Durata del Patto. 13.1 Le disposizioni del presente Patto di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 entrano in vigore alla data odierna e rimarranno valide ed efficaci senza limitazioni temporali.
Durata del Patto. Il Patto ha decorrenza dal 10 febbraio 2022 e resterà in vigore fino al 30 giugno 2024. In previsione della scadenza del Patto ed ove il Contratto di Sindacato sia a sua volta rinnovato, le Parti si impegnano secondo i principi di buona fede a fare quanto nelle loro possibilità, nel rispetto delle vigenti normative, per rinegoziare nuovi patti parasociali.
Durata del Patto. Il Patto sarà efficace per un periodo di 3 anni (il “Termine”). Nei novanta giorni precedenti la scadenza del Termine, le Parti si incontreranno per valutare in buona fede il rinnovo del Patto per un periodo di 3 anni. Ciascuna Parte avrà la facoltà di proporre alle altre il rinnovo del Patto, che si intenderà rinnovato qua- lora tale proposta sia stata accettata da tutte le Parti entro la scadenza del Termine. Resta inteso che, in caso di mancato rinnovo del Patto alla scadenza del Termine, le disposizioni del Patto che si riferiscono a periodi successivi al Termine rimarranno prive di qualsiasi effetto tra le Parti. In deroga a quanto precede, in caso di Proposta per Xxxxxxx, ove L54 abbia accettato tale proposta, il Patto si intenderà rinno- vato per un periodo di 3 anni tra MTP, MTPP, GP e/o NP e L54 e le ulteriori Parti che abbiano accettato la predetta Proposta di Xxxxxxx. Ciascuna Parte potrà dichiarare risolto e/o recedere, con effetto immediato, dal Patto al verificarsi: (i) di un Mutamento di Controllo (ii) di un Evento Rilevante; ovvero (iii) di un Caso di Inadempimento.
Durata del Patto. Il Patto è stato stipulato il 26 febbraio 2016 (i.e., la data nella quale il patto è stato sottoscritto dal Partecipante che ha apposto la propria sottoscrizione per ultimo) ed è efficace per un periodo di 3 (tre) anni da tale data. Alla scadenza del triennio ciascun Partecipante potrà decidere liberamente se rinnovare o meno il Patto. E’ previsto che qualora, per qualsiasi altra ragione, risultino sindacate Azioni in misura inferiore al 12 % (dodici per cento) del capitale sociale di Prelios avente diritto di voto, il Sindacato cessi di avere efficacia. Alla data di sottoscrizione del Patto, nessuno dei Partecipanti esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 del TUF. Successivamente alla Data di Sottoscrizione del Patto, nessuno dei Partecipanti deterrà singolarmente il controllo di Prelios ai sensi dell’art. 93 del TUF.
Durata del Patto. Il Patto ha durata biennale. Ove, entro sei mesi dalla scadenza, non pervenga al Presidente della SAPA disdetta scritta da almeno i due terzi del capitale, il Patto si riterrà senz’altro prorogato per un ulteriore triennio fra i rimanenti Azionisti.
Durata del Patto. Il Patto ha una durata fino al 1° luglio 2020.
Durata del Patto. Il Patto ha una durata fino al 1° luglio 2022.
Durata del Patto. Il Patto è limitato alla sola Assemblea. Conseguentemente il Patto cesserà automaticamente al completamento dell’Assemblea.
Durata del Patto. Il Patto resterà in vigore sino al 30 giugno 2025. 1 luglio 2022
Durata del Patto. (i) Il Patto ha una durata di 3 anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso.