SDOGANAMENTO Clausole campione

SDOGANAMENTO. Con la consegna della spedizione e l’accettazione delle presenti Con- dizioni, il Cliente costituisce Poste, qualora richiesto dalle modalità di esecuzione del servizio prescelto, quale mandatario al fine esclusivo di procedere allo sdoganamento ed all’ingresso delle merci. Qualora Poste abbia affidato a soggetto terzo tale attività, il Cliente si impegna a fornire qualsiasi dichiarazione o certificazione utile a designare un intermediario che possa eseguire tutte le operazioni doganali e di in- gresso della merce. Il Cliente si impegna, inoltre, a propria cura e spese, a fornire tutta la documentazione integrativa richiesta dalle autorità competenti al fine di completare le operazioni in oggetto. Il Cliente garantisce che ogni informazione fornita in relazione all’e- sportazione ed all’importazione delle merci è esatta e corrisponde al vero. Nella ipotesi in cui siano state rese dichiarazioni non vere o frau- dolente in merito alla spedizione od al contenuto, il Cliente si assume il rischio di ogni azione o procedimento civile e/o penale, ivi compresa la eventuale confisca della merce o vendita della stessa. L’eventuale assistenza prestata volontariamente nel completamento delle formalità doganali e di altre formalità, sarà resa a spese e rischio del Cliente stesso. Il Cliente si obbliga a manlevare e a tenere indenne Poste da ogni re- clamo e da ogni esborso che possa derivare dalla mancanza o inesat- tezza di documentazione, da informazioni fornite, nonché a corrispon- dere ogni sanzione, penale o altro importo addebitato per l’esecuzione dei servizi in oggetto.
SDOGANAMENTO. 13.1 Le Spedizioni che transitano attraverso le frontiere possono dover essere sdoganate. È responsabilità del Mittente garantire che la spedizione delle merci avvenga in conformità a ogni normativa vigente in materia doganale, nonché fornire la documentazione e le informazioni necessarie ai fini doganali, e garantire la veridicità, correttezza e completezza attuale e futura di ogni dichiarazione fornita in relazione alle merci e allo sdoganamento della Spedizione, ivi incluso il Codice di sistema armonizzato. Le Spedizioni che richiedono una documentazione aggiuntiva rispetto alla Lettera di Vettura (per esempio una fattura commerciale) potrebbero richiedere un tempo di transito aggiuntivo. TNT si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di addebitare al Mittente eventuali penali, multe, risarcimenti danni o altri costi o spese, ivi inclusi i costi di deposito, derivanti da eventuali misure coercitive attuate dalle autorità competenti oppure dovute all'inadempimento, da parte del Mittente, di obblighi di cui alle presenti Condizioni. 13.2 È responsabilità del Mittente garantire, a proprie spese, che le merci oggetto di Spedizione internazionale siano ammesse nel paese di destinazione secondo la legge ivi vigente e che abbiano i relativi requisiti in merito a licenze e autorizzazioni. 13.3 Al Mittente potrà essere altresì richiesto di fornire informazioni aggiuntive, volte a ottenere lo sdoganamento dalle autorità competenti per il paese di destinazione, prima della consegna al Destinatario. Per le Spedizioni che contengono beni o prodotti disciplinati da più di una pubblica autorità in altri paesi di destinazione (quali per esempio le agenzie competenti in materia di sicurezza alimentare, salute pubblica, farmaci, prodotti sanitari, piante, animali, attrezzature tecnologiche o di telecomunicazione, o agenzie analoghe o paragonabili), lo sdoganamento potrebbe richiedere un periodo di tempo aggiuntivo. Tutti i costi sostenuti per l'invio o il rinvio da/per paesi in cui l'accesso è vietato saranno addebitati al Mittente. 13.4 Qualora le Spedizioni siano trattenute dalla dogana o da altre autorità pubbliche a causa di un'errata o omessa documentazione, TNT ha la facoltà di tentare di darne notizia al Destinatario. Qualora le leggi locali prevedano che le corrette informazioni e documentazioni debbano essere fornite dal Destinatario e lo stesso non ottemperi a tale incombenza entro un tempo ragionevole come determinato da TNT, la Spedizione potrà e...
SDOGANAMENTO. 10.1 Qualora la spedizione richieda un’attività di sdoganamento, il Cliente è tenuto a fornire la documentazione necessaria a questo scopo richiesta dall’appaltatore di Poste. 10.2 Il Cliente accetta altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1401 c.c., che l’appaltatore di Poste possa essere considerato destinatario nominale della spedizione, ai soli fini della designazione dell’agente doganale incaricato dello sdoganamento, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla legge. 10.3 I diritti doganali, le sanzioni, gli addebiti o le spese derivanti da interventi doganali o dovute al fatto che il Cliente o il destinatario non abbiano fornito adeguata documentazione o non abbiano ottenuto le licenze o i permessi richiesti per la spedizione, saranno richieste al destinatario, ovvero saranno richieste al Cliente qualora non sia possibile riscuoterle presso il destinatario.
SDOGANAMENTO. Con il presente accordo ci costituite vostri agenti unicamente al fine di procedere allo sdoganamento ed all'ingresso delle merci attraverso le dogane e, pertanto, certificate che noi siamo il destinatario al fine di designare un intermediario doganale che adempia le operazioni doganali e di ingresso qualora sub-appaltassimo tale attività. Laddove qualche autorità doganale richiedesse della documentazione aggiuntiva al fine di confermare la dichiarazione di import/export od il nostro stato di sdoganamento, sarà vostro onere fornire la documentazione richiesta a vostre spese.
SDOGANAMENTO. 07.1 Con il presente accordo ci costituite vostri agenti unicamente al fine di procedere allo sdoganamento ed allíingresso delle merci attraverso le dogane e, pertanto, certificate che noi siamo il destinatario al fine di designare un intermediario doganale che adempia le operazioni doganali e di ingresso qualora sub-appaltassimo tale attivit‡. Laddove qualche autorit‡ doganale richiedesse della documentazione aggiuntiva al fine di confermare la dichiarazione di import/export od il nostro stato di sdoganamento, sar‡ vostro onere fornire la documentazione richiesta a vostre spese. 07.2 Garantite che ogni affermazione ed informazione da voi fornita in relazione all'esportazione ed all'importazione delle merci Ë vera ed esatta. Qualora rendiate dichiarazioni non vere o fraudolente in merito alla spedizione od a qualsiasi suo contenuto, assumete il rischio di un procedimento civile e/o penale che include tra le sanzioni anche la confisca e la vendita della vostra spedizione. Nei limiti in cui vi potremmo assistere volontariamente nel completamento delle formalit‡ doganali richieste e di altre formalit‡, tale assistenza verr‡ resa a vostro unico rischio. Accettate di risarcirci e tenerci indenni da ogni 07.3 Qualsiasi diritto doganale, tassa, penale, importi di magazzinaggio od altre spese nelle quali potremmo incorrere a causa delle azioni doganali o di altre autorit‡ governative od a causa di una mancanza vostra e/o del destinatario nel fornire idonea documentazione e/o nell'ottenere la licenza od il permesso richiesto, sar‡ addebitato a voi od al destinatario della spedizione. Qualora decidessimo di effettuare tale addebito nei confronti del destinatario e questíultimo rifiutasse il pagamento dellíimporto, voi accettate di corrispondere detta somma unitamente al quanto a noi dovuto per líamministrazione coinvolta, cosÏ come anche ogni costo extra nel quale incorreremo. Su nostra richiesta vi obbligate a fornire uníappropriata garanzia per ognuno dei diritti, tasse, penali, importi di magazzino od ogni altra spesa prevista nel presente articolo. 07.4 Sar‡ nostra cura espletare ogni formalit‡ doganale relativa alla vostra spedizione, ma non saremo responsabili per ritardo alcuno, perdita o danneggiamento provocato dall'intervento del personale di dogana o di altre autorit‡ governative.
SDOGANAMENTO. 4.1 Qualora un pacco richieda uno sdoganamento, il mittente dovrà fornire la documentazione necessaria a questo scopo.

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  • Funzionamento Le parti sociali di cui all’art.1 dello Statuto assicureranno la gestione delle risorse economiche di cui al Titolo IV del CCNL e la loro ripartizione, nell’ambito dell’EBNAIP che fungerà da Segreteria operativa.

  • CONFEZIONAMENTO Il confezionamento e l’etichettatura devono essere conformi alle vigenti norme di legge. Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire la sterilità fino al momento dell’uso. I prodotti devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l’immagazzinamento per il periodo di validità degli stessi. Sulla confezione, inoltre, devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie a garantire una utilizzazione corretta e sicura del prodotto; nella confezione dovrà essere presente il foglietto illustrativo con le indicazioni per l’uso in lingua italiana. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti, devono essere chiaramente leggibili. Sulle scatole e sulle singole buste dovranno essere riportati, in lingua italiana, la descrizione qualitativa del contenuto, il numero di lotto, la data di scadenza, la data di produzione, la dicitura sterile e monouso, o relativo simbolo, il tipo di sterilizzazione, il nome del produttore. In corso di fornitura i prodotti dovranno essere i medesimi indicati nella documentazione tecnica inviata per la gara.

  • AGGIORNAMENTO Le parti firmatarie si impegnano a riformulare la presente convenzione quadro qualora le disposizioni contenute nell’art. 14 d.lgs. 276/2003 e/o le direttive regionali subiscano modificazioni.

  • Pagamento Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

  • REGOLAMENTO Per l'attuazione del presente Statuto l’Ente si doterà di un Regolamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dall’atto di costituzione.

  • Formazione e aggiornamento Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei quadri, le aziende favoriranno la formazione e l'aggiornamento di tale categoria di lavoratori, in base a quanto previsto dal successivo art. 116. Le giornate di formazione scelte dall'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale dei singoli quadri saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell'azienda e le giornate stesse considerate lavorative. Le giornate di formazione scelte dal quadro saranno - sia per l'eventuale costo di viaggio e permanenza sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore.

  • Fatturazione e pagamento Per quanto riguarda la fatturazione e il pagamento si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto”. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi Enti Soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere e accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene pertanto l’acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA. A partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi inclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario a cui si richiede l’invio della sola fattura elettronica.

  • Aggiornamento tecnologico Nel caso in cui, durante il corso della fornitura vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previa autorizzazione di Xx.Xx.Xx., si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime condizioni contrattuali. Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in affiancamenti (la Ditta offre accanto al prodotto aggiudicato che continua comunque a fornire un prodotto più aggiornato) o vere e proprie sostituzioni. Ai fini dell’autorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura la Ditta dovrà far prevenire a Xx.Xx.Xx. una relazione da cui si evincano i vantaggi della sostituzione/affiancamento in relazione a: ✓ dimensioni del device, ✓ caratteristiche tecnologiche, ✓ vantaggi tecnici, di gestione, economici, di metodiche d’uso/impianto rispetto a trattamenti alternativi esistenti (allegare documentazione); ✓ dati di efficacia e sicurezza per il paziente e l'operatore (allegare documentazione); ✓ caratteristiche dei materiali che consentano una maggiore durata e sicurezza d’uso (allegare documentazione) ✓ risultati di studi clinici controllati riportati nella letteratura nazionale e internazionale (allegare gli studi citati) Le Informazioni generali sul dispositivo da fornire sono le seguenti: • inquadramento del prodotto in termini di descrizione e funzionamento • Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici – CND • Classe di rischio • Certificazioni (marchio CE, approvazione FDA,...) • Indicazioni e controindicazioni all’uso - da scheda tecnica • Prezzo e condizione di vendita Xx.Xx.Xx. provvederà all’autorizzazione a seguito di adeguata istruttoria tecnica sottoponendo la relazione ad una commissione tecnica per la valutazione dei DM, che si riunirà semestralmente e sarà composta da: - due medici specialisti ed esperti del DM in valutazione, - un componente tecnico della Direzione Centrale di Committenza Sanità che svolge le funzioni di presidente. In seguito ad adeguata istruttoria tecnica, del cui esito sarà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria e alle aziende sanitarie contraenti, si procederà o meno all’autorizzazione dell’aggiornamento tecnologico.

  • Finanziamento (1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali. (3) L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito). (4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia. (7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNT. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito. (9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.