AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 XXXXX - Xxx. 0000.0000 – PEC: xxx.xxxxx@xxx.xx C.F. e P.I. 00821180577
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 54 - COMMI 1, 2 E 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DELLA ASL RIETI
CIG 8931986C03 NUMERO GARA 8309375
1. PREMESSE
Con deliberazione n. 694 DG del 21/06/2021, questa Amministrazione ha deliberato di affidare una procedura di gara aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., volta alla conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 commi 1,2 e 3 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per le esigenze della ASL Rieti.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito “Codice”).
Il Codice NUTS per il luogo di svolgimento dell’appalto è ITI42. NUMERO GARA 8309375 CIG 8931986C03
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxx.
Per l’espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale Piattaforma Telematica della Regine Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito:
xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/ (in seguito: sito), conforme alle prescrizioni di cui all’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara.
2. DOCUMENTI DI GARA
2.1 Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso:
All. 1 – Capitolato speciale d’appalto con relativo Allegato (all. A al CSA – modulo d’ordine); All. 2 – Schema istanza di partecipazione;
All. 3 – Patto di Integrità;
All. 4 – Atto designazione e nomina del Responsabile Esterno del Trattamento dei dati; All. 5 – schema offerta economica
All. 6 – Schema di Contratto;
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della ASL di Rieti: xxxx://xxx.xxx.xxxxx.xx e sul sito internet della piattaforma STELLA (xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/).
2.2 Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti. Per inviare un quesito, è necessario utilizzare l’apposito comando sul portale STELLA
Tale comando non sarà abilitato nel caso in cui:
- non è stato ancora raggiunto il termine “Rispondere dal” indicato nel bando;
- è stato raggiunto il termine di scadenza previsto per la presentazione dell’offerta;
- il bando si trova al momento in rettifica;
- il bando è stato revocato.
Per maggiori dettagli, consultare il manuale “Invio di un chiarimento”.
Nell'area CHIARIMENTI in fondo alla schermata, sarà possibile visualizzare eventuali risposte ai quesiti pubblicati dalla Stazione Appaltante.
Si invitano comunque i partecipanti a consultare le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxx.xxx.xxxxx.xx da inoltrare entro le ore 12:00 del 02/11/2021.
Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite STELLA e con la pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet (xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/). nella sezione “Bandi aperti” dedicata alla presente procedura.
2.3 Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto diversamente disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra l’ASL di Rieti e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il STELLA all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione. È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito (xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/).
Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Agenzia che gestisce la piattaforma di gara; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
2.4 Registrazione degli Operatori Economici e dotazione informatica per la presentazione dell’Offerta
DOTAZIONE INFORMATICA:
La registrazione al STELLA con le modalità e in conformità alle indicazioni di seguito descritte.
La presentazione dell’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il STELLA e quindi, per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.
Ogni operazione effettuata attraverso il STELLA è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sul STELLA e si intende compiuta nel giorno e all’ora risultanti dalle registrazioni stesse. Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del STELLA. Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all’art. 43 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al STELLA
secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito (xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/)
REGISTRAZIONE O.E.:
La registrazione al STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del STELLA dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente all’account all’interno del STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del STELLA e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni all’indirizzo PEC indicato le credenziali per accedere al Sistema. A tal fine, l’Operatore Economico ha l’obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i dati richiesti e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione secondo le modalità indicate nelle Istruzioni di gara.
In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE, con riferimento alla fase di registrazione al portale di e-procurement, ai fini della partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte di ogni partecipante al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.
Gli Operatori Economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la ASL Rieti ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema.
3. OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto è costituito da un unico lotto.
L’oggetto dell’appalto, come specificato dettagliatamente nel Capitolato Tecnico, è riferibile al seguente ambito: Servizio somministrazione di lavoro a tempo determinato.
CPV 79620000-6
Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., si stima un importo annuo pari a 5.500.000,00 € (oltre IVA su margine di agenzia) e considerata la durata pari a mesi 36 (trentasei) dell’affidamento l’importo complessivo a base d’Asta è determinato in € 19.250.000,00 (Oltre IVA su margine di agenzia) – di cui € 16.500.000,00 per 36 (trentasei) mesi, e € 2.650.000,00 per l’eventuale proroga di mesi 6 (sei).
Gli importi sono intesi come massimi e strettamente legati alle effettive esigenze della ASL, pertanto, l’O.E. aggiudicatario nulla potrà vantare in caso di richiesta inferiore da parte della ASL Rieti, in quanto il ricorso all’uso di personale in somministrazione di lavoro a tempo determinato è vincolato a specifiche esigenze Aziendali emerse in un dato momento.
Si rappresenta che l’esecuzione del presente appalto non genera rischi di interferenza.
Resta comunque eventualmente onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 Durata
Ai fini del computo della durata dell’appalto, l’Azienda, ha previsto che la durata iniziale dell’appalto è di 36 mesi (tre anni) decorrenti dalla data indicata nel contratto, più ulteriore proroga di 6 mesi.
4.2 Vicende modificative del contratto
Ai fini delle vicende modificative si rinvia a quanto previsto all’articolo 106 del codice.
La durata del contratto, giunto alla sua scadenza naturale, comprensiva del periodo di ripetizione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Qualora subentri, nelle more del perfezionamento dell’aggiudicazione o nel corso della fornitura, un provvedimento regionale centralizzato o di altro soggetto Aggregatore per l’affidamento del servizio oggetto, l’Azienda si riserva di recepire detto provvedimento e risolvere il contratto scaturente dalla presente procedura.
Detta procedura sarà, inoltre, eventualmente revocata qualora la Regione Lazio neghi l’autorizzazione alla prosecuzione della stessa, visto che questa riguarda un affidamento per un servizio rientrante tra i settori ritenuti strategici da parte della Direzione Regionale, per i quali è necessario esplicito N.O. Regionale.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC
n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 Requisiti di idoneità professionale
a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
b) Fatturato globale d‘impresa: il concorrente deve aver realizzato un fatturato globale anni 2018
– 2019 – 2020 non inferiore al valore posto a base d’asta
Per ultimo triennio si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari di cui sia stato approvato il bilancio alla data di presentazione dell'offerta. Tale requisito è considerato congruo in rapporto all’entità, alla durata ed alla rilevanza dell’appalto.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
c) Referenze bancarie
L’operatore economico dovrà produrre, altresì, dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Nelle dichiarazioni dovrà essere attestato che il concorrente è impresa solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità ed è dunque idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall’aggiudicazione del contratto di cui trattasi.
È possibile produrre anche una sola dichiarazione bancaria purché la stessa attesti formalmente le motivazioni in ordine alle quali non viene prodotta la seconda referenza.
In tal caso l’Ente appaltante potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, l’integrazione con altra documentazione ritenuta idonea a certificare la capacità economica e finanziaria della concorrente ai sensi dell’art. 86, comma 4, e All. XVII parte I, del Codice:
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
d) un elenco relativo a 3 (tre) principali forniture/servizi nel settore di attività oggetto di gara effettuate negli anni 2018 – 2019 – 2020 rispetto alla data di pubblicazione del Bando di Gara, con indicazione:
- della tipologia di fornitura/servizio;
- dei committenti (pubblici o privati);
- degli importi;
- dell’anno di realizzazione delle prestazioni. A tal proposito si specifica che:
• se trattasi di destinatari pubblici è necessario indicare la denominazione corretta dell’ente pubblico destinatario delle forniture ed i relativi contatti (struttura di riferimento, telefono, fax, e-mail, PEC);
• se trattasi di forniture effettuate presso privati, l’effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati, fermo restando che nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice, e che la mandataria di un raggruppamento temporaneo di
imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione a registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l’esercizio, da parte del concorrente, dell’attività oggetto di appalto di cui al punto 7.1 lett. b deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato di cui al punto 7.2 lett. d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso e dovrà essere posseduto nella percentuale di almeno il 60% dall’Impresa mandataria e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle Imprese mandanti, per ciascuna delle quali, in ogni caso, è richiesta una percentuale minima del 10% a condizione che le Imprese raggruppate o raggruppande nel loro complesso possiedano cumulativamente l’intero 100% del requisito richiesto.
Si specifica altresì che le 2 idonee referenze bancarie devono essere presentate da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete. Il requisito di cui al punto 7.3, lett. f) dovrà essere soddisfatto:
- per la parte relativa ai servizi eseguiti nel triennio dall’impresa che, nel raggruppamento costituito o costituendo e/o nel caso di imprese consorziate/consorziande o GEIE, aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete, materialmente assumerà l’esecuzione del servizio;
Il requisito di cui al punto 7.3, lett. g) dovrà essere riferito al soggetto che materialmente eseguirà il servizio.
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la
responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel presente disciplinare è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega alla domanda di partecipazione:
1- una dichiarazione sottoscritta dalla ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
2- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del D.lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.
3- copia dell’originale o di copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
L'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento all’interno del DGUE (Parte II, Sezione C).
Le imprese ausiliarie, a loro volta, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B, Parte II, Parte III, Parte IV.
Resta fermo l'onere della stazione appaltante di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto. La dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente non deve considerarsi inclusa nel DGUE.
Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i
documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SOPRALLUOGO
Per il presente appalto non è previsto sopralluogo.
10. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
L’Impresa contraente è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura del servizio e, pertanto, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’ art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 106, comma 1, lett. d) del medesimo Decreto.
È consentito l’affidamento in subappalto con le modalità previste dal medesimo articolo e comunque non diversamente da quanto previsto al comma 2.
Ai sensi del comma 4, i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e l’affidatario dimostri in capo al subappaltatore il possesso dei requisiti di cui all’art.80. A tal fine il concorrente dovrà produrre nella documentazione amministrativa anche il DGUE della società subappaltatrice.
b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 come modificato dalla legge 55/2019. La cessione del contratto e il subappalto in violazione degli artt. 105 e 106 del D.lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del contratto.
11. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base d’asta di € 16.500.000,00 relativo ai 36 (trentasei) mesi dell’affidamento, pari ad € 330.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di
cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro-imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento a favore della ASL DI Rieti presso la Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Rieti IBAN: IT 15K 01005 146000 000000218110 specificando la causale del versamento. Non sono ammessi versamenti in contanti e assegni.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
-xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della
l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del Codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione;
8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
Il documento in formato digitale deve essere inserito all’interno della documentazione Amministrativa.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e della sua eventuale ripetizione è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la già menzionata certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, se dovuto, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 200,00 così come previsto dalle apposite deliberazioni ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la
ricevuta ai documenti di gara, all’interno della busta amministrativa.
In caso di mancata presentazione della ricevuta, potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della l. 266/2005.
13.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Possono partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. p), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.) di cui all'art. 45 del prefato Decreto, che si siano accreditati al Sistema secondo quanto di seguito precisato, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall'art. 80 (rubricato “Cause di esclusione”) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti ai sensi dell'art. 83 del citato Decreto, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017.
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito (xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/).
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
In particolare, si specifica che:
• per partecipare al bando è necessario cliccare sul comando “Partecipa”;
• per scaricare gli allegati è necessario cliccare sul comando “Scarica Allegati”
• per predisporre l’offerta, cliccare sul comando posizionato in alto a destra nel dettaglio della procedura.
L’offerta deve essere collocata su STELLA entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 12/11/2021, pena la sua irricevibilità.
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti su STELLA più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.
Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.
Non sono accettate offerte alternative.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
La presentazione dell’offerta mediante il STELLA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove per
ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.
Il concorrente esonera l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del STELLA. L’Amministrazione si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del STELLA.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul STELLA e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
L’Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l’Offerente per il termine di 240 giorni (duecentoquaranta) solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, l’ASL si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il DGUE deve essere compilato utilizzando il modello presente su Sistema acquisti STELLA.
Le dichiarazioni sostitutive, il Patto d’integrità devono essere redatte sui modelli predisposti dall’Amministrazione e messi a disposizione nella sezione dedicata alla presente procedura sul STELLA.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l’Amministrazione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta dell’Amministrazione sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Saranno considerate inammissibili le offerte:
• in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
• che non hanno la qualificazione necessaria;
• il cui moltiplicatore offerto sia inferiore o superiore a quelli indicati dalla Stazione Appaltante a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.
Saranno considerate irregolari le Offerte:
• che non rispettano i documenti di gara;
• che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse
Ferme tutte le operazioni su evidenziate, ai fini della validità della partecipazione alla presente procedura di gara, l’Operatore Economico deve rispettare, a pena di esclusione, il termine perentorio indicato nei dettagli di gara.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre:
Deposito telematico documentazione amministrativa; Deposito telematico documentazione tecnica;
Deposito telematico offerta economica e dettaglio offerta economica.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili;
- Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio
a pena di esclusione non superiore a dieci giorni.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Entro il termine previsto il Concorrente dovrà depositare a sistema secondo le modalità stabilite nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx acquisti/manuali-per-le-imprese/ la sottoelencata documentazione firmata digitalmente
Quanto richiesto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta concorrente i cui poteri risultino dalla dichiarazione DGUE, in caso contrario, dovrà essere prodotta copia dell’atto che attesta i poteri di firma del sottoscrittore corredata da dichiarazione di conformità all’originale.
La documentazione amministrativa dovrà essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione di carattere economico.
15.1 Documento Di Gara Unico Europeo
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello presente sul STELLA. Una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente dal legale Rappresentante o da altro soggetto abilitato ad impegnare il concorrente e allegato all’interno della busta “documentazione amministrativa”. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere inserita nella Documentazione Amministrativa anche copia del titolo abilitativo.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto, Art.
105 comma 6 del Codice; Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere compilato sul Sistema e sottoscritto con firma digitale:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.2 Dichiarazione Sostitutiva Del Concorrente E Documentazione A Corredo
1)Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 2 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive al presente Disciplinare, contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni e deve essere comunque completa di tutto quanto di seguito riportato.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE) .
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria / mandante, capofila/ consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 , lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/ i consorziato / i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .
La domanda è sottoscritta digitalmente:
-nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
-nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
-nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi , da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia di un documento d'identità del sottoscrittore;
b) copia della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) DGUE, con sottoscrizione digitale del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI.
2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, di cui al form “Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva” allegato al presente Disciplinare firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere inserita nella Documentazione Amministrativa anche copia del titolo abilitativo.
In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa da ciascun Operatore Economico raggruppato o consorziato.
•nel solo caso di ricorso all’avvalimento, la documentazione di cui all’art. 8 del presente Disciplinare;
•nel solo caso di ricorso al subappalto, la seguente documentazione:
• dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell’Offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l’Operatore, nella quale l’Offerente indichi le prestazioni che intende subappaltare nei limiti dell’importo contrattuale xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3) se dovuto, prova dell’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall’Offerente all’A.N.A.C., di cui all’art. 14 del presente Disciplinare di gara, con riferimento alla presente procedura;
4) la seguente documentazione relativa alle garanzie di cui al precedente art. 11 del presente Disciplinare:
i. documento comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria di cui all’art. 93 del Codice;
ii. l’impegno del fideiussore o di altro soggetto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del Contratto di cui all’art. 103 del Codice. In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l’impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa;
iii. solo qualora l’Operatore intenda usufruire dei benefici di riduzione della garanzia di cui al precedente art. 11, almeno uno dei seguenti documenti:
- copie conformi all’originale delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni;
- dichiarazione rilasciata dall’Ente Certificatore o comunque da un organismo indipendente attestante il possesso delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, ove esistente, l’organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza e la sua vigenza;
- idonea dichiarazione resa dal Concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni. Tale dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegato al presente Disciplinare di Gara;
5) il documento attestante l’attribuzione del “PassOE”, quale rilasciato dall’X.X.XX. ai fini dell’utilizzo del sistema AVCpass, così come dettagliatamente previsto all’art. 12 del presente Disciplinare di Gara. In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell’utilizzo del sistema AVCpass, la Stazione Appaltante potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto sistema e per la conseguente trasmissione del PassOE;
6) Disciplinare, Capitolato tecnico, Patto di Integrità Atto di designazione e nomina del Responsabile Esterno del Trattamento dei dati, Schema di Contratto (allegati al presente Disciplinare), nonché degli eventuali chiarimenti, tutti debitamente firmati digitalmente da parte del legale rappresentante dell’Offerente o di soggetto giuridicamente abilitato ad impegnare l’Offerente medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla lex specialis;
7) comunicazione, al fine di assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136 comma 3, contenente i conti correnti bancari e/o postali dedicati sui quali andranno effettuate le operazioni di pagamento nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
8) comunicazione, contenente la matricola INPS e il codice cliente INAIL ai fini della richiesta telematica del D.U.R.C. da parte della Stazione Appaltante;
9) DICHIARAZIONE redatta a cura dell’operatore economico, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in cui si attesti:
- la disponibilità della ditta a fornire eventuale idonea campionatura a titolo gratuito su richiesta della stazione appaltante in sede di analisi delle offerte tecniche;
- di non aver nulla a recriminare qualora l’Azienda/e ritenesse a suo insindacabile giudizio di non procedere, in tutto o in parte, all’acquisto di quei prodotti ritenuti non più idonei alle proprie esigenze;
- di offrire apparecchiature e/o prodotti di ultima generazione;
- la disponibilità alla sostituzione, alle medesime condizioni, dei prodotti aggiudicati con altri aventi caratteristiche analoghe e di più recente tecnologia, successivamente disponibili sul mercato;
- di comunicare tempestivamente ogni notizia riguardante eventuali problematiche circa l’utilizzo dei prodotti, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti e gli eventuali inconvenienti o danni provocati dal loro impiego;
- dichiarazione relativa all’obbligo di attuare, a favore dei propri lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio;
10) Autocertificazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011;
11) copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
I documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.
Tutti i documenti, DGUE, dichiarazione sostitutiva e la documentazione a corredo dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere inserita nella Documentazione Amministrativa anche copia del titolo abilitativo.
16. DEPOSITO TELEMATICO – documentazione tecnica
16.1 Documentazione Tecnica
Entro il termine previsto il Concorrente dovrà depositare a sistema secondo le modalità stabilite nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx acquisti/manuali-per-le-imprese/ un’offerta tecnica consistente:
a) un progetto tecnico consistente in una relazione dettagliata descrittiva dell’organizzazione del servizio medesimo ai fini dell’attribuzione dei punteggi di merito da assegnare sulla base di quanto indicato nella tabella relativa ai criteri di valutazione riportata nell’art. 18.1 del presente disciplinare, elaborata tenendo conto di quanto indicato nel capitolato speciale d’appalto in relazione ai livelli minimi del servizio da assicurare
L’impresa concorrente dovrà specificare il riferimento dei paragrafi all’interno della relazione tecnica presentata ai criteri di valutazione presente nella tabella sopraindicata. Il progetto tecnico, in formato A4, non dovrà eccedere nel complesso cinquanta pagine composte da una sola facciata, eventuali allegati esclusi.
La Commissione giudicatrice non terrà conto delle pagine eccedenti il numero come sopra indicato. Tutta la documentazione deve essere sottoscritta da un rappresentante legale o da procuratore con poteri di firma dell’impresa concorrente e alla stessa deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del/dei sottoscrittore/i.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda nel presente disciplinare.
16.2 Segreti Tecnici e Commerciali
Nell’ambito dell’Offerta Tecnica, dovrà essere inserita inoltre apposita dichiarazione, con la quale il Concorrente dovrà attestare, in via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini dell’esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53, comma 5°, lettera a) del Codice, nei limiti ammessi dal successivo comma 6° di tale articolo. Si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell’offerente.
La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza, deve quindi essere accompagnata da idonea documentazione che:
argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da secretare;
fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La carenza sostanziale della
documentazione tecnica complessiva dell’operatore economico, tale da non poter consentire la valutazione deputata alla Commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara.
16.3 Campionatura
Non è prevista presentazione della campionatura.
17. DEPOSITO TELEMATICO – documentazione economica
Nella sezione denominata “Caricamento Lotti/Prodotti”, la compilazione della scheda del servizio per cui si intende presentare un’offerta deve essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle Istruzioni di gara:
Per la presentazione dell’Offerta Economica, l’Operatore economico deve:
-indicare a Sistema, nell’apposito campo l’importo annuale offerto rispetto alla base d’asta,
-produrre e allegare nella Sezione “Allegato Economico”, l’Offerta Economica come nell’Allegato 5
– Schema Offerta Economica al Disciplinare. L’allegato deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione Amministrativa. Nel caso di concorrenti associati, l’Offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell’offerta di cui al presente Disciplinare;
-allegare copia per immagine (ad esempio, scansione) del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i dei documenti di cui al primo punto elenco.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’Appalto sarà aggiudicato, mediante il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice.
In riferimento al fabbisogno le Aziende potranno emettere ordinativi di fornitura, nei limiti dei propri fabbisogni.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
Punteggio Tecnico (PT) 70 Punteggio Economico (PE) 30 Totale (P totale) 100
18.1 Criteri Di Valutazione Dell’offerta Tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella.
Nella tabella identificata con la dicitura “Tabella dei Criteri di Valutazione” vengono indicati nella colonna “PUNT. DISC. XXX” i “Punteggi discrezionali”, cioè i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione della discrezionalità della commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con “PUNT. TABELLARE MAX” vengono indicati i “Punteggi Tabellari”, cioè i punteggi il cui coefficiente è attribuito con un riferimento oggettivo di possesso o meno del criterio/sub-criterio analizzato.
Tabella dei Criteri di Valutazione:
N. | CRITERI | P. MAX | SUB. CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNT. DISC. MAX | PUNT. TABELLARE MAX |
1 | Procedure di reclutamento e gestione della banca dati | 26 | 1.1 Modalità di selezione e reclutamento del personale da somministrare nel rispetto delle tempistiche richieste e dei criteri oggettivi di selezione | 8 | |
1.2 Modalità di gestione della banca dati in termini di quantità di informazioni disponibili e loro aggiornamenti | 6 | ||||
1.3 Utilizzo di sistemi informatizzati di proprietà o disponibilità del concorrente, che consentano la verifica e/o il monitoraggio delle attività di selezione effettuate | 6 | ||||
1.4 Tempestività nella sostituzione/inserimento del personale: - max 24 ore da richiesta - max 36 ore da richiesta - max 48 ore da richiesta | 6 4 3 | ||||
2 | Rapporto con la ASL Rieti nella gestione del servizio | 24 | 2.1 (max 12 p.ti): a) flussi comunicativi (max 3 p.ti) b) Team dedicato con pregresse esperienze con la P.A. (max 3 p.ti) c) Reperibilità Referenti (max 3 p.ti) d) Struttura organizzativa, organico e figure professionali anche di back-office (max 3 p.ti) | 12 | |
2.2 Sistemi di monitoraggio delle Attività | 4 | ||||
2.3 Metodi di controllo della corretta e puntuale retribuzione dei lavoratori tramite informatizzazione | 4 | ||||
2.4 Politiche di riduzione e contenimento del tur-over | 4 | ||||
3 | Formazione del personale da somministrare | 12 | 3.1 Tipologia, metodologia e programma dei corsi | 8 | |
3.2 Competenze formatori | 4 | ||||
4 | Certificazioni | 4 | 4.1 Possesso della certificazione rilasciata da soggetto/organismo accreditato attestante l'applicazione da parte dell'O.E. di sistemi di gestione per la qualità conforme alla norma SA800 (Certificazione Etica): | 2 0 | |
SI NO | |||||
4.2 Possesso della certificazione rilasciata da soggetto/organismo accreditato attestante l'applicazione da parte dell'O.E. di sistemi di gestione per la qualità conforme alla norma ISO14001 (Certificazione Ambientale) | 2 0 | ||||
SI NO | |||||
5 | Proposte migliorative | 4 | Verranno valutate positivamente le proposte migliorative che avranno effetti tangibili sulla gestione operativa e sulla qualità del servizio | 4 |
È prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42 del punteggio max fissato (70), da applicare dopo le eventuali riparametrazioni previste, e il concorrente che consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia sarà escluso dalla gara, e pertanto non sarà valutata la relativa offerta economica.
18.2 Metodo Di Attribuzione Del Coefficiente Per Il Calcolo Del Punteggi Tecnico - Economici
L’aggiudicazione sarà disposta ai sensi dell’art. 95, comma 2), del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato e integrato dall’art. 60 comma 10 bis del D.Lgs. 56/2017, da apposita Commissione giudicatrice, a favore dell’Impresa concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi di valutazione:
A) Moltiplicatore Offerto punti 30/100
B) Qualità prodotti punti 70/100
A) il punteggio attribuito (Max punti 30), sarà dato dalla valutazione della busta telematica “offerta economica” (sottoscritta digitalmente a pena di esclusione) deve essere redatta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare che contenga i seguenti elementi:
a) moltiplicatore unico offerto, al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, compreso tra un minimo di 1,01 e un massimo di 1,11, da applicare ai costi del lavoro di tutte le figure professionali. Il moltiplicatore dovrà essere espresso con un massimo di 2 (due) cifre decimali. Non saranno accettate offerte inferiori moltiplicatore minimo o superiori al moltiplicatore massimo;
b)la stima dei costi aziendali per i dipendenti diretti (non somministrati) relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95 c. 10 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.);
c) la stima dei costi della manodopera diretti del concorrente ai sensi dell’art.95 c.10 del Codice. Detti costi dovranno essere calcolati in considerazione del numero di risorse necessarie per la gestione dei servizi connessi all’oggetto della procedura (ricerca/reclutamento, interviste, inserimento, formazione, ecc.) e necessari a garantire il corretto inserimento del personale richiesto dalla Stazione Appaltante.
mediate la seguente formula mediate la seguente formula:
M-offertomin
P-Econ.i = (−−−−−−−−−−−−−−−−−) x 30
M-offertoi
Dove:
M-offertomin : corrisponde al Moltiplicatore minimo offerto tra tutti i concorrenti di cui si stanno valutando le offerte economiche
M-offertoi: corrisponde al Moltiplicatore del concorrente iesimo che si sta valutando
P-Econ.i : corrisponde al punteggio ottenuto dal concorrente iesimo
B) Il punteggio riservato alla qualità (Max punti 70) verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice, sulla base di quanto emergerà dalla valutazione della documentazione in ordine ai paramenti riportati nella tabella “Tabella dei Criteri di Valutazione”.
Per ogni paramento costituente la qualità, per ciascun criterio Discrezionale, la Commissione attribuirà ad ogni riferimento del Lotto, un punteggio di preferenza secondo la seguente scala di valutazione:
VALORI DI PREFERENZA PUNTEGGIO DI PREFERENZA TOTALMENTE INSUFFICIENTE 0,00
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 0,25
INSUFFICIENTE 0,40
SCARSO/QUASI INSUFFICIENTE 0,50
SUFFICIENTE 0,60
DISCRETO 0,70
BUONO 0,80
DISTINTO 0,90
OTTIMO 1,00
Essendo presenti punteggi, relativi a un determinato criterio, che sono attribuiti sulla base di subcriteri, e potendo accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; ciò rischierebbe di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, dato che la valutazione è basata sul metodo aggregativo compensatore. La stazione appaltante procederà, pertanto, alla riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai punteggi previsti per l’elemento di partenza.
Quindi, una volta terminata la suddetta valutazione, la Commissione procederà a trasformare i punteggi di preferenza attribuiti ad ogni singolo elemento qualitativo, in coefficienti variabili tra 0 e 1.
Al concorrente che verrà ottenuto il punteggio di preferenza più alto, sarà assegnato il coefficiente 1, agli altri sarà assegnato il coefficiente in maniera proporzionale.
I coefficienti così determinati verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuito nella tabella infra 18.1, ad ogni elemento qualitativo dando luogo ai punteggi definitivi.
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula: C(a) = ∑n [Wi*V(a)i]
Dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno
∑n = sommatoria
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi= Cai x Pa + Cbi x Pb + […] + Cni x Pn
Il punteggio complessivo della valutazione tecnica, quindi, sarà determinato dalla somma dei punteggi definitivi, sommandovi anche i punteggi Tabellari non “discrezionali”.
Qualora nessun concorrente ottenga il massimo punteggio (70) si procederà alla riparametrazione e saranno esclusi dalla successiva fase di gara quei concorrenti che abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 42/72.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA TELEMATICA
La prima seduta pubblica virtuale, alla quale potranno partecipare anche i rappresentanti legali delle ditte, purché muniti di apposita delega che sarà trattenuta negli atti di gara, avrà luogo in una data che verrà preventivamente comunicata sul Sistema nella sezione dedicata alla presente procedura e alla sezione Avvisi e Bandi della pagina web della Committenza (xxxx://xxx.xxx.xxxxx.xx).
Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti con le stesse modalità.
Trattandosi di seduta pubblica virtuale, l’operatore economico partecipante alla procedura deve accedere alla schermata di log-in del Sistema (xxxxx://XXXXXX.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/), cliccando sul link “sistema acquisti” abilitato all’atto dell’avvio della seduta da parte della stazione appaltante.
Effettuato l’accesso, dovrà ricercare la procedura di gara di interesse mediante la sezione “Bandi scaduti” e successivamente “Bandi pubblicati”.
Per partecipare alla seduta, sarà necessario cliccare sul comando “bandi scaduti” e, dopo aver selezionato la procedura di interesse, sul comando “seduta virtuale”, abilitato all’atto dell’avvio della seduta da parte della stazione appaltante.
Ciascuna seduta pubblica virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati appositamente.
Alle sedute virtuali pubbliche potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dell’Offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.
Il Seggio di gara, istituito ad hoc, presieduto dal RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul STELLA e a sbloccare la documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il RUP procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 16;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, con indicate le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, che sarà comunicato alle ditte concorrenti a mezzo PEC, all’indirizzo comunicato in fase di registrazione al STELLA.
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
20 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte economiche (cfr. Linee guida ANAC n. 3).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara presieduto dal RUP, procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, alla quale potranno partecipare anche i rappresentanti legali delle ditte, purché muniti di apposita delega che sarà trattenuta negli atti di gara, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, che contestualmente saranno resi visibili sulla piattaforma e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione procederà allo sblocco e quindi all’apertura dell’offerta economica e alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte all’art. 20.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all’art. 25.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 24.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa e nell’offerta Tecnica
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
22 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della procedura ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52, della l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 159/2011).
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4, del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. La garanzia, intestata a favore delle Azienda interessata, si intende costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, derivanti dall’esecuzione del servizio, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L’operatore economico risultato aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della stazione appaltante o dell’Azienda, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l’espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante” oppure “in modalità elettronica, mediante scrittura privata” per i contratti sottosoglia.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017
n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle spese di pubblicazione, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice. Il Concessionario dovrà presentare, in sede di stipula del contratto, il proprio Manuale di Autocontrollo che sarà eventualmente integrato entro 30 giorni dall’inizio del servizio in conformità al Reg. CE n. 852/2004.
23 PENALI
Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara.
Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore.
L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
L’ASL di Rieti notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale.
L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
24 ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI
I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA.
Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura, a seguito di ordinativo emesso di volta in volta dalla stazione appaltante, per i quantitativi dei servizi effettivamente richiesti e resi, riportando sulle medesime, a quali figure ciascuna fattura si riferisce, il periodo – e garantirà altresì fatturazione
separata per eventuali necessità di rendicontazioni separate, numero e data del provvedimento di aggiudicazione, dell’ordinativo di acquisto e relativo CIG .
Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico: CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFX1HE
DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: as_ri.
Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:
• il CIG della procedura/lotto;
• il numero del provvedimento di aggiudicazione definitiva (delibera/determina);
• il numero dell’ordinativo.
Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare, nel Capitolato, negli atti di gara e nel contratto non consentirà la regolare liquidazione ovvero il regolare pagamento delle fatture che rimarranno pertanto sospeso a favore di questa SA fino alla rimozione totale dell’inadempimento. Agli effetti della liquidazione delle fatture l’inosservanza anche di una sola delle clausole previste dal presente Disciplinare sarà motivo d’interruzione dei termini di pagamento.
Tutte le fatture saranno liquidate previo nulla osta del DEC di corretta esecuzione del servizio che verrà comunicata al RUP.
I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come previsto dai DCA nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017 e dal Regolamento “Definizione delle nuove procedure di pagamento per le diverse categorie di creditori delle aziende del SSR, a rtire dall’1/1/2018 approvato con DCA n. U00289/2017 e modificato ed integrato con DCA n. U00504/2017 “Modifica ed integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U00289 del7/7/2017”.
Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’ASL Rieti.
Il Fornitore è tenuto a comunicare all’ASL gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
25 REVISIONE DEI PREZZI
Il prezzo dell’appalto e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione.
26 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all’art. 106, comma 1, lettera d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
I crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa, in particolare l’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando le formalità di cui all’art. 106, comma 13, del Codice.
Ai fini dell'opponibilità all’Azienda, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla amministrazione debitrice e saranno efficaci e opponibili alla ASL di Rieti qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso, la ASL di Rieti cui sarà notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente Affidatario in base al Contratto con questo stipulato, ivi compresa la compensazione di cui al capoverso che segue.
L’Azienda potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Azienda a titolo di penale o a qualunque altro titolo.
Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice,
nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario
o postale sul conto corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
27 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P. . Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.
Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza o altri termini indicati, non può essere inferiore a quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.
La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità
e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.
Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..
Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso l’Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e
s.m.i. e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
c) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’Appaltatore;
e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
f) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento aziendale», adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario del 25 giugno 2015, n. 699, nonché in ogni caso di inosservanza delle norme del P.T.P.C. e del P.T.T.I.;
h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Appaltatore;
i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall’Azienda;
j) frode nell’esecuzione del Contratto;
k) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
l) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 7 (sette) giorni solari dalla contestazione intimata dall’Azienda.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Azienda comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
In tutti i casi di risoluzione imputabili all’Appaltatore, l’Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Azienda applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Azienda.
L’ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell’Appaltatore di adeguare in misura
corrispondente l’offerta.
L’ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero dinieghi autorizzativi ovvero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato.
Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
28 RECESSO
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, nel caso in cui l’Azienda non decida, a proprio insindacabile giudizio, di restituirli all’Appaltatore.
L’Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal comma 1, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile e dall’art. 109, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
Il recesso dovrà essere comunicato dall’Azienda all’Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.
L’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le Forniture e ne verificherà la regolarità.
29 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 108 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l’Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario Aggiudicatario in sede in offerta.
30 OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010,
n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’ASL che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1° della legge 136/10;
e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
f. a comunicare all’ASL ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
1. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13°, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
31 ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE
In applicazione alle norme di cui alla Legge n. 241/1990 e in conformità alla normativa sugli appalti si
garantisce il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.
32 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Rieti rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
33 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), così come modificato dal D.lgs. 101/2018, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
• titolare del trattamento è l’ASL di Rieti.
• Responsabile del trattamento è l’Avv. Xxxxxx Xxxxxxx – Tel.: 0000000000 - 000000000 e-mail: xxx@xxx.xxxxx.xx - PEC: xxx.xxx.xxxxx@xxx.xx;
• il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
• il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
• i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
• i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
• i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge.
• con l’invio dell’Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.
34 DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Disciplinare ovvero nell’allegato Capitolato, valgono e si applicano le norme vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare quelle contenute nel D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. nonché le norme del Codice Civile e la vigente legislazione regionale per le ASL.