazioni complete non seriali in uno o più volumi a
carattere scientifico su supporto cartaceo o in formati digitali
OPERE COLLETTANEE O
MISCELLANEE: pubblicazioni complete non seriali contenenti scritti di un solo Autore o di più autori su un unico argomento (es.: atti di convegni) o di vario argomento (es. pubblicazioni in onore) su supporto cartaceo o in formati digitali
SERVIZI ACCESSORI
INDISPENSABILI: servizi che l’Appaltatore deve inderogabilmente prestare all’INVALSI e che non possono essere modificati in sede di offerta
ORDINE DI ESECUZIONE DEL
SERVIZIO: il singolo ordinativo di esecuzione del servizio che l’Amministrazione appaltante affiderà all’Appaltatore per fruire delle prestazioni nell’accordo quadro in argomento
PREMESSA
L’INVALSI ha scelto di affidare ad un’impresa specializzata (d’ora innanzi denominata Appaltatore) il servizio di cui al presente Capitolato d’Appalto, mediante procedura negoziata sotto soglia, da realizzarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 36 e 54 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. L’appalto, di durata quadriennale, sarà concluso per mezzo di accordo quadro con un solo operatore economico.
Il presente Capitolato fissa le condizioni per la realizzazione del servizio, disciplina le modalità di affidamento delle singole prestazioni e stabilisce gli aspetti tecnici dell’accordo quadro. Tutti gli articoli saranno recepiti integralmente nell’Accordo Quadro che sarà stipulato con l’Appaltatore dopo l’aggiudicazione della gara.
Articolo 1. – Oggetto dell’accordo quadro
1. L’ accordo quadro ha per oggetto la realizzazione in modalità Open Access dei servizi di redazione, produzione e gestione editoriale delle versioni cartacee e digitali, promozione e distribuzione delle sole versioni digitali delle opere monografiche e miscellanee della Collana Scientifica dell’INVALSI. Esso definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte della stazione appaltante dei singoli ordinativi di esecuzione del servizio e, conseguentemente, delle prestazioni oggetto degli stessi.
2. Le opere saranno selezionate tramite blind peer review curata dal Comitato scientifico dell’INVALSI.
3. La tipologia dell’accordo quadro è da assimilarsi a quella dei cosiddetti appalti aperti, in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo i bisogni della stazione appaltante.
4. L’affidamento, effettuato per mezzo di accordo quadro ex art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., impegna l’operatore economico a eseguire tutte le prestazioni specificamente richieste dalla stazione appaltante entro il limite massimo di importo previsto e entro il periodo di validità dell’accordo stesso. La conclusione dell’appalto non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad affidare i servizi previsti; essa, infatti, non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’accordo, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.
5. La tipologia delle prestazioni affidabili ai sensi dell’accordo quadro in questione sono contenute nel presente capitolato. La durata e l’ammontare massimo delle prestazioni affidabili in base all’accordo quadro de quo è stabilito all’art. 3 del presente capitolato. Le condizioni stabilite nel presente documento resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e regoleranno le prestazioni che saranno eventualmente richieste.
6. I servizi affidati mediante gli ordinativi di cui sopra saranno remunerati applicando i prezzi offerti in sede di gara. Gli ordinativi, contenenti la descrizione della prestazione, saranno inviati all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’operatore economico affidatario.
Articolo 2. – Durata dell’accordo quadro e valore dell’appalto
2.1 DURATA
1. Il presente Accordo Quadro ha la durata massima di anni 4 (quattro), con decorrenza dalla stipula dell’Accordo Quadro medesimo. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di interventi richiesti con ordinativi emessi dalla stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo utile per l’ultimazione. Detta protrazione dei termini non darà all’aggiudicatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dell’offerta, che comprendono e
compensano ogni relativo onere. Non potranno essere emessi ordinativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale del presente accordo. L’Accordo Xxxxxx avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse stata affidata alcuna attività, senza che ciò comporti alcun diritto da parte dell’aggiudicatario di chiedere compensi a qualsiasi titolo. Qualora l’importo dell’Accordo Quadro venga esaurito prima della scadenza naturale l’Accordo Quadro si intende automaticamente concluso.
2.2 Valore dell’appalto
1. La base d’asta del presente affidamento è di € 200.000,00 (euro duecentomila/00), al netto degli oneri fiscali per la durata di 4 (quattro) anni. Nel corso della durata dell’accordo all’Appaltatore sarà corrisposto l’importo determinato sulla base delle effettive prestazioni eseguite.
Articolo 3. – Descrizione, modalità e termini di esecuzione del servizio
1. Le prestazioni minime richieste prevedono:
− la progettazione e il coordinamento editoriale, in formato cartaceo e digitale, di opere monografiche e miscellanee;
− la progettazione grafica, l’editing, l’impaginazione, la revisione e la realizzazione, in formato cartaceo e digitale, di opere monografiche e miscellanee;
− la predisposizione di una piattaforma web dedicata, basata sul software Open Monograph Press, per la gestione, in forma anonima, del processo di revisione a doppio cieco e per la tracciabilità del processo di valutazione;
− la gestione dei prodotti editoriali realizzati in formati digitali su una piattaforma di pubblicazione in rete secondo la modalità del Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate CC BY-NC-ND 3.0;
− la gestione della distribuzione delle opere mediante la piattaforma di pubblicazione in rete ad accesso aperto. Ciò al fine di garantire il deposito nei maggiori archivi e repository internazionali OA (come DOAB - Directory of Open Access Books, OAPEN Library, SSRN e JURN, nonché OpenAIRE nel caso di pubblicazioni che utilizzino fondi legati a progetti europei) e l'integrazione con il catalogo editoriale (cartaceo e/o online) dell’appaltatore al fine di massimizzarne la visibilità e favorirne la facilità di ricerca.
− la produzione delle quantità minime richieste delle versioni cartacee fuori commercio delle opere e la stampa on- demand di ulteriori copie ritenute necessarie.
2. Le prestazioni sopra indicate e di seguito descritte, saranno commissionate in base alle esigenze dell’Amministrazione appaltante, che potrà richiedere tutte, alcune o solo una delle attività sopra indicate.
3. Tutte le opere prodotte (anche quelle in formato digitale) riporteranno in frontespizio il logo dell’INVALSI. Sul verso del frontespizio, in seconda di copertina, dovrà essere indicata la forma di licenza adottata per la pubblicazione: copyright, accesso aperto, creative commons, ecc. Le opere appartenenti alla Collana riporteranno inoltre in copertina la dicitura «Collana scientifica dell’INVALSI».
4. Le edizioni digitali delle opere dovranno essere realizzate nei formati ePub, OeB, pdf, xml e, ove possibile e su precisa richiesta dell’INVALSI anche in formato ePub3, con le specifiche tecniche indicate dagli standard al momento della realizzazione. L’INVALSI si riserva di richiedere la realizzazione delle opere in formati diversi.
5. L’Appaltatore si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
A. PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO EDITORIALE, IN FORMATO CARTACEO E DIGITALE, DI OPERE MONOGRAFICHE E MISCELLANEE
1. Coordinamento editoriale: progettazione della veste grafica della collana; realizzazione e gestione di volumi cartacei e digitali da inserire nel catalogo editoriale sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione appaltante.
Realizzazione di un sistema di gestione del flusso editoriale che preveda il controllo delle diverse fasi di lavorazione delle opere dall’acquisizione dei contenuti, alla lavorazione, al controllo della distribuzione.
B. PROGETTAZIONE GRAFICA, EDITING, IMPAGINAZIONE, REVISIONE E REALIZZAZIONE, IN FORMATO CARTACEO E DIGITALE, DI OPERE MONOGRAFICHE E MISCELLANEE
1. Managing editing completo: recupero dei materiali e loro organizzazione per avviare il processo produttivo.
2. Editing: verifica e controllo qualità del testo.
Applicazione del controllo ortografico elettronico. Correzione automatica refusi (doppi spazi, punteggiatura separata da spazi, ecc.). Correzione refusi ortografici e grammaticali. Adeguamento ai criteri editoriali e uniformazione (lineette, virgolette, didascalie, titoli di paragrafo, ecc.). Adeguamento bibliografie ai criteri editoriali. Preparazione e adeguamento ai criteri di collana dell'indice per i volumi inseriti in Collana. Verifica e controllo della qualità del testo con controllo semantico e sintattico. Riscrittura delle bibliografie e apparato note per adeguamento ai criteri specificati dal Comitato editoriale.
3. Impaginazione pagina semplice: composizione di pagina costituita da testo e note a piè di pagina.
Comprende: Realizzazione impaginato di prima bozza. Inserimento correzioni dell'autore o del redattore (da considerarsi come correzioni di refusi, imprecisioni nel testo, piccole modifiche generali, eventuali errori d'impaginazione). Realizzazione impaginato per la stampa. Consegna dei materiali all'Appaltatore: testi in formato Word o RTF, con suddivisione in capitoli e/o parti e con i singoli file numerati e denominati in modo univoco.
4. Impaginazione pagina complessa: composizione di pagina costituita da testo, note a piè di pagina, tabelle, immagini e formule.
Comprende: Realizzazione impaginato di prima bozza. Inserimento correzioni dell'autore o del redattore (da considerarsi come correzioni di refusi, imprecisioni nel testo, piccole modifiche generali, eventuali errori d'impaginazione). Realizzazione impaginato per la stampa. Per le immagini: eventuale estrazione dell'immagine da file di Word, eventuale conversione da formati diversi da TIF, EPS, PDF, eventuale conversione da colore a scala di grigi, modifica della risoluzione, regolazione di tonalità e contrasto. Consegna dei materiali all'Appaltatore: testi in formato Word o RTF, con suddivisione in capitoli e/o parti e con i singoli file numerati e denominati in modo univoco; tabelle incluse nel testo (tabelle di Word) o in file separato (Excel); immagini in TIF, EPS o PDF (in colore o toni di grigio secondo il tipo di stampa); formule in EPS o PDF. Le didascalie e/o riferimenti alle tabelle, immagini, formule sono inseriti nel testo. Le immagini (e le tabelle, se separate dal testo) saranno composte in modo idoneo per la stampa per dimensioni, risoluzione e caratteristiche del colore, con i singoli file numerati e denominati in modo univoco e con riferimenti precisi rintracciabili all'interno del testo.
5. Produzione PDF e formato .xml: produzione dei PDF e dei file .xml previsti dalla filiera di produzione
(stampa, online, “intero, parti e indici” e distribuzione).
6. Inserimento correzioni editing extra giro di bozza: inserimento di correzioni dell'autore che superino quelle previste dai giri di bozze.
7. Scansione immagini/riproduzioni: scansione immagini mediante scanner professionale con risoluzione non inferiore a 300 dpi, raddrizzamento e eventuale conversione da colore a scala di grigi, modifica della risoluzione, regolazione di tonalità e contrasto.
8. Allestimento e stampa di copertina brossurata in quadricromia in base a uno studio grafico personalizzato, previa approvazione della bozza da parte della stazione appaltante.
C. GESTIONE DEI PRODOTTI EDITORIALI REALIZZATI IN FORMATO DIGITALE SU UNA PIATTAFORMA DI PUBBLICAZIONE IN RETE, CON SISTEMI DI PROTEZIONE (DRM)
1. Creazione istanza e gestione completa del primo anno: creazione dell'istanza sulla piattaforma di pubblicazione.
Impostazione operativa in coordinamento con l’Amministrazione appaltante per l’uso del sistema di workflow interno riguardante: contenuti informativi; aspetto grafico; definizione delle figure di redazione; servizi di gestione e di accesso di lettori, autori, modalità di accesso dei contenuti;
2. Gestione istanza (annuale): informazione sulle nuove funzionalità derivanti da aggiornamenti software.
Modifiche e aggiornamenti sui contenuti, funzionalità, servizi previste nella creazione dell'istanza. Impostazione di funzionalità e servizi precedentemente non utilizzati. Consulenza e assistenza completa per l'utilizzo della piattaforma.
D. PRODUZIONE DELLE QUANTITÀ MINIME RICHIESTE DELLE VERSIONI CARTACEE FURI COMMERCIO, CORREDATE DA EVENTUALI CD/DVD ALLEGATI SE PREVISTI, DELLE OPERE E LA STAMPA ON-DEMAND DI ULTERIORI COPIE RITENUTE NECESSARIE
1. Produzione della versione cartacea delle opere, corredate da eventuali CD/dvd allegati se previsti, per una tiratura di 200 copie da consegnare all’Appaltatore x.xx spese di trasporto/consegna.
2. Ciascuna pubblicazione in formato cartaceo sarà prodotta secondo le seguenti specifiche tecniche:
− Formati:
▪ 15,5 x 23 cm
Interno (testo): carta U.M. gr/mq 90/100;
− Interno (riproduzioni fuori testo): patinata xxxx xx/mq 115 (riproduzioni fuoritesto);
− Copertina: carta patinata matt gr/mq 300; stampa in quadricromia;
− Testo: stampa in bianco/nero;
− Allestimento: brossura fresata.
Le copie cartacee richieste dall’INVALSI tramite il sistema di gestione editoriale dovranno essere consegnate entro i tempi previsti (2 mesi dalla data di consegna dei file da parte dell’Invalsi?)
E. SUPPORTO ALLA PROMOZIONE E AL MARKETING DELLA COLLANA
1. L’Appaltatore elaborerà un piano di pubblicizzazione e promozione mediante i canali più idonei alla
diffusione sulla base delle caratteristiche editoriali e di accesso alle opere. Il sito dell’appaltatore dovrà disporre di un motore di ricerca e di tutte le funzionalità indispensabili ad una semplice e completa fruizione e al reperimento dei contenuti (ad esempio: scheda catalografica, titolo, indici, abstract, ricercanelsito perparole chiavee/o argomenti, ecc.).
F. GESTIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELLE OPERE SECONDO I CANALI TRADIZIONALI E MEDIANTE LA PIATTAFORMA DI PUBBLICAZIONE INRETE
1. Ogni opera potrà essere distribuita mediante l’utilizzo di licenze di accesso aperto (open access) o creative commons. La modalità adottata sarà comunicata ad avvio di lavorazione dall’Amministrazione appaltante e gestita mediante il sistema informativo editoriale.
2. Le opere realizzate saranno distribuite secondo i canali elettronici. La distribuzione di ciascuna opera avverrà sul sito/catalogo di cui al punto E) del presente articolo.
3. L’Appaltatore si impegna a fornire report periodici – o su specifica richiesta dell’Amministrazione appaltante – relativi al servizio di download.
4. L’operatore economico si impegna ad effettuare per conto dell’INVALSI il deposito di ogni opera realizzata in versione cartacea ai sensi di legge e tutti gli adempimenti connessi alla gestione della licenza adottata per la singola opera, ivi compresa la registrazione delle opere mediante assegnazione dei codici identificativi standard (a titolo esemplificativo ma non esaustivo ISBN). Il costo dell’assegnazione di tali codici, dell’attribuzione e dell’apposizione dei bollini SIAE ove richiesti e di ogni analogo adempimento saranno a carico dell’Appaltatore. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a fornire tutto il necessario supporto all’inserimento delle opere realizzate nei database nazionali ed internazionali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo XXX- Xxxxxxxx, Scopus, Google Scholar, ecc.) e ad agevolare la trasmissione dei materiali editi (pdf) ad organismi di valutazione nazionali ed internazionali (ANVUR, ecc.).
Articolo 4. – Modalità di aggiudicazione dell’appalto
1. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e con la verifica di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Articolo 5. – Responsabile del servizio
1. In sede di stipulazione del contratto sia l’Amministrazione appaltante sia l’Appaltatore indicheranno i nominativi dei rispettivi referenti, responsabili della corretta esecuzione del servizio.
2. Il referente dell’Appaltatore è incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse al servizio appaltato e dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
b. adeguata preparazione e formazione professionale, anche in relazione alle competenze informatiche necessarie per l’esecuzione del servizio;
c. possesso dei poteri necessari per l’esecuzione della fornitura e dei servizi accessori;
d. reperibilità almeno dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (GMT + 1h) dei giorni lavorativi.
3. Gli operatori della stazione appaltante si rivolgeranno direttamente a tale referente per ogni problema che dovesse insorgere durante l’espletamento del servizio. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate all’Appaltatore ai sensi e per gli effetti di legge.
4. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal referente dell’Appaltatore sarà considerato dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell’Appaltatore.
5. In caso di impedimento o assenza del responsabile del servizio, l’Appaltatore dovrà darne tempestiva notizia all’Amministrazione appaltante, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.
6. Il referente dell’Amministrazione è il Direttore dell’Esecuzione che assicura la regolare esecuzione da parte dell’operatore economico affidatario, verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità e, a tal fine, svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice dei contratti, nonché tutte la attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
Articolo 6. – Modalità di affidamento dei singoli ordinativi
1. L’invio degli ordini di esecuzione del servizio sarà effettuato dall’amministrazione appaltante in relazione alle proprie specifiche esigenze. L’INVALSI si riserva la facoltà di ordinare all’Appaltatore anche l’esecuzione di più prestazioni all’interno di un singolo ordinativo. Per la trasmissione degli ordinativi le parti utilizzeranno la posta elettronica certificata con le modalità di seguito indicate:
FASE 1 – Assegnazione ordine di esecuzione del servizio
L’affidamento degli eventuali interventi sarà attivato mediante specifiche note di richiesta e successivamente gestite dal direttore dell’esecuzione. In esse saranno specificati:
− l’oggetto
− le specifiche tecniche
− il termine entro cui produrre il progetto, il preventivo e il cronoprogramma
FASE 2 – Trasmissione progetto, preventivo e cronoprogramma
Entro il termine fissato nella nota di richiesta, l’Appaltatore trasmette il progetto, il preventivo comprensivo dei costi e il cronoprogramma.
FASE 3 – Accettazione/Rigetto
Nel seguito l’INVALSI si esprime circa l’accettazione o il rigetto del progetto, del preventivo e del cronoprogramma. L’INVALSI può:
A. Accettare senza prescrizioni. In tal caso si procede con l’adozione del provvedimento amministrativo di affidamento e all’emissione dell’ordine. Il termine fissato per l’ultimazione sarà quello indicato dall’Appaltatore nel cronoprogramma.
B. Accettare con prescrizioni. In tal caso saranno prescritte delle modifiche ai documenti presentati. La sottoscrizione di tali prescrizioni da parte dell’Appaltatore equivale all’accettazione senza riserva alcuna delle stesse. Si procederà, conseguentemente, con l’adozione del provvedimento amministrativo di affidamento e all’emissione dell’ordine. Il termine fissato per l’ultimazione sarà quello indicato dall’Appaltatore nel cronoprogramma tenuto conto delle modifiche apportate.
C. Rigettare con richiesta di modifiche. In questo caso si richiederà all’Appaltatore di modificare i documenti presentati indicandone le motivazioni. L’Appaltatore avrà un massimo di 5 giorni lavorativi per ripresentare la documentazione. Si riparte, quindi, dalla fase 2.
D. Rigettare senza richiesta di modifiche. In tal caso la procedura avviata con la richiesta di cui alla fase 1 sarà chiusa senza che venga richiesta l’esecuzione di alcuna prestazione. In tale evenienza nulla è dovuto all’Appaltatore che non potrà avanzare alcuna pretesa di compenso, neanche per le spese sostenute per redigere i documenti di cui sopra.
2. Nel caso in cui siano riscontrate difformità rispetto alla prestazione dovuta o difetti nella stessa, l’amministrazione appaltante formalizzerà una contestazione all’Appaltatore, il quale sarà tenuto a rimediare all’inadempienza.
Articolo 7. – Obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, nonché ogni attività si rendesse necessaria al corretto e completo adempimento delle stesse. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle norme vigenti e delle modalità e termini indicati negli ordini di esecuzione del servizio. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno a carico dell’Appaltatore intendendosi remunerati dal corrispettivo contrattualmente definito.
2. L’Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese e senza diritto di compenso alcuno ai seguenti adempimenti:
− l’utilizzo di tutti i macchinari e personale munito di preparazione professionale e di conoscenza tecnica necessaria per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro;
− il pagamento delle imposte, tasse, diritti e contributi di qualunque genere inerenti o conseguenti alla stipula del contratto ed all'esecuzione del servizio;
− il trasporto e consegna del materiale;
− l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati, nonché la fornitura del materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti, in particolare dal D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. i.;
− l’applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle prescritte dai vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili;
− il rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate all’allegato X al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Articolo 8. – Esecuzione, conclusione e verifica di conformità dell’intervento
1. L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti. L’esecuzione del servizio dovrà uniformarsi strettamente, oltre che al presente Capitolato Speciale di Appalto, anche all’intera documentazione di gara ivi compresa l’offerta dell’aggiudicatario, nonché alle eventuali istruzioni e prescrizioni dell’Amministrazione appaltante che saranno impartite in relazione ai singoli interventi.
2. Ogni ordine di esecuzione del servizio sarà trattato come una prestazione indipendente e avrà, pertanto, propri termini di ultimazione, una specifica contabilità, verifica di conformità, ecc.
3. A chiusura del singolo intervento, assegnato con specifico ordine, il direttore dell’esecuzione verificherà la conformità delle prestazioni eseguite alle specifiche tecniche richieste e alle prescrizioni contrattuali. Qualora, a seguito del controllo, il servizio dovesse risultare non conforme, l’Appaltatore deve provvedere a rimediare all’inadempienza rilevata con le modalità e nei termini indicati nella formale contestazione effettuata dall’amministrazione appaltante, garantendo comunque la prestazione del servizio alle condizioni ottimali e senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, pena l’applicabilità delle penali di cui al successivo art. 10.
4. Ove ciò non fosse possibile o non conveniente per la stazione appaltante, si provvederà a quantificare l’importo delle prestazioni non eseguite e l’eventuale maggior danno causato alla stazione appaltante, che verrà portato in detrazione dal pagamento in prima scadenza. In alternativa è facoltà della stazione appaltante rivolgersi a soggetti terzi, ponendo ogni maggior spesa a carico dell’inadempiente.
5. In caso di reiterato inadempimento, l’amministrazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto,
dandone avviso all’operatore economico a mezzo PEC o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
6. L’Amministrazione appaltante si riserva il diritto di affidare la continuazione del servizio oggetto del presente affidamento ad altro operatore economico, addebitando all’appaltatore inadempiente ogni eventuale maggior onere e qualsiasi altro danno che possa derivare alla stazione appaltante.
Articolo 9. – Penalità
1. L’amministrazione appaltante procede all’accertamento della conformità delle prestazioni alle specifiche tecniche richieste e alle prescrizioni contrattuali. Qualora l’Appaltatore non dovesse rispettarle, sarà tenuto, nei confronti della stazione appaltante, al pagamento di penali, nonché dei danni conseguenti e delle maggiori spese eventualmente sostenute.
In particolare:
• in caso di mancato rispetto dei tempi fissati negli ordini di esecuzione del servizio (ad esempio per l’editing completo, per la consegna delle copie cartacee, per l’immissione delle opere nel circuito di distribuzione, ecc.), l’amministrazione appaltante applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, pari a € 50 (euro cinquanta/00);
• nell’ipotesi di irregolarità della prestazione, che non comporti l’applicazione di quanto precedentemente indicato (ad esempio per difformità relative alla promozione e al marketing, alla distribuzione delle opere, alla produzione delle quantità minime richieste, ecc.), l’amministrazione appaltante applicherà una penale pari al 5% dell’importo della singola commessa.
2. Le penali di cui al presente articolo saranno proposte nel limite massimo del 10% dell’importo del singolo ordine di esecuzione del servizio, fatto salvo l’accertamento del maggior danno. Qualora le penali superino il limite massimo del 10% l’amministrazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in danno all’Appaltatore ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti derivanti dall’accordo quadro o, se mancanti o insufficienti, sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
4. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all’applicazione di penali dovranno essere contestati, mediante PEC, all’Appaltatore che dovrà comunicare all’amministrazione appaltante le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora tali controdeduzioni non pervengano nel termine anzidetto o non siano idonee a giustificare l’inadempimento, saranno applicate le penali oggetto della contestazione.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è risultato inottemperante.
Articolo 10. - Inadempimenti e penalita'
1. Qualora fossero rilevate inadempienze o ritardi rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, dal Capitolato tecnico, dal presente Accordo Quadro e dai singoli specifici contratti, il Direttore dell'esecuzione di ciascun singolo contratto invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente art. 10, e specificate nei singoli contratti specifici, verranno contestati all’Aggiudicatario dell'Accordo Quadro per iscritto dal Direttore dell'esecuzione di ciascun singolo contratto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette
deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’INVALSI ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
3. Nel caso di applicazione delle penali, l’INVALSI provvederà a recuperare l’importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
4. L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.
Articolo 11. – Deposito cauzionale
1. L’Appaltatore, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e dell’esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto, nonché del pagamento delle penali eventualmente comminate dall’Appaltante, dovrà provvedere a costituire ed a consegnare all’Amministrazione appaltante un deposito cauzionale a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, IVA ed imposte escluse, ed avente decorrenza dalla data di stipula del contratto. Si precisa che, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso fosse superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La garanzia a copertura dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, rilasciata in favore dell’INVALSI, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario. La garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione dell’Accordo quadro e degli Appalti Specifici.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’INVALSI ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell’esecutore; il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.
6. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti da parte dell’INVALSI verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini - progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dell’INVALSI.
8. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’INVALSI ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro e, del pari, il Contratto di fornitura derivante dall’affidamento dell’Appalto Specifico, fermo restando il risarcimento del danno.
10. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, l’INVALSI procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate.
Articolo 12. – Risoluzione dell’Accordo Quadro
1. L’INVALSI, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a. il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b. l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;
c. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
d. qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;
e. qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro;
f. mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INVALSI;
g. nei casi di cui agli articoli 9 (Esecuzione, conclusione e verifica di conformità dell’intervento); 16 (Trasparenza), 17 (Riservatezza), 19 (Divieto di cessione), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 23 (Codice Etico), 24 (Danni, responsabilità civile);
h. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nei singoli contratti specifici;
i. nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
j. nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
2. L’INVALSI deve risolvere l’Accordo Quadro e il singolo ordine di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod.
civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
b. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
3. Inoltre, l’INVALSI si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. L’Amministrazione si riserva, infine, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dall’Accordo Quadro nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA.
5. In caso in cui l’INVALSI accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l’INVALSI ha la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
6. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, L’invalsi assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l’INVALSI potrà risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
7. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall’INVALSI, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, l’INVALSI ha la facoltà di considerare risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
8. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, l’INVALSI si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
9. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o degli ordini di Fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
10. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e degli ordini di Fornitura, l’INVALSI avrà il diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’INVALSI all’esecuzione in danno e al diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
11. L’INVALSI, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs.
n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
12. In presenza di controversie e cause tentate nei confronti dell’INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione.
Articolo 13. – Recesso
1. Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l’INVALSI ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo ordine di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa;
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
• in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.
2. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’INVALSI delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di Fornitura, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod.
civ..
3. L’INVALSI potrà recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dall’Accordo Quadro e da ciascun singolo ordine di Fornitura, anche senza motivazione e in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite, rinunciando il Fornitore espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
4. Qualora l’INVALSI receda dall’Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi Contratti di fornitura.
Articolo 14. – Previdenza e sicurezza sul lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell’Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10 e all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici.
Articolo 15. – Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’Accordo Quadro;
b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro stesso;
c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d. dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile,
ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
e. si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.lgs. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell’Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alla lettere b), c) ed e) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell’INVALSI di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.
Articolo 16. – Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INVALSI ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo ordine di Fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’INVALSI.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
Articolo 17. – Divieto di cessione
1. L’Accordo Quadro e il singolo incarico di fornitura non possono essere ceduti, a pena di nullità.
Articolo 18. – Modalità di fatturazione e pagamento
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo offerto, l’Aggiudicatario potrà emettere fattura secondo le modalità che verranno indicate nei singoli specifici contratti.
2. Il pagamento delle fatture avverrà, per il tramite del competente Servizio di Ragioneria, entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile dell’esecuzione del contratto.
3. Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e
contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla legge.
4. Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:
- Intestazione: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI);
- Codice fiscale: 92000450582
- Codice Univoco: UF9XRE;
- numero di protocollo e data dell’Accordo Quadro e dell’ordine di fornitura;
- tipologia di servizio;
- CIG;
- CUP.
6. Non sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti.
7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’INVALSI procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’INVALSI, non produrrà alcun interesse.
8. L’INVALSI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
9. Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l’INVALSI applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
10. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
11. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’INVALSI, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, sul/i conto/i corrente/i indicati nel successivo art. 19 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari).
12. L’Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’INVALSI le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
13. In caso di contestazione delle prestazioni, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla l'Aggiudicatario potrà pretendere per ritardato pagamento.
Articolo 19. – Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, l’INVALSI, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni
siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli “strumenti idonei” che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.
3. In ogni caso, si conviene che l’INVALSI, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all’INVALSI e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
Articolo 20. – Trattamento dei dati personali
1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all’articolo 13, D.Lgs.
n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. L’INVALSI tratta i dati relativi all’Accordo Quadro ed all’esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento ed all’invio all’INVALSI dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione dell’Accordo
4. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 21. - Codice etico
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico consultabile sul sito internet dell'INVALSI e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a tali obblighi, l'INVALSI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro.
Articolo 22. - Danni e responsabilita’ civile
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da dipendenti o da parte di terzi.
Articolo 23. – Spese contrattuali
1. Sono a carico dell’operatore economico tutte le spese dell’Accordo Quadro, compresi diritti e registrazioni, e tutte le altre spese inerenti l’Accordo Quadro stesso e conseguenti.
Articolo 24. – Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’INVALSI inerenti il presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 25. – Norme finali
1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà
negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti di Fornitura (o di parte di essi) da parte dell’INVALSI non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura attuativi o integrativi dell’Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti di Fornitura continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.