Cataloghi elettronici Clausole campione

Cataloghi elettronici. 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell'offerta.
Cataloghi elettronici. 1. Nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell'offerta.
Cataloghi elettronici. Art. 58 Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione
Cataloghi elettronici. L’articolo 57 - recependo l’articolo 36 della direttiva 2014/24/UE e 54 della direttiva 2014/25/UE - introduce la previsione secondo la quale, nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, le stazioni appaltanti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Secondo quanto prevedono le direttive, gli Stati membri possono rendere obbligatorio l’uso di cataloghi elettronici per alcuni tipi di appalti. Sono posti a carico delle stazioni appaltanti, puntuali obblighi – differenziati a seconda che si tratti di settori ordinari o di settori speciali - di indicazione della presentazione dei cataloghi, quando la presentazione delle offerte sotto questa forma è accettata o richiesta (comma 3). Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. E’ disciplinato dalla norma il procedimento da seguire in caso di riapertura del confronto competitivo (comma 4). Si introducono, da ultimo, particolari indicazioni riguardanti l'aggiudicazione di appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione. La disciplina delle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, contenuta nell’articolo 58 dello schema di decreto, prevede che le stazioni appaltanti ricorrano a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici. Si tratta di una disposizione che non sembra trovare corrispondenza nelle direttive né nell’attuale Codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve comunque alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti hanno la facoltà di stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta, ovvero attraverso un'asta elettronica. L’articolo prevede inoltre, che ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli of...
Cataloghi elettronici. Art. 58. (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione)
Cataloghi elettronici. La soluzione offerta dovrà permettere di svolgere procedure che prevedano l’invio di cataloghi elettronici da parte dei concorrenti, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 50/2016. I cataloghi elettronici sono predisposti e trasmessi dai concorrenti in conformità alle specifiche tecniche e al formato stabiliti dalle stazioni appaltanti, per cui l’aggiudicatario e la Centrale di Committenza dovranno confrontarsi per definire lo sviluppo in concreto di questa funzionalità.

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