SISTEMA DI KM Clausole campione

SISTEMA DI KM. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione un sistema di Knowledge Management, sul quale gli Operatori potranno ricercare tutte le informazioni correlabili alla risoluzione delle richieste di servizio. Il sistema dovrà consentire: • la gestione dell’albero di classificazione dei contenuti; • l’alimentazione della base di conoscenza: ▪ in maniera implicita attraverso processi di tracking dei ticket di I e II Livello; Codice Documento AVCP.OSIT.CT.ContactCenter 2010 Versione 1.0 Stato: Data di redazione 25.06.2010 Classificazione uso interno ▪ in maniera esplicita attraverso un workflow di approvazione delle informazioni da inserire nella base della conoscenza o KB; • l’indicizzazione, la ricerca e l’estrazione di contenuti attraverso: ▪ la selezione delle fonti interne o esterne di interesse su cui attuare l’indicizzazione; ▪ l’accesso a tutte le informazioni gestite strutturate e non anche in funzione del profilo di utenza; ▪ la definizione di un sistema di classificazione e il tagging delle informazioni; ▪ l’individuazione di informazioni di interesse per la specifica esigenza informativa manifestata durante il contatto tra quelle disponibili nella KB. La KB dovrà consentire la gestione di: • definizioni e informazioni generali; • informazioni relazionali, sia specifiche che generiche, ma in relazione fra loro, quali ad esempio la storia delle interazioni di un Utente con il Contact Center dell’Autorità; • real‐time knowledge, informazioni rilevate ed elaborate istantaneamente durante il contatto con l’Utente, finalizzate all’individuazione di schemi ricorrenti di interazione; • dati personalizzati, informazioni acquisite tramite elaborazioni effettuate sulle precedenti interazioni con lo stesso Utente, finalizzate alla creazione di un profilo implicito da associare a quello esplicito rilevato direttamente durante l’interazione. Le informazioni gestite attraverso la base di conoscenza dovranno essere rappresentate mediante formati aperti e standard, quali RDF (Resource Description Framework), RDFS (RDF Schema), OWL (Object Windows Library), GRDDL (Gleaning Resource Descriptions from Dialects of Languages), VCARD. Il sistema di gestione della base di conoscenza (Reasoner) dovrà permettere: • il reperimento delle informazioni non solo in base alla navigazione gerarchica, ma anche sulla base di parole chiave e concetti; • il collegamento di pillole di conoscenza a risorse web (pagine del sito, parole chiave e concetti del mondo degli appalti pubblici, parti d...
SISTEMA DI KM. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione un sistema di Knowledge Management, sul quale gli Operatori potranno ricercare tutte le informazioni correlabili alla risoluzione delle richieste di servizio. Il sistema dovrà consentire: • la gestione dell’albero di classificazione dei contenuti; • l’alimentazione della base di conoscenza: o in maniera implicita processi di tracking dei ticket di I° e II° livello; o in maniera esplicita attraverso un workflow di approvazione delle informazioni da inserire nella base della conoscenza o KB; • l’indicizzazione, la ricerca e l’estrazione di contenuti attraverso:

Related to SISTEMA DI KM

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).