Addetti al servizio Clausole campione

Addetti al servizio. L’Aggiudicataria dovrà impiegare personale in possesso delle specifiche professionalità necessarie per l’espletamento del servizio. Nel caso in cui l’Agenzia accerti che il personale incaricato non abbia le caratteristiche di cui ai seguenti profili professionali minimi richiesti, darà un termine di 20 giorni per la sostituzione con personale idoneo; qualora l’Aggiudicataria non provveda l’Agenzia potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. L’Aggiudicataria almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto è tenuta a fornire l'elenco nominativo completo di tutto il personale dipendente, corredato, per ogni singolo lavoratore, dell'indicazione del luogo e della data di nascita, della qualifica e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali. La stessa documentazione dovrà essere presentata ogniqualvolta si verifichino modifiche all'organico impiegato o per sostituzioni di personale o per impiego di nuovo personale entro tre giorni dalla variazione. Nell'esecuzione del servizio il personale dell’Aggiudicataria dovrà usare la dovuta diligenza ed evitare deterioramenti dei beni dell’Agenzia o danni al personale presente negli uffici.
Addetti al servizio. L’Impresa aggiudicataria è tenuta a garantire l’organizzazione delle risorse umane, rimanendo responsabile sia del rispetto delle obbligazioni contrattuali verso l’Università che della normativa contrattuale in materia di lavoro e sicurezza verso i propri dipendenti. Tutto il personale dovrà essere convenientemente esperto e formato, possedere requisiti psico- attitudinali e professionali idonei allo svolgimento dei servizio, padronanza della lingua italiana, avere buone doti di comunicazione, buone capacità di ascolto e di interazione al fine della corretta gestione del rapporto con gli utenti e con le diverse figure professionali interne, adottando un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione. E’ fatto obbligo agli addetti di essere sempre riconoscibili e in una tenuta ordinata e pulita, con una divisa immediatamente riconoscibile con apposito stemma identificativo, completa con tesserino nominativo e con foto identificativa. L’impresa dovrà garantire che le risorse dedicate al servizio siano di assoluta fiducia, di provata riservatezza e che si attengano scrupolosamente al segreto d’ufficio, nonché all’osservanza delle norme interne vigenti all’interno delle sedi dell’Università, sede di svolgimento del servizio in parola. Inoltre, dovrà, altresì, garantire la idoneità fisica, attitudinale e professionale del personale dedicato, per tutta la durata del contratto e l’osservanza di tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare emanate dalla Stazione appaltante, di cui ha l’onere di avere conoscenza. Il Contraente assume in via esclusiva il rischio di malattia, maternità e infortunio del personale impiegato, garantendo comunque la continuità e l’efficienza nell’esecuzione dei servizi, provvedendo alle sostituzioni del caso con personale proprio in possesso di identica qualifica professionale. In ultimo, al fine di consentire la continuità del servizio, l’Operatore economico è tenuto a mantenere nella gestione dell’appalto, per quanto possibile, il personale dedicato, limitando al massimo il “turn over”. L'Università potrà richiedere la sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento lesivo degli interessi dell’utenza. Detta sostituzione dovrà avvenire nei tempi indicati dall’Università, in ogni caso, non inferiori a giorni cinque dalla formale comunicazione. In ogni caso, nell’ipotesi di inseri...
Addetti al servizio. Il personale impiegato nello svolgimento del servizio dovrà essere professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività a cui è adibito. Il personale dell'Impresa Appaltatrice dovrà partecipare al corso di formazione organizzato dall'Impresa Appaltatrice in fase di attivazione del servizio appaltato, in cui verranno illustrate le modalità per l'esecuzione delle attività e la gestione dei dispositivi presenti nelle strutture. Al personale dell'Impresa Appaltatrice dovrà essere garantito, in relazione alle attività oggetto del presente appalto e per tutta la durata dello stesso, l'aggiornamento professionale necessario al fine della migliore esecuzione delle attività. Il personale addetto al servizio di portierato dovrà inoltre:
Addetti al servizio. Il personale impiegato nello svolgimento del servizio dovrà essere professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività a cui è adibito. Dovrà, in ogni caso, possedere almeno il diploma di scuola media inferiore, essere abile all’uso delle principali tecnologie informatiche relative al servizio svolto (es: word, internet, ecc.) nonché essere fisicamente idoneo all’impiego, con particolare riferimento alle attività da svolgere. All’atto di presa in consegna del servizio, il RTS/sostituto mostrerà, al personale addetto alla presenza del RI/sostituto, i luoghi di svolgimento del rispettivo servizio e le modalità per l'esecuzione delle attività e la gestione dei dispositivi presenti nelle strutture. Al personale dell'Impresa Affidataria dovrà essere garantito, in relazione alle attività oggetto del presente appalto e per tutta la durata dello stesso, l'aggiornamento professionale necessario al fine della migliore esecuzione delle attività. Il personale addetto ai servizi, fatte salve le proprie specifiche mansioni, dovrà inoltre:
Addetti al servizio. 1. Gli operatori del Concessionario che operano all'interno dell'Università debbono mantenere un comportamento civile, educato ed attento alle esigenze dell'utente.
Addetti al servizio. 1. Il Concessionario dovrà disporre di un organico operativo, da specificare nell’offerta tecnica, in cui siano presenti le seguenti professionalità:

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: