SC: Attivazione Clausole campione

SC: Attivazione. Il servizio di consulenza specialistica (SC) è attivato dall’Amministrazione a fronte di una specifica esigenza di consulenza specialistica. Tramite GSA l’Amministrazione aprirà un ticket di richiesta per il Servizio di Consulenza Specialistica indicando i seguenti elementi minimi: • la tipologia di intervento da effettuare (studio di fattibilità, formazione specialistica, etc.); • l'ambito di applicazione dell'intervento; • la durata massima di esecuzione dell'intervento; • il referente dell'intervento per l’Amministrazione Per ogni richiesta di Consulenza Specialistica, similmente a quanto avviene per l’attivazione di una MEV, la DA dovrà effettuare una valutazione tecnica in grado di fornire all’Amministrazione un documento di “progettazione di massima” che racchiuda le seguenti informazioni minime: • individuazione delle esigenze che l'intervento dovrà soddisfare; • stima della durata dell'intervento, espressa in giorni/uomo convenzionali; • individuazione delle possibili soluzioni da adottare; • descrizione dettagliata delle attività; • cronoprogramma con la pianificazione delle attività; • analisi SWOT dell’intero intervento; • priorità assegnata all’intervento; • arte dell’Amministrazione, ove necessario; Il documento di “progettazione di massima” stilato dalla DA dovrà essere allegato da questa al ticket di richiesta sullo strumento GSA. Qualora necessario l’Amministrazione e la DA concorderanno un calendario di sedute di revisione congiunta del servizio per la verifica del corretto svolgimento delle attività, alle quali parteciperanno i referenti dello specifico intervento. Come per le MEV, in caso di accettazione dell’intervento mediante l’approvazione del documento di “progettazione di massima” effettuata dall’Amministrazione dallo strumento GSA, la stima dell’impegno necessario misurerà l’onere economico riconosciuto alla DA per l’esecuzione dell’attività. Tale valore andrà ad erodere il budget messo a disposizione per la Linea2.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).