RISPETTO DELLA RISERVATEZZA Clausole campione

RISPETTO DELLA RISERVATEZZA. Per quanto concerne il presente Titolo si rimanda al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
RISPETTO DELLA RISERVATEZZA. La Parte interessata all’accesso alla Data Room trasmetterà o consentirà l’accesso alle Informazioni Riservate unicamente ai soggetti per i quali si chiede l’abilitazione all’accesso ai sensi di quanto previsto nell’avviso di manifestazione d’interesse. La medesima Parte interessata all’accesso, informerà i propri impiegati che abbiano ricevuto Informazioni Riservate, in conformità a quanto innanzi disposto, che essi sono soggetti a tutte le restrizioni contenute nell’Accordo. Se la Parte interessata all’accesso è incapace di assicurare la conformità alle disposizioni dell’Accordo da parte dei suoi impiegati, si impegna a prendere tutte le misure necessarie a garantire che non siano rivelate Informazioni Riservate a detti impiegati e che questi ultimi non abbiano accesso alle Informazioni Riservate stesse. La Parte accreditata all’accesso alla Data Room virtuale sarà responsabile verso APL nel caso in cui i propri impiegati o qualsiasi altro soggetto venuto in possesso delle informazioni contenute nella Data Room direttamente o indirettamente rispetto agli accessi abilitati, divulghino tali Informazioni Riservate in violazione delle disposizioni dell’Accordo, qualora ne derivi un pregiudizio o un danno ad APL.
RISPETTO DELLA RISERVATEZZA. L’Istituzione Finanziaria interessata all’accesso alla Data Room trasmetterà o consentirà l’accesso alle Informazioni Riservate unicamente ai soggetti per i quali si chiede l’abilitazione all’accesso ai sensi di quanto previsto nella lettera di invito; in particolare l’Istituzione Finanziaria potrà richiedere l’abilitazione all’accesso alla Data Room e quindi rendere note le Informazioni Riservate unicamente a propri soci, rappresentanti, dirigenti, collaboratori, impiegati o consulenti interni o esterni che abbiano necessità di acquisire le Informazioni Riservate per l’espletamento dei propri incarichi. La medesima Parte interessata all’accesso, informerà i propri soci, rappresentanti, dirigenti, collaboratori, impiegati o consulenti che abbiano ricevuto ovvero abbiano in qualsivoglia modo avuto accesso ad Informazioni Riservate, in conformità a quanto innanzi disposto, della natura riservata delle stesse e che essi sono soggetti a tutti gli obblighi e le restrizioni contenute nell’Accordo. Se l’Istituzione Finanziaria interessata all’accesso è incapace di assicurare la conformità alle disposizioni dell’Accordo da parte dei soggetti di cui sopra, la stessa si impegna a prendere tutte le misure necessarie a garantire che non siano rivelate Informazioni Riservate a detti soggetti e che questi ultimi non abbiano accesso alle Informazioni Riservate stesse. Resta in ogni caso inteso che l’Istituzione Finanziaria accreditata all’accesso alla Data Room virtuale sarà responsabile verso APL, per tutti i pregiudizi o danni di qualsiasi natura (ivi inclusi a mero titolo esemplificativo, danni patrimoniali o d’immagine) subiti, causati della divulgazione in violazione del presente Accordo, effettuata con qualsivoglia modalità, da parte di propri soci, dirigenti, rappresentanti, collaboratori, impiegati o consulenti che siano venuti a conoscenza delle Informazioni Riservate.
RISPETTO DELLA RISERVATEZZA. Per quanto concerne il presente Titolo si rimanda alla normativa vigente in materia (Reg. UE 2016/679).