Common use of Sanzioni e penali Clause in Contracts

Sanzioni e penali. In caso di parziale o mancata esecuzione di una o più attività programmate, il fornitore è tenuto a corrispondere, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a € 200,00 fino all’esecuzione del servizio stesso. È preso come riferimento, a tal fine, la data dell’ordine inviato dall’Università. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto. In tali casi la Stazione appaltante avrà facoltà di applicare al fornitore le predette penali sino al momento in cui il contratto inizierà a essere eseguito. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali vengono contestati al Manutentore per iscritto, anche a mezzo mail. Quest’ultimo deve comunicare le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dall'invio della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano suscettibili di accoglimento a giudizio del RUP, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Manutentore le penali sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Qualora fossero contestate persistenti deficienze nel servizio affidato e in ogni altro caso di inadempienza da parte del Manutentore, la Stazione appaltante può risolvere il contratto in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) giorni da notificarsi a mezzo PEC, salvo l’esercizio di ogni più ampia facoltà di legge, senza che il Manutentore possa pretendere alcunché oltre al pagamento di quanto eseguito sino a quel momento. La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Manutentore a qualsiasi titolo, anche come corrispettivo per il servizio prestato. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Manutentore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. In caso di persistente inadempimento, la Stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere con l'esecuzione in danno della prestazione dovuta dal Manutentore.

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Samples: www.unifg.it

Sanzioni e penali. In caso di parziale o mancata esecuzione di una o più attività programmate, il fornitore è tenuto a corrispondere, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a € 200,00 fino all’esecuzione del servizio stesso. È preso come riferimento, a tal fine, la data dell’ordine inviato dall’Università. Deve considerarsi ritardo anche il Nel caso in cui l'Aggiudicataria contravvenga ad uno degli obblighi contrattuali sarà soggetta ad una penale per ogni infrazione da € 100,00 a € 1.000,00 in base alla gravità dell'infrazione. Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi a giudizio insindacabile della S. A. l'inadempienza che risolve il fornitore esegua contratto, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, la S. A. si riserva di adottare misure più severe con formale atto del Responsabile del Servizio. Gli addebiti devono essere contestati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite raccomandata con consegna a mano o ancora tramite posta elettronica certificata (pec) entro i 10 giorni successivi dall'avvenuta conoscenza del fatto. L'Aggiudicataria può far pervenire nei 7 giorni lavorativi successivi le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contrattocontrodeduzioni all'addebito. In tali casi Qualora la Stazione appaltante avrà facoltà Appaltante a suo insindacabile giudizio valuti positivamente gli elementi giustificativi presentati dall'Aggiudicataria, ne darà comunicazione alla stessa entro il termine di applicare al fornitore le predette penali sino al momento in cui il contratto inizierà a essere eseguito. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali vengono contestati al Manutentore per iscritto, anche a mezzo mail. Quest’ultimo deve comunicare le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dall'invio della contestazionetrenta giorni. Qualora dette deduzioni la Stazione Appaltante a suo insindacabile giudizio ritenga insufficienti gli elementi presentati dall'Aggiudicataria a giustificazione della mancanza contestata o non siano suscettibili riceva alcunché, comunicherà, entro il termine di accoglimento 30 giorni, l'ammontare della penale che l'Aggiudicataria dovrà versare entro il termine di 30 giorni. Ad insindacabile giudizio della stazione appaltante la penale potrà essere introitata anche mediante compensazione tra le somme dovute a giudizio del RUP, ovvero non vi sia stata risposta o titolo di penale e le somme dovute all'affidatario a titolo di corrispettivo. Anche a seguito dell'applicazione di penalità la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Manutentore Stazione Appaltante mantiene inalterato il diritto all'azione risarcitoria quando ne ricorrano le penali sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimentocondizioni. Il pagamento delle sanzioni avverrà tramite detrazione dai pagamenti. Qualora fossero vengano contestate persistenti deficienze nel servizio affidato e in ogni altro caso sanzioni per un importo eccedente al 10 % dell’importo annuo contrattuale, ciò costituirà motivo di inadempienza da parte risoluzione del Manutentore, la Stazione appaltante può risolvere il contratto in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) giorni da notificarsi a mezzo PEC, salvo l’esercizio di ogni più ampia facoltà di legge, senza che il Manutentore possa pretendere alcunché oltre al pagamento di quanto eseguito sino a quel momento. La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Manutentore a qualsiasi titolo, anche come corrispettivo per il servizio prestato. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Manutentore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. In caso di persistente inadempimento, la Stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere con l'esecuzione in danno della prestazione dovuta dal Manutentoregrave inadempimento dell’appaltatore.

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Sanzioni e penali. In La Ditta, nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dall’Amministrazione Comunale, così come meglio specificato all’art.7 del presente capitolato. Qualora l’Ente ritenga che la ditta non adempia ai propri obblighi o non vi adempia regolarmente, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, dovrà darne comunicazione per iscritto all’impresa stessa, così da porla in condizioni di riconoscere ed eventualmente contestare gli inadempimenti rilevati dall’Ente. Ove non attenda a tutti gli obblighi ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato e quelle contenute nel contatto, la Ditta è tenuta al pagamento di una penalità, nella misura di seguito indicata, tenuto conto della gravità dell’inadempienza, della recidiva nel comportamento e delle conseguenze derivanti dal mancato adempimento. Pertanto, in caso di parziale o mancata esecuzione inadempienze da parte del soggetto gestore, derivanti dagli obblighi contrattuali e di quelle contenute nel presente capitolato d'oneri, l’Amministrazione, provvederà a contestare (mediante diffida) le inadempienze – con lettera raccomandata A/R – intimando di sanare le stesse entro un termine non superiore a DIECI giorni dalla data di ricezione, pena l’applicazione di una o più attività programmatepenale. Trascorso il termine di cui al punto precedente senza che la ditta appaltatrice abbia ottemperato all’ordine impartito, il fornitore è tenuto Responsabile del Servizio provvederà a corrisponderenotificare e ad applicare la penalità, così come di seguito specificato: - in caso di mancata attivazione del servizio alla data stabilita con l’Ufficio di Servizio Sociale, €. 50,00 per ogni violazione, che potrà essere raddoppiata in caso di comportamento recidivo; - per ogni giorno di ritardoritardo nella consegna della scheda utente, una penale pari a € 200,00 fino all’esecuzione del servizio stesso. È preso come riferimento20,00. - Mancato rispetto degli obblighi risultanti dai singoli progetti di aiuto personalizzati, a tal fine, la data dell’ordine inviato dall’Università. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto. In tali casi la Stazione appaltante avrà facoltà di applicare al fornitore le predette penali sino al momento in cui il contratto inizierà a essere eseguito. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali vengono contestati al Manutentore per iscritto, anche a mezzo mail. Quest’ultimo deve comunicare le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dall'invio della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano suscettibili di accoglimento a giudizio del RUP, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Manutentore le penali sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Qualora fossero contestate persistenti deficienze nel servizio affidato e in ogni altro caso di inadempienza 100,00; - Percezione da parte del Manutentorepersonale della cooperativa, la Stazione appaltante può risolvere il contratto in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) giorni da notificarsi a mezzo PEC, salvo l’esercizio di ogni più ampia facoltà di legge, senza che il Manutentore possa pretendere alcunché oltre al pagamento di quanto eseguito sino a quel momento. La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Manutentore a qualsiasi titolo, anche come corrispettivo per il servizio prestato. La richiesta ulteriori compensi e/o premi da parte dell’utenza, €. 100,00; - Violazione del rispetto dell’utente, della riservatezza e del vissuto personale degli utenti inseriti, €. 200,00; - Mancata segnalazione delle situazioni e/o difficoltà che possono pregiudicare il pagamento raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascun utente inserito e ostacolare il suo recupero, €. 100,00. Si procederà al recupero della penalità da parte del Comune mediante ritenuta diretta sul canone del mese nel quale è assunto il provvedimento. Il totale delle penali di cui al presente articolo annue non esonera in nessun caso potrà superare il Manutentore dall’adempimento dell’obbligazione per 10% del totale del contratto. Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali, oltre tale limite si procederà alla risoluzione del contratto a danno del fornitore. Alle suddette penali vanno aggiunti i rimborsi che il Comune è tenuto ad effettuare agli utenti, sulle tariffe pagate dagli stessi, qualora la causale del rimborso sia ascrivibile a responsabilità della Ditta; tali rimborsi non concorrono alla costituzione del limite oltre il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. In caso di persistente inadempimento, la Stazione appaltante si riserva la possibilità di il Comune può procedere con l'esecuzione in danno della prestazione dovuta dal Manutentorealla risoluzione del contratto.

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Samples: www.sardegnaambiente.it

Sanzioni e penali. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidatario, comportano una riduzione del compenso pattuito ed eventualmente per il danno arrecato, nonché l’applicazione dei provvedimenti indicati nel presente articolo, lasciando impregiudicato il diritto dell’Amministrazione a richiedere il rimborso dei danni di qualsiasi natura subiti. L’Affidatario resta soggetto a penali economiche per i ritardi ad esso imputabili, per ritardi nella consegna dei lavori, per difformità degli interventi realizzati rispetto a quanto previsto dai documenti progettuali, dai preventivi e/o da quanto disposto dalla Direzione lavori oppure nel caso che gli interventi effettuati siano difformi da quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Per l’esecuzione di interventi relativi alla conduzione ed alla manutenzione ordinaria e per la reperibilità, la Ditta di norma dovrebbe intervenire nei tempi concordati con l’amministrazione. In caso di parziale richiesta urgente, o mancata esecuzione di una rischio o più attività programmatepericolo per le persone, il fornitore è tenuto a corrispondere, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a € 200,00 fino all’esecuzione del servizio stesso. È preso come riferimento, a tal fine, nell’ambito della reperibilità ordinaria e/o straordinaria la data dell’ordine inviato dall’Università. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contrattoDitta deve intervenire entro i termini previsti dall’art.13. In tali casi la Stazione appaltante avrà facoltà di applicare al fornitore le predette penali sino al momento in cui il contratto inizierà a essere eseguito. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali vengono contestati al Manutentore per iscritto, anche a mezzo mail. Quest’ultimo deve comunicare le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dall'invio della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano suscettibili di accoglimento a giudizio del RUP, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Manutentore le penali sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Qualora fossero contestate persistenti deficienze nel servizio affidato e in ogni altro caso di inadempienza si applicano le seguenti penali. • Penale di € 25,00 (€ venticinque/00) in caso di ritardo oltre le due ore dalla chiamata per l’esecuzione degli interventi in reperibilità ordinaria e straordinaria non differibili. Nel caso che il ritardo ecceda oltre le quattro ore dalla chiamata l’amministrazione può procedere all’aggiudicazione dell’intervento ad altra impresa specializzata addebitando le spese fatturate all’affidatario e detraendo le somme dovute dalla fattura successiva o dalla garanzia fidejussoria. Resta ferma la facoltà per l’amministrazione di rescindere unilateralmente il contratto per inadempienza dell’appaltatore. • In caso di rischio o pericolo per le persone l’intervento da parte del Manutentore, la Stazione appaltante può risolvere personale della Ditta deve essere eseguito il contratto in qualsiasi momento con preavviso di più rapidamente possibile entro 30 (trenta) giorni minuti, in caso di inadempienza l’amministrazione applica il comma precedente. • Penale di € 25,00 (€ venticinque/00) al giorno nel caso di mancato rispetto delle condizioni di legge e delle clausole del presente contratto che producono disservizi con disagi alle persone e danni ai beni conservati. • L’amministrazione si riserva il diritto di rescissione unilaterale del contratto, con effetto immediato, qualora la Ditta non dovesse rispettare il presente capitolato e le vigenti normative di settore. • In caso di applicazione della rescissione unilaterale del contratto da notificarsi a mezzo PECparte dell’amministrazione, la Ditta non ha diritto ad alcuna rivalsa, salvo l’esercizio quanto maturato per le prestazioni già eseguite, purché le stesse siano eseguite a regola d’arte, collaudate e funzionanti. • L’amministrazione si riserva ogni diritto di ogni più ampia facoltà di legge, senza che il Manutentore possa pretendere alcunché oltre al pagamento di quanto eseguito sino a quel momento. La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Manutentore a qualsiasi titolo, anche come corrispettivo per il servizio prestato. La richiesta rivalsa in sede civile e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Manutentore dall’adempimento dell’obbligazione penale per la quale si è reso inadempiente e inadempienze della Ditta che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. In caso di persistente inadempimento, la Stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere con l'esecuzione in danno della prestazione dovuta dal Manutentorecausino danni materiali e/o economici.

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Samples: trasparenza.cultura.gov.it

Sanzioni e penali. In caso Qualora l’esecuzione della fornitura non venga completata nel termine di parziale o mancata esecuzione di una o più attività programmate, il fornitore è tenuto a corrispondere, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a € 200,00 fino all’esecuzione del servizio stessocui al precedente art. È preso come riferimento, a tal fine5, la data dell’ordine inviato dall’Università. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto. In tali casi stazione appaltante si riserva la Stazione appaltante avrà facoltà di applicare provvedere a noleggiare in proprio i mezzi non forniti tempestivamente, addebitando ogni onere al fornitore. Per le ulteriori sanzioni e penali previste a carico del fornitore le predette penali sino al momento in cui il contratto inizierà a essere eseguitoinadempiente o moroso, si rinvia alle previsioni contenute negli articoli 9 e 10 del presente capitolato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno daranno luogo all’applicazione delle sanzioni e/o penali vengono di cui sopra, verranno contestati per iscritto dalla Provincia al Manutentore per iscritto, anche a mezzo mail. Quest’ultimo deve fornitore; l’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al RUP per iscritto all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dall'invio della solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano suscettibili di accoglimento accoglibili a giudizio del RUPdell’Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere saranno applicate al Manutentore fornitore le sanzioni e/o penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Qualora fossero contestate persistenti deficienze nel servizio affidato e in ogni altro caso di inadempienza da parte del Manutentore, la Stazione appaltante può risolvere il contratto in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) giorni da notificarsi a mezzo PEC, salvo l’esercizio di ogni più ampia facoltà di legge, senza che il Manutentore possa pretendere alcunché oltre al pagamento di quanto eseguito sino a quel momento. La Stazione appaltante L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle sanzioni e/o penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Manutentore fornitore a qualsiasi titolo, anche come corrispettivo per il servizio prestatoi corrispettivi dovuti al fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al precedente articolo o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle sanzioni e/o penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Manutentore fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. In L’Amministrazione potrà applicare all’aggiudicatario sanzioni e/o penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore dell’appalto aggiudicato; l’aggiudicatario prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle sanzioni e/o penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Oltre il predetto importo massimo delle sanzioni e/o penali, l’Amministrazione può risolvere il contratto e provvedere all’esecuzione in danno. All’appaltatore inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Provincia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di persistente inadempimentominori spese, la Stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere con l'esecuzione nulla competerà all’appaltatore inadempiente. L’esecuzione in danno della prestazione dovuta dal Manutentorenon esimerà l’appaltatore inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto.

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Samples: www.provincia.carboniaiglesias.it