Investimenti ammissibili Clausole campione

Investimenti ammissibili.  Investimenti in beni materiali e immateriali in aziende agricole legati alla produzione agricola (MIGLIORAMENTO PASCOLI, PIANTAGIONI, IMPIANTI IRRIGUI, RICERCHE IDRICHE, RECINZIONI, FABBRICATI FUNZIONALI, VANI APPOGGIO, ACQUISTO IMMOBILI (10% investimento), ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE, ACQUISTO BESTIAME, RISPARMIO ENERGETICO, ECT.;
Investimenti ammissibili. Il Piemonte Film Tv Development Fund sostiene gli investimenti diretti allo sviluppo di un singolo progetto di opera audiovisiva afferente alle seguenti categorie: a. lungometraggio di finzione a principale sfruttamento cinematografico; b. film Tv di finzione; c. serie Tv di finzione I contributi sostengono la realizzazione di un prodotto che deve avere valenza culturale, secondo quanto previsto dall’art. 54.2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, verificata sulla base delle caratteristiche definite al successivo paragrafo 3.2.2. La valenza culturale della produzione cinematografica costituisce elemento sostanziale afferente alla natura, agli obiettivi e alle condizioni di attuazione dell’operazione ai fini della verifica del principio di stabilità previsto dall’art. 71, punto 1 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 nei 5 anni successivi al pagamento finale al beneficiario. Alla data della candidatura, il richiedente deve dimostrare di detenere la maggioranza dei diritti relativi al progetto attraverso un contratto debitamente firmato e datato che copra i diritti relativi al materiale artistico incluso nell’Application Form. Il contratto deve essere debitamente datato e firmato dall’autore/i. In sede di chiusura dei lavori, presentazione della rendicontazione e relativa richiesta di saldo (come specificato all’art. 3.5. Come rendicontare le spese), tale percentuale potrà risultare inferiore solo nel caso in cui, a fronte di una diversa compagine produttiva, per il soggetto richiedente rappresenti comunque la quota maggioritaria, pena la revoca del contributo assegnato. Qualora il progetto sia un adattamento di un’opera originale preesistente (romanzo, biografia, ecc.), il richiedente deve ugualmente dimostrare di detenere la maggioranza dei diritti relativi ai diritti di adattamento dell’opera attraverso un contratto di opzione o di cessione di tali diritti debitamente datato e firmato. A tale scopo sono accettati: a. contratto d’opzione riguardante la cessione dei diritti tra l’autore e la società candidata, di una durata adeguata a coprire l’intero calendario di sviluppo e che regolamenti chiaramente le condizioni per l’esercizio della suddetta opzione; oppure; b. contratto di cessione dei diritti tra l’autore e la società candidata. Il contratto di opzione o di cessione può anche essere sostituito da: c. una dichiarazione unilaterale di trasferimento dei diritti alla società candidata qualora l’autore sia il produttore, un socio o un dipendente della società; ...
Investimenti ammissibili. 4.1 Sono ritenute ammissibili solo le spese riguardanti lavori e/o investimenti in beni materiali ed immate- riali avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per le spese relative all'atto notarile di costituzione di società. 4.2 Le spese ammissibili sono calcolate al netto dell'IVA e di altre imposte o tasse. 4.3 In relazione all'ammissibilità delle spese si precisa quanto di seguito indicato: a) le spese riguardanti lavori e opere edili, com- presi gli impianti tecnici, sono quelle risultanti dal computo metrico estimativo, che dovrà es- sere redatto con espresso riferimento all'elenco prezzi ufficiali regionale, ove necessario inte- grato dall'elenco prezzi ufficiali della Camera di Commercio di Milano. Le spese di progettazio- ne, di direzione lavori e collaudo non possono eccedere i limiti fissati dalle tariffe professiona- li; b) le spese di ristrutturazione di immobili sono am- messe nel limite massimo del 50% del costo to- tale dell’investimento. Le spese di progettazione e direzione lavori sono ammesse nel limite mas- simo del 5% del costo totale dell'investimento. I costi di progettazione e direzione lavori com- prendono, a titolo esplicativo, anche le spese re- lative alle valutazioni di impatto ambientale, ai collaudi, ai titoli abilitativi edilizi e agli adempi- menti in materia di sicurezza dei cantieri; c) nel caso di acquisto di macchinari, attrezzature, veicoli, arredi, software, altri beni strumentali, brevetti e licenze, consulenze per l'organizza- zione aziendale, le spese ammissibili sono quel- le risultanti da preventivi o da fatture nel caso l'exercice de l'activité industrielle ou artisanale ;
Investimenti ammissibili. ❑ Investimenti in beni materiali e immateriali in aziende agricole legati alla produzione agricola; ❑ Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; ❑ Investimenti riguardanti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli; ❑ Partecipazione dei produttori a regimi di qualità; ❑ Misure promozionali a favore dei prodotti agricoli; ❑ Progetti di ricerca e sviluppo nel settore agroalimentare.
Investimenti ammissibili. Per quanto concerne i contenuti della proposta, possiamo dire che la parola d’ordine è innovazione. Potrebbe trattarsi di un’innovazione di prodotto oppure di processo al fine di consentire un miglior posizionamento del risultato finale sui mercati, sia in termini di valore aggiunto che di rispondenza agli standard della distribuzione, nonché di un maggior livello di garanzia del prodotto in relazione alla sicurezza alimentare. In particolare le iniziative ammissibili riguardano le seguenti tipologie di investimento:  investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;  investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli;  investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti individuati nei provvedimenti di attuazione dei criteri;  costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli;  progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo. Gli interventi ammissibili possono riguardare una o più unità produttive relative a uno stesso beneficiario e devono essere realizzati entro quattro anni dalla sottoscrizione del Contratto di filiera.
Investimenti ammissibili. Gli investimenti previsti nel PID, per i quali si richiede il sostegno, ai fini della loro ammissibilità, devono essere: - riferiti ad un progetto di sviluppo territoriale, che si realizza nell'ambito di una o più filiere di qualità certificata e tutelata e/o di produzioni tradizionali o tipiche; articolato attraverso progettualità che dimostrino integrazione fra i diversi soggetti beneficiari in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, commerciale ed in termini di distribuzione del reddito con particolare attenzione a quello dei produttori agricoli di base. - riferiti alla tipologia di prodotti che caratterizzano le filiere del territorio oggetto dell’accordo di distretto; - conformi alle Disposizioni comuni, ai bandi delle sotto misure/operazioni, di cui al successivo paragrafo “Presentazione delle domande di aiuto dei singoli beneficiari”, e alle Disposizioni generali e specifiche delle sottomisure/operazioni, di cui all’Allegato B. La verifica dell’ammissibilità degli investimenti è effettuata in sede di istruttoria delle singole domande di aiuto. La coerenza degli investimenti con gli obiettivi del PID è valutata dalla Commissione come indicato al successivo paragrafo “Valutazione dei PID”. Gli investimenti per essere ammissibili devono univocamente riferirsi alla filiera/filiere previste dal PID. Relativamente alla tipologia degli investimenti ammissibili a finanziamento si rimanda alle previsioni ed ai relativi vincoli previsti nei bandi di misura 4.1 e 4.2.1 come in precedenza richiamati. Per quanto non specificatamente previsto nel presente bando relativamente alla voce di spese ammissibili/non ammissibili deve farsi riferimento alle disposizioni comuni approvate dall'Organismo Pagatore Regionale (ARTEA) di cui al decreto del Direttore n.63 del 28.06.2016 e s.m.i.
Investimenti ammissibili. Sono ammissibili al contributo i seguenti interventi: • investimenti tecnologici in software ed hardware evoluti quali gestionali ERP o MRP, sistemi di ge- stione della clientela, gestione di sistemi di qualità, gestione elettronica documentale, sistemi di lettura smart card, realizzazione di infrastrutture di rete in remoto, apparecchi di lettura di codici a barre, stam- panti a trasferimento termico, sistemi informatici per la ristorazione ecc.; • investimenti in sistemi di video sorveglianza, impianti antitaccheggio, antiintrusione, antifurto ecc.; • investimenti in attrezzature a basso consumo energe- tico, quali lavastoviglie, frigoriferi, celle frigorifere, congelatori, surgelatori, abbattitori termici, forni elettrici, microonde ecc. nonché impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. È ammesso esclusivamente l’acquisto di beni di nuova produzione fatturati tra il 1° gennaio 2008 ed il 15 febbraio 2009; non sono invece ammessi investimenti in leasing.
Investimenti ammissibili. Sono considerate attività ammissibili quelle che si configurano, ai sensi del REG CE n. 651/2014, come progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale secondo le seguenti definizioni:

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  • INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente Richiesta di Offerta, dello Schema di Contratto e degli altri documenti della procedura di confronto competitivo, potranno essere richiesti alla Consip. Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 14/10/2020. I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno inviati dalla Consip in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

  • Tracciabilità dei pagamenti 1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4. 2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1; c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5. 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010; b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale. 6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

  • Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: l’Allegato “A” (Capitolato tecnico) e suoi allegati, L’Allegato “B” (Offerta tecnica); l’Allegato “C” (Offerta economica), Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata: a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016; c) dalle norme in materia di Contabilità di Stato d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; e) dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018; I singoli Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nell’Atto di Adesione purché non in contrasto con i predetti documenti. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • OFFERTE ANORMALMENTE BASSE L’Azienda Ospedaliera, qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, prima dell’approvazione dell’aggiudicazione, procederà a verifica, tramite l’Area Gestione Contrattuale e Negoziale, l’eventuale anomalia dell’ offerta risultata aggiudicataria, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 86 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006 e valuterà l’anomalia dell’offerta secondo i criteri di cui all’articolo 87 dello stesso Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, così come modificato dal comma 909 dell’articolo 1 della Legge 296 del 27 Dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007) e dell’articolo 26 del D.lgs n°81 del 9 Aprile 2008, n°81, procedendo, altresì, contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte, non oltre alla quinta, ai sensi dell’articolo 88 del dello stesso Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. In tal caso verranno richieste le giustificazioni di cui all’articolo 87, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo. Nelle giustificazioni , di cui agli artt. 86 punto 5, e 87 punto 2 del D. Lgs 163/2006. ai fini dell’accertamento di congruità del prezzo, in particolare l’Impresa concorrente dovrà operare un’analisi dei costi e fornire gli elementi che hanno contribuito alla determinazione dell’offerta economica con particolare riferimento ai prodotti, ed alle prestazioni di gestione del servizio di fornitura e post vendita, indicando per questa ultima il costo del personale e i costi relativi alla sicurezza dovranno risultare congrui all’attività ed alle caratteristiche del servizio di fornitura e post vendita e le spese generali e le loro rispettive percentuali d’incidenza. In particolare, si deve giustificare:

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

  • Trasferimento dei dati all’estero I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pub- blici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).