Common use of Segretezza Clause in Contracts

Segretezza. 1. Ciascuna Parte è tenuta ad osservare il segreto, nel periodo di vigenza del Contratto, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata da entrambe le Parti per quanto riguarda fatti, attività, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero state comunicate in virtù del presente Contratto e che non ne costituiscono l’oggetto o acquisite nel corso dello stesso Contratto ai sensi dell'art. 98 del Codice della Proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30). 2. Le Parti convengono che tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale, amministrativa, finanziaria e di mercato di cui al presente Contratto e che sono state oggetto di scambio e trasmissione tra le Parti sono riservate e confidenziali e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le rivela e pertanto la Parte che le riceve si impegna a non rivelarle o comunicarle in alcun modo a terzi, salvo ai dipendenti o collaboratori al fine dell’esecuzione della Ricerca oggetto del presente Contratto, salvi i casi previsti dalla legge o a meno che non espressamente autorizzati dall’altra Parte. 3. Le Parti adotteranno, secondo le disposizioni normative in materia, tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto anche sulle informazioni o cognizioni di carattere tecnico o commerciale che, benché estranee al Progetto, esse abbiano ritenuto di scambiarsi per il miglior conseguimento degli obiettivi della Ricerca. Le Parti si impegneranno a far osservare tale obbligo anche a soggetti esterni allo staff di Ricerca che, per ragione del loro ufficio, possano venire a conoscenza di dati segreti (personale amministrativo, collaboratori occasionali od autonomi, managers e tecnici di imprese controllate). 4. In particolare sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma rivelate da ciascuna delle Parti all’altra o identificate per iscritto come “riservate”, che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, attività commerciali, i prodotti, i servizi, le pubblicazioni, i registri, i rendiconti, i business plan, le proposte, le intese, le analisi di qualsiasi natura, le banche dati, le conoscenze tecniche ed i know-how di ciascuna delle due Parti. Sono ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, informazioni riguardanti prodotti e servizi anche non ancora pubblicamente annunciati, informazioni su clienti, agenti, progetti, piani, o sull’organizzazione degli stessi e così via. 5. In particolare, nulla nel presente Contratto potrà vietare o limitare l’uso delle Informazioni Riservate ricevute se fosse dimostrabile che le stesse fossero in alternativa: - di pubblico dominio; - diventate di pubblico dominio per qualsiasi causa che non costituisca violazione degli impegni di riservatezza assunti dalle Parti con il presente Contratto; - rivelate da terzi non vincolati da un accordo di riservatezza; - note alla Parte ricevente prima della sottoscrizione del presente Contratto e in assenza di vincoli di riservatezza; - sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate. Le Parti convengono di obbligare allo stesso livello di confidenzialità i propri dipendenti nonché eventuali soggetti terzi (es.: consulenti, fornitori, investitori, ecc.) che, per qualsiasi ragione, dovessero entrare in contatto con le informazioni in questione. 6. Ciascuna Parte è obbligata a restituire all’altra e comunque a distruggere le Informazioni Riservate, a meno che la distruzione non sia oggettivamente attuabile da un punto di vista materiale, alla conclusione del rapporto tra le Parti, a qualunque causa essa sia riconducibile, o alla richiesta scritta formulata dall’altra Parte. 7. Le Parti sono Responsabili per ogni danno che possa derivare dalla violazione dell’obbligo di cui al presente articolo, a meno che non provino che tale violazione si è verificata nonostante l’uso della migliore diligenza in relazione alle circostanze.

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Samples: Research and Development, Research and Development

Segretezza. 1. Ciascuna Parte è tenuta ad osservare il segretoa) I disegni, nel periodo le specifiche e la documentazione tecnica fornita al FORNITORE dalla COMMITTENTE come pure la documentazione preparata dal FORNITORE per l’esecuzione della fornitura sono e resteranno di vigenza del Contratto, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata da entrambe le Parti per quanto riguarda fatti, attività, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero state comunicate in virtù del presente Contratto e che non ne costituiscono l’oggetto o acquisite nel corso dello stesso Contratto ai sensi dell'art. 98 del Codice proprietà esclusiva della Proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30)COMMITTENTE. 2. Le Parti convengono che tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale, amministrativa, finanziaria e di mercato di cui al presente Contratto e che sono state oggetto di scambio e trasmissione tra le Parti sono riservate e confidenziali e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le rivela e pertanto la Parte che le riceve b) Il FORNITORE si impegna a non rivelarle utilizzare i disegni e le informazioni tecniche ottenute dalla COMMITTENTE per fini che esulino da quelli contrattuali. c) I disegni forniti al FORNITORE e quelli da lui elaborati dovranno essere riconsegnati alla COMMITTENTE ad evasione dell’ORDINE D’ACQUISTO e non dovranno in nessun modo essere riprodotti o comunicarle trasmessi a terzi se non per le finalità strettamente legate all’esecuzione dello stesso. d) Il FORNITORE si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo a terzimodo, salvo ai dipendenti o collaboratori al fine dell’esecuzione della Ricerca oggetto del presente Contratto, salvi i casi previsti dalla legge o a meno per motivi che non espressamente autorizzati dall’altra Partesiano attinenti all’esecuzione dell’ORDINE D’ACQUISTO, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine o altro che vengono messe a sua disposizione dalla COMMITTENTE o di cui il FORNITORE venisse comunque a conoscenza. 3. Le Parti adotteranno, secondo le disposizioni normative in materia, tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto anche sulle informazioni o cognizioni e) L’obbligo di carattere tecnico o commerciale che, benché estranee al Progetto, esse abbiano ritenuto di scambiarsi segretezza sarà per il miglior conseguimento degli obiettivi della Ricerca. Le Parti si impegneranno a far osservare tale obbligo anche a soggetti esterni allo staff di Ricerca cheFORNITORE vincolante per tutta la durata dell’esecuzione dell’ORDINE D’ACQUISTO e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, per ragione del loro ufficio, possano venire fintantoché le informazioni delle quali il FORNITORE è venuto a conoscenza siano di dati segreti (personale amministrativo, collaboratori occasionali od autonomi, managers e tecnici di imprese controllate)dominio pubblico. 4. f) In particolare sono “Informazioni Riservate” tutte le informazionicaso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, in qualunque forma rivelate da ciascuna delle Parti all’altra o identificate per iscritto come “riservate”, il FORNITORE sarà tenuto a risarcire alla COMMITTENTE tutti i danni che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, attività commerciali, i prodotti, i servizi, le pubblicazioni, i registri, i rendiconti, i business plan, le proposte, le intese, le analisi di qualsiasi natura, le banche dati, le conoscenze tecniche ed i know-how di ciascuna delle due Parti. Sono ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, informazioni riguardanti prodotti e servizi anche non ancora pubblicamente annunciati, informazioni su clienti, agenti, progetti, piani, o sull’organizzazione degli stessi e così viaquesti dovessero derivare. 5. In particolareg) Il FORNITORE resta inoltre responsabile nei confronti della COMMITTENTE per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, nulla nel presente Contratto potrà vietare o limitare l’uso delle Informazioni Riservate ricevute se fosse dimostrabile che le stesse fossero in alternativa: - del personale dei propri subappaltatori e di pubblico dominio; - diventate di pubblico dominio per qualsiasi causa che non costituisca violazione degli impegni di riservatezza assunti dalle Parti con tutto il presente Contratto; - rivelate personale da terzi non vincolati da un accordo di riservatezza; - note alla Parte ricevente prima della sottoscrizione del presente Contratto e in assenza di vincoli di riservatezza; - sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate. Le Parti convengono di obbligare allo stesso livello di confidenzialità i propri dipendenti nonché eventuali soggetti terzi (eslui coinvolto nella fornitura.: consulenti, fornitori, investitori, ecc.) che, per qualsiasi ragione, dovessero entrare in contatto con le informazioni in questione. 6. Ciascuna Parte è obbligata a restituire all’altra e comunque a distruggere le Informazioni Riservate, a meno che la distruzione non sia oggettivamente attuabile da un punto di vista materiale, alla conclusione del rapporto tra le Parti, a qualunque causa essa sia riconducibile, o alla richiesta scritta formulata dall’altra Parte. 7. Le Parti sono Responsabili per ogni danno che possa derivare dalla violazione dell’obbligo di cui al presente articolo, a meno che non provino che tale violazione si è verificata nonostante l’uso della migliore diligenza in relazione alle circostanze.

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Samples: Purchase Agreement

Segretezza. 1. Ciascuna Parte è tenuta ad osservare il segreto, nel periodo di vigenza del Contratto, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata da entrambe le Parti per quanto riguarda fatti, attività, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero state comunicate in virtù del presente Contratto e che non ne costituiscono l’oggetto o acquisite nel corso dello stesso Contratto ai sensi dell'art. 98 del Codice della Proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30). 2. Le Parti convengono che tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale, amministrativa, finanziaria e di mercato di cui al presente Contratto e che sono state oggetto di scambio e trasmissione tra le Parti sono riservate e confidenziali e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le rivela e pertanto la Parte che le riceve si impegna a non rivelarle o comunicarle in alcun modo a terzi, salvo ai dipendenti o collaboratori al fine dell’esecuzione della Ricerca oggetto del presente Contratto, salvi i casi previsti dalla legge o a meno che non espressamente autorizzati dall’altra Parte. 3. Le Parti adotteranno, secondo le disposizioni normative in materia, tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto anche sulle informazioni o cognizioni di carattere tecnico o commerciale che, benché estranee al Progetto, esse abbiano ritenuto di scambiarsi per il miglior conseguimento degli obiettivi della Ricerca. Le Parti si impegneranno a far osservare tale obbligo anche a soggetti esterni allo staff di Ricerca che, per ragione del loro ufficio, possano venire a conoscenza di dati segreti (personale amministrativo, collaboratori occasionali od autonomi, managers e tecnici di imprese controllate). 4. In particolare sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma rivelate da ciascuna delle Parti all’altra o identificate per iscritto come “riservate”, che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, attività commerciali, i prodotti, i servizi, le pubblicazioni, i registri, i rendiconti, i business plan, le proposte, le intese, le analisi di qualsiasi natura, le banche dati, le conoscenze tecniche ed i know-how di ciascuna delle due Parti. Sono ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, informazioni riguardanti prodotti e servizi anche non ancora pubblicamente annunciati, informazioni su clienti, agenti, progetti, piani, o sull’organizzazione degli stessi e così via. 5. In particolare, nulla nel presente Contratto Accordo potrà vietare o limitare l’uso delle Informazioni Riservate ricevute se fosse dimostrabile che le stesse fossero in alternativa: - di pubblico dominio; - diventate di pubblico dominio per qualsiasi causa che non costituisca violazione degli impegni di riservatezza assunti dalle Parti con il presente Contrattoaccordo; - rivelate da terzi non vincolati da un accordo di riservatezza; - note alla Parte ricevente prima della sottoscrizione del presente Contratto accordo e in assenza di vincoli di riservatezza; - sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate. Le Parti convengono di obbligare allo stesso livello di confidenzialità i propri dipendenti nonché eventuali soggetti terzi (es.: consulenti, fornitori, investitori, ecc.) che, per qualsiasi ragione, dovessero entrare in contatto con le informazioni in questione. 6. Ciascuna Parte è obbligata a restituire all’altra e comunque a distruggere le Informazioni Riservate, a meno che la distruzione non sia oggettivamente attuabile da un punto di vista materiale, alla conclusione del rapporto tra le Parti, a qualunque causa essa sia riconducibile, o alla richiesta scritta formulata dall’altra Parte. 7. Le Parti sono Responsabili per ogni danno che possa derivare dalla violazione dell’obbligo di cui al presente articolo, a meno che non provino che tale violazione si è verificata nonostante l’uso della migliore diligenza in relazione alle circostanze.

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Samples: Research and Development

Segretezza. 1. Ciascuna Parte Il Dipartimento, nella persona del Responsabile Scientifico e dei suoi collaboratori è tenuta tenuto ad osservare il segreto, nel periodo di vigenza del Contratto, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata da entrambe le Parti dalla Parte Committente per quanto riguarda fatti, attività, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero state comunicate in virtù del presente Contratto e che non ne costituiscono l’oggetto o acquisite nel corso dello stesso Contratto ai sensi dell'art. 98 del Codice della Proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30). 2. Le Parti convengono che tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale, amministrativa, finanziaria e di mercato di cui al presente Contratto e che sono state oggetto di scambio e trasmissione tra le Parti sono riservate e confidenziali e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le rivela e pertanto la Parte che le riceve si impegna a non rivelarle o comunicarle in alcun modo a terzi, salvo ai dipendenti o collaboratori al fine dell’esecuzione della Ricerca oggetto del presente Contratto, salvi i casi previsti dalla legge o a meno che non espressamente autorizzati dall’altra Parte. 3. Le Parti adotteranno, secondo le disposizioni normative in materia, tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto anche sulle informazioni o cognizioni di carattere tecnico o commerciale che, benché estranee al Progetto, esse abbiano ritenuto di scambiarsi per il miglior conseguimento degli obiettivi della Ricerca. Le Parti si impegneranno a far osservare tale obbligo anche a soggetti esterni allo staff di Ricerca che, per ragione del loro ufficio, possano venire a conoscenza di dati segreti (personale amministrativo, collaboratori occasionali od autonomi, managers e tecnici di imprese controllate). 4. In particolare sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma rivelate da ciascuna delle Parti all’altra o identificate per iscritto come “riservate”, che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, attività commerciali, i prodotti, i servizi, le pubblicazioni, i registri, i rendiconti, i business plan, le proposte, le intese, le analisi di qualsiasi natura, le banche dati, le conoscenze tecniche ed i know-how di ciascuna delle due Parti. Sono ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, informazioni riguardanti prodotti e servizi anche non ancora pubblicamente annunciati, informazioni su clienti, agenti, progetti, piani, o sull’organizzazione degli stessi e così via. 5. In particolare, nulla nel presente Contratto potrà vietare o limitare l’uso delle Informazioni Riservate ricevute se fosse dimostrabile che le stesse fossero in alternativa: - di pubblico dominio; - diventate di pubblico dominio per qualsiasi causa che non costituisca violazione degli impegni di riservatezza assunti dalle Parti con il presente Contratto; - rivelate da terzi non vincolati da un accordo di riservatezza; - note alla Parte ricevente prima della sottoscrizione del presente Contratto e in assenza di vincoli di riservatezza; - sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate. Le Parti convengono di obbligare allo stesso livello di confidenzialità i propri dipendenti nonché eventuali soggetti terzi (es.: consulenti, fornitori, investitori, ecc.) che, per qualsiasi ragione, dovessero entrare in contatto con le informazioni in questione. 6. Ciascuna Parte è obbligata a restituire all’altra e comunque a distruggere le Informazioni Riservate, a meno che la distruzione non sia oggettivamente attuabile da un punto di vista materiale, alla conclusione del rapporto tra le Parti, a qualunque causa essa sia riconducibile, o alla richiesta scritta formulata dall’altra Parte. 7. Le Parti sono Responsabili per ogni danno che possa derivare dalla violazione dell’obbligo di cui al presente articolo, a meno che non provino che tale violazione si è verificata nonostante l’uso della migliore diligenza in relazione alle circostanze.

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Samples: Contratto Di Ricerca