TRA
Repertorio n.
Imposta di bollo di Euro
_ assolta in modo virtuale attraverso pagamento PagoPA
[SCHEMA TIPO] CONTRATTO D’APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA DI APPARECCHIATURE E DI AMBIENTI DI LAVORO CON STRUMENTI A RADIOFREQUENZA (COMPRENSIVO DEL SOFTWARE DI GESTIONE) DA DESTINARE ALLA UOC LABORATORIO DI PREVENZIONE.
TRA
L’ATS della Città Metropolitana di Milano, C.F. e P. IVA n. 09320520969, con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx x. 00, nella persona del Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, nominato con DGR della Regione Lombardia n. XI/1054 del 17.12.2018 (nel seguito per brevità anche “Amministrazione appaltante”)
E
_ in persona di
in qualità Legale Rappresentante (nel seguito per brevità anche “Appaltatore”)
PREMESSO CHE
- La società _, a seguito di espletamento di gara d’appalto a procedura aperta sopra soglia comunitaria, nelle forme previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS _ n. _ del , è risultata aggiudicataria del servizio di noleggio di un sistema di monitoraggio della temperatura di apparecchiature e di ambienti di lavoro con strumenti a radiofrequenza (comprensivo del software di gestione) da destinare alla UOC Laboratorio di Prevenzione;
- con nota prot. n. del _ _ si trasmetteva all’Appaltatore sopra citato comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- l’Amministrazione Appaltante ha provveduto ad acquisire:
- cauzione definitiva;
- estremi del conto corrente dedicato all’appalto ai sensi del D. Lgs. 136/2010;
- DURC regolare;
- copia polizza assicurativa RC;
- Il nominativo ed il contatto del Responsabile di cui all’art. del Contratto Speciale d’Appalto;
- [facoltativo: altra eventuale documentazione];
- la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare i controlli di Legge, in particolare: […]
SI CONVIENE E STIPULA:
Articolo 1 - Oggetto del Contratto
Oggetto del presente Contratto è la disciplina servizio di noleggio di un sistema di monitoraggio della temperatura di apparecchiature e di ambienti di lavoro con strumenti a radiofrequenza (comprensivo del software di gestione) da destinare alla UOC Laboratorio di Prevenzione.
Il sistema è composto del seguente hardware, software (validato ai sensi della ISO 17025 e secondo il regolamento FDA, titolo 21 CFR Part 11 (Electronic Records and Signatures) e firmware:
- 120 sonde di temperatura (cinque anche con sensore di umidità);
- 120 trasmettitori monocanale o multicanale di ultima generazione;
- 2 data logger per il trasporto dei campioni;
- 1 termometro primario tarato Accredia.
Inoltre, l’Appaltatore deve assicurare, e dunque fornire:
- infrastruttura software erogata in modalità cloud SaaS (Software as a Service), che consenta la gestione dei dati rilevati dalle apparecchiature e dagli ambienti nonché la gestione delle attività programmabili;
- il servizio di manutenzione full risk (preventiva, correttiva, evolutiva e legislativa) per hardware e software compresa taratura (mediante procedura validata e concordata) annuale su 3 punti per ogni sonda e relativo trasmettitore da destinare al monitoraggio di frigoriferi, termostati, congelatori, bagnomaria ed ambienti.
Il numero di sonde e trasmettitori deve essere implementabile in base alle dimensioni della strumentazione da controllare e conseguentemente il software, l’hardware ed il firmware devono essere aggiornabili per la loro gestione. Il sistema offerto deve consentire una gestione del monitoraggio e tracciabilità temperature in conformità alle normative UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e ISO 7218:2007.
Articolo 2 - Durata del Contratto
La durata del presente Contratto d’Appalto viene stabilita in n. 60 (sessanta) mesi, decorrenti dal , data di collaudo con esito positivo.
Dal collaudo decorre, altresì, il periodo di garanzia, della durata di 24 mesi, che l’Appaltatore deve assicurare sulla componente software del sistema.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dai contratti, qualora, nel corso di validità degli stessi, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto del presente Contratto.
Articolo 3 – Piano di fornitura
A seguito della sottoscrizione del presente Contratto d’Appalto, l’Appaltatore deve avviare le operazioni di consegna e di installazione del sistema oggetto di noleggio. La consegna, l’installazione e il collaudo del sistema devono essere effettuate, a cura dell’Appaltatore, presso la UOC Laboratorio di Prevenzione dell’ATS della Città Metropolitana di Milano
– xxx Xxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx.
§ 3.1 Consegna ed installazione
La consegna e l’installazione dovranno essere effettuate, a cura dell’Appaltatore entro 30 giorni naturali e consecutivi (festivi compresi) dalla formale sottoscrizione del presente Contratto.
La consegna e installazione sono effettuate in presenza di un rappresentante dell’Appaltatore, del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (o suo delegato) e di un rappresentante della UOC Gestione Manutenzione e Utilities. L’Appaltatore deve garantire la fornitura, l’installazione/montaggio e la messa in funzione del sistema richiesto. Xxxxxxx rifiutate le forniture che risultino non rispondenti alle vigenti normative di sicurezza e di antinquinamento ambientale.
§ 3.2 Collaudo
Il collaudo è eseguito contestualmente alla consegna/installazione o, laddove diversamente concordato tra le Parti, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla consegna.
Il collaudo è effettuato congiuntamente da un rappresentante dell’Appaltatore e dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (o suo delegato). Le operazioni di collaudo devono risultare da specifico verbale firmato dai rispettivi rappresentanti.
Il contratto decorre dall’esito positivo del collaudo. Inoltre, effettuato il collaudo, l’Appaltatore è sottoposto ad un periodo di prova di tre mesi, necessario per verificare la regolarità del sistema. In caso di esito sfavorevole, l’Amministrazione risolverà il contratto incamerando contestualmente il deposito cauzionale e riservandosi ogni azione di risarcimento per danni eventualmente accertati. Contestualmente l’Amministrazione potrà acquisire il sistema dall’operatore economico secondo classificato, laddove esistente.
Il regolare utilizzo del sistema e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l’Appaltatore per quanto attiene ad eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell’impiego.
Si sottolinea che adeguate procedure di collaudo devono essere anche previste prima della messa in produzione di qualsiasi evoluzione della infrastruttura hardware e software.
Articolo 4 – Importo dell’appalto
L'importo complessivo del presente Contratto è pari a € (Iva esclusa) oltre € (Iva esclusa)
riferiti agli oneri della sicurezza.
[eventuali note aggiuntive].
Articolo 5 - Varianti contrattuali
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere, nel corso di validità del presente Contratto, modifiche che comportano un aumento dell’importo contrattuale nei limiti del 20%. Le modifiche saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall’Appaltatore in sede di offerta.
Inoltre, nel periodo di vigenza del presente Contratto, potrà essere applicata la revisione dei prezzi secondo quanto disposto dall’art. 34 del Contratto Speciale d’Appalto.
In ultimo, qualora, allo scadere del termine previsto dal presente Contratto, l’Amministrazione non avesse concluso la nuova procedura di scelta del contraente, la stessa si riserva la facoltà di prorogare il Contratto e l’Appaltatore ha l’obbligo di accettare tale proroga, alle medesime condizioni contrattuali vigenti, assicurando l’esecuzione del servizio, senza soluzione di continuità, nelle more della stipulazione del nuovo contratto, per un periodo presunto di mesi dodici.
Articolo 6 – Caratteristiche del servizio di noleggio
L’Appaltatore deve garantire che il sistema oggetto di noleggio presenti i seguenti requisiti minimi irrinunciabili.
§ 6.1 Struttura del sistema hardware (sonde e trasmettitori di temperatura)
1. | Le sonde di rilevazione della temperatura dovranno essere di tipo digitale PT 1000/100, purché vengano rispettati i requisiti d’incertezza di taratura sotto dettagliati, inseribili all’interno delle apparecchiature del laboratorio senza la necessità di modifiche fisiche, accoppiabili con prolunghe senza necessità di nuova taratura. Le temperature devono essere visualizzabili in ogni momento dagli operatori. |
2. | L’installazione delle sonde deve avvenire a “regola d’arte” senza forare i dispositivi, utilizzando, laddove presenti, gli attuali fori passacavo; il cablaggio delle sonde non deve ingombrare l’accesso alle apparecchiature e deve essere posizionato in modo sicuro e professionale. |
3. | I trasmettitori possono essere monocanale ma, ove la disposizione degli strumenti in loco lo consenta, anche a più canali. |
4. | Il sistema deve essere interfacciabile con trasmettitori/sensori di diversa natura: temperatura, segnali 4-20mA per misure speciali (ad esempio per misure di temperatura e umidità relativa ambientale) e per contatti ON/OFF (ad esempio per allarme porta aperta). Ciò per garantire una maggiore omogeneità di gestione dell'impianto, per manutenzione ed ampliamenti futuri. |
5. | L’incertezza di taratura delle sonde (effettuata internamente con procedura concordata e validata o effettuata da un centro LAT) deve essere: ≤ 0,13°C per le misurazioni di temperature di termostati settati a ±0.5 nel campo da +30°C a +,50°C ≤ 0,25C° per le misurazioni di temperature di strumenti settati a ± 1.0 nel campo da 0°C a +60°C ≤ 0,5°C per le misurazioni a temperature inferiori a 0°C o superiori a +60°C. |
6. | La risoluzione deve essere ≤ 0.1°C. |
7. | La precisione deve essere almeno ± 0.2°C per i trasmettitori da utilizzare con strumenti la cui incertezza sia ≤0,25°C. |
8. | L’alimentazione dei trasmettitori potrà essere elettrica o a batteria, ma comunque sempre comprensiva di batteria al litio (sostituibile dall’operatore) con una durata minima della stessa non inferiore ai 3 anni. |
9. | I trasmettitori devono essere conformi alle normative in materia di sicurezza elettrica ed elettromagnetica. |
10. | Il cavo di collegamento ricevitore-sonda deve poter essere inserito anche in strumentazione con temperatura di esercizio fino a -80°C e poter prevedere l’accoppiamento con prolunghe nel caso in cui queste fossero necessarie. |
11. | Il cavo di collegamento trasmettitore–sonda deve essere almeno in parte piatto, per garantire l’inserimento della sonda senza forare i dispositivi. |
12. | I trasmettitori devono inviare i dati per mezzo di onde radio, trasferendo i valori misurati ad un PC o ad un ricevitore con protocolli standard certificati CE ed EN. La trasmissione deve avvenire nella massima sicurezza per le apparecchiature e le persone (certificato di compatibilità elettromagnetica obbligatorio) senza che ciò possa interferire con altro hardware. |
13. | Ogni trasmettitore radio deve avere la funzione data logger e poter memorizzare un minimo di 4000 dati per trasmettitore in caso di prolungati intervalli di comunicazione dati con il PC/server di controllo. |
14. | Su tutti i trasmettitori deve essere possibile effettuare un controllo giornaliero da parte dell’operatore addetto che deve essere registrata nel software per poter essere poi visualizzato in tabella e nel grafico. |
15. | I trasmettitori devono avere la possibilità di eseguire la taratura almeno su tre punti di misura per ogni canale. |
16. | Il sistema deve poter individuare qualsiasi tipo di allarme strutturale (mancato collegamento, sonda guasta, ricevitore non operativo, ecc.) e di allarme strumentale (temperatura fuori range, ecc.) e segnalarlo in modi possibilmente selezionabili, al bisogno, anche per via telefonica. |
17. | Ogni sonda fornita deve essere accompagnata da un certificato di taratura ACCREDIA con validità biennale su tre punti riconducibile ad un campione primario certificato ACCREDIA/EA che riporti le indicazioni relative al campione di riferimento utilizzato, al sensore tarato e ai dati di taratura. |
18. | Ogni sensore deve poter essere, mediante procedura validata e concordata, tarato ogni due anni e certificato in loco a cura dell’aggiudicatario mediante apposito software e con termometro primario collegabile al sistema e consegnato con questa fornitura. |
19. | Le sonde devono poter essere installate all’occorrenza in appositi simulatori di carico termico (blocchetti di alluminio o contenitori di glicole) per riprodurre la reale temperatura del prodotto. |
20. | Termometro primario tarato LAT con relativo certificato tra -80 e 120°C, con incertezza ≤0.06 compatibile con il sistema di taratura e verifica intermedia forniti. |
§ 6.2 Caratteristiche d’uso e applicative del Sistema Software gestionale
1. | La soluzione software dedicata ad ATS deve essere fruibile attraverso la disponibilità di licenze d’uso illimitate e deve garantire l’accesso concorrente ad almeno 20 utenti autorizzati, anche in mobilità mobile (tablet e smartphone). |
2. | Tutti i dati (misure, allarmi, eventi) devono essere autenticati, cioè l’allarme non scompare finché l’operatore non ne indica la causa che lo ha generato. L’allarme non deve essere disattivabile in nessun caso dal trasmettitore, ma solo a livello centrale. |
3. | Il software e le registrazioni da esso prodotte devono essere conformi alla norma FDA CFR 21 parte 11 ed i fogli di calcolo validati secondo le indicazioni della norma UNI CEI EN ISO IEC 17025:2018. |
4. | Il software deve essere dotato di protocollo di validazione del sistema di monitoraggio e del relativo software di gestione |
5. | Il software deve permettere di esportare i dati di misura e di taratura in file di formato aperto (ad esempio: CSV, PDF/A). |
6. | Gli allarmi devono poter essere trasferiti dal server di controllo ai dispositivi degli utenti esterni per un utilizzo anche in modalità mobile (tablet e smartphone), anche contemporaneamente tra loro, ed a libera scelta dell’utilizzatore: e-mail, chiamata telefonica, SMS o contatto di scambio NC/NA (segnalatore luminoso presso una postazione presidiata). |
7. | Gli allarmi dei singoli canali devono essere programmabili liberamente. |
8. | La capacità massima del sistema non deve essere inferiore a 300 canali di misura e deve poter essere ampliabile in qualunque momento. |
9. | L’accesso al software gestionale deve essere consentito esclusivamente ad utenti registrati ed opportunamente autorizzati. Il sistema deve richiedere come autenticazione esclusiva quella di Azure Active Directory riferita al tenant di ATS Milano. |
10. | Il software deve permettere la programmazione singola o in gruppi di utenti separatamente e di creare mappe personalizzate. Inoltre deve essere previsto il controllo degli accessi basato sul ruolo. |
11. | Il software deve essere dotato di una propria procedura di taratura anche su più punti con segnalazione di scadenza con un preavviso impostabile dall’operatore e la creazione di un report personalizzabile che rispetti le richieste di Accredia. |
12. | Il software deve avere la capacità di archiviare i dati di taratura per almeno dieci anni e i dati devono poter essere esportabili e leggibili per i successivi 10 anni dalla conclusione del contratto |
13. | Il software deve, all’occorrenza, consentire la taratura multipla contemporanea di più sonde di temperatura con l’emissione di un rapporto di prova con calcolo dell’incertezza in automatico e della conformità delle misurazioni e la verifica intermedia quadrimestrale delle sonde con l’emissione di certificato di verifica intermedia con calcolo dell’incertezza in automatico e della conformità delle misurazioni |
14. | La fornitura deve comprendere la produzione di tutti i certificati X.509 necessari per l’erogazione in cloud della infrastruttura software. Tali certificati devono essere rilasciati da una Certification Authority pubblicamente riconosciuta ed essere intestati ad ATS Milano. |
15. | All’interno del messaggio di allarme recapitato all’utente, che sia di tipo sms o di tipo email, deve essere presente l’URL che rimanda direttamente alla pagina di accesso dell’applicativo software. Il software dovrà essere in grado di gestire eccezioni di sistema senza interrompere la necessaria continuità dell’applicativo. |
16. | Ogni messaggio di allarme deve essere visibile anche nella postazione di lavoro dell’utente attraverso pop-up o widget con degli indicatori di allarme simbolici o scritti. Indicatori che se cliccati rimandino all’applicativo attraverso l’accesso autenticato. |
§ 6.3 Requisiti legati all’erogazione in cloud del servizio
1. | La soluzione software dedicata ad ATS descritta al precedente paragrafo deve essere una applicazione web, accessibile, quindi, attraverso Internet browser, erogata in cloud in modalità SaaS (Software as a Service). |
2. | Lato client, il software deve essere conforme alle normative nazionali in tema di accessibilità dei sistemi informatici. Il rispetto dei requisiti di accessibilità verrà verificato da ATS in fase di collaudo. |
3. | Le funzionalità messe a disposizione dal sistema devono poter essere fruibili dagli utenti autorizzati con tutti i principali browser presenti sul mercato, garantendo la corretta rappresentazione dei contenuti da parte dei motori di rendering utilizzati. |
4. | La soluzione software dedicata ad ATS erogata in cloud in modalità SaaS deve garantire adeguate performance agli utilizzatori finali ed essere scalabile in modo da garantire eventuali attività di picco degli utilizzatori. |
5. | L’hosting della infrastruttura in cloud SaaS deve essere in linea con la normativa vigente. L’ambiente operativo di produzione deve essere in in Alta Disponibilità (HA, High Availability). |
6. | L’infrastruttura software erogata in cloud SaaS deve essere qualificata da AgID (Agenzia Italia Digitale) secondo quanto indicato al paragrafo 9.6 Servizi Cloud. |
7. | ATS si riserva la facoltà di sottoporre ad audit e monitoraggio le attività del servizio e in particolare relative al trattamento delle informazioni sensibili effettuate dall’aggiudicatario e dal personale di cui esso intende avvalersi, per tutta la durata del contratto. L’Amministrazione avrà facoltà di eseguire verifiche periodiche (almeno 1 volta all’anno) sui sistemi di terze parti. L’aggiudicatario deve garantire visibilità alla commissione esaminatrice di ATS, anche consentendo l’accesso in read- only alle risorse delle seguenti informazioni: caratteristiche delle risorse e configurazioni, dati di logging, registri delle performances e configurazioni. Tale commissione avrà lo scopo di verificare la compliance normativa, le configurazioni di sicurezza, l’adeguatezza delle caratteristiche hw e sw, le funzionalità del sistema di alta affidabilità previsti dal presente Capitolato. |
§ 6.4 Manutenzione e taratura
1. | Manutenzione preventiva/ordinaria della strumentazione con una visita di almeno una volta l’anno secondo le modalità previste dal fabbricante |
2. | Copertura full risk di ogni guasto e di ogni ricambio anche se consumabile |
3. | Taratura annuale in loco per 3 punti di sonde e trasmettitori |
4. | Consegna al laboratorio delle procedure di taratura e verifica intermedia stilate ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 |
5. | Si richiede la fornitura a noleggio di un notebook con installato Windows 11 professional, pronto per funzionare in un dominio aziendale con un utente non amministratore locale. Il notebook deve essere di ultima generazione con processori Intel i5 di 11 generazione o superiore. Inoltre deve essere munito di più porte usb utili alla taratura delle sonde stesse. Questo notebook come tutto l’hardware ed il software citato fino ad ora deve essere garantito riparato, assistito ed aggiornato a livello software (SO) dall’aggiudicatario sia in modalità remota (VPN) che on site quando non si possa farlo in remoto. Per l’apertura delle segnalazioni di guasti di questo dispositivo si farà sempre riferimento all’aggiudicatario che dovrà usare un sistema di trouble ticketing |
§ 6.5 Gestione dei dati
Le tabelle devono gestire la data inizio e la data fine dei record per consentire una facile gestione delle variazioni che si rendono necessarie, senza perdere informazioni storiche.
§ 6.6 Servizi Cloud
L’Appaltatore deve erogare i servizi cloud richiesti dalla presente fornitura conformemente ai vincoli e requisiti dettati dalla normativa vigente garantendo in particolare quanto di seguito riportato:
Nell’individuazione del CSP (Cloud Service Provider), l’Appaltatore deve prendere in considerazione solo fornitori conformi al Regolamento AgID di dicembre 2021 ed alle determine ACN (Agenzia Cybersicurezza Nazionale) di gennaio e febbraio 2022 oltre che alla normativa nazionale ed europea sulla protezione dei dati personali (GDPR).
Nell’individuazione del CSP (Cloud Service Provider) l’Appaltatore deve prendere in considerazione solo fornitori conformi alle linee guida in materia emanate da AgID in tema di interoperabilità dei sistemi (xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxx-xx/xxxxxxxxxxxxxx-xxxx).
Nell’individuazione del CSP (Cloud Service Provider) l’Appaltatore deve prendere in considerazione solo fornitori che garantiscano l’adozione di misure tecniche organizzative di sicurezza a protezione dei dati per tutto il ciclo di vita del trattamento (salvataggio, trasmissione, conservazione, elaborazione, cancellazione), nonché la presenza di politiche di Business Continuity.
L’Appaltatore ed il relativo CSP (Cloud Service Provider) non devono utilizzare i dati di ATS per qualsiasi altro scopo secondario non autorizzato.
L’Appaltatore deve informare tempestivamente ATS di qualsiasi violazione ai propri servizi e/o dati che possa avere un impatto diretto o indiretto su ATS stessa.
L’Appaltatore deve garantire l’eliminazione completa di qualsiasi traccia di dati e/o informazioni sia al termine del contratto con ATS che durante l’esecuzione dello stesso a richiesta di ATS o secondo tempistiche standard, adottando adeguate pratiche di distruzione e sanificazione.
§ 6.7 Governance del Contratto
L’ATS della Città Metropolitana di Milano si riserva la facoltà di sottoporre ad audit e monitoraggio tutte le attività del servizio e in particolare relative al trattamento delle informazioni sensibili effettuate dall’Appaltatore e dal personale di cui esso intende avvalersi, per tutta la durata del presente Contratto.
§ 6.8 Statistiche dei rapporti
Il sistema deve prevedere una funzione di reportistica attraverso la quale determinati utenti possano estrarre report in completa autonomia fino ad un massimo di 20 report contenenti i dati e i grafici concordati con l’Amministrazione.
Durante la generazione dei report, il sistema deve continuare a funzionare correttamente, senza interruzioni di operatività od alterazioni delle prestazioni.
Alla consegna in produzione, il sistema deve produrre almeno i seguenti report:
- report secondo il periodo selezionato con i valori di minimo, medio e massimo e relativo grafico
- report di taratura e verifica intermedia personalizzabili coerenti con la Norma UNI EN ISO 9001:2015.
La definizione di ulteriori report che il sistema deve produrre sarà fornita dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) all’Appaltatore, durante la messa in produzione.
§ 6.9 Stampe
Deve essere possibile effettuare tutte le tipologie di stampe prodotte dal sistema, sia quelle relative alle fasi del processo, sia quelle relative alle statistiche, sia quelle relative ai report di controllo attività.
Il template delle stampe prodotte dal sistema deve attenersi ai Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ) del Laboratorio di Prevenzione, ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17025, e dell’ATS della Città Metropolitana di Milano che è coerente con la Norma UNI EN ISO 9001:2015. I diversi template verranno forniti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, durante le fasi di predisposizione all’avvio del software.
Le stampe devono essere prodotte nei formati standard comuni PDF, Word, Excel, etc.
La struttura e il contenuto stampe devono, inoltre, poter essere gestite in completa autonomia dagli amministratori di sistema ATS (ad es. intestazione, piè di pagina, font, dimensione, logo, testo, riferimenti telefonici, etc.).
§ 6.10 Allarmistica
L’applicativo deve essere in grado di generare allarmi che consentano il costante monitoraggio del sistema. Tali allarmi devono essere visualizzati dall’utente finale ed inseriti nella manualistica di riferimento.
Il software deve essere in grado di gestire eccezioni di sistema senza interrompere la necessaria continuità dell’applicativo.
L’allarmistica deve essere anche trasferibile su email e telefonia (SMS) per la gestione durante la pronta disponibilità del Laboratorio di Prevenzione.
Articolo 7 – Manutenzione preventiva, correttiva, legislativa con i rispettivi SLA
La fornitura del software deve essere comprensiva di garanzia, della durata di due anni, decorrenti dalla data conclusiva del collaudo con esito positivo.
L’Appaltatore deve garantire la manutenzione preventiva/ordinaria della strumentazione, nel rispetto della periodicità e secondo le modalità previste dal fabbricante.
L’Appaltatore deve garantire tutti gli interventi periodici e/o programmati per il mantenimento del buon funzionamento del software, attraverso il costante aggiornamento di tutte le sue componenti (software applicativo, di ambiente e di base).
L’Appaltatore deve garantire l’adeguamento del sistema secondo tempi e modalità definite da appositi SLA, in relazione ad ipotesi di malfunzionamento di qualunque componente dell’intero sistema ed al mutarsi del quadro legislativo nelle materie riguardanti il servizio gestito con il sistema fornito.
Inoltre, deve essere garantito un adeguato servizio di assistenza agli operatori interessati dall’intervento (utenti, amministratori, tecnici, sistemisti) nonché, eventualmente, un’adeguata assistenza evolutiva del sistema determinata da rivenienti esigenze dell’Amministrazione.
Per fornire tali servizi di manutenzione ed assistenza, l’Appaltatore deve essere dotato di adeguata struttura organizzativa e capace di fornire l’assistenza secondo la più efficace modalità di risposta in relazione all’evento verificatosi.
Tutte le attività relative ad aggiornamenti, modifiche, rilascio di nuove release del sistema devono essere preventivamente condivise con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ed opportunamente pianificate e gestite in modo coordinato, al fine di minimizzare i disagi alle attività operative e blocchi temporanei alle procedure.
Devono essere fornite almeno 4 giornate evolutive via web e 1 in presenza per garantire tutti i possibili aggiornamenti software in seguito a modifiche legislative.
L’assistenza/manutenzione deve ricomprendere nel canone:
- la manodopera in italiano (illimitata);
- l’assistenza telefonica in italiano (illimitata);
- la teleassistenza ed il collegamento in remoto (illimitata);
- qualora l’attività non possa essere erogata in modalità telematica o da remoto è necessario che il fornitore effettui le attività di assistenza in presenza presso la o le sedi dove sono installate le sonde.
- eventuali costi di trasferta del personale dell’Appaltatore o di suo consulente di cui vorrà avvalersi;
- l’eliminazione dei difetti e dei malfunzionamenti emersi nel corso dell’utilizzo delle varie componenti.
Il servizio di manutenzione correttiva ed assistenza, rivolto sia alla parte hardware che software, deve comprendere:
- la correzione di errori o malfunzionamenti rilevati durante l'esercizio;
- la correzione di bug individuati anche autonomamente dall’Appaltatore;
- il pieno ripristino delle funzionalità applicative e/o del software in caso di blocco;
- garantire il ripristino delle performance applicative e garantire la manutenzione ordinaria del software dell’applicativo;
- la revisione della documentazione a seguito dell'aggiornamento del software, di cui dovrà essere fornita copia cartacea e in formato digitale PDF libero da restrizioni di accesso (selezione, copia, stampa).
Tutti gli interventi di tipo sistemistico conseguenti alle attività sopra indicate devono essere preventivamente pianificati e concordati con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, affinché la soluzione sia conforme alle policy di sicurezza vigenti in agenzia.
L’Appaltatore deve garantire il servizio di manutenzione ed assistenza almeno secondo la seguente copertura oraria:
Giorno | Copertura |
Lunedì | dalle 8:00 alle 18:00 |
Martedì | dalle 8:00 alle 18:00 |
Mercoledì | dalle 8:00 alle 18:00 |
Giovedì | dalle 8:00 alle 18:00 |
Venerdì | dalle 8:00 alle 18:00 |
Negli stessi orari devono essere garantiti i seguenti servizi:
- help-desk in italiano;
- raccolta, registrazione e instradamento delle richieste di intervento in caso di guasto tramite un sistema di trouble-ticketing;
- verifica dell’esecuzione dell’intervento riparatore e registrazione della conclusione.
L’Appaltatore è tenuto a dare riscontro al Direttore dell’Esecuzione del Contratto o suoi delegati di tutte le fasi di gestione di una richiesta di assistenza (presa in carico, risoluzione, chiusura), garantendo un sistema di gestione dei ticket.
Al fine di ridurre al minimo i tempi di fermo macchina, il servizio di assistenza e manutenzione deve essere caratterizzato dai livelli di servizio definiti al successivo articolo 17. In particolare sono definite le seguenti tempistiche:
Tipologia Guasto | Tempo di risposta | Tempo di ripristino |
Guasto Bloccante | Incluso nel tempo di ripristino | xx ore lavorative |
Guasto Non Bloccante | Incluso nel tempo di ripristino | xx ore lavorative |
dove:
Tempo di risposta: E’ il lasso di tempo che intercorre tra la segnalazione del guasto da parte del sistema di monitoraggio automatico e l’apertura del ticket;
Tempo di ripristino: E’ il lasso di tempo che intercorre tra l’apertura del ticket e la risoluzione del problema, tenuto conto degli orari di copertura previsti;
Guasto Bloccante: Si intende il fuori servizio di almeno un utente del Sistema.
Guasto non Bloccante: Si intende comprendere tutti gli altri disservizi non rientranti nella classe “Guasto Bloccante” e che comportano un degrado nelle prestazioni del sistema, tenuto conto degli orari di copertura previsti.
In caso di mancato rispetto delle tempistiche sopra indicate saranno applicate le penali previste all’art. 17 del presente Contratto.
L’Appaltatore s'impegna a fornire, nel periodo di vigenza contrattuale, gli adeguamenti del software applicativo alle intervenute disposizioni legislative, regolamentari, dispositive provenienti a vario titolo dalle Pubbliche Amministrazioni competenti nelle materie riguardanti le informazioni gestite dal sistema oggetto dell’appalto.
Tutte le attività relative ad aggiornamenti, modifiche, rilascio di nuove release dell'applicazione software devono essere opportunamente pianificate con l’Amministrazione e l’avvio in produzione deve essere preventivamente autorizzato mediante apposito collaudo funzionale al fine di minimizzare i disagi alle attività operative e/o blocchi temporanei alle procedure.
Le tempistiche di intervento sono di volta in volta concordate con l’Appaltatore e comunque non oltre il limite di applicazione fissato dalla disposizione legislativa, regolamentare, dispositiva intervenuta.
A seguito del rilascio in produzione, una modifica o nuova funzionalità relativa alla manutenzione normativa diventa parte integrante dell'applicazione software e ad essa si applica quanto definito nelle restanti parti del presente Contratto.
In particolare, la presenza di problemi nell'operatività degli utenti dal momento in cui l'applicazione software non è più adeguata alla normativa in vigore, causa l'apertura di richieste che sono trattate come richieste di manutenzione correttiva.
La manutenzione normativa dell'applicazione software si applica negli stessi termini anche alle integrazioni realizzate con altri sistemi.
Articolo 8 – Documenti
L’Appaltatore si impegna a consegnare all’Amministrazione, in un numero congruo di copie sia in formato cartaceo che elettronico in lingua italiana, tutti i manuali, sia tecnici che operativi, che serviranno al corretto uso del sistema, in tutti i suoi aspetti, articolazioni e componenti.
Inoltre, deve essere consegnata all’Amministrazione, per approvazione, una procedura di gestione ed esecuzione delle tarature e delle verifiche intermedie del sistema.
La documentazione deve includere almeno:
1. Struttura software
2. Stato Avanzamento Lavori (SAL)
3. Check List di Xxxxxxxx che descrive i test da effettuare per approvare la fornitura;
4. Manuale Amministratore;
5. Manuale Utente;
6. Reportistica trimestrale relativa alle attività di assistenza e manutenzione.
Articolo 9 – Riunioni con l’Appaltatore
L’Appaltatore, inoltre, deve:
- presenziare, attraverso il referente del servizio, all’incontro che si terrà a seguito della sottoscrizione del presente Contratto, volto alla definizione del team di progetto e alla condivisione dello scenario generale;
- partecipare all’incontro del team di progetto finalizzato all’analisi dettagliata dei vari ambiti e alla definizione del piano delle attività;
- partecipare ad almeno un incontro del team per ogni modulo applicativo in cui verificare le funzionalità e le caratteristiche del software;
- partecipare agli incontri di SAL (Stato Avanzamento Lavori) – almeno due – nella fase di sviluppo del prodotto, durante i quali l’Appaltatore deve mostrare i progressi effettuati ed i risultati raggiunti fino a quel momento. Lo scopo di questi incontri sarà principalmente di governare meglio il processo di sviluppo e di indirizzarlo per tempo nella direzione corretta.
Articolo 10 – Formazione
È richiesto lo svolgimento presso la UOC Laboratorio di Prevenzione di adeguata attività di formazione e addestramento del personale addetto alla gestione del sistema.
Devono essere garantite almeno 5 giornate uomo/anno (intese come giornate intere di 7 ore o 10 mezze giornate di 3,5 ore) di formazione erogata su richiesta del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
La formazione verrà svolta on the job per gruppi di 10 persone.
A titolo meramente indicativo e non vincolante per l’Amministrazione, si forniscono di seguito i numeri delle risorse che potrebbe essere destinatari della formazione:
Tipologia | Risorse da formare |
Personale della UOC Laboratorio di Prevenzione | Circa 50 |
Personale della UOC SIA | 2 |
Laddove possibile la fornitura deve essere completa di training su video da utilizzare all’occorrenza.
Articolo 11 - Obblighi dell’Appaltatore
L’Appaltatore deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all’esercizio della sua attività.
L’Appaltatore si impegna, senza eccezione alcuna, a:
- garantire l’adempimento di tutte le clausole riportate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto;
- non sospendere le attività oggetto del presente Capitolato. Pertanto, l’Appaltatore si obbliga alla sua puntuale esecuzione anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo;
- consegnare, installare e collaudare il sistema entro le tempistiche stabilite nel presente Contratto (art. 3);
- ad assicurare, in caso di guasto bloccante dell’apparecchiatura, la risoluzione del problema entro il tempo massimo indicato nell’art. 7 del presente Contratto;
- tenere i corsi di formazione di cui al precedente art. 10 del presente Contratto, secondo le modalità e tempistiche concordate preventivamente con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
- adottare, nei confronti del proprio personale impiegato, ogni protezione e precauzione idonea ad evitare infortuni al personale e di appositi dispositivi D.P.I.;
- rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- retribuire il personale:
- dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente;
- Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e l’Appaltatore) – con obbligo di deposito, prima dell’utilizzazione, del contratto individuale.
L’insieme di tutte le componenti il sistema oggetto di noleggio full risk dovranno essere, tassativamente, nuove di fabbrica e di recente produzione, nonché rispondenti a tutte le vigenti normative di sicurezza ed alle caratteristiche tecniche richieste.
L’Appaltatore si impegna a rilasciare, su richiesta dell’Amministrazione, ogni certificazione o altro documento previsto dalla legge Nazionale sia da direttive CE.
Inoltre, si impegna al rilascio delle omologazioni, ovvero delle certificazioni CE emesse da organismo notificato o delle autocertificazioni di conformità CE che siano previste per ogni bene fornito, nonché di ogni altro documento richiesto dalla Stazione Appaltante.
L’operatore economico Appaltatore dovrà adottare idonee misure per non creare danni a persone o cose durante l’esecuzione dei lavori.
Le apparecchiature dovranno essere mantenute per tutta la durata del contratto dall’operatore economico Appaltatore in perfetto stato di funzionamento, rispettando pienamente le condizioni offerte in sede di gara. A tale scopo, come per qualsiasi altro motivo, le visite del personale dell’Appaltatore dovranno essere annotate in un apposito libretto di manutenzione di cui dovrà essere dotata ogni apparecchiatura per le manutenzioni e gli interventi.
Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:
- assume l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente Contratto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione a questa Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di
della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Inoltre, l’Appaltatore dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 5, D.M. 55/2013.
Articolo 13 - Fatturazione e pagamenti
§ 13.1 Fatturazione
Le prestazioni, rese nei modi prescritti dal presente Contratto, saranno oggetto di fatturazione da parte dell’Appaltatore come segue:
- servizi una tantum di formazione utenti da pagarsi “a corpo”, dopo il collaudo del sistema con esito positivo.
- servizi di assistenza e manutenzione “preventive/correttiva/legislativa” da fatturarsi periodicamente con canone trimestrale, a valle del collaudo con esito positivo.
L’Appaltatore invierà esclusivamente fattura elettronica riportante il numero e la data dell’ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.
Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx):
Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di Milano Sede legale: Corso Italia, 52 – 00000 Xxxxxx
Codice Fiscale: 09320520969
Partita IVA: 09320520969
Codice IPA: atsmetmi
Codice Univoco ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS
Dovrà, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web xxx.xxxxxxxx.xxx.xx per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.
Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), comunicato dall’Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l’Amministrazione non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. n. 66/2014.
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.
Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:
- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) comunicato dall’Amministrazione;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Xxxxx;
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d’ordine d’acquisto;
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile;
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, l’Appaltatore si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall’Amministrazione, ai sensi del D.M. n. 132 in data 24.08.2020.
Si informa, altresì, che, con D.M. 7 Dicembre 2018 il MEF ha introdotto, dal 1° Febbraio 2020 per le forniture, e dal 1° gennaio 2021 per i servizi, l’obbligo di trasmissione di tutti gli ordini di beni e servizi degli enti del Servizio Sanitario Nazionale tramite la piattaforma Nodo Smistamento Ordini (NSO), sviluppata da Sogei S.p.A., di cui al comma 412 della Legge di Bilancio n. 205/2017. Dopo l'entrata in vigore del NSO, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale al nodo stesso.
§ 13.2 Pagamenti
Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall’Amministrazione entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio dell’Agenzia. Tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima del collaudo con esito positivo.
L’Amministrazione provvederà a respingere la fattura, ai sensi del D.M. n. 132 del 24.08.2020, qualora:
- non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
- non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra la fornitura consegnata e quanto richiesto;
- non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.
Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’Appaltatore.
Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’Appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell’Amministrazione Appaltante.
L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente.
Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.
Per provvedere al pagamento l’Amministrazione Appaltante dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’Appaltatore.
Qualora il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’Amministrazione sarà tenuta all’osservanza di quanto disposto dal DPR 207/2010 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.
L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
Articolo 14 – Responsabilità per infortuni e danni. Assicurazione
È a carico dell’Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell’Amministrazione e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell’esecuzione del Contratto.
È, pertanto, responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori.
È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
L’Appaltatore deve stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazioni, polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, con un massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00 euro) per sinistro,
con il limite, relativamente alla garanzia RCO, di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00 euro) per persona infortunata, riportante una descrizione del rischio coerente con l’oggetto del presente Contratto e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore deve dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.
Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni di polizza non saranno mai opponibili a terzi.
Resta comunque ferma la responsabilità dell’Appaltatore per i danni non coperti dall’assicurazione e per quelli eccedenti il massimale assicurativo.
Articolo 15- Direttore dell’Esecuzione del contratto
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto è il Responsabile/Direttore/collaboratore _ della UOC/UOS dell’ATS _.
Articolo 16- Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)
Ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., l’Amministrazione ha predisposto e condiviso con l’Appaltatore il DUVRI, nel quale sono riportate le valutazioni ricognitive dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dalle esecuzioni contrattuali.
L’Amministrazione stima i costi da interferenza non soggetti a ribasso in € 100,00.
L’Appaltatore, nell’esecuzione contrattuale, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l’attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine, l’Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs.
n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell’attività oggetto del presente Contratto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte dell’aggiudicatario. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione di diritto del contratto.
Articolo 17 - Inadempienze e penalità
L’Amministrazione potrà controllare, in qualunque momento e attraverso le modalità che riterrà più opportune, l’attività svolta dall’Appaltatore e, dunque, il perfetto adempimento da parte dello stesso.
Il controllo della qualità ed accettabilità delle prestazioni verrà eseguito dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto o suo delegato, il cui giudizio sarà inappellabile.
Di seguito sono descritti gli indicatori di qualità e gli SLA previsti per misurare i diversi servizi oggetto del presente Capitolato.
§ 17.1 – RSCT: rispetto di una scadenza contrattuale
L’indicatore di qualità RSCT misura il rispetto delle scadenze temporali derivanti dalla documentazione contrattuale inclusa l’offerta tecnica dell’Appaltatore e/o pianificate in un piano di lavoro approvato. Il requisito si applica anche per le eventuali attività di manutenzione evolutiva.
Ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ad una scadenza contrattuale determina l’applicazione di una penale pari all’1‰ dell’importo contrattuale. La giornata lavorativa vale dalle 9 alle 18 dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. Il criterio si applica anche per le eventuali attività di manutenzione evolutiva.
Caratteristica | Efficienza | Sotto caratteristica | Prestazioni temporali |
Aspetto da valutare | Rispetto di una scadenza contrattuale | ||
Unità di misura | Xxxxxx lavorativi | Fonte dati | Documenti di pianificazione |
Periodo di riferimento | Durata contratto | Frequenza di misurazione | Ad evento |
Dati da rilevare | Per ciascuna scadenza vanno rilevati - Data prevista (data_prev) di una scadenza contrattuale - Data effettiva (data_eff) dell’evento contrattuale | ||
Regole di campionamento | Nessuna | ||
Formula | RSCT = data_eff – data_prev | ||
Regole di arrotondamento | Nessuna | ||
Valore di soglia | RSCT <= 0 | ||
Azioni contrattuali | Ogni giorno lavorativo di ritardo (RSCT > 0) determina la penale “Slittamento di una scadenza contrattuale” pari all’1‰ contrattuale. | ||
Eccezioni | Nessuna |
§ 17.2 – TNCO: tasso di casi di test eseguiti in collaudo con esito negativo
L’Appaltatore è tenuto alla predisposizione del piano di test (test unitari, test funzionali, di sistema, di sicurezza, di performance, ecc.) e all’esecuzione dei casi di test pianificati sino al loro esito positivo: ciò rappresenta la precondizione per la consegna del software realizzato e dunque per l’avvio del collaudo. A partire dal piano di test viene redatto il piano di collaudo.
L’indicatore di qualità TNCO misura il rapporto tra i casi di collaudo eseguiti con esito negativo ed il totale dei casi di collaudo previsti ed eseguiti in collaudo. Deve essere rilevato per ogni collaudo, compresi i collaudi successivi ad un precedente collaudo negativo.
Un rapporto tra i casi di collaudo eseguiti con esito negativo ed il totale dei casi di collaudo previsti ed eseguiti in collaudo superiore o uguale al 10% comporta l’applicazione di una penale pari all’1‰ del valore contrattualmente fissato per il servizio realizzativo nel contratto d’appalto. Il criterio deve essere applicato per ogni collaudo, compresi i collaudi successivi ad un precedente collaudo negativo.
Caratteristica | Affidabilità | Sotto caratteristica | Maturità |
Aspetto da valutare | Percentuale di casi di test eseguiti con esito negativo rispetto al totale dei casi di collaudo eseguiti | ||
Unità di misura | Punto percentuale | Fonte dati | Piano di Test – Realizzazione Rapporto di collaudo |
Periodo di riferimento | La durata della fase di collaudo dell'obiettivo | Frequenza di misurazione | Al termine della fase di collaudo dell’obiettivo |
Dati da rilevare | - casi di test pianificati, eseguiti con esito negativo in collaudo (N_test_not_ok) - casi di test eseguiti in collaudo (Tot_test) | ||
Regole di campionamento | Nessuna | ||
Formula | TNCO = (N_test_not_ok / Tot_test) * 100 | ||
Regole di arrotondamento | Il risultato della misura va arrotondato: per difetto se la parte decimale è < 0,5 per eccesso se la parte decimale è > 0,5 | ||
Valore di soglia | TNCO <= 10 % | ||
Azioni contrattuali | Il non rispetto del valore di soglia comporterà l’applicazione della penale una tantum “Test negativi in collaudo” pari all’1‰ del valore contrattualmente fissato per il servizio realizzativo nel contratto di fornitura. Il nuovo collaudo inizierà alla data fissata da ATS. | ||
Eccezioni | Nessuna |
§ 17.3 – GSCO: giorni di sospensione del collaudo
Con l’indicatore GSCO si vuole controllare il numero di giorni in cui è stato sospeso il collaudo per cause imputabili all’Appaltatore.
Un ritardo di oltre un giorno lavorativo rispetto alla data di collaudo concordata determina l’applicazione di una penale
una tantum pari all’1‰ dell’importo fissato per il servizio realizzativo nel Contratto.
Affidabilità | Sottocaratteristica | Maturità | |
Aspetto da valutare | Numero complessivo di giorni in cui è stato sospeso il collaudo di un obiettivo per cause imputabili al Fornitore | ||
Unità di misura | Xxxxxx lavorativo | Fonte dati | Comunicazioni di sospensione del collaudo e di ripresa |
Periodo di riferimento | Durata collaudo | Frequenza di misurazione | Al termine del collaudo |
Dati da rilevare | Data della singola sospensione collaudo (Data_sospensionej) Data della singola di ripresa del collaudo (Data_ripresaj) Numero di sospensioni del collaudo (Nsosp) | ||
Regole di campionamento | Si applica a tutte le sospensioni del collaudo (sia per la prima che, qualora capiti, per le successive) | ||
Formula | 𝐺𝑆𝐶𝑂 = ∑Nsosp(𝐷𝑎𝑡𝑎_𝑟𝑖𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 – 𝐷𝑎𝑡𝑎_𝑠𝑜𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 ) 1 i i | ||
Regole di arrotondamento | Nessuna | ||
Valore di soglia | GSCO = 0 | ||
Azioni contrattuali | Per ogni giorno lavorativo eccedente la soglia, ATS applicherà la penale “Sospensione del collaudo” pari all’1‰ dell’importo fissato per il servizio realizzativo nel contratto di fornitura. | ||
Eccezioni | Nessuna |
§ 17.4 – DAES: difettosità in avvio in esercizio
Con questo indicatore DAES si vuole rilevare, per ogni obiettivo realizzativo rilasciato in esercizio, il numero di malfunzionamenti bloccanti e non bloccanti, nel periodo di riferimento.
Si stabilisce che la fase di avvio in esercizio duri due mesi a partire dal rilascio del software in produzione; questo criterio vale per il primo rilascio del sistema in produzione e per ogni successivo (è quindi compresa la manutenzione evolutiva). Entro tale periodo un numero di errori (bloccanti, non bloccanti) oltre le soglie stabilite (al primo errore bloccante; oltre i tre errori non bloccanti) determina l’applicazione di una penale pari al pari all’1‰ dell’importo contrattualmente calcolato per l’obiettivo realizzativo.
Caratteristica | Affidabilità | Sottocaratteristica | Maturità |
Aspetto da valutare | Difettosità in avvio di esercizio, ovvero 2 mesi dopo il rilascio in produzione. | ||
Unità di misura | Difettosità | Fonte dati | Sistema di tracciatura |
Periodo di riferimento | Fase di avvio in esercizio | Frequenza di misurazione | Al termine del periodo di riferimento |
Dati da rilevare | Numero totale di malfunzionamenti non bloccanti delle funzionalità utente nuove o modificate dall’obiettivo rilevati durante il periodo di riferimento (N_malfunz_no_bl). Numero totale di malfunzionamenti bloccanti delle funzionalità utente nuove o modificate dall’obiettivo rilevati durante il periodo di riferimento (N_malfunz_bl) | ||
Regole di campionamento | Nessuna |
Valore Soglie | DAES (bloccanti) = 0 DAES (non bloccanti) <= 3 |
Regole di arrotondamento | Nessuna |
Azioni contrattuali | Per ciascun errore eccedente il valore di soglia ATS applicherà la penale “Eccesso di malfunzionamenti in avvio di esercizio” pari all’1‰ dell’importo contrattualmente calcolato per l’obiettivo realizzativo |
§ 17.5 – TROI: tempestività di ripristino dell’operatività in esercizio (per singolo intervento)
L’indicatore TROI misura il livello di servizio di ogni intervento di ripristino dell’operatività del software applicativo in esercizio, eseguito nel periodo di riferimento. La giornata lavorativa vale dalle 8 alle 18 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì.
Caratteristica | Efficienza | Sottocaratteristica | Efficienza temporale | ||
Aspetto valutare | da | Tempestività di ripristino dell'operatività del software applicativo in esercizio a seguito di un malfunzionamento | |||
Unità di misura | Ore solari per errori bloccanti, lavorative negl altri casi (a multipli di mezze giornate lavorative) | Fonte dati | Sistema di comunicazioni | tracciatura | o |
Periodo riferimento | di | Il trimestre precedente la rilevazione | Frequenza misurazione | di | Trimestrale |
Dati da rilevare | Avvio del processo di risoluzione del malfunzionamento: data, ora e minuti comunicazione al Fornitore [fase attivazione] (inizio) Termine della risoluzione del malfunzionamento: data, ora e minuti fine esecuzione [fase esecuzione] (termine) Tempo di sospensione della risoluzione del malfunzionamento (sospensione) a causa dell'indisponibilità dell'ambiente di correzione, o per ragioni non imputabili al Fornitore (TRO) |
Riassumendo: stabilito che la giornata lavorativa va dalle 8 alle 18 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì, il criterio prevede che trimestralmente si calcolino i tempi di ripristino dell’operatività di ogni richiesta di intervento di manutenzione correttiva. La soglia massima di intervento per il ripristino da errori bloccanti, al netto dei periodi di tempo (sospensione) non imputabili all’Appaltatore, è di 4 (quattro) ore solari. La soglia massima di intervento per il ripristino da errori non bloccanti, al netto dei periodi di tempo (sospensione) non imputabili all’Appaltatore, è di 2 (due) giorni lavorativi considerando quanto definito per la giornata lavorativa. Per ogni singolo intervento che eccede la relativa soglia, l’Amministrazione applicherà una penale pari all’1‰ per errori bloccanti o pari allo 0,5‰ per errori non bloccanti dell’importo contrattualmente definito per il servizio di correttiva, compreso il software rilasciato (realizzato o modificato) dall’aggiudicatario durante il periodo di vigenza contrattuale.
i
Regole di campionamento | Nessuna | ||
Formula | TROI = termine – inizio – TRO (ore, minuti) | ||
Regole di arrotondamento | Nessuna | ||
Valore di soglia | TROI | Bloccante: ≤ 4 ore solari | Non Bloccante: ≤ 2 gg lavorativi (esclusi sabato e festivi) |
Azioni contrattuali | Il superamento del valore di soglia comporterà l’applicazione della penale “Ripristino dell’operatività in esercizio” così definita: pari all’1‰ per errori bloccanti o pari allo 0,5‰ per errori non bloccanti dell’importo contrattualmente definito per il servizio di correttiva per malfunzionamenti sul sw affidato al servizio di correttiva ad inizio fornitura; pari all’1‰ per errori bloccanti o pari allo 0,5‰ per errori non bloccanti del valore complessivo del servizio realizzativo per i malfunzionamenti su software rilasciato (realizzato o modificato) dal fornitore durante la fornitura. | ||
Eccezioni | Nessuna |
§ 17.6 – CSR: interventi di manutenzione correttiva recidivi
L’indicatore CSR misura il grado di efficacia degli interventi di manutenzione misurando la percentuale di errori che si ripresentano dopo l’intervento correttivo.
Ricapitolando: l’Amministrazione trimestralmente valuterà il numero di interventi di manutenzione correttiva recidivi, ovvero segnalati sul sistema di tracciatura relativi allo stesso malfunzionamento. Per ogni intervento recidivo (già la prima riapertura di una segnalazione sul medesimo malfunzionamento rende l’errore recidivo), l’Amministrazione applicherà una penale pari all’1‰ dell’importo contrattualmente definito per il servizio di correttiva, compreso il software rilasciato (realizzato o modificato) dall’Appaltatore durante il periodo di vigenza contrattuale.
Caratteristica | Affidabilità | Sottocaratteristica | Maturità |
Aspetto da valutare | Numero di interventi di manutenzione correttiva recidivi, cioè relativi allo stesso modulo per lo stesso malfunzionamento. | ||
Unità di misura | Case recidivi | Fonte dati | Sistema di tracciatura o comunicazioni |
Periodo di riferimento | Trimestre precedente la rilevazione | Frequenza di misurazione | Trimestrale |
Dati da rilevare | Numero di interventi di manutenzione correttiva segnalati sul sistema di tracciatura per lo stesso malfunzionamento (Ncase_ricorsivi) | ||
Regole di campionamento | Nessuna |
Formula | CSR = Ncase_ricorsivi |
Regole di arrotondamento | Nessuna |
Valore di soglia | CSR = 0 |
Azioni contrattuali | Ogni caso recidivo eccedente il valore di soglia comporterà l’applicazione della penale “Interventi di manutenzione correttiva recidivi” pari all’1‰ dell’importo contrattualmente definito per il servizio. |
Eccezioni | Nessuna |
§ 17.7 – TRRI: tempestività di risoluzione delle richieste di assistenza
L’indicatore di qualità TRRI misura l’efficacia della prestazione mediante la percentuale di chiamate risolte od inoltrate al gruppo responsabile della risoluzione (es. manutenzione correttiva) dopo aver identificato la causa.
L’Amministrazione trimestralmente valuterà il numero di richieste di assistenza effettuate ed il relativo tempo di risoluzione od inoltrate al gruppo responsabile della risoluzione (es. manutenzione correttiva) dopo aver identificato la causa. Occorre considerare il numero di richieste di assistenza risolte entro le 4 (quattro) ore e rapportarlo rispetto al numero totale di richieste effettuate nel trimestre: il risultato della misura va arrotondato al punto percentuale, ovvero per difetto se la parte decimale è <= 0,5, per eccesso se la parte decimale è > 0,5. Per ogni 5 punti percentuale inferiore al 99% o sua frazione, l’Amministrazione applicherà una penale pari all’1‰ dell’importo contrattualmente previsto per il relativo servizio di gestione.
Caratteristica | Efficienza | Sottocaratteristica | Efficienza temporale | |||||
Aspetto da valutare | Tempestività di risoluzione delle richieste di assistenza | |||||||
Unità di misura | Punto percentuale | Fonte dati | Strumento di tracciatura o comunicazioni | |||||
Periodo riferimento | di | Trimestre rilevazione | precedente | la | Frequenza misurazione | di | Trimestrale | |
Dati da rilevare | - Data e Ora (hh/mm) di ricezione della richiesta (Data_ricezione) - Data e Ora (hh/mm) della effettiva risoluzione della richiesta/inoltro gruppo con diagnosi (Data_risoluz) - Numero totale richieste di assistenza pervenute nel periodo di riferimento | |||||||
Regole campionamento | di | Vanno considerate tutte le richieste di assistenza pervenute |
Formula | TRRI = Num_richieste(T_risoluz <= 4 ore) / Num_richieste_pervenute dove: T_risoluz =Data_risoluz – Data_ricezione |
Regole di arrotondamento | Il risultato della misura va arrotondato al punto percentuale: - per difetto se la parte decimale è <= 0,5 - per eccesso se la parte decimale è > 0,5 |
Valore di soglia | TRRI ≥ 99% |
Azioni contrattuali | Per ogni 5% o frazione inferiore al valore di soglia l’Amministrazione applicherà la penale “Mancata Tempestività nella risoluzione delle richieste di assistenza” pari all’1‰ dell’importo contrattualmente previsto per il relativo servizio di gestione |
Eccezioni | Nessuna |
§ 17.8 – NC: rilevamento non conformità in esercizio
In caso di non conformità dell’infrastruttura di erogazione del servizio a carico dell’Appaltatore, rilevate nel corso delle sessioni di audit periodiche da parte di una commissione ATS, l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l’applicazione di penali secondo quanto previsto dal presente Contratto. Le penali di non conformità saranno del 2‰ dell’intero costo contrattuale e/o di € 400,00 per ogni giorno di ritardo sulla messa in conformità dell’infrastruttura informatica rispetto alle difformità rilevate nell’audit.
In ogni caso, il valore delle penali applicate dall’Amministrazione non potrà superare la soglia di cui all’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i.
Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali sopra riportate, sono contestati formalmente all’Appaltatore che deve comunicare all’Amministrazione le proprie controdeduzioni in merito, nel termine di giorni 5 (cinque) consecutivi dalla stessa contestazione, o diversa tempistica, a seconda della tipologia e gravità dell’inadempienza.
L’Amministrazione si riserva, a seconda della gravità dell’inadempimento, di assegnare un termine inferiore all’Appaltatore (anche 1 giorno solare) per la formulazione delle controdeduzioni.
Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’Appaltatore le penali come sopra stabilito.
In caso di recidiva, la penale potrà essere triplicata, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno causato. L’Amministrazione, dopo l’applicazione di 4 (quattro) penalità calcolate sull’anno contrattuale, anche di natura diversa, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’Appaltatore ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’Amministrazione stessa un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal DEC, si riservano il diritto di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla
risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.
Per le penalità applicate sarà richiesta all’Appaltatore l’emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, da parte dell’Amministrazione, dei pagamenti.
L’Amministrazione, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, avrà il diritto di approvvigionarsi presso altri operatori economici, di escutere la garanzia definitiva, ponendo a carico dell’Appaltatore tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.
La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto dei maggiori costi derivanti dall’assegnazione del servizio ad altro operatore economico, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da un ritardo nell’esecuzione medesima (art. 1223 codice civile).
Articolo 18 - Risoluzione del contratto
L’Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’Amministrazione può risolvere il contratto con l’Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Amministrazione;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'Appaltatore si è trovato, dopo la sottoscrizione del presente Contratto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice.
L’Amministrazione deve, inoltre, risolvere il presente Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- si verifichi un’ipotesi di non rispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche delle stesse descritte nel presente Contratto d’Appalto, ovvero nel caso in cui l’Appaltatore non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali. In tale caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare all’Appaltatore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti;
- si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente Contratto d’Appalto;
- si siano verificati violazioni di norme e principi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal vigente Codice di Comportamento approvato dall’Amministrazione , nonché dal Piano Treinnale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- si siano verificate violazioni di uno degli impegni previsti dall’art. 3 del “Patto di Integrità in materia di contratti pubblci della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale” di cui alla DGR n. X/1751 del 17.06.2019, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del medesimo.
- sia realizzato subappalto non autorizzato dall’Amministrazione;
- sia accertato il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del contratto);
- sia sospesa l’esecuzione delle prestazioni da parte dell’Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dall’Amministrazione);
- ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente Contratto d’Appalto;
- l’Appaltatore non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell’art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente Contratto;
- si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge, dal presente Contratto d’Appalto;
- in caso di collaudo con esito negativo.
La risoluzione opere di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verifica quando l'Amministrazione provvede a comunicare all’Appaltatore in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..
Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione interessata, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto.
Nei casi sopra previsti, l’Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento delle attività oggetto del presente Contratto ad altro operatore.
Articolo 19- Recesso
In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In particolare, l’Amministrazione Appaltante ha diritto, ai sensi dell’art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente all’Appaltatore:
1. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’Appaltatore è obbligato a comunicare all’Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
2. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture dell’Amministrazione Appaltante;
3. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o ARIA S.p.A. attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto della presente procedura;
4. qualora disposizioni nazionali o regionali dovessero riflettersi, anche indirettamente, sulle prestazioni oggetto del presente Contratto;
5. in caso di xxxxxx di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall’ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
6. qualora risultassero modificate o venute meno le condizioni iniziali previste dal presente Contratto d’Appalto;
7. per motivi di interesse pubblico.
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con l’Amministrazione Appaltante, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima Amministrazione.
In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguite, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito.
L’Appaltatore deve comunque, se richiesto dal DEC, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell’Amministrazione medesima, provocare danno alla stessa, fino al subentro di altro operatore economico.
Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione del servizio e al pagamento delle consegne effettuate.
Non è consentito il recesso da parte dell’Appaltatore.
Articolo 20 – Codice del Comportamento, Piano Anticorruzione Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage
L’Amministrazione informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al Codice di Comportamento, inteso come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell’ATS sono tenuti ad osservare e delle responsabilità dell’Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).
Il suddetto Codice è stato adottato dall’ATS della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione n. 43 del 22.01.2021 ed è reperibile sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione.
L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e e della Trasparenza 2022-2024, adottato dall’Amministrazione con Deliberazione n. 36 del 28.01.2022.
L’Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nel presente Contratto, l’obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Inoltre, si rammenta quanto statuito dall’art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 che ha introdotto, all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
Articolo 21 – Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità
§ 21.1– Obblighi dell'Appaltatore e delle filiere dei subcontraenti
L'Appaltatore ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della Clausola T&T. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Appaltatore ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte. Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.
Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniturepubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (…)>>.
Comma 5, lett. h), art. 80, Dlgs 50/2016: <<Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (…) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55>>.
§ 20.2 – Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice
L'Amministrazione aggiudicatrice, l'Appaltatore e gli operatorieconomici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pienorispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto.
Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasititolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>
Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, ilrispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Appaltatore.
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Appaltatore chein quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.
§ 21.3 – Informazioni da inserire nella scheda T&T
Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramiteSPID e/o CNS è l'Appaltatore. Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto.
L’obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazionedella scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all’Appaltatore.
l'Appaltatore nella scheda T&T dovrà inserire tutti i dati di cui all’Allegato 2 della DGR XI/5408 del 25.10.2021.
§ 21.4 – Tempi e Modalità di trasmissione
La compilazione della scheda T&T a cura dell’Appaltatore avviene contestualmente con la trasmissione all’Amministrazione della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).
La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all’istruttoria compiuta.
§ 21.5 - Sanzioni e penali
A norma di quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all’interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.
La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Appaltatore, è causa ostativa all’ingresso in cantiere del Subcontraente.
È equiparato al caso dell’omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all’ Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.
In tal caso l’Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti.
Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.
Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all’ 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.
Nel caso l'Amministrazione accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazionifornite.
Articolo 22 – Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente rapporto contrattuale nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sia a livello europeo e nazionale, che regionale e specifica di settore.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è ATS della Città Metropolitana di Milano.
La società _ _è designata responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Ue 2016/679.
In qualità di Responsabile, la suddetta società è tenuta all’osservanza di specifici obblighi attribuiti dal citato Regolamento, nonché degli obblighi verso il Titolare, delle disposizioni e delle istruzioni documentate dello stesso, che sono specificate nel presente articolo.
Audit e Ispezioni
La ATS della Città Metropolitana di Milano, nella sua qualità di Titolare dei dati, si riserva la possibilità di effettuare audit e verifiche ispettive sulla corretta ed efficace attivazione delle misure di sicurezza e sull’osservanza degli obblighi regolamentari e normativi in materia.
Il Responsabile consentirà l’accesso alla documentazione relativa al trattamento ed alle proprie sedi su semplice richiesta.
Responsabilità e Manleva
Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Titolare da ogni responsabilità e/o danno, anche nei confronti di terzi, nonché degli Interessati al trattamento, per azioni ed omissioni, inadempimenti di qualunque natura, imputabili allo stesso Responsabile, ai soggetti/operatori da esso autorizzati e dai subresponsabili. La responsabilità del Responsabile in materia di protezione dei dati personali e di cui agli artt. 28 c.10, 82, 83 e 84 del Regolamento Ue 2016/679, che si richiamano espressamente, rientra nel quadro della responsabilità contrattuale e delle sue eventuali conseguenze così come disciplinata della presente Lettera Contratto.
In particolare, si specifica che – in caso di inosservanza degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali – l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Ente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Obblighi del Responsabile del trattamento dei dati personali
In particolare, il Responsabile è tenuto a:
1. garantire che i dati personali – oggetto di trattamento – siano trattati esclusivamente per le finalità connesse al rapporto giuridico da cui hanno origine ed in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
2. autorizzare per iscritto i soggetti che effettueranno il trattamento affidato, nonché impartire le necessarie istruzioni operative e definire le relative misure di sicurezza da osservare;
3. sovraintendere e vigilare che da parte dei soggetti autorizzati sia rispettata la normativa vigente in materia di protezione dei dati, le istruzioni impartite e applicate le misure di sicurezza, nonché mantenuto il segreto professionale e gli eventuali obblighi di riservatezza connessi;
4. mettere in atto misure di sicurezza adeguate al rischio, alla natura, all’oggetto, al contesto e alle finalità del trattamento affidato, in conformità all’art. 32 del Regolamento Ue 2016/679;
5. dotarsi di strumenti idonei ad assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi informatici, nonché di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
6. adottare idonee misure di sicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati;
7. adottare le misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, e consentendo l’esercizio di tali diritti, sia direttamente sia in collaborazione con il Titolare, in conformità al capo III del Regolamento Ue;
8. redigere e aggiornare periodicamente, in base alla tipologia e natura dei dati trattati, un documento di analisi dei rischi effettivi del trattamento e sulla efficacia delle relative misure adottate;
9. curare e tenere a disposizione del Titolare e dell’Autorità di controllo, il Registro delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare ed il Registro delle violazioni dei dati;
10. dimostrare e attestare la conformità del trattamento alle disposizioni normative ed alle misure disposte dal titolare, garantendo la tracciabilità delle azioni compiute e la relativa documentabilità;
11. conservare i dati trattati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per il periodo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi o ai compiti sopra indicati e per perseguire le finalità del trattamento e/o in base ad obblighi di legge;
12. ai sensi dell’art. 33 c. 2 del Regolamento UE 2016/679, segnalare al titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione di dati personali e di incidenti che possano compromettere la sicurezza dei dati, e a seconda dei casi, adottando direttamente e/o proponendo l’adozione di tempestive e adeguate misure di sicurezza;
13. informare, consultare e collaborare con il Titolare per tutte le questioni rilevanti anche ai fini di legge (es. richieste del Garante, delle Autorità Pubbliche, degli interessati, valutazioni di impatto, data breach etc) e per la loro risoluzione;
14. collaborare con il Garante della protezione dei dati personali nello svolgimento delle sue funzioni, riscontrando le eventuali richieste e attuando i provvedimenti adottati dallo stesso,
15. comunicare l’adesione a codici di condotta e/o a schemi di certificazioni, sigilli e marchi, che avranno l’efficacia prevista dal Regolamento Ue, ai sensi degli artt. 40 e 42.
16. comunicare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali, se nominato e/o del Referente Privacy.
Al Responsabile è vietato:
1. diffondere, comunicare e/o trasferire i dati personali a terzi senza previa informazione e/o autorizzazione del Titolare;
2. effettuare trattamenti non finalizzati all’esecuzione del Contratto affidato e/o nuovi trattamenti non previamente autorizzati dal Titolare.
La designazione a Responsabile del trattamento non comporta diritti a specifici compensi e/o indennità, poiché l’attività di trattamento è necessariamente intrinseca all’adempimento dell’attività contrattuale.
La designazione a responsabile del trattamento ha la medesima durata della presente Lettera Contratto.
Articolo 23 - Obblighi di riservatezza
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e abbia comunque conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto, per tutta la durata dello stesso.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ATS ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne.
Articolo 24 - Deposito cauzionale
A garanzia dell’osservanza degli obblighi contrattuali, si dà atto che l’Appaltatore ha stipulato, quale deposito cauzionale definitivo, polizza fideiussoria n. _ rilasciata da _ per una somma garantita di € euro _).
Articolo 25 - Documenti che fanno parte del contratto
Costituiscono parti integranti del presente Contratto il Contratto Speciale d’Appalto e i suoi allegati, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, l’offerta tecnico – qualitativa e l’offerta economica prodotte in sede di partecipazione alla gara dall’Appaltatore [altra eventuale documentazione], anche se non materialmente allegati.
Articolo 26 - Foro competente
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie relative agli obblighi contrattuali è competente, il Foro di Milano.
Articolo 27 - Spese bollatura del contratto
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il Contratto.
E’, inoltre, a carico dell’Appaltatore l’imposta di bollo che viene assolta virtualmente in ragione di 16,00 euro ogni 4 pagine di foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972), mediante pagamento con PaoPA.
Articolo 28 - Clausola finale
Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto. Amministrazione Appaltante e Appaltatore dichiarano, quindi, di approvare specificamente le singole clausole nonché il loro insieme.
Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del contratto non comportano l’invalidità e l’inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravviverà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Per l’Appaltante Per l’Appaltatore
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
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