Sindacato di Blocco Clausole campione

Sindacato di Blocco. Le Parti si impegnano ed obbligano per tutta la durata del Patto a non Trasferire le Azioni apportate al Sindacato di Blocco (le “Azioni Bloccate”). Ai termini del Patto per “
Sindacato di Blocco. 11.1 I Contraenti si impegnano ed obbligano per tutta la durata del Contratto - al fine di mantenere la prevalenza del capitale pubblico ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto - a non Trasferire le Azioni Bloccate, salvo quanto previsto ai seguenti Paragrafi 11.4 e 12.1. 11.2 I Contraenti si impegnano a mantenere iscritte nell’Elenco Speciale le Azioni Bloccate nel numero di volta in volta da individuarsi nell’Allegato 3.3. I Contraenti potranno iscrivere nell’Elenco Speciale anche un numero di Azioni maggiore a quello delle Azioni Bloccate. Nell’Allegato 3.3 è individuato rispetto a ciascun Contraente il numero di Azioni Bloccate per tutta la durata del Contratto, fermo restando quanto previsto al Paragrafo 3.4. 11.3 L’Allegato 3.3 è stato predisposto sulla base dell’attuale capitale sociale di HERA ed assumendo che tutti i soggetti ivi indicati sottoscrivano il Contratto entro la data di efficacia iniziale dello stesso. Pertanto, è convenuto tra le Parti che, in ogni caso, il numero complessivo delle Azioni Bloccate non potrà essere inferiore al 38% del capitale sociale di HERA sino alla scadenza del Patto. Ove il numero complessivo delle Azioni Bloccate indicato nell’Allegato 3.3 non rispettasse la predetta indefettibile condizione, le Parti a tal fine danno mandato al Presidente del Comitato di adeguare, senza indugio e sulla base di un principio di proporzionalità, il numero di Azioni Bloccate. Resta inteso che ove la predetta condizione non fosse stata soddisfatta per l’inadempimento di un Contraente troveranno comunque applicazione anche i successivi Articoli 14 e 15. 11.4 In parziale deroga a quanto previsto nel precedente Paragrafo 11.1, i Contraenti saranno liberi di Trasferire le Azioni Bloccate a Soci Pubblici, inclusi gli altri Contraenti, o a consorzi costituiti tra enti pubblici ovvero alle società di cui al successivo Paragrafo 12.1. E’ inteso che i Contraenti saranno liberi di Trasferire, anche a terzi, i diritti di opzione spettanti alle Azioni Bloccate. 11.5 I Trasferimenti di Azioni Bloccate di cui al precedente Paragrafo 11.4 saranno consentiti solo a condizione che l’ente cessionario, entro la data del Trasferimento effettuato in suo favore, abbia aderito al presente Xxxxxxxxx accettandolo in forma scritta e assoggettato a Sindacato di Blocco le Azioni Trasferite. 11.6 Ciascun Contraente si impegna a comunicare per iscritto al Presidente del Comitato, tempestivamente e in ogni caso non oltre il quinto giorno successivo al Trasferiment...
Sindacato di Blocco. 1. I Soci Sindacati si sono impegnati, per un periodo di 2 anni a far data dalla Data di Adesione, a non trasfe- rire a terzi (inclusi anche i Soci Sindacati e/o i soci di Banca Antonveneta) a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, e neanche a termine, le rispettive Partecipazioni. Il vincolo di inalienabilità non si applica ai diritti di opzione di cui all’art. 2441 codice civile. 2. Per il periodo di durata del Patto, i Soci Sindacati si sono obbligati a (i) non costituire, direttamente o indi- rettamente, pesi o gravami di alcun tipo attribuire diritti o poteri a terzi, ovvero vincoli di qualsiasi natura sulle Partecipazioni; (ii) a non avere e/o acquisire e/o trasferire la rispettiva proprietà, titolarità, possesso o la deten- zione (il “Possesso”) e la disponibilità di (a) la nuda proprietà e/o altri diritti reali sulle azioni conferite nel Patto e/o sui Diritti, sulle Obbligazioni Convertibili e su qualunque diritto ad essi relativo; (b) obbligazioni non convertibili di Banca Antonveneta; (c) diritti di qualsiasi natura (diversi dai diritti di proprietà sulle Partecipazioni e dalla titolarità dei diritti ad essi conseguenti per effetto societario, ivi inclusi i diritti di cui al punto d) della definizione di Xxxxxxx, nonché diversi dalla titolarità dei diritti di prelazione, di covendita e di opzione previsti dal Patto) sulle Partecipazioni, sui Diritti o sui diritti di cui ai precedenti (a) e (b) (complessi- vamente i “Diritti Minori”); 3. Per il periodo di durata del Patto, i Soci Sindacati si sono obbligati a non accrescere il Possesso di Partecipazioni e/o i rispettivi diritti di voto nell’assemblea di Banca Antonveneta. I Soci Sindacati hanno con- venuto che tale obbligo di non accrescimento non si applica: (i) per trasferimenti effettuati: a norma e nei limiti del successivo punto e), fermo restando il limite di cui alla precedente lettera a) 1.; a norma e nei limiti del successivo punto h); per trasferimenti di Partecipazioni effettuati da un Socio Sindacato a società appartenente al medesimo gruppo del Socio Sindacato cedente. A tal fine vengono considerati trasferimenti intragruppo i trasferimenti di Partecipazioni da parte di Regia
Sindacato di Blocco. Le parti si impegnano a modificare lo Statuto di FinDolomiti Energia S.r.l al fine di rinnovare il vincolo relativo al trasferimento delle quote di cui all’articolo 11.1. In attesa della modifica statutaria ciascuna parte si impegna a non trasferire a terzi la propria quota di partecipazione e a non costituire volontariamente diritti di pegno e di usufrutto sulla propria quota di partecipazione, senza il consenso espresso per iscritto degli altri due soci.

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  • CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:

  • Risarcimento danni 1. L’azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, esclusi comprovati casi fortuiti o di forza maggiore, praticando trattenute rateali sul loro stipendio nella misura del 5% della retribuzione normale per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto nella misura consentita su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo. In caso di pluralità di sinistri imputabili al medesimo lavoratore le trattenute sono cumulabili, fatto salvo il limite del quinto dello stipendio. 2. I danni che comportino trattenute per risarcimento debbono essere obbligatoriamente contestati al lavoratore entro 15 giorni di calendario dal momento in cui l'azienda è venuta a conoscenza dell'evento. Nella contestazione deve essere indicato il fatto nonché una stima dei danni. 3. Il lavoratore ha diritto entro i successivi 15 giorni di calendario di presentare proprie osservazioni e/o di richiedere l'attivazione di un contraddittorio, da concludersi entro i 15 giorni dall'instaurazione, nel quale potrà farsi assistere da un rappresentante dell'organizzazione sindacale al quale conferisce mandato. Il termine per la conclusione del contraddittorio può essere prorogato, previa formale richiesta di una delle parti, nel caso in cui sia oggettivamente necessario espletare ulteriori indagini. Le indagini devono concludersi entro trenta giorni dalla richiesta di proroga, salvo il caso in cui sia necessario acquisire documentazione non disponibile nel predetto termine. Il lavoratore ha altresì diritto di prendere visione e, su richiesta, ricevere copia della documentazione acquisita dall'azienda sul fatto. 4. Qualora a seguito dell'istruttoria e/o dell'eventuale contraddittorio sia stata raggiunta un'intesa sull’ammontare dell’addebito, la misura del risarcimento addebitabile al lavoratore per danno derivante da sinistri/danneggiamenti ai beni aziendali è pari all'intero ammontare nel caso in cui il lavoratore abbia effettuato tre o più sinistri a lui imputabili nei 27 mesi che precedono l'evento, da computarsi a far data dal 1° maggio 2013, termine di avvio della previgente fase sperimentale della presente norma. L'ammontare del risarcimento è invece ridotto in misura pari a: • 75%, qualora il lavoratore non abbia effettuato alcun sinistro a lui imputabile nei 27 mesi che precedono l’evento da computarsi a far data dal 1° maggio 2013; • 50%, qualora il lavoratore abbia effettuato un solo sinistro a lui imputabile nei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dal 1° maggio 2013; • 25%, qualora il lavoratore abbia effettuato 2 sinistri a lui imputabili nei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dal 1° maggio 2013. L’ammontare dell’addebito non può in ogni caso essere superiore a € 4000. Nessun risarcimento viene addebitato qualora la mancanza di sinistri a lui imputabili perduri da almeno 60 mesi precedenti l'evento, computati, in tal caso, anche con riferimento al periodo antecedente al 1° maggio 2013. Nei casi d'intesa e in quelli di cui al periodo precedente, l'azienda non irrogherà le sanzioni derivanti dall'esito dell'eventuale procedimento disciplinare. 5. Nel caso in cui il contraddittorio si concluda con un mancato accordo, fatta salva la possibilità di valutare l'eventuale offerta di risarcimento formulata dal lavoratore, l’azienda può procedere direttamente all'addebito nella somma massima di euro 2000 ed applicando le riduzioni previste al punto 4. La somma massima di cui sopra è addebitabile nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia effettuato almeno tre sinistri a lui imputabili nei 27 mesi che precedono l'evento, da computarsi a far data dal 1° maggio 2013. Qualora l'azienda proceda direttamente all'addebito, non irrogherà le sanzioni derivanti dall'esito dell'eventuale procedimento disciplinare, né avvierà azione legale. In alternativa all’addebito diretto, l’azienda procederà secondo le norme di diritto comune applicando, se previste, le relative sanzioni disciplinari. 6. In ogni ipotesi in cui il mancato accordo produca una controversia giudiziaria, non trova applicazione la disciplina di cui ai punti 4 e 5 e l’entità del danno addebitabile è stabilita dall’autorità giudiziaria. 7. A livello aziendale possono essere definiti accordi alternativi o integrativi della disciplina di cui ai punti 4 e 5 che, attraverso il concorso economico dei lavoratori, garantiscano coperture assicurative per i danni ai beni aziendali. A tal fine, le parti stipulanti il presente accordo verificano la possibilità di sottoscrivere convenzioni con primarie compagnie di assicurazione volte ad agevolare la stipula di polizze di solidarietà per il settore. 8. Sono comunque fatti salvi gli accordi aziendali in materia vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo. 9. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 2, della L. 12 luglio 1988, n. 270, l’art. 38 del Regolamento all. A) al R.D. 148/1931 è sostituito dalla presente disciplina. Il quarto ed il quinto capoverso dell’art. 68 del CCNL 23 luglio 1976 sono abrogati e sostituiti dalla presente disciplina.

  • Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società: 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, 4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato: a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento; c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento; d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: • la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa; • rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o eventualmente con posta Pec, assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 30 € a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

  • Oggetto e ambito di applicazione Il presente patto d'integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e stabilisce la reciproca e formale obbligazione del Comune di Terni, in qualità di stazione appaltante, e dei partecipanti alla procedura in oggetto a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché I'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

  • Diritto di affissione Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che l'Azienda ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

  • Luogo di esecuzione A partire dall’avvio dei servizi di architettura ed ingegneria, l’Aggiudicatario potrà operare presso la propria sede, mentre tutte le riunioni, siano esse richieste dall’Aggiudicatario stesso oppure indette dal Responsabile Unico del Procedimento, si terranno presso una sede della specifica Amministrazione Contraente, di volta in volta individuata da quest’ultima.

  • Periodo di osservazione Ai fini della decorrenza dei termini per gli adempimenti connessi alle comunicazioni nei confronti dell’Autorità di Xxxxxxxxx di cui all’Art.14 del Regolamento ISVAP (“Comunicazioni all’ISVAP”) e alla pubblicità della Gestione Separata di cui all’Art. 12 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 (“Pubblicazione sui quotidiani e sul sito internet”), il periodo di osservazione della Gestione Separata Posta ValorePiù è annuale con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

  • Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.