Servizi di reference Clausole campione

Servizi di reference. 31. Informazioni e orientamento agli utenti;
Servizi di reference orientamento informativo (intermediazione tra utente, suoi bisogni e complesso delle risorse informative disponibili); • assistenza bibliografica e indirizzamento del lettore/utente verso le fonti documentarie cartacee, di rete e banche dati più appropriate; • eventuale orientamento dell'utente verso sedi di ricerca più idonee; • ricerca e reperimento di documenti che contengano le informazioni richieste, anche se conservati presso altre biblioteche; • informazione bibliografica per l'utenza remota: telefonica e/o con l'utilizzo di strumenti informatici; • visite guidate per classi o gruppi, anche in collaborazione con xxxxxxx (con date e orari da concordare insieme al coordinatore delle decentrate); • allestimento di vetrine tematiche; • assistenza agli utenti del servizio di biblioteca digitale; Servizi di gestione del patrimonio documentario • operazioni di ingresso e trattamento dei documenti di nuova accessione: attribuzione del numero di inventario, timbratura, applicazione, stampa e apposizione di etichette, bollini, codici a barre e adesivi di protezione, apposizione della copertina e altro trattamento necessario alla corretta messa a disposizione dei materiali secondo le esigenze della biblioteca; • interventi di prima manutenzione sui documenti usurati, sostituzione scatole, contenitori o copertine rotte, rifacimento etichette deteriorate, interventi concordati per il buon mantenimento della collezione; • trattamento fisico dei documenti scartati e destinati al macero, alla bancarella o ad altre istituzioni: rimozione di etichette e copertine, apposizione del timbro “scaricato dall'inventario”; • collocazione a scaffale di documenti di nuova accessione; • tempestiva ricollocazione di documenti rientrati dal prestito, consultati in sede (anche dopo le visite guidate di gruppi e classi), sottoposti a trattamento o provenienti da esposizioni terminate, con contestuale verifica della corretta collocazione degli altri documenti a scaffale (NB: in caso di documenti fuori posto o mancanza di spazio adeguato sul ripiano occorre provvedere, se possibile, al momento oppure segnalare il problema al coordinatore della biblioteca e pianificare un intervento successivo nell'ambito dell'orario di servizio); • riordino giornaliero delle sezioni più facilmente soggette a disordine; • riordino settimanale all'interno dei cassetti degli espositori di periodici, dvd, cd musicali, ecc.; • riordino periodico, ove reso necessario, di intere sezioni o parti di esse e co...
Servizi di reference. − Orientamento informativo, svolgendo la funzione di intermediazione tra utente, suoi bisogni e complesso delle risorse informative disponibili; assistenza bibliografica e indirizzamento del lettore/utente verso le fonti documentarie cartacee, di rete e banche dati più appropriate; − assistenza bibliografica alle ricerche specialistiche; − informazione bibliografica per l’utenza remota telefonica e/o con l'utilizzo di strumenti informatici, anche in collaborazione con altre Biblioteche nell’ambito di progetti di reference cooperativo e virtuale; − ricerca e reperimento di documenti che contengano le informazioni richieste, anche se conservati presso altre Biblioteche; − raccogliere informazioni sulla comunità locale e renderle immediatamente disponibili, anche in cooperazione con altre organizzazioni.
Servizi di reference. Le operatrici e gli operatori della biblioteca addetti al servizio reference curano e promuovono l'informazione ai lettori sul patrimonio documentario posseduto e disponibile nonchè sui servizi forniti dall’istituto; sono tenuti a fornire agli utenti indicazioni esaurienti circa le modalità di accesso ai servizi della biblioteca ed alle raccolte librarie e documentarie possedute, di prestito dei materiali, di consultazione dei cataloghi elettronici. È loro compito fornire una consulenza bibliografica di base e un servizio di assistenza alle ricerche informative e documentarie, indirizzando eventualmente alle figure professionali preposte gli utenti che necessitano di informazioni bibliografiche più complesse.
Servizi di reference. − accoglienza, prima informazione e assistenza al pubblico per la consultazione del catalogo della biblioteca e degli altri cataloghi on-line, di Rete Indaco, delle banche dati legislative e giurisprudenziali e per le ricerche specifiche in Internet; − informazioni bibliografiche anche a distanza (telefono – email – social - app); − predisposizione di bibliografie indirizzate all’utenza; − gestione dello sportello Infopoint del Consiglio Regionale della Puglia, situato nella zona antistante l’ingresso della biblioteca, per fornire informazioni su servizi, prestazioni, strutture e attività del Consiglio Regionale e della Regione Puglia; − gestione giornaliera delle 15 caselle di posta elettronica utilizzate per i servizi bibliotecari; − aggiornamento della rivista digitale di Teca del Mediterraneo “Webzine” articolata nei bollettini tematici Bits & Npm, Noprofit, Regio e Terminus, Biblos (consultabili sul sito xxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx) consistente nell’implementazione dei contenuti con cadenza settimanale, e la produzione trimestrale (ad eccezione di Biblos che è mensile) dei bollettini in versione pdf. L’aggiornamento e l’implementazione dei contenuti dovrà essere effettuata attraverso il CMS utilizzato dal Consiglio Regionale della Puglia che provvederà alla opportuna formazione del personale impiegato dalla ditta appaltatrice; − cura e aggiornamento dei materiali, dei sistemi e degli apparati informativi on line e off line (brochure, bacheche, profili social della biblioteca (Facebook,Twitter, Instagram, You Tube), gestione mailing list dedicate, sito web della biblioteca xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx. L’aggiornamento e l’implementazione dei contenuti del sito web dovrà essere effettuata attraverso il CMS utilizzato dal Consiglio Regionale della Puglia che provvederà alla opportuna formazione del personale impiegato dalla ditta appaltatrice; − gestione dell’interfaccia web dell’Opac Sebina e della relativa APP Mobile; − gestione del software TATOO che permette l’accesso alle banche dati della Biblioteca.
Servizi di reference. Per servizi di reference si intende il complesso di attività atte a offrire consulenza bibliografica qualificata e assistenza alla consultazione dei cataloghi on line della biblioteca, alla ricerca nei cataloghi di altre biblioteche e nelle banche dati a disposizione, nel rispetto dei differenti bisogni informativi e culturali degli utenti. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le attività comprendono: •orientamento informativo (intermediazione tra utente, suoi bisogni e complesso delle risorse informative disponibili); •collaborazione attiva alla user education; •assistenza bibliografica e indirizzamento del lettore/utente verso le fonti documentarie cartacee, di rete e banche dati più appropriate; •informazione bibliografica per l’utenza remota: telefonica e/o con l'utilizzo di strumenti informatici, anche in collaborazione con altre biblioteche; •rilevazioni periodiche a campione sul servizio di reference; •visite guidate della biblioteca per classi o gruppi; •allestimento di scaffali Novità dedicato alle nuove acquisizioni, eventuali scaffali tematici; •preparazione e allestimento di percorsi bibliografici; •assistenza agli utenti del servizio di biblioteca digitale; •collaborazione con le scuole e le istituzioni educative e in particolare con le biblioteche scolastiche nella predisposizione di supporti per tesine, ricerche ed altre esperienze didattiche; •supporto e assistenza bibliografica specifiche per ricerche di documentazione locale; •disimpegno di tutte le richieste informative sopra descritte anche se ricevute per mail, telefono o altro mezzo a distanza.

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  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

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  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: