SCIPPO Clausole campione

SCIPPO. Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
SCIPPO. Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.
SCIPPO. Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene così come disciplinato dall’art. 624 bis comma 2 del Codice Penale.
SCIPPO asportazione strappando le cose assicurate di mano al personale addetto;
SCIPPO. Il reato previsto agli artt. 624 e 625 del Codice Penale commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
SCIPPO. E’ il Furto commesso strappando il bene mobile di mano o di dosso alla persona che lo detiene.
SCIPPO. La fattispecie penale prevista dal combinato disposto agli artt. 624 e 625 n°4 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
SCIPPO. L'assicurazione copre il furto commesso strappando di mano o di dosso i beni assicurati nei limiti della somma assicurata. La garanzia è operante con una franchigia fissa di Euro 250,00=. La Società presta la garanzia, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
SCIPPO. Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i Valori da essa trasportati.
SCIPPO. Furto commesso strappando la cosa altrui di mano o di dosso alla persona che la detiene. Furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 72 ore immediatamente successive all'evento stesso. La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dalla definizione di "furto", anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze: