Common use of SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI Clause in Contracts

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI. Nell’ambito dell’Offerta Tecnica, dovrà essere inserita inoltre apposita dichiarazione, con la quale il Concorrente dovrà attestare, in via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini dell’esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53, comma 5°, lettera a) del Codice, nei limiti ammessi dal successivo comma 6° di tale articolo. Si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell’offerente. La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza, deve quindi essere accompagnata da idonea documentazione che: a) argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da secretare; b) fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessiva dell’operatore economico, tale da non poter consentire la valutazione deputata alla Commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara.

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Samples: Disciplinary Agreement, Disciplinary Agreement

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI. Nell’ambito dell’Offerta Tecnica, dovrà essere inserita inoltre apposita dichiarazione, con la quale il Concorrente dovrà attestare, in via motivata e comprovata, Il concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite fornite, inerenti all’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici o e commerciali, ai fini dell’esclusione pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.). In base a quanto disposto dall’art. 13 comma 5 (Accesso agli atti e divieti di divulgazioni) del D. Lgs. n.163/2006 e s.m., il diritto di accesso agli atti ai sensi dell’arte ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. 53Non sono ammesse dichiarazioni generiche riguardanti l’offerta nel suo complesso, comma 5°, lettera a) del Codice, nei limiti ammessi dal successivo comma 6° di tale articolosicché l’offerente deve espressamente indicare le parti interessate dell’offerta. Si Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito dato un principio di prova da parte dell’offerente. La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza, deve quindi essere accompagnata da idonea documentazione che: a) argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da secretare; b) fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessiva dell’operatore economico, tale da non poter consentire la valutazione deputata alla Commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara.

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Samples: Letter of Invitation for Negotiated Procedure, Letter of Invitation for Negotiated Procedure

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI. Nell’ambito dell’Offerta Tecnica, dovrà essere inserita inoltre apposita dichiarazione, con la quale il Concorrente dovrà attestare, in via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini dell’esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53, comma 5°, lettera a) del Codice, nei limiti ammessi dal successivo comma 6° di tale articolo. Si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell’offerente. La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza, deve quindi essere accompagnata da idonea documentazione che: a) : argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da secretare; b) ; fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessiva dell’operatore economico, tale da non poter consentire la valutazione deputata alla Commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI. Nell’ambito dell’Offerta Tecnica, dovrà essere inserita inoltre apposita dichiarazione, con la quale il Concorrente dovrà attestare, Nel caso in via motivata e comprovata, quali tra le cui nell’offerta presentata vi siano informazioni fornite costituiscano che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali, ai fini dell’esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53, comma 5°, lettera a) del Codice, nei limiti ammessi dal successivo comma 6° di tale articolo. Si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell’offerente. La dichiarazione sulle parti dell’offerta quindi coperte da riservatezza, deve quindi essere è necessario che il concorrente alleghi a Sistema una apposita dichiarazione in formato elettronico firmata digitalmente denominata “segreti tecnici e commerciali” nella sezione Offerta tecnica, accompagnata da idonea documentazione che: a) che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da secretare; b) non possono essere rese ostensibili e che fornisca un principio di prova” atto a dimostrare la tangibile prova della effettiva sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Non sono pertanto ammissibili generiche In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, lettera a) (Accesso agli atti e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza) del D.Lgs. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza presentata con n.50/2016, il diritto di accesso dei soggetti interessati. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessiva dell’operatore economicoagli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, tale da non poter consentire la valutazione deputata alla Commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla garache costituiscono - secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente - segreti tecnici o commerciali.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI. Nell’ambito dell’Offerta Tecnica, dovrà essere inserita inoltre apposita dichiarazione, con la quale il Concorrente dovrà attestare, in via motivata e comprovata, Il concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite fornite, inerenti all’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici o e commerciali, ai fini dell’esclusione pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.). In base a quanto disposto dall’art. 13 comma 5 (Accesso agli atti e divieti di divulgazioni) del D. Lgs. n.163/2006 e s.m., il diritto di accesso agli atti ai sensi dell’arte ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. 53Non sono ammesse dichiarazioni generiche riguardanti l’offerta nel suo complesso, comma 5°, lettera a) del Codice, nei limiti ammessi dal successivo comma 6° di tale articolosicché l’offerente deve espressamente indicare le parti interessate dell’offerta. Si Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti semplice-mente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito dato un principio di prova da parte dell’offerente. La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza, deve quindi essere accompagnata da idonea documentazione che: a) argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da secretare; b) fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessiva dell’operatore economico, tale da non poter consentire la valutazione deputata alla Commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara.

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Samples: Letter of Invitation

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI. Nell’ambito dell’Offerta TecnicaNel caso in cui nell’offerta presentata vi siano informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali, dovrà essere inserita inoltre e quindi coperte da riservatezza, è necessario che il concorrente alleghi all’offerta tecnica una apposita dichiarazione, con la quale nei modi di seguito precisati. In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5 lettera a) (Accesso agli atti e riservatezza)del D.Lgs. n.50/2016, il Concorrente dovrà attestare, in via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini dell’esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, comma 5°, lettera a) del Codice, nei limiti ammessi dal successivo comma 6° di tale articoloche costituiscono - secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente - segreti tecnici o commerciali. Si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito dato un principio di prova da parte dell’offerente. La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza, deve quindi riservatezza dovrà essere pertanto accompagnata da idonea documentazione che: a) che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da secretare; b) segretare e che fornisca un principio di prova” prova atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Non sono pertanto ammissibili generiche La dichiarazione andrà inserita nella busta 3, all’interno di un’ulteriore busta recante la dicitura “Segreti tecnici e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessiva dell’operatore economico, tale da non poter consentire la valutazione deputata alla Commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla garacommerciali”.

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Samples: Accordo Quadro