Servizi essenziali. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n.83, la programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi necessari a garantire le seguenti prestazioni essenziali di assistenza sanitaria. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al punto 1 è garantita, con le modalità di cui al punto 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati: A) Assistenza d’urgenza: - pronto soccorso medico e chirurgico; - rianimazione, terapia intensiva; - unità coronariche; - assistenza ai grandi ustionati; - emodialisi; - prestazioni di ostetricia connesse ai parti; - medicina neonatale; - servizio ambulanze, compreso eliambulanze; - servizio trasporto infermi. B) Assistenza ordinaria: - servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative; - unità spinali; - prestazioni terapeutiche e riabilitative, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate; - assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori; - assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta; - assistenza neonatale; - attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili. Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento propri dell’attività dei dirigenti del ruolo sanitario. I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio.
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Servizi essenziali. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n.83, la programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi necessari a garantire le seguenti prestazioni essenziali di assistenza sanitaria. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al punto 1 è garantita, con le modalità di cui al punto 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:: ASSISTENZA SANITARIA
A) Assistenza d’urgenza: - pronto soccorso medico e chirurgico; - rianimazione, terapia intensiva; - unità coronariche; - assistenza ai grandi ustionati; - emodialisi; - prestazioni di ostetricia connesse ai parti; - medicina neonatale; - servizio ambulanze, compreso eliambulanze; - servizio trasporto infermi.
B) Assistenza ordinaria: - servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative; - unità spinali; - prestazioni terapeutiche e riabilitative, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate; - assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori; - assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta; - assistenza neonatale; - attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili. Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento propri dell’attività dei dirigenti del ruolo sanitario. I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio.
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Servizi essenziali. Ai sensi degli articoli artt. 1 e 2 della Legge legge 12 giugno 1990, n.146n. 146, come modificata dalla Legge legge 11 aprile 2000, n.83n. 83, la programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi necessari a garantire le seguenti prestazioni essenziali di assistenza sanitaria. Nell’ambito Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al punto 1 è garantita, con le modalità di cui al punto 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:: Assistenza sanitaria
A) Assistenza d’urgenzasocio-sanitaria ai pazienti in coma ovvero in analoghe condizioni di totale dipendenza per le primarie esigenze vitali: - pronto soccorso medico e chirurgico; - rianimazione, terapia intensiva; - unità coronariche; - assistenza ai grandi ustionati; - emodialisi; - prestazioni di ostetricia connesse ai parti; - medicina neonatale; - servizio ambulanze, compreso eliambulanzealimentazione forzata, reidratazione; - servizio trasporto infermi.
B) Assistenza ordinaria: - servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative; - unità spinali; - prestazioni terapeutiche e riabilitative, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate; - assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori; - assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta; - le prestazioni medico sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti, minori ed a soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza neonataledomiciliare; - attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili. Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, specialistiche necessari al loro espletamento propri dell’attività dei dirigenti del ruolo sanitarioespletamento. I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata sostituzione . I servizi ausiliari di servizionatura assistenziale dovranno garantire l’igiene personale degli ospiti delle strutture e dei locali ove si svolgono tutte le operative necessarie o complementari all’erogazione dei servizi minimi essenziali garantiti.
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Servizi essenziali. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n.83, la programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi necessari a garantire le seguenti prestazioni essenziali di assistenza sanitaria. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al punto 1 è garantita, con le modalità di cui al punto 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelatiessenziali:
AA.1) Assistenza d’urgenza: - pronto soccorso medico e chirurgico; - rianimazione, rianimazione e terapia intensiva; - unità coronariche; - assistenza ai grandi ustionati; - emodialisi; - prestazioni di ostetricia connesse ai parti; - medicina neonatale; - servizio ambulanze, compreso eliambulanze; - servizio trasporto infermi.
B. A2) Assistenza ordinaria: - servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia sub-sub- intensiva e attività di supporto ad esse relative; - unità spinali; - prestazioni terapeutiche e riabilitativeriabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le alle persone interessate; - assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori; - assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta; - assistenza neonatale; - attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili. Alle suddette prestazioni indispensabili di cui alle lettere A1) e A2), deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento propri dell’attività dei dirigenti del ruolo sanitario. I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio.
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Servizi essenziali. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge L. 12 giugno 1990, n.146n. 146, come modificata dalla Legge L. 11 aprile 2000, n.83n. 83, la programmazione pro- grammazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi necessari a garantire le seguenti prestazioni essenziali di assistenza sanitaria. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al punto 1 è garantita, con le modalità di cui al punto 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
A) Assistenza d’urgenza: - pronto soccorso medico e chirurgico; - rianimazione, terapia intensiva; - unità coronariche; - assistenza ai grandi ustionati; - emodialisi; - prestazioni di ostetricia connesse ai parti; - medicina neonatale; - servizio ambulanze, compreso eliambulanze; - servizio trasporto infermi.
B) Assistenza ordinaria: - servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative; - unità spinali; - prestazioni terapeutiche e riabilitative, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate; - assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori; - assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta; - assistenza neonatale; - attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili. Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche dia- gnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento propri dell’attività dei dirigenti diri- genti del ruolo sanitario. I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio.
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Servizi essenziali. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n.83, la programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi necessari a garantire le seguenti prestazioni essenziali di assistenza sanitaria. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al punto 1 è garantita, con le modalità di cui al punto 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
: ASSISTENZA SANITARIA A) Assistenza d’urgenza: - pronto soccorso medico e chirurgico; - rianimazione, terapia intensiva; - unità coronariche; - assistenza ai grandi ustionati; - emodialisi; - prestazioni di ostetricia connesse ai parti; - medicina neonatale; - servizio ambulanze, compreso eliambulanze; - servizio trasporto infermi.
. B) Assistenza ordinaria: - servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia sub-sub- intensiva e attività di supporto ad esse relative; - unità spinali; - prestazioni terapeutiche e riabilitative, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate; - assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori; - assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta; - assistenza neonatale; - attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili. Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento propri dell’attività dei dirigenti del ruolo sanitario. I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio.
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Samples: CCNL Aiop/Aris
Servizi essenziali. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n.83, la programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi necessari a garantire le seguenti prestazioni essenziali di assistenza sanitaria. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al punto 1 è garantita, con le modalità di cui al punto 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
A) Assistenza d’urgenza: - pronto soccorso medico e chirurgico; - rianimazione, terapia intensiva; - unità coronariche; - assistenza ai grandi ustionati; - emodialisi; - prestazioni di ostetricia connesse ai parti; - medicina neonatale; - servizio ambulanze, compreso eliambulanze; - servizio trasporto infermi.
B) Assistenza ordinaria: - . fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL. Le parti, con il presente accordo si propongono di attuare le disposizioni contenute nella Legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n.83 in materia di servizi minimi essenziali in caso di area chirurgica sciopero. Le parti inoltre si propongono con il presente accordo di garantire il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale per l’emergenzaciascun lavoratore, terapia sub-intensiva attraverso metodi e attività tempi capaci di supporto garantire il rispetto della dignità e dei valori della persona umana nel rispetto delle norme sopraccitate. Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esse relative; - unità spinali; - prestazioni terapeutiche esercitare il diritto allo sciopero secondo i criteri e riabilitative, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate; - assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori; - assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta; - assistenza neonatale; - attività farmaceutica concernente modalità indicate nel presente contratto. Le parti nei successivi articoli individuano le prestazioni indispensabiliindispensabili e i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle. Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo Inoltre, le parti indicano tempi e modalità per l’espletamento delle prestazioni specialisticheprocedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, diagnostiche secondo le indicazioni previste dalla Legge n.146/90 e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento propri dell’attività dei dirigenti del ruolo sanitario. I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata sostituzione di serviziosuccessive modificazioni.
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