La durata. Il contratto di affitto, in tutte e due le sue tipologie, ha una durata di quindici anni rinnovabili per un pari periodo se non viene data una disdetta entro l’anno precedente la scadenza del contratto. Il conduttore ad ogni modo può sempre recedere dal contratto con un preavviso di un anno. Si ritiene applicabile il termine di durata massima previsto per le locazioni in generale, pari a trent’anni, di cui all’art. 1573 c.c.
La durata. Il contratto deve avere una durata determinata o determinabile. La durata è funzionale all’esecuzione del risultato (infatti è espressamente previsto che il contratto si estingua al momento della realizzazione del progetto). Approfondimenti (Art. 67, d.lgs. n. 276/2003; Circolare Ministeriale n. 1/2004) Si differenzia dal contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, laddove il termine indica esclusivamente il periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore per lo svolgimento delle mansioni contrattualmente previste. I compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono: essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità nella area geografica della sede di lavoro, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento (art. 1, comma 711, legge finanziaria per l’anno 2007) La malattia e l’infortunio del lavoratore comportano solo la sospensione del rapporto (che però non è prorogato e si estingue alla scadenza). Il committente può comunque recedere: ➢se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ➢se la sospensione si protrae per un periodo superiore a 30 gg. per i contratti di durata determinabile. Comporta la sospensione del rapporto e la proroga dello stesso per 180 gg. Quanto previsto dalla disciplina legale può essere derogato dalle parti con una pattuizione più favorevole al lavoratore contenuta nel contratto individuale. Il D.M. 12 luglio 2007 ha esteso alle collaborazioni a progetto il divieto di adibire al lavoro le donne in gravidanza così come disciplinato dal decreto legislativo n. 151 del 2001, agli articoli 16, 17 e 20. Conseguentemente è vietato adibire le lavoratrici a progetto al lavoro nei seguenti casi: ➢ durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e, ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; ➢ durante i 3 mesi successivi al parto; ➢ durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.
La durata. (art. 62, co. 1, d.lgs. n. 276/2003) Approfondimenti (art. 67, d.lgs. n. 276/2003; Circolare Ministeriale n. 1/2004)
La durata. Luogo e modalità di esecuzione della ricerca
La durata. L'impresa fornitrice può assumere il lavoratore: • a tempo determinato, per la durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice; • a tempo indeterminato, in questo caso il lavoratore rimane a disposizione dell'impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso un'impresa utilizzatrice. In caso di assunzione a tempo determinato è consentito il part-time se il contratto collettivo di riferimento dell'impresa utilizzatrice lo prevede. Il periodo di assegnazione iniziale può essere prorogato per un massimo di 4 volte e per una durata complessiva delle proroghe non superiore a 24 mesi. Il lavoratore deve essere informato della durata temporale della proroga con un anticipo di 5 giorni rispetto alla scadenza iniziale. Le proroghe devono essere formalizzate con atto scritto e con il consenso del lavoratore. In caso di sostituzione di lavoratore assente, per consentire il trasferimento di informazioni utili per l'avvicendamento del lavoratore sostitutivo, è possibile: • anticipare l'assunzione del sostituto per un periodo pari a 20 giorni (per i lavoratori del gruppo A), 10 giorni (per i lavoratori del gruppo B) e 5 giorni (per i lavoratori del gruppo C); • posticipare la cessazione del lavoratore sostituito, rispetto alla data prevista, fino ad una settimana.
La durata. 1. Il presente accordo avrà validità ed efficacia a decorrere dall’1/4/2022 al 31/12/2028, salvo eventuale prosecuzione tecnica e/o modificazioni che dovessero essere introdotte alla vigente normativa in materia.
2. Per tutto quanto non contemplato agli atti e provvedimenti di proroga del servizio richiamati in premessa, il presente accordo trova altresì applicazione ai fini di disciplina del periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2022.
La durata. Il recesso nale e delle qualita` personali del lavoratore ben al di la` degli stretti limiti temporali del periodo di prova. Oltre alla forma scritta, l’ordinamento impone la predeterminazione del- la durata massima della prova, normalmente stabilita dai contratti collettivi in misura non superiore a un semestre e differenziata per operai ed impie- gati (oltre che per i dirigenti)24. In ogni caso, la L. n. 604/1966 (art. 10) – dichiarandosi comunque applicabile al rapporto in prova ogni qualvolta siano decorsi sei mesi dall’inizio dello stesso – pone indirettamente un limite legale alla prova, con la conseguenza che, anche a volerla prolungare, il rap- porto acquistera` comunque una stabilita` , una volta trascorso il semestre25. Proprio perche´ la L. n. 604/1966 ha lasciato fuori dal proprio ambito appli- cativo il lavoro in prova, il recesso datoriale non richiede, in questo caso, preavviso e sussistenza di presupposti giustificativi (i motivi)26, con conseguen- te discrezionalita` della valutazione sottesavi27 (v. cap. X, sez. A, § 13.3). A fronte di cio` , resta, pero` , sempre sindacabile l’uso distorto del potere impren- ditoriale, a tutela del diritto del prestatore a non subire licenziamenti arbitra- ri28; sicche´ il giudice xxx xxxxx` dichiarare l’invalidita` del recesso ex art. 1345 cod. civ. ogni qualvolta il lavoratore dimostri che allo scioglimento unilaterale del vincolo negoziale abbia concorso un motivo non attinente all’esperimento della prova, quindi, illecito29. La ricorrenza del motivo illecito viene presunta quando risulti che nei fatti e` mancato, per l’esiguita` della durata o per altre ragioni, un esperimento adeguato30. Questioni sono sorte in ordine alle conseguenze dell’invalidita` del recesso. L’opinione piu` recente ritiene che l’effetto possa essere solo quello della pro- secuzione dell’esperimento fino alla scadenza del termine prefissato, o, in al- ternativa, del risarcimento del danno31. L’assenza di qualsivoglia requisito formale per il recesso e` stata confermata altresı` in riferimento all’invalido assunto obbligatoriamente (v. cap. III, sez. A, § 5), con cui i giu- dici ritengono validamente stipulabile un patto di prova, pur nel quadro di penetranti
La durata. La presente convenzione decorre dal 1.1.2005 o dalla diversa data di effettiva messa a regime degli interventi come previsto dall’art.22 dell’Accordo di Programma e fino al termine di vigenza dell’Accordo; qualora allo scadere l’Accordo sia rinnovato, essa si intende rinnovata per la stessa durata, fatta salva per ciascuno degli enti sottoscrittori la facoltà di recedere mediante la semplice comunicazione, da effettuarsi per iscritto entro i tre mesi antecedenti la data di scadenza.
La durata. La durata che deve essere sufficiente a coprire la maggior parte della “economic life” degli asset realizzati. In caso contrario, l’EPC sarà escluso, in via automatica, dal cono d’ombra delle indicazioni contenute nella Guida.
La durata. La durata dell’obbligo di riservatezza è un aspetto su cui prestare particolare attenzione. In Italia, gli accordi di riservatezza, a differenza degli accordi di non concorrenza, non hanno una durata massima prevista dalla legge. Limitazioni quanto alla durata e alla possibilità di concludere detti accordi possono sussistere, in base alla normativa antitrust, per imprese in posizione dominante o operanti in particolari contesti di mercato. Generalmente, quindi, il nostro accordo di riservatezza potrà avere una durata limitata nel tempo o potrà essere a tempo indeterminato. Nel caso in cui il nostro AdR abbia durata limitata, dobbiamo valutare se effettivamente le nostre informazioni possano circolare liberamente dopo quel periodo, senza creare alcun nocumento. Occorrerà poi prestare attenzione anche all’eventuale facoltà per le parti di recedere dall’accordo. Se dico – per esempio – che tu parte ricevente sei obbligato a mantenere segrete le mie informazioni per 3 anni dalla data di sottoscrizione dell’accordo e poi scrivo che la parti hanno facoltà di recedere dall’accordo stesso con preavviso di 3 mesi … cosa succede? Che l’obbligo di segretezza imposto alla parte ricevente può essere facilmente aggirato. Potrebbe essere opportuno inserire nell’accordo una durata a tempo indeterminato, che implica che l’obbligo di segretezza permane sino a quando le informazioni oggetto dell’accordo non saranno di pubblico dominio (chiaramente, non per colpa della parte ricevente). In alternativa, si può redigere un contratto a tempo determinato con la specifica per cui, nonostante la risoluzione del contratto, la parte ricevente si impegna a rispettare gli obblighi di segretezza sino a che le informazioni oggetto dell’accordo rimangono segrete ai sensi degli artt. 98 e 99 codice proprietà industriale. Di seguito, un esempio di clausola di questo tipo: “This Agreement shall come into force upon the Effective Date and shall terminate automatically after 1 (one) year from the date of its last signature. Notwithstanding the expiry of this Agreement, the Receiving Party undertakes to comply with the secrecy obligations herein set forth until the Confidential Information remains as such in accordance with articles 98 and 99 of Legislative Decree no. 30/2005 (Intellectual Property Code) and, in any case, for not less than 3 (three) years from the Effective Date”.