Servizio militare. 1. In caso di chiamata alle armi per obbligo di leva si applicano le norme del decreto legge 13 settembre 1946, n. 303; il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ed il tempo passato sotto le armi si considera come passato in servizio presso l'azienda agli effetti del T.F.R. e della maturazione degli aumenti periodici di anzianità. 2. In caso di richiamo alle armi si applicano le norme della legge 3 maggio 1955, n. 370, ed il periodo passato sotto le armi viene computato nell’anzianità di servizio. 3. Esaurito il servizio il lavoratore deve presentarsi in azienda nel termine di 30 giorni. In difetto viene considerato dimissionario.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Servizio militare. 1. In caso di chiamata alle armi per obbligo di leva si applicano le norme del decreto legge leg- ge 13 settembre 1946, n. 303; il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ed il tempo passato sotto le armi si considera come passato in servizio presso l'azienda agli effetti del T.F.R. e della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
2. In caso di richiamo alle armi si applicano le norme della legge 3 maggio 1955, n. 370, ed il periodo passato sotto le armi viene computato nell’anzianità di servizio.
3. Esaurito il servizio il lavoratore deve presentarsi in azienda nel termine di 30 giorni. In difetto viene considerato dimissionario.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Verbale Di Accordo
Servizio militare. 1. In caso di chiamata alle armi per obbligo di leva si applicano le norme del decreto legge 13 settembre 1946, n. 303; il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ed il tempo passato sotto le armi si considera come passato in servizio presso l'azienda agli effetti del T.F.R. e della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.del
2. In caso di richiamo alle armi si applicano le norme della legge 3 maggio 1955, n. 370, ed il periodo passato sotto le armi viene computato nell’anzianità di servizio.
3. Esaurito il servizio il lavoratore deve presentarsi in azienda nel termine di 30 giorni. In difetto di- fetto viene considerato dimissionario.
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Servizio militare. 1. In caso di chiamata alle armi per obbligo di leva si applicano le norme del decreto legge 13 settembre set- tembre 1946, n. 303; il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ed il tempo passato sotto le armi si considera come passato in servizio presso l'azienda agli effetti del T.F.R. e della maturazione matura- zione degli aumenti periodici di anzianità.
2. In caso di richiamo alle armi si applicano le norme della legge 3 maggio 1955, n. 370, ed il periodo pe- riodo passato sotto le armi viene computato nell’anzianità di servizio.
3. Esaurito il servizio il lavoratore deve presentarsi in azienda nel termine di 30 giorni. In difetto viene considerato dimissionario.
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Servizio militare. 1. In caso di chiamata alle armi per obbligo di leva si applicano le norme del decreto legge 13 settembre 1946, n. 303; il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ed il tempo passato sotto le armi si considera come passato in servizio presso l'azienda agli effetti del T.F.R. e della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.del
2. In caso di richiamo alle armi si applicano le norme della legge 3 maggio 1955, n. 370, ed il periodo passato sotto le armi viene computato nell’anzianità di servizio.
3. Esaurito il servizio il lavoratore deve presentarsi in azienda nel termine di 30 giorni. In difetto viene considerato dimissionario.
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