Ritiro patente. L'autista al quale sia, per motivi che non comportano il licenziamento per giusta causa, ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto, senza percepire retribuzione alcuna, secondo i seguenti termini: - 6 mesi fino a 5 anni di anzianità; - 12 mesi oltre i 5 anni di anzianità di cui fino ad 8 mesi saranno utili ai fini dell'indennità di anzianità. L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in questo caso gli verrà riconosciuto il trattamento economico delle categorie nella quale viene a prestare servizio. Le aziende che occupano più di 15 lavoratori, oltre alla conservazione dei posto di cui sopra, adibiranno l'autista ad altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria della categoria alla quale egli viene adibito. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'autista verrà corrisposta l'indennità di licenziamento di cui all'art. 24 in base alla retribuzione percepita prima del ritiro della patente.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro Degli, Accordo Nazionale 20 Maggio 1983, Contratto Nazionale Di Lavoro Degli
Ritiro patente. L'autista al quale sia, per motivi che non comportano il licenziamento per giusta causa, ritirata la patente pa- tente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto, senza percepire retribuzione alcuna, secondo i seguenti termini: - 6 mesi fino a 5 anni di anzianità; - 12 mesi oltre i 5 anni di anzianità di cui fino ad 8 mesi saranno utili ai fini dell'indennità di anzianità. L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in questo caso gli verrà riconosciuto ricono- sciuto il trattamento economico delle categorie nella quale viene a prestare servizio. Le aziende che occupano più di 15 lavoratori, oltre alla conservazione dei posto di cui sopra, adibiranno adibiran- no l'autista ad altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria della categoria alla quale egli viene adibito. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'autista verrà corrisposta l'indennità di licenziamento di cui all'art. 24 in base alla retribuzione percepita prima del ritiro della patente.
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Samples: Accordo Nazionale 2 Giugno 1987, Accordo Nazionale 2 Giugno 1987
Ritiro patente. L'autista al quale sia, per motivi che non comportano il licenziamento per giusta causa, ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto, senza percepire retribuzione alcuna, secondo i seguenti termini: - 6 mesi fino a 5 anni di anzianità; - 12 mesi oltre i 5 anni di anzianità di cui fino ad 8 mesi saranno utili ai fini dell'indennità di anzianità. L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in questo caso gli verrà riconosciuto il trattamento economico delle categorie della categoria nella quale viene a prestare servizio. Le aziende che occupano più di 15 lavoratori, oltre alla conservazione dei del posto di cui sopra, adibiranno l'autista ad altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria della categoria alla quale egli viene adibito. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'autista verrà corrisposta l'indennità di licenziamento di cui all'art. 24 all'art.24 in base alla retribuzione percepita prima del ritiro della patente.
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Samples: Accordo Nazionale Sull’indennita’ Di Contingenza Del 17 6 1975