Servizi essenziali. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n.83, la programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi necessari a garantire le seguenti prestazioni essenziali di assistenza sanitaria. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al punto 1 è garantita, con le modalità di cui al punto 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
A) Assistenza d’urgenza: - pronto soccorso medico e chirurgico; - rianimazione, terapia intensiva; - unità coronariche; - assistenza ai grandi ustionati; - emodialisi; - prestazioni di ostetricia connesse ai parti; - medicina neonatale; - servizio ambulanze, compreso eliambulanze; - servizio trasporto infermi.
B) Assistenza ordinaria: - servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative; - unità spinali; - prestazioni terapeutiche e riabilitative, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate; - assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori; - assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta; - assistenza neonatale; - attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili. Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento propri dell’attività dei dirigenti del ruolo sanitario. I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio.
Servizi essenziali. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83 la programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi necessari a garantire le seguenti prestazioni essenziali di assistenza sanitaria. Nell'ambito dei servizi essenziali la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati: - assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori; - assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare; - attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili. Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, necessari al loro espletamento. I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio.
Servizi essenziali. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n.83, la programmazione delle azioni di sciopero dovrà assi- curare i servizi necessari a garantire le seguenti prestazioni essenziali di assistenza sanitaria. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al punto 1 è garantita, con le modalità di cui al punto 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il ri- spetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati: - attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili; - servizi di cucina, che dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio.
Servizi essenziali. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n.146, come modifi- cata dalla Legge 11 aprile 2000, n.83, la programmazione delle azioni di scio- pero dovrà assicurare i servizi necessari a garantire le seguenti prestazioni es- senziali di assistenza sanitaria. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al punto 1 è garantita, con le modalità di cui al punto 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per as- sicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
A) Assistenza d’urgenza:
B) Assistenza ordinaria:
Servizi essenziali. ● Promuovere l’incremento dell’offerta di servizi essenziali, quali gli asili per l’infanzia, l’istruzione, la sanità, il commercio, sostenendo nuove imprese o operatori del terzo settore. ● Health Silver Economy: ricorso a soluzioni digitali, ad esempio tele-medicina, e-health, e-learning e assistenza domiciliare per le persone anziane, utilizzando le innovazioni tecnologiche; ● Favorire la vita sociale e l’invecchiamento attivo, ad esempio attraverso la riattivazione e il sostegno di centri di aggregazione e culturali, la realizzazione di orti sociali e asili nido intergenerazionali (presenza di anziani e bambini); ● Promuovere servizi sociali, socio-economici e sanitari “itineranti” per servire le aree più isolate. ⮚ Realizzare e sostenere insieme iniziative e progetti cofinanziati nell’ambito dei bandi di progetti europei, in particolare i Programmi di Cooperazione Territoriale europea 2021-2027, e di altri programmi internazionali volti a finanziare lo sviluppo di interventi per la valorizzazione del territorio, la creazione di imprese green, giovani e resilienti, il rilancio del settore turistico, la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale in ottica sostenibile; ⮚ promuovere la messa in rete degli organismi pubblici francesi e italiani (in particolare GECT, GEIE EUROCIN, CCI International, enti locali, enti pubblici) con i quali la collaborazione è costante, nell’ambito della programmazione europea 2021-2027, dei trattati internazionali (Trattato di cooperazione rafforzata franco-italiana) o della legislazione nazionale delle Parti. Le azioni sopra elencate saranno realizzate sulla base di un accordo tra le Parti. Se necessario, le stesse potranno individuare altre tipologie di azioni.
Servizi essenziali. Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90 e nel CCNL di categoria citato che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale. L’Esecutore dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo, di norma di giorni 3 (tre), a segnalare all’Amministrazione la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’ assemblea sindacale. L’Esecutore dovrà garantire, anche in tali periodi, la reperibilità dei suoi Rappresentanti e si impegna a comunicare all’Amministrazione le aree, per ciascun servizio, non coperte dal servizio. L’Amministrazione tratterrà dal canone mensile un importo pari al servizio non eseguito calcolato sulla base degli indicatori di gara.
Servizi essenziali. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n.83, la programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi necessari a garantire le seguenti prestazioni essenziali di assistenza sanitaria. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al punto 1 è garantita, con le modalità di cui al punto 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
A) A) Assistenza d’urgenza: • • pronto soccorso medico e chirurgico; • • rianimazione, terapia intensiva; • • unità coronariche; • • assistenza ai grandi ustionati; • • emodialisi; • • prestazioni di ostetricia connesse ai parti; • • medicina neonatale; • • servizio ambulanze, compreso eliambulanze; • • servizio trasporto infermi.
Servizi essenziali. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n.83, la programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi necessari a garantire le seguenti prestazioni essenziali di assistenza sanitaria. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al punto 1 è garantita, con le modalità di cui al punto 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
A) Assistenza d’urgenza: pronto soccorso medico e chirurgico; rianimazione, terapia intensiva; unità coronariche; assistenza ai grandi ustionati; emodialisi; prestazioni di ostetricia connesse ai parti; medicina neonatale; servizio ambulanze, compreso eliambulanze; servizio trasporto infermi.
B) Assistenza ordinaria: servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia sub- intensiva e attività di supporto ad esse relative; eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
Servizi essenziali. In ragione delle norme legislative e contrattuali (allegato al CCNL in vigore “Attuazione della L.146/90”) si concorda il seguente contingente A.T.A.:
a) per l’effettuazione degli esami e degli scrutini finali: un Assistente Amministrativo, presso la scuola primaria di Zingonia, due Collaboratori Scolastici presso la Scuola Secondaria 1° grado, un Collaboratore Scolastico presso le Scuole Primarie di Verdellino e di Zingonia;
b) per la vigilanza straordinaria durante il servizio di mensa, in occasione di sciopero contemporaneo dei docenti, (nel caso in cui il Dirigente Scolastico in accordo con l’Amministrazione Comunale sia oggettivamente costretto a mantenere il servizio): un Collaboratore scolastico dell’Istituto Comprensivo, che provvederà a svolgere il servizio attinente alla mensa;
c) per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato, nel caso in cui lo sciopero prolungato coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione degli emolumenti: il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, un Assistente Amministrativo e un Collaboratore Scolastico. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate non potrà essere impedita la partecipazione allo sciopero e nessun atto autoritario potrà essere adottato dal Dirigente Scolastico senza un apposito accordo con le RSU.
Servizi essenziali. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale dipendente dai Ministeri sono i seguenti:
a) servizio elettorale;
b) servizio doganale;
c) igiene, sanità ed attività assistenziali;
d) attività di tutela della libertà della persona e sicurezza pubblica;
e) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, per quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
f) trasporti;
g) l'erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento;
h) servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;