FONDO DI GARANZIA Clausole campione

FONDO DI GARANZIA. (art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore: a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.
FONDO DI GARANZIA. (art. 51 Cod. Tur.)
FONDO DI GARANZIA. (art. 50). 1) rimborso del prezzo pagato; 2) rimpatrio nel caso di viaggi allʼestero
FONDO DI GARANZIA. Il locatore e il conduttore sottoscrivono, unitamente al contratto di locazione, la presente parte del contratto che disciplina gli obblighi e i diritti che le parti medesime assumono in relazione all’accesso al Fondo di garanzia (di seguito anche “Fondo”). ACER sottoscrive la presente sezione in qualità di gestore del Fondo di Garanzia. A - 02. Gestione. ACER Modena si impegna a gestire, per il presente contratto di locazione, il Fondo di garanzia, adempiendo a tutti i procedimenti amministrativi inerenti e conseguenti e più in particolare a curare le attività di verifica, liquidazione ed erogazione ai locatori, delle somme ad essi dovute a valere sul Fondo di garanzia, in relazione alla morosità per canoni impagati e spese accessorie non corrisposte e al rimborso delle spese legali, nei limiti ed alle condizioni stabilite nel Regolamento del Fondo come indicate nei successivi punti.
FONDO DI GARANZIA. I pacchetti turistici, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice del Turismo (come modificato dal D.lgs. n. 62/2018) sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore, garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del turista, nel caso in cui il pacchetto include il trasporto, nonché, se necessario, il pagamento del vitto de dell’alloggio prima del rientro.
FONDO DI GARANZIA. E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art.100 Cod. Consumo), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999.
FONDO DI GARANZIA. Qualora l’Intermediario sia iscritto alla Sezione B) del Registro Unico degli Intermediari L’Assicuratore terrà indenne l’Assicurato dalle eventuali azioni di rivalsa del Fondo di Garanzia nel caso in cui il Fondo di garanzia abbia indennizzato il terzo danneggiato.
FONDO DI GARANZIA. Sussiste per gli assicurati la facoltà di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione costituito presso Consap, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio di attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui al paragrafo precedente. Le richieste devono essere inviate mediante raccomandata al seguente indirizzo: Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, xxx Xxxx 00 - 00000 Xxxx. Per ulteriori informazioni si telefoni al numero 06.85796.537/534
FONDO DI GARANZIA. 1. Il Finanziamento è garantito dal Fondo di Garanzia in relazione ai casi previsti all’art. 14 del DPCM. 2. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Essa copre l’80% del debito residuo alla data del verificarsi di uno dei casi di cui all’art. 14 del DPCM. 3. L’Istituto Finanziatore provvede autonomamente al recupero della quota del proprio credito non coperta dal Fondo.
FONDO DI GARANZIA. E' prevista l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Fondo nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell'art. 21 Decr. Legisl. 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 21 n° 5 decr. Legisl. n. 111/95.