RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali l'INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di 20 (venti) giorni. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INFN al risarcimento di eventuali danni e all'incameramento della garanzia definitiva. Nel caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti, l'INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (previo pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta),e di procedere contestualmente all'incameramento della cauzione definitiva se prevista o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto. L'INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all'Impresa mediante raccomandata a/r. In caso di recesso all'Impresa spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione eseguita e al decimo dell'importo dei servizi / delle forniture non eseguiti ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto.
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RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali l'INFN 1. In virtù del rinvio operato dall’art. 297 del DPR 207/2010, trovano applicazione le previsioni contenute agli artt. 135 e 136 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per quanto applicabili. L’ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'artnel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Società. 1453 c.c.In tal caso l’Agenzia avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso nonché di 20 (venti) giorniprocedere all’esecuzione in danno della Società. Restano in Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso impregiudicati i diritti dell'INFN al risarcimento si conviene che l’ARPAS, senza bisogno di eventuali danni e all'incameramento della garanzia definitiva. Nel caso assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti, l'INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'artdell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D.Lgs.163/06;
b. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
c. qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la competente Prefettura risultino positivi;
d. per mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (previo pagamento dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ARPAS;
e. in caso di acquisizione di DURC negativo per due volte consecutive (art. 6 DPR 207/2010), su proposta del corrispettivo pattuito RUP, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni (il termine è previsto solo con riferimento alle prestazioni già eseguite in questo caso);
f. Qualora fosse accertata la non osservanza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e nei limiti dell'utilità ricevuta),e di procedere contestualmente all'incameramento le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente della cauzione definitiva se prevista oSocietà;
g. Qualora venisse accertato che la Società o eventuali suoi subcontraenti hanno effettuato pagamenti, connessi al presente contratto, in alternativacontanti e quindi con modalità difformi da quelle stabilite all’art. 3 della L.136/2010 e successive modifiche.
2. Nei casi di aggravamento del rischio, all'applicazione di una penale cui all’art. 2.2.1 – “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” della Parte Tecnica, comunicato dall’Agenzia o conosciuto in misura altro modo dalla Società, qualora entro il termine di 15 giorni dalla richiesta di revisione del prezzo contrattuale non inferiore al 10% del valore del si raggiunga un accordo, la società può recedere dal contratto. L'INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all'Impresa La società dovrà darne apposita comunicazione all’ARPAS mediante raccomandata a/r. In caso A.R. entro 15 giorni dalla comunicazione dell’Agenzia circa il definitivo rifiuto di revisione in aumento del premio. La dichiarazione di recesso all'Impresa spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione eseguita e al decimo dell'importo dei servizi / delle forniture non eseguiti ai sensi dell'artsi intende perfezionata esclusivamente nel momento in cui sia corredata di tutte le informazioni in possesso della Società necessarie per l’indizione della nuova gara d’appalto. 109 del d.lgs. n. 50/2016, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel contrattoIl recesso ha effetto dopo trenta giorni dalla suddetta comunicazione.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto