Common use of Sicurezza del lavoro Clause in Contracts

Sicurezza del lavoro. Ogni Espositore è tenuto alla più scrupolosa osservanza dell’intero sistema normativo vigente, anche e soprattutto in materia di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, e della normativa giuslavoristica, previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di durata della Manifestazione, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli allestimenti dei posteggi ed ogni altra attività connessa. L’Espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e lo smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico di Proposte e ogni sua sezione integrativa, le disposizioni contenute nel T.U. 81/2008 e relativo D.M. del 22.07.2014, emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero della Salute. Il Regolamento Tecnico contiene, fra l’altro, regole cautelari in materia di sicurezza di mostra (prevenzione incendi, impianti elettrici, protezione ambientale, ecc.), con esclusione delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività svolte dall’Espositore o appaltate da questi alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio stand e attività connesse) la cui verifica ed osservanza rimane in capo all’Espositore medesimo. Villa Erba SpA potrà allontanare dal Quartiere Fiera il personale delle imprese esecutrici/lavoratori autonomi che operano per conto dell’Espositore qualora sia privo del tesserino di riconoscimento previsto dagli artt. 18, comma 1, lett. u), 21, comma 1, lett. c), 26, comma 8 del T.U. 81/2008 e il personale extracomunitario qualora, anche in presenza del tesserino di cui sopra, non risulti in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità leggibile o di carta di identità valida e leggibile. Al Datore di Xxxxxx responsabile e referente del personale allontanato verrà contestato l’addebito. L’Espositore che, in qualità di committente, ha autorizzato la ditta ad operare nel quartiere per proprio conto per l’esecuzione di lavori, verrà informato della contestazione. Ogni Espositore è tenuto alla nomina del “Responsabile del posteggio”, figura che (ai fini della sicurezza) assume nei confronti di tutti i soggetti eventualmente interessati, ogni responsabilità connessa alle attività svolte per conto dell’Espositore e per tutta la durata della permanenza nel quartiere fieristico. A discrezione dell’Espositore, e sotto sua completa responsabilità, il “Responsabile del posteggio” può anche essere persona fisica diversa in ciascuna delle tre fasi già richiamate (allestimento, Manifestazione, smontaggio). Il nominativo del Responsabile e relativi numeri di telefono di reperibilità, devono essere comunicati a Villa Erba prima dell’inizio dei lavori di mobilitazione per l’allestimento del posteggio e comunque prima dell’accesso dei lavoratori e dei materiali nel quartiere fieristico. In mancanza della comunicazione del nominativo del Responsabile del posteggio, tale funzione rimarrà in capo al Rappresentante Legale della Ditta Espositrice. Eventuali variazioni del nominativo del Responsabile del posteggio dovranno essere tempestivamente comunicate a Villa Erba SpA e all’Organizzatore.

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Samples: Regolamento Generale, Regolamento Generale Per La Partecipazione a Proposte 2022

Sicurezza del lavoro. Ogni Espositore è tenuto alla più scrupolosa osservanza dell’intero sistema normativo vigente, anche e soprattutto L'Azienda provvederà ad informare i dipendenti riguardo alle modalità da seguire in materia caso di tutela della salute e dell’integrità fisica eventuale forzato abbandono dei lavoratori, e della normativa giuslavoristica, previdenziale e assistenziale per tutto il periodo locali a causa di durata della Manifestazione, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli allestimenti dei posteggi ed ogni altra attività connessa. L’Espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e lo smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico di Proposte e ogni sua sezione integrativa, le disposizioni contenute nel T.U. 81/2008 e relativo D.M. del 22.07.2014, emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero della Salute. Il Regolamento Tecnico contiene, fra l’altro, regole cautelari in materia di sicurezza di mostra eventi calamitosi (prevenzione incendi, impianti elettrici, protezione ambientaleterremoti, ecc.), con esclusione aggiornamenti in caso di variazioni delle norme modalità stesse, per effetto di sicurezza specifiche riguardanti le attività svolte dall’Espositore ristrutturazioni o appaltate da questi alle imprese esecutrici (attività diversa dislocazione delle vie di montaggio e smontaggio stand e attività connesse) la cui verifica ed osservanza rimane in capo all’Espositore medesimofuga od altro. Villa Erba SpA potrà allontanare dal Quartiere Fiera il personale delle imprese esecutrici/lavoratori autonomi che operano per conto dell’Espositore qualora sia privo del tesserino di riconoscimento previsto dagli artt. 18L'Azienda, comma 1, lett. u), 21, comma 1, lett. c), 26, comma 8 del T.U. 81/2008 e il personale extracomunitario qualora, anche in presenza del tesserino di cui sopra, non risulti in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità leggibile o di carta di identità valida e leggibile. Al Datore di Xxxxxx responsabile e referente del personale allontanato verrà contestato l’addebito. L’Espositore che, in qualità di committente, ha autorizzato la ditta ad operare nel quartiere per proprio conto per l’esecuzione di lavori, verrà informato della contestazione. Ogni Espositore è tenuto alla nomina del “Responsabile del posteggio”, figura che (ai fini della sicurezza) assume nei confronti di tutti i soggetti eventualmente interessati, ogni responsabilità connessa alle attività svolte per conto dell’Espositore e per tutta la durata tutela della permanenza nel quartiere fieristico. A discrezione dell’Espositore, e sotto sua completa responsabilità, il “Responsabile del posteggio” può anche essere persona fisica diversa in ciascuna delle tre fasi già richiamate (allestimento, Manifestazione, smontaggio). Il nominativo del Responsabile e relativi numeri di telefono di reperibilità, devono essere comunicati a Villa Erba prima dell’inizio dei lavori di mobilitazione per l’allestimento del posteggio e comunque prima dell’accesso sicurezza dei lavoratori e della clientela, provvederà a porre in atto presso le succursali le misure di sicurezza che sono state concordate nei “Protocolli d’Intesa” firmati dalle Prefetture, ABI e banche firmatarie o, laddove non sottoscritti, quelle contenute nell’art. 28 del CIA 26 giugno 2007, secondo le modalità ivi descritte4. Nella predisposizione delle misure di sicurezza, l'Azienda terrà conto degli sviluppi delle tecnologie del settore. Allo scopo di ricercare le forme più idonee per la protezione dei materiali nel quartiere fieristicolavoratori da atti criminosi, l'Azienda prenderà in considerazione anche le proposte che le Rappresentanze Sindacali Aziendali avessero ad avanzare al riguardo nell'intento di pervenire a soluzioni anche diversificate eventualmente con adozione anche di più misure di sicurezza tra quelle sopra elencate in rapporto alle varie situazioni ambientali, alle contingenti esigenze di tempo ed alle opportune misure di riservatezza dei provvedimenti da adottarsi. In mancanza della comunicazione L'Azienda dovrà comunicare tempestivamente alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, tutte le innovazioni riguardanti la sicurezza del nominativo lavoro. L'Azienda si assumerà direttamente gli oneri delle cure mediche specialistiche o per terapie riabilitative, fino alla cessazione dal servizio, per il lavoratore colpito in servizio da eventi criminosi, eventualmente non previste nelle prestazioni degli Enti assistenziali oppure previste parzialmente con esborsi a carico dell'assistito, e ciò fino a quando tali oneri saranno assunti interamente dagli Organismi sanitari competenti. L'Azienda coprirà le spese per cure, viaggio e soggiorno sostenute dal dipendente suddetto presso Istituti di cura situati fuori dal territorio nazionale sempreché sussista contemporaneamente un parziale rimborso delle spese per le prestazioni sanitarie da parte del Responsabile del posteggio, tale funzione rimarrà Servizio Sanitario Nazionale. L'Azienda accetterà e predisporrà per il trasferimento dei lavoratori in capo al Rappresentante Legale della Ditta Espositrice. Eventuali variazioni del nominativo del Responsabile del posteggio dovranno essere tempestivamente comunicate a Villa Erba SpA e all’Organizzatore.parola entro 6 mesi

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Sicurezza del lavoro. Ogni Espositore è tenuto Nel quadro delle garanzie volte alla più scrupolosa osservanza dell’intero sistema normativo vigentesicurezza che consentono di tutelare l'incolumità del personale da attività criminose di terzi, anche l'azienda, oltre ad assicurare una costante manutenzione degli impianti e soprattutto in materia delle apparecchiature di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, e della normativa giuslavoristica, previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di durata della Manifestazione, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli allestimenti dei posteggi ed ogni altra attività connessa. L’Espositore, inoltresicurezzaper una loro perfetta efficienza, si impegna ad osservare adottare le seguenti misure, rapportate alle effettive situazioni ambientali di ciascuna località: - la eventuale adozione di allarmi silenziosi collegati, ove possibile, al più vicino posto delle forze dell'ordine; - l'eventuale adozione di doppie porte con apertura alternata e comando di blocco- sblocco automatico e/o manuale (con vetri antisfondamento all'esterno e antiproiettile all'interno); - l'eventuale adozione di porta in cristallo antiproiettile con apertura a far osservare comando elettrico; - l'eventuale adozione di vetrate antisfondamento alle aperture esterne al piano strada, se non protette da grate fisse o da serrande a tutte le imprese esecutrici maglia metallica; - la eventuale adozione di sistemi audiovisivi, con osservanza delle norme stabilite dall'art. 4 della legge 20.5.70 n. 300; - la disattivazione di sistemi di allarme sonoro in uso. - Sistema biometrico di rilevazione delle impronte digitali. Si conviene che operano per suo conto, durante il montaggio gli accessi ai luoghi di lavoro dovranno essere dotati di sistemi di apertura e lo smontaggio dello stand e in relazione chiusura delle porte automatici alternati e/o a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico di Proposte e ogni sua sezione integrativa, le disposizioni contenute nel T.U. 81/2008 e relativo D.M. del 22.07.2014, emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero della Salutecomando manuale. Il Regolamento Tecnico contienesuddetto "ventaglio" di interventi potrà essere riveduto dalle parti - anche in vigenza del presente Contratto Integrativo - in riferimento a strumenti innovativi rispetto a quelli offerti dall'attuale tecnologia. In caso di innovazioni riguardanti la sicurezza, fra l’altrocosì come in sede di apertura di nuovi sportelli o ristrutturazioni di quelli esistenti, regole cautelari l'azienda informerà le XX.XX. firmatarie delle soluzioni adottate in materia di sicurezza sicurezza. Le parti convengono che una buona formazione ed informazione del personale è indispensabile per la riuscita di mostra (prevenzione incendi, impianti elettrici, protezione ambientale, ecc.), con esclusione delle norme un progetto di sicurezza specifiche riguardanti globale. La Banca fornirà alle XX.XX. firmatarie con tempestività i dati inerenti i fatti criminosi avvenuti. L'azienda porterà a conoscenza delle medesime e del personale i termini e le modalità delle polizze assicurative che verranno stipulate in materia di infortuni subiti in servizio ed a causa dello stesso dal personale medesimo in conseguenza di attività svolte dall’Espositore o appaltate criminose di terzi e si impegna ad un eventuale aggiornamento dei massimali. L'azienda terrà altresì a proprio carico l'onere relativo alla visita medica eventualmente richiesta dal lavoratore colpito in servizio da questi alle imprese esecutrici (attività atto criminoso; procurerà di montaggio e smontaggio stand e attività connesse) accogliere con spirito di particolare favore la cui verifica ed osservanza rimane in capo all’Espositore medesimoeventuale domanda di trasferimento ad altra mansione; esaminerà caso per caso con particolare attenzione la possibilità di limitare la responsabilità del cassiere, il quale potrà farsi assistere dai rappresentanti delle XX.XX., qualora la somma sottratta superi i massimali stabiliti da norme interne di servizio. Villa Erba SpA potrà allontanare dal Quartiere Fiera il personale delle imprese esecutrici/lavoratori autonomi che operano per conto dell’Espositore qualora sia privo del tesserino di riconoscimento previsto dagli artt. 18, comma 1, lett. u), 21, comma 1, lett. c), 26, comma 8 del T.U. 81/2008 e il personale extracomunitario qualoraL'azienda integrerà con una somma aggiuntiva, anche in presenza del tesserino a mezzo di cui soprapolizza assicurativa, non risulti in possesso del permesso il trattamento di soggiorno in corso di validità leggibile o di carta di identità valida e leggibile. Al Datore di Xxxxxx responsabile e referente del personale allontanato verrà contestato l’addebito. L’Espositore fine rapporto spettante al lavoratore che, in qualità a causa di committenteevento criminoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle proprie mansioni, ha autorizzato la ditta ad operare nel quartiere per proprio conto per l’esecuzione di lavoricontragga una inabilità permanente totale al lavoro, verrà informato della contestazione. Ogni Espositore è tenuto alla nomina del “Responsabile del posteggio”, figura che (ai fini della sicurezza) assume nei confronti di tutti i soggetti eventualmente interessati, ogni responsabilità connessa alle attività svolte per conto dell’Espositore e per tutta la durata della permanenza nel quartiere fieristico. A discrezione dell’Espositorericonosciuta dalle istituzioni pubbliche deputate all'accertamento, e sotto sua completa responsabilitàcessi dal servizio. Tale somma aggiuntiva, calcolata con le modalità e le misure in atto alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, sarà pari alla differenza fra il “Responsabile del posteggio” può trattamento di fine rapporto che il dipendente avrebbe maturato per cessazione dal servizio ai sensi dell' art. 61 lettera B) vigente CCNL e quello dovutogli. parziale contratta come al precedente alinea e alle medesime condizioni. L'azienda si impegna a esaminare con le XX.XX. firmatarie e gli RLS le iniziative anche essere persona fisica diversa in ciascuna delle tre fasi già richiamate diversificate rispetto a quelle sopra prospettate (allestimento, Manifestazione, smontaggio). Il nominativo del Responsabile e relativi numeri al fine di telefono stabilire gli interventi più opportuni) nell’ambito di reperibilità, devono essere comunicati a Villa Erba prima dell’inizio dei lavori un apposito gruppo di mobilitazione per l’allestimento del posteggio e comunque prima dell’accesso dei lavoratori e dei materiali nel quartiere fieristico. In mancanza della comunicazione del nominativo del Responsabile del posteggio, tale funzione rimarrà in capo al Rappresentante Legale della Ditta Espositrice. Eventuali variazioni del nominativo del Responsabile del posteggio dovranno essere tempestivamente comunicate a Villa Erba SpA e all’Organizzatore.lavoro costituito da:

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Samples: Contratto Aziendale

Sicurezza del lavoro. Ogni Espositore 16.1 Ai sensi del D.lgs. 81/2008 è tenuto onere dell’Esecutore elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI) connessi all’esercizio della propria attività e provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminarli o ridurli al minimo. 16.2 L’avvio delle prestazioni dell’Esecutore presso la SSIF potrà essere effettuato solo successivamente all’accettazione del DUVRI. Il DUVRI terrà conto in particolare delle attività da effettuarsi presso la SSIF e connesse alla più scrupolosa osservanza dell’intero sistema normativo vigenteconsegna, anche alle prove, alla messa in servizio, alla verifica di conformità e soprattutto in materia alla manutenzione della fornitura. 16.3 L'Esecutore si obbliga ad adottare, durante l’esecuzione di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, e della normativa giuslavoristica, previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di durata della Manifestazione, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli allestimenti dei posteggi ed ogni altra attività connessa. L’Espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano prestazioni effettuate presso SSIF, i procedimenti e le cautele necessarie per suo contogarantire la vita e l’incolumità delle persone addette e dei terzi, durante il montaggio nonché per evitare danni ai beni pubblici e lo smontaggio dello stand privati, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni di legge e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessaregolamentari vigenti e, il Regolamento Tecnico di Proposte e ogni sua sezione integrativasegnatamente, le disposizioni contenute nel T.U. 81/2008 D.lgs. 8 aprile 2008, n. 81. 16.4 Ai sensi del D.lgs. 81/2008, l’accesso alle aree SSIF potrà avvenire solo da parte di addetti o tecnici muniti di apposito cartellino identificativo i cui nominativi saranno riportati giornalmente in elenchi a cura dell’Esecutore. Non potranno avere accesso alle aree SSIF addetti o tecnici non muniti di cartellino, dei DPI, e relativo D.M. del 22.07.2014ai quali non è stata fornita la formazione ed informazione prevista dalla normativa vigente. 16.5 Per l’effettuazione delle prestazioni presso la SSIF, emesso dal Ministero del Lavoro l’Esecutore si obbliga al rispetto delle vigenti norme nazionali e dei protocolli di regolamentazione delle Politiche Sociali e dal Ministero della Salute. Il Regolamento Tecnico contiene, fra l’altro, regole cautelari in materia di sicurezza di mostra (prevenzione incendi, impianti elettrici, protezione ambientale, ecc.), con esclusione delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività svolte dall’Espositore o appaltate da questi alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio stand e attività connesse) la cui verifica ed osservanza rimane in capo all’Espositore medesimo. Villa Erba SpA potrà allontanare dal Quartiere Fiera misure per il personale delle imprese esecutrici/lavoratori autonomi che operano per conto dell’Espositore qualora sia privo del tesserino di riconoscimento previsto dagli artt. 18, comma 1, lett. u), 21, comma 1, lett. c), 26, comma 8 del T.U. 81/2008 contrasto e il personale extracomunitario qualora, anche in presenza contenimento della diffusione del tesserino virus Covid-19 negli ambienti di cui sopra, non risulti in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità leggibile o di carta di identità valida lavoro e leggibile. Al Datore di Xxxxxx responsabile e referente del personale allontanato verrà contestato l’addebito. L’Espositore che, in qualità di committente, ha autorizzato la ditta ad operare nel quartiere per proprio conto per l’esecuzione di lavori, verrà informato della contestazione. Ogni Espositore è tenuto alla nomina del “Responsabile del posteggio”, figura che (ai fini della sicurezza) assume nei confronti di tutti i soggetti eventualmente interessati, ogni responsabilità connessa alle attività svolte per conto dell’Espositore e per tutta la durata della permanenza nel quartiere fieristico. A discrezione dell’Espositore, e sotto sua completa responsabilità, il “Responsabile del posteggio” può anche essere persona fisica diversa in ciascuna delle tre fasi già richiamate (allestimento, Manifestazione, smontaggio). Il nominativo del Responsabile e relativi numeri di telefono di reperibilità, devono essere comunicati a Villa Erba prima dell’inizio dei lavori di mobilitazione per l’allestimento del posteggio e comunque prima dell’accesso dei lavoratori e dei materiali nel quartiere fieristico. In mancanza della comunicazione del nominativo del Responsabile del posteggio, tale funzione rimarrà in capo al Rappresentante Legale della Ditta Espositrice. Eventuali variazioni del nominativo del Responsabile del posteggio dovranno essere tempestivamente comunicate a Villa Erba SpA e all’Organizzatorecantieri.

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Samples: Accordo Quadro E Contratto Applicativo

Sicurezza del lavoro. Ogni Espositore è tenuto alla più scrupolosa osservanza dell’intero sistema normativo vigente, anche e soprattutto in materia di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, e della normativa giuslavoristicagiusla- voristica, previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di durata della Manifestazione, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli allestimenti dei posteggi ed ogni altra attività connessa. L’Espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e lo smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Rego- lamento Tecnico di Proposte Xx.Xx Milano Centro Congressi e ogni sua sezione integrativa, le disposizioni contenute nel T.U. 81/2008 nell’art. 88 del D. Lgs. 81/2008, comma 2-bis e relativo D.M. di attuazione del 22.07.201422.7.2014, emesso dal Ministero Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero Min. della Salute. Il Regolamento Tecnico Tecnico, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx, nel link alla Mostra, nella sezione “Espositori – Informazioni tecniche” contiene, fra l’altro, regole cautelari in materia di sicurezza di mostra (prevenzione incendi, impianti elettrici, protezione ambientale, ecc.), con esclusione delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività svolte dall’Espositore dall’E- spositore o appaltate da questi alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio stand e attività connesse) la cui verifica ed osservanza rimane in capo all’Espositore medesimo. Villa Erba SpA Ai fini dell’adempimento degli obblighi contenuti nel D.M. 22.7.2014 citato, l’Organizzatore mette a disposizione i documenti di cui agli allegati IV e V del DM medesimo, sul sito web di Fiera Milano. I comportamenti non conformi alle normative di sicurezza sopra richiamate, in particolare quando possono influire sulla sicurezza generale dei padiglioni e dei terzi presenti, potranno essere oggetto di intervento da parte dell’Organizzatore e/o di FieramilanoCity - Xx.Xx Milano Centro Congressi, nell’ambito di controlli casuali e a campione e com- portare la disattivazione immediata delle utenze erogate al posteggio o la chiusura immediata dello stesso. Qualsiasi altra conseguenza che dovesse derivare dall’inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è unicamente addebitabile alla responsabilità dell’Espositore e delle Imprese da questo incaricate. Fierami- lanoCity - Xx.Xx Milano Centro Congressi potrà allontanare dal Quartiere Fiera il personale delle imprese esecutrici/lavoratori autonomi che operano per conto dell’Espositore qualora sia privo del tesserino di riconoscimento previsto dagli artt. 18, comma 1, lett. u), 21, comma 1, lett. c), 26, comma 8 del T.U. 81/2008 D. Lgs. 81/08 e il personale extracomunitario qualora, anche in presenza del tesserino di cui sopra, non risulti in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità leggibile o di carta di identità valida e leggibile. Al Datore di Xxxxxx responsabile e referente del personale allontanato verrà contestato l’addebito. L’Espositore L’Esposi- tore che, in qualità di committente, ha autorizzato la ditta ad operare nel quartiere per proprio conto per l’esecuzione di lavori, verrà informato della contestazione. L’Espositore è responsabile della conformità alla norme vigenti di tutto quanto viene realizzato e organizzato a sua cura e per suo conto in relazione ad allestimenti, strutture, impianti, prodotti esposti ed ogni attività connessa. Ogni Espositore è tenuto alla nomina del “Responsabile del posteggio”, figura che (che, ai fini della sicurezza) , assume nei confronti di tutti i soggetti eventualmente interessati, ogni responsabilità connessa alle attività svolte per conto dell’Espositore dell’Esposi- tore e per tutta la durata della permanenza nel quartiere fieristico. A discrezione dell’Espositore, e sotto sua completa responsabilità, il “Responsabile del posteggio” può anche essere persona fisica diversa in ciascuna delle tre fasi già richiamate (allestimento, Manifestazione, smontaggio). Il nominativo del Responsabile e relativi re- lativi numeri di telefono di reperibilità, devono essere comunicati a Villa Erba FieramilanoCity - Xx.Xx Milano Centro Congressi prima dell’inizio dei lavori di mobilitazione per l’allestimento del posteggio e comunque prima dell’accesso dei lavoratori e dei materiali nel quartiere fieristicoFieramilanoCity - Xx.Xx Milano Centro Congressi. In mancanza della comunicazione del nominativo del Responsabile del posteggio, tale funzione rimarrà in capo al Rappresentante Legale legale della Ditta Espositrice. Eventuali variazioni del nominativo del Responsabile del posteggio dovranno essere tempestivamente comunicate a Villa Erba SpA FieramilanoCity - Xx.Xx Milano Centro Congressi e all’Organizzatore. L’accesso al posteggio da parte delle Imprese che operano per conto di FieramilanoCity - Xx.Xx Milano Centro Congressi per l’erogazione di servizi avverrà solo in presenza del “Responsabile del posteggio” e dopo sua autorizzazione. Tale vincolo non esiste per il personale addetto alla sorveglianza e alla sicurezza del Quartiere.

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Samples: Regolamento E Condizioni Di Partecipazione

Sicurezza del lavoro. Ogni Espositore Le parti, premesso: -che con il DLgs.626/94 sono state recepite otto direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; -che il D.Lgs.626/94 rappresenta una svolta importante sul piano della cultura e organizzazione della sicurezza, stabilendo che la salute sul lavoro non è tenuto garantita solo dall'applicazione di un insieme di regole, ma è essa parte della vita dell'azienda alla più scrupolosa osservanza dell’intero sistema normativo vigentecui realizzazione concorrono azioni programmate da parte del Datore di lavoro,quali la valutazione dei rischi,l'adozione di misure di tutela, la sorveglianza sanitaria e lo sviluppo di interventi di formazione e informazione; -che il D.Lgs.626/94 impone obblighi di collaborazione anche a carico dei lavoratori,nonchè partecipare alle inziative di informazione e soprattutto formazione; -che il D.Lgs.626/94 demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi e che le parti intendono dare attivazione a questi aspetti tenendo conto degli orientamenti partecipativi previsti dalla legge; -che, nello spirito dell'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, le soluzioni da individuare, nel conciliare esigenze di sicurezza delle lavorazioni con aspetti di carattere tecnico e organizzativo a carico delle produzioni, comprendenti anche eventuali profili di costo, saranno dirette a rendere applicabile e adattabile la complessa normativa in materia di tutela della salute salute, igiene e dell’integrità fisica dei lavoratori, sicurezza nei luoghi di lavoro alle peculiari caratteristiche delle lavorazioni che si svolgono sui set di ripresa cinematografici e televisivi; -che sono presenti oggettivi problemi di difficoltà di applicazione della normativa giuslavoristicadi legge, previdenziale connessi con la particolare natura dell'attività svolta, che mal si concilia con i modelli di organizzazione della produzione e assistenziale per tutto del lavoro ai quali si è ispirato il periodo Legislatore, avendo a riferimento un assetto classico del luogo di durata della Manifestazionelavoro, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli allestimenti dei posteggi ed ogni altra attività connessa. L’Espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e lo smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente ovvero una struttura stabile (fabbrica o connessa, il Regolamento Tecnico di Proposte e ogni sua sezione integrativa, le disposizioni contenute nel T.U. 81/2008 e relativo D.M. del 22.07.2014, emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero della Salute. Il Regolamento Tecnico contiene, fra l’altro, regole cautelari in materia di sicurezza di mostra (prevenzione incendi, impianti elettrici, protezione ambientale, ecc.ufficio), con esclusione delle norme di sicurezza specifiche riguardanti all'interno della quale sono installati macchinari ed impianti, sui quali operano i lavoratori secondo procedure determinate; Tutto ciò premesso le attività svolte dall’Espositore o appaltate da questi alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio stand e attività connesse) la cui verifica ed osservanza rimane in capo all’Espositore medesimo. Villa Erba SpA potrà allontanare dal Quartiere Fiera il personale delle imprese esecutrici/lavoratori autonomi che operano per conto dell’Espositore qualora sia privo del tesserino di riconoscimento previsto dagli artt. 18, comma 1, lett. u), 21, comma 1, lett. c), 26, comma 8 del T.U. 81/2008 e il personale extracomunitario qualora, anche in presenza del tesserino di cui sopra, non risulti in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità leggibile o di carta di identità valida e leggibile. Al Datore di Xxxxxx responsabile e referente del personale allontanato verrà contestato l’addebito. L’Espositore che, in qualità di committente, ha autorizzato la ditta ad operare nel quartiere per proprio conto per l’esecuzione di lavori, verrà informato della contestazione. Ogni Espositore è tenuto alla nomina del “Responsabile del posteggio”, figura che (ai fini della sicurezza) assume nei confronti di tutti i soggetti eventualmente interessati, ogni responsabilità connessa alle attività svolte per conto dell’Espositore e per tutta la durata della permanenza nel quartiere fieristico. A discrezione dell’Espositore, e sotto sua completa responsabilità, il “Responsabile del posteggio” può anche essere persona fisica diversa in ciascuna delle tre fasi già richiamate (allestimento, Manifestazione, smontaggio). Il nominativo del Responsabile e relativi numeri di telefono di reperibilità, devono essere comunicati a Villa Erba prima dell’inizio dei lavori di mobilitazione per l’allestimento del posteggio e comunque prima dell’accesso dei lavoratori e dei materiali nel quartiere fieristico. In mancanza della comunicazione del nominativo del Responsabile del posteggio, tale funzione rimarrà in capo al Rappresentante Legale della Ditta Espositrice. Eventuali variazioni del nominativo del Responsabile del posteggio dovranno essere tempestivamente comunicate a Villa Erba SpA e all’Organizzatoreparti convengono quanto segue.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Sicurezza del lavoro. Ogni Espositore è tenuto alla più scrupolosa osservanza dell’intero sistema normativo vigente, anche e soprattutto in materia di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, e della normativa giuslavoristica, previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di durata della Manifestazione, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli allestimenti dei posteggi stand ed ogni altra attività connessa, ivi incluso lo smaltimento dei rifiuti. L’Espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e lo smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico di Proposte e Fiera Milano S.p.A. che dichiara espressamente di conoscere ogni sua sezione integrativa, le disposizioni contenute nel T.U. 81/2008 nell’art. 88 del D. Lgs. 81/2008, comma 2-bis e relativo D.M. di attuazione del 22.07.201422.7.2014, emesso dal Ministero Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero Min. della Salute. Il Regolamento Tecnico Regola-mento Tecnico, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, nella sezione “Espositori – Documenti tecnici – link della mostra” contiene, fra l’altro, regole cautelari in materia di sicurezza di mostra (prevenzione incendi, impianti elettrici, protezione ambientale, ecc.), con esclusione delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività svolte dall’Espositore o appaltate da questi alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio stand e attività connesse) la cui verifica ed osservanza rimane in capo all’Espositore xxxxxxxx.Xx fini dell’adempimento degli obblighi contenuti nel D.M. 22.7.2014 citato, l’Organizzatore mette a disposizione i documenti di cui agli allegati IV e V del DM medesimo, sul proprio sito web, e di quello di Fiera Milano S.p.A. I comportamenti non conformi alle normative di sicurezza sopra richiamate, in particolare quando possono influire sulla sicurezza generale dei padiglioni e dei terzi presenti, potranno essere oggetto di intervento da parte di Fiera Milano S.p.A., nell’ambito di controlli casuali e a campione e comportare la disattivazione immediata delle utenze erogate allo stand o la chiusura immediata dello stesso. Villa Erba SpA Qualsiasi altra conseguenza che dovesse derivare dall’inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è unicamente addebitabile alla responsabilità dell’Espositore e delle Imprese da questo incaricate. Fiera Milano S.p.A. potrà allontanare dal Quartiere Fiera il personale delle imprese esecutrici/lavoratori autonomi che operano per conto dell’Espositore qualora sia privo del tesserino di riconoscimento previsto dagli artt. 18, comma 1, lett. u), 21, comma 1, lett. c), 26, comma 8 del T.U. 81/2008 D. Lgs. 81/08 e il personale extracomunitario qualora, anche in presenza del tesserino di cui sopra, non risulti in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità leggibile o di carta di identità valida e leggibile. Al Datore di Xxxxxx responsabile e referente del personale allontanato verrà contestato l’addebito. L’Espositore che, in qualità di committente, ha autorizzato la ditta ad operare nel quartiere per proprio conto per l’esecuzione di lavori, verrà informato della contestazione. L’Espositore è responsabile della conformità alla norme vigenti di tutto quanto viene realizzato e organizzato a sua cura e per suo conto in relazione ad allestimenti, strutture, impianti, prodotti esposti ed ogni attività connessa. Ogni Espositore è tenuto alla nomina del “Responsabile del posteggio”Referente per la Sicurezza di Mostra dell’ Espositore” (RSE) figura che, figura che (ai fini della sicurezza) , assume nei confronti di tutti i soggetti eventualmente interessati, ogni responsabilità connessa alle attività svolte per conto dell’Espositore e per tutta la durata della permanenza nel quartiere fieristico. A discrezione dell’Espositore, e sotto sua completa responsabilità, il “Responsabile del posteggio” l’ RSE può anche essere persona fisica diversa in ciascuna delle tre fasi già richiamate (allestimentomontaggio, Manifestazione, esposizione e smontaggio). Il nominativo del Responsabile Referente e relativi numeri di telefono di reperibilità, devono essere comunicati a Villa Erba Fiera Milano S.p.A., prima dell’inizio dei lavori di mobilitazione per l’allestimento del posteggio montaggio dello stand e comunque prima dell’accesso dei lavoratori e dei materiali nel quartiere fieristicoFiera Milano. Fiera Milano S.p.A. verranno messi a disposizione degli Espositori i nominativi e i riferimenti, dei Referenti per la Sicurezza di Mostra degli stand confinanti. Ogni Espositore, attraverso il proprio Referente per la Sicurezza di Mostra, ha l’obbligo di coordinarsi con gli altri Referenti per la Sicurezza di Mostra degli stand adiacenti, affinché attraverso lo scambio di informazioni, si possano individuare le eventuali misure di prevenzione da applicare per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, quando presenti. In mancanza della comunicazione del nominativo del Responsabile del posteggio“Referente per la Sicurezza di Mostra dell’ Espositore” (RSE), tale funzione rimarrà in capo al Rappresentante Legale legale della Ditta Espositrice. Eventuali variazioni del nominativo del Responsabile del posteggio “Referente per la Sicurezza di Mostra dell’ Espositore” dovranno essere tempestivamente comunicate comunicati a Villa Erba SpA Fiera Milano S.p.A. L’obbligo più rilevante per il Committente (Espositore) concerne il DUVRI [documento unico di valutazione dei rischi interferenziali], o, qualora necessario, il PSC [piano di sicurezza e all’Organizzatorecoordinamento] nel caso in cui, rispettivamente, si applichi la disciplina contenuta nell’articolo 26 del decreto legislativo 81/08, o quella contenuta nel Titolo IV del medesimo decreto, relativo alla sicurezza del lavoro nei Cantieri edili, secondo le previsioni del Decreto Interministeriale del 22 Luglio 2014. Tale documentazione dovrà essere caricata nell’apposita sezione della piattaforma E-service di Fiera Milano a disposizione delle Autorità competenti (ATS e Forze dell’Ordine) ed essere presente presso il proprio stand per tutto il periodo della manifestazione (montaggio e smontaggio compresi). L’accesso allo stand da parte delle Imprese che operano per conto di Fiera Milano S.p.A. per l’erogazione di servizi avverrà solo in presenza del “Referente per la Sicurezza di Mostra dell’ Espositore” e dopo sua autorizzazione. Tale vincolo non esiste per il personale addetto alla sorveglianza e alla sicurezza del Quartiere.

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