Sanzioni e penali. 1. In caso di ritardo nell’espletamento del servizio di pronto intervento, il Committente procederà all’applicazione di una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni ritardo rilevato e per ogni ora eccedente quelle permesse di inizio del pronto intervento, stabiliti dall'art. 20, comma 3 e comma 4 del presente capitolato. 2. Nel caso che in occasione della verifica periodica di cui all’articolo "Verifiche periodiche" del presente Capitolato l’Ente verificatore emettesse un verbale con divieto all’uso dell’impianto, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di divieto all’uso, fino all’ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento. 3. Tale penale non verrà applicata nel caso in cui il divieto all’uso dell’impianto sia dipeso dalla non esecuzione di lavori non di competenza della Ditta appaltatrice, non ancora autorizzati dal Committente pur essendo in possesso di relativa segnalazione e/o offerta del Manutentore. 4. Nel caso di oggettivo riscontro di mancata manutenzione accertata dal Committente sui singoli impianti oggetto dell’appalto, verrà applicata una sanzione pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di mancata manutenzione su ogni impianto; la penalità verrà applicata comunque se il mancato funzionamento dell’impianto si prolunghi per l’intera giornata (per 24 ore) per mancata riparazione o intervento di manutenzione non risolto nelle 24 ore successive al guasto. La penalità verrà applicata anche per ragioni riconducibili a mancata disponibilità di ricambi o componenti di qualsiasi genere che impediscono l’immediata messa in funzione dell’impianto. 5. Nel caso di mancata disponibilità di pezzi di ricambio o componenti che impediscono l’immediata messa in funzione dell’impianto, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di impianto fermo (compresi i giorni di sabato e festivi), a partire dal 4° giorno dalla segnalazione via fax o telefonica dell’Azienda; 6. Nel caso di guasto nei display indicanti il funzionamento degli ascensori e delle indicazioni di fermata al piano, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo di contratto a partire dal 4° giorno dalla segnalazione via fax o telefonica dell’Azienda; 7. In tal caso, dopo l’accertamento, il Committente comunicherà al Manutentore la necessità di ripristino immediato del servizio di manutenzione immotivatamente sospeso dal Manutentore. 8. L’ammontare delle suddette penalità verrà trattenuto sul pagamento della prima fattura successiva all’infrazione commessa e non esonerano l'Impresa dalle responsabilità che possono insorgere a causa delle manchevolezze lamentate. 9. Le contestazioni delle irregolarità dovranno essere fatte in contraddittorio con la Ditta appaltatrice. 10. Le penalità verranno applicate in caso di: ◼ interruzione del servizio non autorizzata dalla Stazione Appaltante; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione programmata degli impianti; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione straordinaria; ▪ ritardi nella consegna dei preventivi di spesa richiesti dall’Azienda per modifiche degli impianti; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di modifica degli impianti; ▪ deposito abusivo di residui di lavorazione in luoghi non permessi dall'Amministrazione; ▪ ritardi, rispetto al termine previsto dall’Amministrazione, per il ripristino dello stato originario nel caso in cui la Ditta modificasse impianti e locali senza autorizzazione. ▪ per quanto non dettagliatamente suindicato si rimanda al presente Capitolato Speciale. Per la mancata richiesta della tempestiva verifica in corso d'opera delle opere e dei lavori, qualora la speciale natura non consentisse il completo controllo ad opera finita, verrà addebitata alla Ditta appaltatrice una penalità pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di fermo per eventuali smontaggi e rimontaggi delle parti da sottoporre a verifica o a controllo, le cui operazioni rimangono comunque a completo carico della Ditta appaltatrice.
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Samples: Capitolato Speciale
Sanzioni e penali. 1. In Poiché lo scopo primario del presente servizio di conduzione è la manutenzione preventiva i casi di fermo impianto dovranno essere considerati eccezionali. Nel caso di ritardo nell’espletamento del servizio riscontro di pronto interventomancata manutenzione preventiva accertata dal Committente sui singoli impianti oggetto dell’appalto, il Committente procederà all’applicazione di verrà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto sanzione consistente in Euro 100,00 (cento) per ogni ritardo rilevato caso di fermo impianto e di Euro 100/00 (cento) per ogni ora eccedente quelle permesse giorno successivo di inizio del pronto intervento, stabiliti dall'art. 20, comma 3 fermo (compresi i giorni di sabato e comma 4 del presente capitolatofestivi).
2. Nel caso che in occasione della verifica periodica di cui all’articolo "Verifiche periodiche" del presente Capitolato l’Ente verificatore emettesse un verbale con divieto all’uso dell’impianto, verrà applicata alla Ditta manutentrice Manutentrice una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto Euro 100/00 (cento) per ogni giorno di divieto all’uso, fino all’ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento.
3. Tale penale non verrà applicata nel caso in cui il divieto all’uso dell’impianto sia dipeso dalla non esecuzione di lavori non di competenza della Ditta appaltatrice, non ancora autorizzati dal Committente pur essendo in possesso di relativa segnalazione e/o offerta del Manutentoredella Ditta Manutentrice.
4. Nel In caso di oggettivo riscontro ritardo nell’espletamento del servizio di mancata manutenzione accertata dal pronto intervento, il Committente sui singoli impianti oggetto dell’appalto, verrà applicata procederà all’applicazione di una sanzione pari all'uno per mille dell'importo penale di contratto Euro 100/00 (cento) per ogni giorno ritardo rilevato e di mancata manutenzione su ogni impianto; la penalità verrà applicata comunque se il mancato funzionamento dell’impianto si prolunghi per l’intera giornata Euro 100/00 (per 24 orecento) per mancata riparazione o intervento ogni ora eccedente quelle permesse di manutenzione non risolto nelle 24 ore successive al guastoinizio del pronto intervento, stabiliti dall'art. La penalità verrà applicata anche per ragioni riconducibili a mancata disponibilità di ricambi o componenti di qualsiasi genere che impediscono l’immediata messa in funzione dell’impianto21, comma 3 e comma 4 del presente Capitolato.
5. Nel caso di mancata disponibilità di pezzi di ricambio o componenti che impediscono l’immediata messa in funzione dell’impianto, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto Euro 100/00 (cento) per ogni giorno di impianto fermo (compresi i giorni di sabato e festivi), a partire dal 4° giorno dalla segnalazione via fax o telefonica dell’Azienda;.
6. Nel caso di guasto nei display indicanti il funzionamento degli ascensori e delle indicazioni di fermata al piano, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo di contratto a partire dal 4° giorno dalla segnalazione via fax o telefonica dell’Azienda;
7. In tal caso, dopo l’accertamento, il Committente comunicherà al Manutentore la necessità di ripristino immediato del servizio di manutenzione immotivatamente sospeso dal Manutentore.
8. L’ammontare delle suddette penalità verrà trattenuto sul pagamento della prima fattura successiva all’infrazione commessa e non esonerano l'Impresa dalle responsabilità che possono insorgere a causa delle manchevolezze lamentateal l’infrazione commessa.
9. Le contestazioni delle irregolarità dovranno essere fatte in contraddittorio con la Ditta appaltatrice.
10. Le penalità verranno applicate in caso di: ◼ interruzione del servizio non autorizzata dalla Stazione Appaltante; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione programmata degli impianti; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione straordinaria; ▪ ritardi nella consegna dei preventivi di spesa richiesti dall’Azienda per modifiche degli impianti; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di modifica degli impianti; ▪ deposito abusivo di residui di lavorazione in luoghi non permessi dall'Amministrazione; ▪ ritardi, rispetto al termine previsto dall’Amministrazione, per il ripristino dello stato originario nel caso in cui la Ditta modificasse impianti e locali senza autorizzazione. ▪ per quanto non dettagliatamente suindicato si rimanda al presente Capitolato Speciale. Per la mancata richiesta della tempestiva verifica in corso d'opera delle opere e dei lavori, qualora la speciale natura non consentisse il completo controllo ad opera finita, verrà addebitata alla Ditta appaltatrice una penalità pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di fermo per eventuali smontaggi e rimontaggi delle parti da sottoporre a verifica o a controllo, le cui operazioni rimangono comunque a completo carico della Ditta appaltatrice.
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Samples: Appalto Del Servizio Di Manutenzione Completa Triennale Degli Impianti Elevatori E Dei Servoscala
Sanzioni e penali. 1In caso di parziale o mancata esecuzione di una o più attività programmate, il fornitore è tenuto a corrispondere, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a € 200,00 fino all’esecuzione del servizio stesso. È preso come riferimento, a tal fine, la data dell’ordine inviato dall’Università. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto. In tali casi la Stazione appaltante avrà facoltà di applicare al fornitore le predette penali sino al momento in cui il contratto inizierà a essere eseguito. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali vengono contestati al Manutentore per iscritto, anche a mezzo mail. Quest’ultimo deve comunicare le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dall'invio della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano suscettibili di accoglimento a giudizio del RUP, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Manutentore le penali sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Qualora fossero contestate persistenti deficienze nel servizio affidato e in ogni altro caso di inadempienza da parte del Manutentore, la Stazione appaltante può risolvere il contratto in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) giorni da notificarsi a mezzo PEC, salvo l’esercizio di ogni più ampia facoltà di legge, senza che il Manutentore possa pretendere alcunché oltre al pagamento di quanto eseguito sino a quel momento. La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Manutentore a qualsiasi titolo, anche come corrispettivo per il servizio prestato. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Manutentore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. In caso di ritardo nell’espletamento del servizio persistente inadempimento, la Stazione appaltante si riserva la possibilità di pronto intervento, il Committente procederà all’applicazione di una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni ritardo rilevato e per ogni ora eccedente quelle permesse di inizio del pronto intervento, stabiliti dall'art. 20, comma 3 e comma 4 del presente capitolato.
2. Nel caso che procedere con l'esecuzione in occasione danno della verifica periodica di cui all’articolo "Verifiche periodiche" del presente Capitolato l’Ente verificatore emettesse un verbale con divieto all’uso dell’impianto, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di divieto all’uso, fino all’ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento.
3. Tale penale non verrà applicata nel caso in cui il divieto all’uso dell’impianto sia dipeso dalla non esecuzione di lavori non di competenza della Ditta appaltatrice, non ancora autorizzati dal Committente pur essendo in possesso di relativa segnalazione e/o offerta del Manutentore.
4. Nel caso di oggettivo riscontro di mancata manutenzione accertata dal Committente sui singoli impianti oggetto dell’appalto, verrà applicata una sanzione pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di mancata manutenzione su ogni impianto; la penalità verrà applicata comunque se il mancato funzionamento dell’impianto si prolunghi per l’intera giornata (per 24 ore) per mancata riparazione o intervento di manutenzione non risolto nelle 24 ore successive al guasto. La penalità verrà applicata anche per ragioni riconducibili a mancata disponibilità di ricambi o componenti di qualsiasi genere che impediscono l’immediata messa in funzione dell’impianto.
5. Nel caso di mancata disponibilità di pezzi di ricambio o componenti che impediscono l’immediata messa in funzione dell’impianto, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di impianto fermo (compresi i giorni di sabato e festivi), a partire dal 4° giorno dalla segnalazione via fax o telefonica dell’Azienda;
6. Nel caso di guasto nei display indicanti il funzionamento degli ascensori e delle indicazioni di fermata al piano, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo di contratto a partire dal 4° giorno dalla segnalazione via fax o telefonica dell’Azienda;
7. In tal caso, dopo l’accertamento, il Committente comunicherà al Manutentore la necessità di ripristino immediato del servizio di manutenzione immotivatamente sospeso prestazione dovuta dal Manutentore.
8. L’ammontare delle suddette penalità verrà trattenuto sul pagamento della prima fattura successiva all’infrazione commessa e non esonerano l'Impresa dalle responsabilità che possono insorgere a causa delle manchevolezze lamentate.
9. Le contestazioni delle irregolarità dovranno essere fatte in contraddittorio con la Ditta appaltatrice.
10. Le penalità verranno applicate in caso di: ◼ interruzione del servizio non autorizzata dalla Stazione Appaltante; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione programmata degli impianti; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione straordinaria; ▪ ritardi nella consegna dei preventivi di spesa richiesti dall’Azienda per modifiche degli impianti; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di modifica degli impianti; ▪ deposito abusivo di residui di lavorazione in luoghi non permessi dall'Amministrazione; ▪ ritardi, rispetto al termine previsto dall’Amministrazione, per il ripristino dello stato originario nel caso in cui la Ditta modificasse impianti e locali senza autorizzazione. ▪ per quanto non dettagliatamente suindicato si rimanda al presente Capitolato Speciale. Per la mancata richiesta della tempestiva verifica in corso d'opera delle opere e dei lavori, qualora la speciale natura non consentisse il completo controllo ad opera finita, verrà addebitata alla Ditta appaltatrice una penalità pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di fermo per eventuali smontaggi e rimontaggi delle parti da sottoporre a verifica o a controllo, le cui operazioni rimangono comunque a completo carico della Ditta appaltatrice.
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Samples: Servizio Di Manutenzione
Sanzioni e penali. 1Per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.152/2006 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento si applicano le sanzioni amministrative e penali previste agli articoli 133 e 137 del medesimo Decreto. La mancata osservanza dei termini e delle prescrizioni contenute nell’ordinanza comunale di obbligo di allacciamento alla rete fognaria comporta l’esecuzione d’ufficio delle opere con recupero delle spese sostenute ai sensi del R.D. 14.04.1910, n.639. La mancata osservanza degli adempimenti e degli obblighi imposti dal presente Regolamento comporta l’obbligo da parte del titolare dello scarico di eseguire tutte le opere richieste dal Gestore per l’adeguamento delle opere di allacciamento. In caso di ritardo nell’espletamento del servizio di pronto intervento, il Committente procederà all’applicazione di ritardata od omessa denuncia della quantità e della qualità delle acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura è dovuta una penale pari all'uno il cui importo è riportato nel “Tariffario per mille dell'importo le prestazioni e i servizi resi all’utenza” approvato dal Gestore. In caso di contratto per ogni ritardo rilevato e per ogni ora eccedente quelle permesse ritardata od omessa trasmissione delle analisi di inizio autocontrollo sulla qualità delle acque scaricate in fognatura con le modalità ed i tempi previsti dalle prescrizioni contenute nella autorizzazione allo scarico, è prevista l’esecuzione d’ufficio delle analisi con recupero delle spese sostenute ai sensi del pronto interventoR.D. 14.04.1910, stabiliti dall'art. 20, comma 3 e comma 4 del presente capitolato.
2. Nel caso che in occasione della verifica periodica di cui all’articolo "Verifiche periodiche" del presente Capitolato l’Ente verificatore emettesse un verbale con divieto all’uso dell’impianto, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di divieto all’uso, fino all’ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento.
3. Tale penale non verrà applicata nel caso in cui il divieto all’uso dell’impianto sia dipeso dalla non esecuzione di lavori non di competenza della Ditta appaltatrice, non ancora autorizzati dal Committente pur essendo in possesso di relativa segnalazione e/o offerta del Manutentore.
4n. 639. Nel caso di oggettivo riscontro scarichi industriali, il superamento dei limiti di mancata manutenzione accertata emissioni previsti dal Committente sui singoli impianti oggetto dell’appaltoprovvedimento autorizzativo, verrà applicata una sanzione pari all'uno in ragione del danno potenzialmente cagionato al Gestore, comporta, altresì, l’applicazione della penale il cui importo è riportato nel “Tariffario per mille dell'importo le prestazioni e i servizi resi all’utenza” approvato dal Gestore. Lo scarico di contratto sostanze vietate (comprese acque meteoriche e/o di pozzo nei casi vietati ai sensi del presente Regolamento) comporta l’applicazione della penale prevista dal “Tariffario per ogni giorno le prestazioni e i servizi resi all’utenza” approvato dal Gestore, oltre che il ristoro di mancata manutenzione su ogni impianto; la penalità verrà applicata comunque se il mancato funzionamento dell’impianto si prolunghi per l’intera giornata (per 24 ore) per mancata riparazione o intervento di manutenzione non risolto nelle 24 ore successive al guasto. La penalità verrà applicata anche per ragioni riconducibili a mancata disponibilità di ricambi o componenti di qualsiasi genere che impediscono l’immediata messa in funzione dell’impianto.
5eventuali danni causati alle infrastrutture fognarie/depurative. Nel caso di mancata disponibilità rottura/manomissione delle reti fognarie per attività non autorizzate, o per lavori in assenza di pezzi segnalazione di ricambio o componenti sottoservizi da parte del Gestore, sarà applicata la penalità prevista dal “Tariffario per le prestazioni e i servizi resi all’utenza” approvato dal Gestore, oltre che impediscono l’immediata messa in funzione dell’impianto, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di impianto fermo (compresi i giorni di sabato e festivi), a partire dal 4° giorno dalla segnalazione via fax o telefonica dell’Azienda;
6. Nel caso di guasto nei display indicanti il funzionamento degli ascensori e delle indicazioni di fermata al piano, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo di contratto a partire dal 4° giorno dalla segnalazione via fax o telefonica dell’Azienda;
7. In tal caso, dopo l’accertamento, il Committente comunicherà al Manutentore la necessità di ripristino immediato del servizio di manutenzione immotivatamente sospeso dal Manutentoreristoro dei danni causati.
8. L’ammontare delle suddette penalità verrà trattenuto sul pagamento della prima fattura successiva all’infrazione commessa e non esonerano l'Impresa dalle responsabilità che possono insorgere a causa delle manchevolezze lamentate.
9. Le contestazioni delle irregolarità dovranno essere fatte in contraddittorio con la Ditta appaltatrice.
10. Le penalità verranno applicate in caso di: ◼ interruzione del servizio non autorizzata dalla Stazione Appaltante; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione programmata degli impianti; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione straordinaria; ▪ ritardi nella consegna dei preventivi di spesa richiesti dall’Azienda per modifiche degli impianti; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di modifica degli impianti; ▪ deposito abusivo di residui di lavorazione in luoghi non permessi dall'Amministrazione; ▪ ritardi, rispetto al termine previsto dall’Amministrazione, per il ripristino dello stato originario nel caso in cui la Ditta modificasse impianti e locali senza autorizzazione. ▪ per quanto non dettagliatamente suindicato si rimanda al presente Capitolato Speciale. Per la mancata richiesta della tempestiva verifica in corso d'opera delle opere e dei lavori, qualora la speciale natura non consentisse il completo controllo ad opera finita, verrà addebitata alla Ditta appaltatrice una penalità pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di fermo per eventuali smontaggi e rimontaggi delle parti da sottoporre a verifica o a controllo, le cui operazioni rimangono comunque a completo carico della Ditta appaltatrice.
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Sanzioni e penali. 1Le penali sono applicate previa contestazione da parte del Committente, che anche a mezzo e.mail inviata al Referente tecnico può sollevare l'inadempienza. In Il Manutentore può presentare formalmente le dovute giustifica- zioni a quanto contestato entro 5 gg lavorativi e, solo qualora il Committente ritenesse infondate le stesse, potrà procedere all'applicazione delle penali nella misura di seguito riportata:
a) in caso di ritardo nell’espletamento del servizio di pronto intervento, il Committente procederà all’applicazione di una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto €100/00 (eurocento/00) per ogni ritardo rilevato e di €100/00 (eurocento/00) per ogni ora eccedente quelle permesse di inizio del pronto intervento, stabiliti dall'art. 20, comma 3 e comma 4 del presente capitolato.
2. Nel caso che b) qualora, in occasione della verifica periodica di cui all’articolo "Verifiche periodiche" del presente Capitolato Capitolato, l’Ente verificatore emettesse un verbale con divieto all’uso di uso dell’impianto, verrà applicata alla Ditta manutentrice al Manutentore una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto €100/00 (eurocento/00) per ogni giorno di divieto all’usodivieto, fino all’ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento.
3. Tale penale non verrà applicata nel caso in cui il divieto all’uso di uso dell’impianto sia dipeso dalla non esecuzione dal ritardo nell'autorizzazione all'esecuzione di lavori non di competenza della Ditta appaltatrice, non ancora autorizzati dal da parte del Committente pur essendo in possesso di relativa segnalazione e/o offerta del Manutentore.
4. Nel c) nel caso di oggettivo riscontro di mancata manutenzione accertata dal Committente sui singoli impianti oggetto dell’appalto, verrà applicata una sanzione pari all'uno per mille dell'importo di contratto consistente in €100,00 (eurocento/00) per ogni giorno di mancata manutenzione su ogni impianto; la , a partire dal giorno della contestazione, qualora le giustificazioni presentate dal Manutentore non fossero accolte. La penalità verrà applicata comunque se il mancato funzionamento dell’impianto si prolunghi per l’intera giornata (per 24 ore) per mancata riparazione o intervento di manutenzione non risolto nelle 24 ore successive al guasto. La penalità verrà applicata anche per ragioni riconducibili a mancata disponibilità di ricambi o componenti di qualsiasi genere che impediscono l’immediata messa in funzione dell’impianto.
5. Nel d) nel caso di mancata disponibilità di pezzi di ricambio o componenti che impediscono l’immediata messa in funzione dell’impianto, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto €100/00 (eurocento/00) per ogni giorno di impianto fermo (compresi i giorni di sabato e festivi), a partire dal 4° giorno dalla segnalazione via fax o telefonica dell’Azienda;
6. Nel caso di guasto nei display indicanti il funzionamento degli ascensori e delle indicazioni di fermata al piano, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo di contratto a partire dal 4° giorno dalla segnalazione via fax o telefonica dell’Azienda;
7. In tal caso, dopo l’accertamento, il Committente comunicherà al Manutentore la necessità di ripristino immediato del servizio di manutenzione immotivatamente senza motivo sospeso dal Manutentore.
8. L’ammontare delle suddette penalità verrà trattenuto sul pagamento della prima fattura successiva all’infrazione commessa e non esonerano l'Impresa dalle responsabilità che possono insorgere a causa delle manchevolezze lamentatecommessa.
9. Le contestazioni delle irregolarità dovranno essere fatte in contraddittorio con la Ditta appaltatrice.
10. Le penalità verranno applicate in caso di: ◼ interruzione del servizio non autorizzata dalla Stazione Appaltante; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione programmata degli impianti; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione straordinaria; ▪ ritardi nella consegna dei preventivi di spesa richiesti dall’Azienda per modifiche degli impianti; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di modifica degli impianti; ▪ deposito abusivo di residui di lavorazione in luoghi non permessi dall'Amministrazione; ▪ ritardi, rispetto al termine previsto dall’Amministrazione, per il ripristino dello stato originario nel caso in cui la Ditta modificasse impianti e locali senza autorizzazione. ▪ per quanto non dettagliatamente suindicato si rimanda al presente Capitolato Speciale. Per la mancata richiesta della tempestiva verifica in corso d'opera delle opere e dei lavori, qualora la speciale natura non consentisse il completo controllo ad opera finita, verrà addebitata alla Ditta appaltatrice una penalità pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di fermo per eventuali smontaggi e rimontaggi delle parti da sottoporre a verifica o a controllo, le cui operazioni rimangono comunque a completo carico della Ditta appaltatrice.
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Samples: Servizio Di Manutenzione
Sanzioni e penali. 1. In caso di ritardo nell’espletamento del servizio di pronto intervento, il Committente procederà l’Amministrazione Appaltante pro- cederà all’applicazione di una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni ritardo rilevato e Euro 100/00 (cento) per ogni ora eccedente quelle permesse di inizio del ritardo rispetto al tempo mas- simo previsto per l’intervento, stabilito dall'art. 12 “Servizio di pronto intervento” comma 5 – punto a) del presente capitolato e di EURO 200/00 (duecento) per ogni dieci minuti di ritardo rispetto al tempo massi- mo previsto per l’intervento, stabiliti stabilito dall'art. 20, 12 “Servizio di pronto intervento” comma 3 e comma 4 5 – punto b) del presente capitolato.
2. Nel caso che in occasione della verifica periodica di cui all’articolo "Verifiche periodiche" 11 – punto “C” “Rapporti con gli organismi notificatori” del presente Capitolato l’Ente Capitolato, l’Organismo verificatore emettesse emetta un verbale con divieto all’uso dell’impiantodell’impianto per cause imputabili all’Appaltatore, verrà applicata alla Ditta manutentrice all’Appaltatore una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di divieto all’uso, fino all’ottenimento del verbale con parere favorevole favo- revole al funzionamento. Nel caso in cui nel verbale siano presenti prescrizioni già riscontrate nei prece- denti verbali, si applicherà una penale di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni impianto.
3. Tale penale non Nel caso di fermo impianto l’appaltatore dovrà attenersi a quanto indicato all’articolo 17 “Fermo Impian- ti”. In caso contrario verrà applicata nel una sanzione consistente in € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di fermo impianto non comunicato; la stessa penalità verrà applicata anche in caso di ritardi nell’inizio dei lavori di riparazione oltre il terzo giorno dalla comunicazione di fermo, e in cui il divieto all’uso dell’impianto sia dipeso dalla non esecuzione caso di lavori non di competenza della Ditta appaltatrice, non ancora autorizzati dal Committente pur essendo in possesso di relativa segnalazione e/o offerta del Manutentoreritardo nell’ultimazione degli stessi rispetto a quanto preventivato.
4. Nel caso di oggettivo riscontro ritardi nella predisposizione dei preventivi o nell’esecuzione dei lavori di mancata manutenzione accertata dal Committente sui singoli impianti oggetto dell’appaltocui all’articolo 20 “Adeguamenti normativi e/o imprevisti” verrà applicata una sanzione consistente in € 100,00 (euro cen- to/00) per ogni giorno di ritardo.
5. Nel caso in cui venisse riscontrata una modifica sostanziale all'impianto senza che fosse formalmente autorizzata dall'Amministrazione Appaltante, verrà applicata una sanzione pari all'uno per mille dell'importo penale di contratto € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni giorno impianto e la ditta sarà tenuta, nel termine prescritto, al ripristino dello stato di mancata manutenzione su ogni impianto; la penalità verrà applicata comunque se il mancato funzionamento dell’impianto si prolunghi per l’intera giornata (per 24 ore) per mancata riparazione o intervento di manutenzione non risolto nelle 24 ore successive al guastofatto a sue spese.
6. La penalità verrà applicata anche per ragioni riconducibili a mancata disponibilità di ricambi o componenti compo- nenti di qualsiasi genere che impediscono l’immediata messa in funzione dell’impianto.
5. Nel caso di mancata disponibilità di pezzi di ricambio o componenti che impediscono l’immediata impediscano la messa in funzione dell’impianto, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di impianto fermo (compresi i giorni di sabato come indicato nell’art. 18 “Materiali e festivi), a partire dal 4° giorno dalla segnalazione via fax o telefonica dell’Azienda;
6. Nel caso di guasto nei display indicanti il funzionamento degli ascensori e delle indicazioni di fermata al piano, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo di contratto a partire dal 4° giorno dalla segnalazione via fax o telefonica dell’Azienda;forniture” del presente Capitolato.
7. In tal casoL’Amministrazione appaltante potrà provvedere al recupero delle somme derivanti da eventuali penali, dopo l’accertamentosia deducendole dal canone di manutenzione, il Committente comunicherà al Manutentore sia trattenendo la necessità di ripristino immediato del servizio di manutenzione immotivatamente sospeso dal Manutentorecauzione definitiva contrattuale.
8. L’ammontare delle suddette penalità verrà trattenuto sul pagamento della prima fattura successiva all’infrazione commessa e non esonerano l'Impresa dalle responsabilità che possono insorgere a causa delle manchevolezze lamentate.
9. Le contestazioni delle irregolarità dovranno essere fatte in contraddittorio con la Ditta appaltatrice.
10. Le penalità verranno applicate in caso di: ◼ interruzione del servizio non autorizzata dalla Stazione Appaltante; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione programmata degli impianti; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione straordinaria; ▪ ritardi nella consegna dei preventivi di spesa richiesti dall’Azienda per modifiche degli impianti; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di modifica degli impianti; ▪ deposito abusivo di residui di lavorazione in luoghi non permessi dall'Amministrazione; ▪ ritardi, rispetto al termine previsto dall’Amministrazione, per il ripristino dello stato originario nel caso in cui la Ditta modificasse impianti e locali senza autorizzazione. ▪ per quanto non dettagliatamente suindicato si rimanda al presente Capitolato Speciale. Per la mancata richiesta della tempestiva verifica in corso d'opera delle opere e dei lavori, qualora la speciale natura non consentisse il completo controllo ad opera finita, verrà addebitata alla Ditta appaltatrice una penalità pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di fermo per eventuali smontaggi e rimontaggi delle parti da sottoporre a verifica o a controllo, le cui operazioni rimangono comunque a completo carico della Ditta appaltatrice.
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Samples: Bando Di Gara Per L’affidamento Triennale Della Manutenzione Di Ascensori E Montacarichi
Sanzioni e penali. 1Quando nella prestazione del servizio vengano rilevate mancanze da parte del personale comunale o da parte dei genitori dei fruitori attraverso gli organismi di rappresentanza previsti dal regolamento, il Comune procede alla segnalazione diretta al responsabile del plesso. In caso di ritardo nell’espletamento infrazione di particolare gravità, viene trasmesso avviso al recapito di riferimento fornito dalla ditta di cui all’art. 5, chiedendo l’invio di un responsabile. Se dalla contestazione possa derivare una sanzione per la ditta, il RCC segnala il fatto per iscritto al responsabile della ditta, che può contro dedurre entro 10 giorni dal ricevimento dell’addebito. In caso di infrazioni accertate, il RCC addebita alla ditta una sanzione di Euro 250,00 per ogni infrazione di lieve entità; per gravi infrazioni o per il ripetersi di infrazioni di minore gravità si addebita una sanzione compresa fra Euro 500,00 e 2.000,00 cadauna, in ragione della gravità. Sono, comunque, considerate infrazioni gravi e punibili col massimo della sanzione quelle commesse da personale della ditta dolosamente e quelle da cui possano derivare danni agli utenti dei servizi affidati a terzi. Le sanzioni sono, in alternativa, dedotte dal pagamento della fattura relativa al periodo inerente la contestazione o erogata con apposito provvedimento. Alla gestione di questo contratto si applicano inoltre, in quanto compatibili e quando più restrittive, le sanzioni previste dalle direttive regionali in merito ai requisiti strutturali ed organizzativi richiesti per il rilascio e successivo mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento del servizio di pronto interventoasilo nido e quelle che saranno eventualmente fissate dalla normativa regionale per l'ottenimento ed il mantenimento dell'accreditamento. Resta fermo che, il Committente procederà all’applicazione a pena di una penale pari all'uno per mille dell'importo revoca dell’appalto, la ditta deve rendersi disponibile a variare l'organizzazione funzionale data al servizio al fine di contratto per ogni ritardo rilevato e per ogni ora eccedente quelle permesse di inizio del pronto intervento, stabiliti dall'artottenere l'accreditamento in forza della eventuale direttiva regionale attuativa. 20, comma 3 e comma 4 del presente capitolato.
2. Nel caso che in occasione della verifica periodica di cui all’articolo "Verifiche periodiche" del presente Capitolato l’Ente verificatore emettesse un verbale con divieto all’uso dell’impianto, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di divieto all’uso, fino all’ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento.
3. Tale penale non verrà applicata nel caso in cui il divieto all’uso dell’impianto sia dipeso dalla non esecuzione di lavori non di competenza della Ditta appaltatrice, non ancora autorizzati dal Committente pur essendo in possesso di relativa segnalazione e/o offerta del Manutentore.
4. Nel In caso di oggettivo riscontro di mancata manutenzione accertata dal Committente sui singoli impianti oggetto dell’appalto, avvio posticipato del servizio per cause imputabili alla ditta verrà applicata una sanzione pari all'uno per mille dell'importo penalità di contratto Euro 2.500,00 per ogni giorno settimana di mancata manutenzione su ogni impianto; la penalità verrà applicata comunque se il mancato funzionamento dell’impianto si prolunghi per l’intera giornata (per 24 ore) per mancata riparazione ritardo o intervento di manutenzione non risolto nelle 24 ore successive al guasto. La penalità verrà applicata anche per ragioni riconducibili a mancata disponibilità di ricambi o componenti di qualsiasi genere che impediscono l’immediata messa in funzione dell’impiantofrazione superiore ai 3 giorni, con le modalità previste dall'ultimo periodo del terzo comma.
5. Nel caso di mancata disponibilità di pezzi di ricambio o componenti che impediscono l’immediata messa in funzione dell’impianto, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di impianto fermo (compresi i giorni di sabato e festivi), a partire dal 4° giorno dalla segnalazione via fax o telefonica dell’Azienda;
6. Nel caso di guasto nei display indicanti il funzionamento degli ascensori e delle indicazioni di fermata al piano, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo di contratto a partire dal 4° giorno dalla segnalazione via fax o telefonica dell’Azienda;
7. In tal caso, dopo l’accertamento, il Committente comunicherà al Manutentore la necessità di ripristino immediato del servizio di manutenzione immotivatamente sospeso dal Manutentore.
8. L’ammontare delle suddette penalità verrà trattenuto sul pagamento della prima fattura successiva all’infrazione commessa e non esonerano l'Impresa dalle responsabilità che possono insorgere a causa delle manchevolezze lamentate.
9. Le contestazioni delle irregolarità dovranno essere fatte in contraddittorio con la Ditta appaltatrice.
10. Le penalità verranno applicate in caso di: ◼ interruzione del servizio non autorizzata dalla Stazione Appaltante; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione programmata degli impianti; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione straordinaria; ▪ ritardi nella consegna dei preventivi di spesa richiesti dall’Azienda per modifiche degli impianti; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di modifica degli impianti; ▪ deposito abusivo di residui di lavorazione in luoghi non permessi dall'Amministrazione; ▪ ritardi, rispetto al termine previsto dall’Amministrazione, per il ripristino dello stato originario nel caso in cui la Ditta modificasse impianti e locali senza autorizzazione. ▪ per quanto non dettagliatamente suindicato si rimanda al presente Capitolato Speciale. Per la mancata richiesta della tempestiva verifica in corso d'opera delle opere e dei lavori, qualora la speciale natura non consentisse il completo controllo ad opera finita, verrà addebitata alla Ditta appaltatrice una penalità pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di fermo per eventuali smontaggi e rimontaggi delle parti da sottoporre a verifica o a controllo, le cui operazioni rimangono comunque a completo carico della Ditta appaltatrice.
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Samples: Affidamento Appalto Servizi
Sanzioni e penali. 1Poiché lo scopo primario del presente servizio di conduzione è la manutenzione preventiva, i casi di fermo impianto dovranno essere considerati eventi eccezionali. In Nel caso di ritardo nell’espletamento del servizio riscontro di pronto interventomancata manutenzione preventiva accertata dal committente sui singoli impianti oggetto dell’appalto, il Committente procederà all’applicazione di verrà applicata una penale sanzione pari all'uno per mille dell'importo di contratto ad euro 100,00 per ogni ritardo rilevato caso di fermo impianto e di ulteriori euro 200,00 per ogni ora eccedente quelle permesse giorno successivo al primo di inizio del pronto intervento, stabiliti dall'art. 20, comma 3 fermo impianto comprendendo nel conteggio anche i giorni prefestivi e comma 4 del presente capitolato.
2festivi. Nel caso che in occasione della verifica periodica di cui all’articolo "Verifiche periodiche" del presente Capitolato l’Ente periodica, l’ente verificatore emettesse un verbale con di divieto all’uso dell’impiantodell’impianto determinato da una carenza di manutenzione o da malfunzionamenti non segnalati al committente, verrà applicata alla Ditta ditta manutentrice una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto euro 200,00 per ogni giorno di divieto all’uso, comprendendo nel conteggio anche i giorni prefestivi e festivi, fino all’ottenimento alla data di ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento.
3. Tale penale non verrà applicata nel caso in cui il divieto all’uso dell’impianto sia dipeso dalla non esecuzione di lavori non di competenza della Ditta appaltatrice, non ancora autorizzati dal Committente committente pur essendo in possesso di relativa segnalazione e/o offerta del Manutentore.
4della ditta manutentrice. Nel In caso di oggettivo riscontro ritardo nell’espletamento del servizio di mancata manutenzione accertata dal Committente sui singoli impianti oggetto dell’appaltopronto intervento, verrà applicata il committente procederà ad applicare una sanzione pari all'uno per mille dell'importo penale di contratto euro 100,00 per ogni giorno ritardo rilevato e di mancata manutenzione su euro 100,00 per ogni impianto; la penalità verrà applicata comunque se il mancato funzionamento dell’impianto si prolunghi per l’intera giornata (per 24 ore) per mancata riparazione o intervento ora eccedente quelle concesse all’art. 6. “Servizio di manutenzione non risolto nelle 24 ore successive al guasto. La penalità verrà applicata anche per ragioni riconducibili a mancata disponibilità di ricambi o componenti di qualsiasi genere che impediscono l’immediata messa in funzione dell’impianto.
5pronto intervento” del presente capitolato. Nel caso di mancata disponibilità di pezzi di ricambio o componenti che impediscono l’immediata messa in funzione dell’impianto, verrà applicata alla Ditta ditta manutentrice una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto euro 200,00 per ogni giorno di impianto fermo (compresi comprendendo nel conteggio anche i giorni di sabato prefestivi e festivi), a partire dal 4° giorno dalla segnalazione via fax o telefonica dell’Azienda;
6. Nel caso di guasto nei display indicanti il funzionamento degli ascensori e delle indicazioni di fermata al piano, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo di contratto a partire dal 4° giorno dalla segnalazione via fax o telefonica dell’Azienda;
7. In tal caso, dopo l’accertamento, il Committente comunicherà al Manutentore la necessità di ripristino immediato del servizio di manutenzione immotivatamente sospeso dal Manutentore.
8. L’ammontare delle suddette penalità verrà trattenuto sul pagamento della prima fattura successiva emessa successivamente all’infrazione commessa accertata e non esonerano l'Impresa dalle responsabilità che possono insorgere a causa delle manchevolezze lamentateformalmente notificata alla ditta manutentrice.
9. Le contestazioni delle irregolarità dovranno essere fatte in contraddittorio con la Ditta appaltatrice.
10. Le penalità verranno applicate in caso di: ◼ interruzione del servizio non autorizzata dalla Stazione Appaltante; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione programmata degli impianti; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione straordinaria; ▪ ritardi nella consegna dei preventivi di spesa richiesti dall’Azienda per modifiche degli impianti; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di modifica degli impianti; ▪ deposito abusivo di residui di lavorazione in luoghi non permessi dall'Amministrazione; ▪ ritardi, rispetto al termine previsto dall’Amministrazione, per il ripristino dello stato originario nel caso in cui la Ditta modificasse impianti e locali senza autorizzazione. ▪ per quanto non dettagliatamente suindicato si rimanda al presente Capitolato Speciale. Per la mancata richiesta della tempestiva verifica in corso d'opera delle opere e dei lavori, qualora la speciale natura non consentisse il completo controllo ad opera finita, verrà addebitata alla Ditta appaltatrice una penalità pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di fermo per eventuali smontaggi e rimontaggi delle parti da sottoporre a verifica o a controllo, le cui operazioni rimangono comunque a completo carico della Ditta appaltatrice.
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Samples: Accordo Quadro
Sanzioni e penali. 1Poiché lo scopo primario del presente servizio di conduzione è la manutenzione preventiva, i casi di fermo impianto dovranno essere considerati eventi eccezionali. In Nel caso di ritardo nell’espletamento del servizio riscontro di pronto interventomancata manutenzione preventiva accertata dal committente sui singoli impianti oggetto dell’appalto, il Committente procederà all’applicazione di verrà applicata una penale sanzione pari all'uno per mille dell'importo di contratto ad euro 100,00= per ogni ritardo rilevato caso di fermo impianto e di ulteriori euro 200,00= per ogni ora eccedente quelle permesse giorno successivo al primo di inizio del pronto intervento, stabiliti dall'art. 20, comma 3 fermo impianto comprendendo nel conteggio anche i giorni prefestivi e comma 4 del presente capitolato.
2festivi. Nel caso che in occasione della verifica periodica di cui all’articolo "Verifiche periodiche" del presente Capitolato l’Ente periodica, l’ente verificatore emettesse un verbale con di divieto all’uso dell’impiantodell’impianto determinato da una carenza di manutenzione o da malfunzionamenti non segnalati al committente, verrà applicata alla Ditta ditta manutentrice una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto euro 200,00= per ogni giorno di divieto all’uso, comprendendo nel conteggio anche i giorni prefestivi e festivi, fino all’ottenimento alla data di ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento.
3. Tale penale non verrà applicata nel caso in cui il divieto all’uso dell’impianto sia dipeso dalla non esecuzione di lavori non di competenza della Ditta appaltatrice, non ancora autorizzati dal Committente committente pur essendo in possesso di relativa segnalazione e/o offerta del Manutentore.
4della ditta manutentrice. Nel In caso di oggettivo riscontro ritardo nell’espletamento del servizio di mancata manutenzione accertata dal Committente sui singoli impianti oggetto dell’appaltopronto intervento, verrà applicata il committente procederà ad applicare una sanzione pari all'uno per mille dell'importo penale di contratto euro 100,00= per ogni giorno ritardo rilevato e di mancata manutenzione su euro 100,00= per ogni impianto; la penalità verrà applicata comunque se il mancato funzionamento dell’impianto si prolunghi per l’intera giornata (per 24 ore) per mancata riparazione o intervento ora eccedente quelle concesse all’art. 6. “Servizio di manutenzione non risolto nelle 24 ore successive al guasto. La penalità verrà applicata anche per ragioni riconducibili a mancata disponibilità di ricambi o componenti di qualsiasi genere che impediscono l’immediata messa in funzione dell’impianto.
5pronto intervento” del presente capitolato. Nel caso di mancata disponibilità di pezzi di ricambio o componenti che impediscono l’immediata messa in funzione dell’impianto, verrà applicata alla Ditta ditta manutentrice una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto euro 200,00= per ogni giorno di impianto fermo (compresi comprendendo nel conteggio anche i giorni di sabato prefestivi e festivi), a partire dal 4° giorno dalla segnalazione via fax o telefonica dell’Azienda;
6. Nel caso di guasto nei display indicanti il funzionamento degli ascensori e delle indicazioni di fermata al piano, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo di contratto a partire dal 4° giorno dalla segnalazione via fax o telefonica dell’Azienda;
7. In tal caso, dopo l’accertamento, il Committente comunicherà al Manutentore la necessità di ripristino immediato del servizio di manutenzione immotivatamente sospeso dal Manutentore.
8. L’ammontare delle suddette penalità verrà trattenuto sul pagamento della prima fattura successiva emessa successiva- mente all’infrazione commessa accertata e non esonerano l'Impresa dalle responsabilità che possono insorgere a causa delle manchevolezze lamentateformalmente notificata alla ditta manutentrice.
9. Le contestazioni delle irregolarità dovranno essere fatte in contraddittorio con la Ditta appaltatrice.
10. Le penalità verranno applicate in caso di: ◼ interruzione del servizio non autorizzata dalla Stazione Appaltante; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione programmata degli impianti; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione straordinaria; ▪ ritardi nella consegna dei preventivi di spesa richiesti dall’Azienda per modifiche degli impianti; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di modifica degli impianti; ▪ deposito abusivo di residui di lavorazione in luoghi non permessi dall'Amministrazione; ▪ ritardi, rispetto al termine previsto dall’Amministrazione, per il ripristino dello stato originario nel caso in cui la Ditta modificasse impianti e locali senza autorizzazione. ▪ per quanto non dettagliatamente suindicato si rimanda al presente Capitolato Speciale. Per la mancata richiesta della tempestiva verifica in corso d'opera delle opere e dei lavori, qualora la speciale natura non consentisse il completo controllo ad opera finita, verrà addebitata alla Ditta appaltatrice una penalità pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di fermo per eventuali smontaggi e rimontaggi delle parti da sottoporre a verifica o a controllo, le cui operazioni rimangono comunque a completo carico della Ditta appaltatrice.
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Samples: Accordo Quadro
Sanzioni e penali. 1. In caso di ritardo nell’espletamento La Ditta aggiudicataria del servizio si impegna a garantire la piena osservanza di pronto intervento, il Committente procederà all’applicazione di una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni ritardo rilevato e per ogni ora eccedente quelle permesse di inizio del pronto intervento, stabiliti dall'art. 20, comma 3 e comma 4 tutte le disposizioni del presente capitolato.
2Capitolato, pena la rescissione del contratto. Le modifiche ad una o più clausole del presente capitolato dovranno essere oggetto di accordo scritto tra le parti. L’Ufficio dell’Unione può richiedere la sostituzione di operatori della ditta qualora ritenga tale personale non idoneo. La ditta dovrà provvedere a tale sostituzione entro 48 ore naturali e consecutive dalla richiesta scritta. Nel caso che in occasione della verifica periodica cui, per qualsiasi motivo imputabile all’Aggiudicatario, il servizio di cui all’articolo "Verifiche periodiche" al presente contratto, anche per un solo giorno non venga espletato o non dovesse riscontrarsi conforme a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara ed al progetto tecnico presentato in sede di gara, l’Unione dei Comuni d’Ogliastra applicherà all’Aggiudicatario le penalità di cui al capitolato speciale d’appalto e nello specifico: ✓ per sostituzione durante l'anno educativo del personale educatore effettuato per esigenze organizzative dell’appaltatore, senza averne data tempestiva comunicazione scritta (anche via e- mail) all’Ente: la sanzione prevista è di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni operatore. La sanzione si triplica alla terza violazione; ✓ per mancato rispetto degli standard educativi, organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale e comunale, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento. La sanzione si triplica alla terza violazione; ✓ per negligenza constatata dell’appaltatore in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori accolti nei servizi e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a Euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento; ✓ per altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili all’appaltatore e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione prevista potrà arrivare fino a Euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni disservizio, in relazione alla gravità dell'inadempimento; ✓ per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da Euro 100,00 (cento/00) ad Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni singolo episodio, in base alla gravità dello stesso e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Qualora il comportamento scorretto perduri sia rilevato per più di due volte, si dovrà procedere alla sostituzione del personale interessato; ✓ per mancato rispetto delle disposizioni del presente Capitolato l’Ente verificatore emettesse un verbale con divieto all’uso dell’impianto, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di divieto all’uso, fino all’ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento.
3. Tale penale non verrà applicata nel caso in cui il divieto all’uso dell’impianto sia dipeso dalla non esecuzione di lavori non di competenza della Ditta appaltatrice, non ancora autorizzati dal Committente pur essendo in possesso di relativa segnalazione capitolato e/o offerta del Manutentore.
4. Nel caso per mancato rispetto di oggettivo riscontro nonne igienicosanitarie o di mancata manutenzione accertata dal Committente sui singoli impianti oggetto dell’appalto, verrà applicata una nonne di qualsiasi altro genere attinenti i servizi insediati: la sanzione pari all'uno per mille dell'importo di contratto prevista potrà arrivare fino a Euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni giorno contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento. L’eventuale applicazione di mancata manutenzione su ogni impianto; penali e la penalità verrà applicata comunque se il mancato funzionamento dell’impianto si prolunghi risoluzione per l’intera giornata (per 24 ore) per mancata riparazione o intervento inadempimento dell’appaltatore saranno valutate ai fini di manutenzione non risolto nelle 24 ore successive al guasto. La penalità verrà applicata anche per ragioni riconducibili a mancata disponibilità di ricambi o componenti di qualsiasi genere che impediscono l’immediata messa in funzione dell’impiantolegge.
5. Nel caso di mancata disponibilità di pezzi di ricambio o componenti che impediscono l’immediata messa in funzione dell’impianto, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di impianto fermo (compresi i giorni di sabato e festivi), a partire dal 4° giorno dalla segnalazione via fax o telefonica dell’Azienda;
6. Nel caso di guasto nei display indicanti il funzionamento degli ascensori e delle indicazioni di fermata al piano, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo di contratto a partire dal 4° giorno dalla segnalazione via fax o telefonica dell’Azienda;
7. In tal caso, dopo l’accertamento, il Committente comunicherà al Manutentore la necessità di ripristino immediato del servizio di manutenzione immotivatamente sospeso dal Manutentore.
8. L’ammontare delle suddette penalità verrà trattenuto sul pagamento della prima fattura successiva all’infrazione commessa e non esonerano l'Impresa dalle responsabilità che possono insorgere a causa delle manchevolezze lamentate.
9. Le contestazioni delle irregolarità dovranno essere fatte in contraddittorio con la Ditta appaltatrice.
10. Le penalità verranno applicate in caso di: ◼ interruzione del servizio non autorizzata dalla Stazione Appaltante; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione programmata degli impianti; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione straordinaria; ▪ ritardi nella consegna dei preventivi di spesa richiesti dall’Azienda per modifiche degli impianti; ▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di modifica degli impianti; ▪ deposito abusivo di residui di lavorazione in luoghi non permessi dall'Amministrazione; ▪ ritardi, rispetto al termine previsto dall’Amministrazione, per il ripristino dello stato originario nel caso in cui la Ditta modificasse impianti e locali senza autorizzazione. ▪ per quanto non dettagliatamente suindicato si rimanda al presente Capitolato Speciale. Per la mancata richiesta della tempestiva verifica in corso d'opera delle opere e dei lavori, qualora la speciale natura non consentisse il completo controllo ad opera finita, verrà addebitata alla Ditta appaltatrice una penalità pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di fermo per eventuali smontaggi e rimontaggi delle parti da sottoporre a verifica o a controllo, le cui operazioni rimangono comunque a completo carico della Ditta appaltatrice.
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Samples: Appalto Del Servizio Di Asilo Nido