SCOPO DEL FINANZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA Clausole campione

SCOPO DEL FINANZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA. L’impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che lo scopo del finanziamento è il seguente: L’impresa, inoltre, con la sottoscrizione del presente contratto: prende atto e accetta che l’effettiva concessione della Garanzia da parte del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi della Legge 662/96 è requisito strettamente necessario per i finanziamenti che hanno come scopo le operazioni di ristrutturazione di debiti pregressi dell’impresa e che in ogni caso, il finanziamento di cui al presente contratto dovrà essere comunque garantito dalla Garanzia del Fondo di Garanzia predetto; dichiara di possedere le caratteristiche di cui al punto (i) dell’Allegato 6 della Convenzione CDP- Assoconfidi indicata in premessa e, in particolare, in relazione ai restanti punti (ii), (iii), (iv), (v) dello stesso Allegato, dichiara di essere qualificabile come “PMI” (Piccola Media Impresa).
SCOPO DEL FINANZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA. L’impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere consapevole che lo scopo del finanziamento agevolato di cui alla DGR 885/2021 può essere concesso distintamente per iniziative di investimento o per interventi di supporto finanziario come precisato nel documento di sintesi. L’impresa, inoltre, con la sottoscrizione del presente contratto, ⮚ quanto alla Quota Regionale:
SCOPO DEL FINANZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA. L’impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che lo scopo del finanziamento è quello degli investimenti ammissibili ai fini della Concessione del Contributo di cui alla lettera k) della premessa del presente contratto, così come contemplati dall’art. 5 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 gennaio 2016 di cui al comma 2 dell’art. 8 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015 n. 33 e precisati nella Circolare direttoriale MISE n. 14036 del 15.02.2017 L’impresa, inoltre, con la sottoscrizione del presente contratto: prende xxxx e accetta che il finanziamento di cui al presente contratto dovrà essere garantito dalla Garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi della Legge 662/96; dichiara di possedere le caratteristiche di cui al punto (i) dell’Allegato 6 della Convenzione CDP- Assoconfidi indicata in premessa e, in particolare, in relazione ai restanti punti (ii), (iii), (iv), (v) dello stesso Allegato, dichiara di essere qualificabile come “PMI” (Piccola Media Impresa).

Related to SCOPO DEL FINANZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).