Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n. 28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio della procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’Assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L’Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00 - sempre che sia stata inviata una richiesta di Risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’Assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di Assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)
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Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio della procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi organismi di mediazione della provincia di residenza dell’Assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. autoX.X.Xxxx. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA l’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L’Assicurato L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro € 15.000,00 - sempre che sia stata inviata una richiesta di Risarcimento risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, richiesta e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’Assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di Assicurazione assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)giorni.
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Samples: Polizza Di Responsabilità Civile
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n. 28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio della procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’Assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L’Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00 - sempre che sia stata inviata una richiesta di Risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’Assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di Assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxx.xx)
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Samples: Polizza r.c.a./c.v.t
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. Nel Per tutto quanto non regolato espressamente dal presente contratto valgono le norme di legge della Repubblica italiana. In caso in di mancato o parziale accoglimento del reclamo, qualora insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell’infortunio o della malattia oppure sul grado di invalidità totale permanente, l’Assicurato o gli aventi diritto hanno la facoltà di rivolgersi alla Compagnia per demandare la decisione della controversia a un Collegio di tre medici, secondo le modalità descritte all’art. 6 delle Condizioni di assicurazione a cui si acceda al rimanda per i dettagli. Prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, per tutte le controversie derivanti dal contratto, gli aventi diritto devono avviare, con l’assistenza necessaria di un avvocato, un procedimento di mediazione di cui al D.LgsMediazione (disciplinato dal D. Lgs. 04/03/2010 del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche) che prevede di avvalersi di un Organismo di Mediazione al fine di far raggiungere alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio della procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’Assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L’Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00 - sempre che sia stata inviata una richiesta di Risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’Assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di Assicurazione per cercare parti un accordo. La procedura Il tentativo di conciliazione paritetica non può durare più mediazione costituisce condizione di 30 giorni procedibilità della causa civile. In tutti i casi le richiesta/e può/possono essere inviate a: e-mail: comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura L’Amministratore Delegato (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xxXxxxxxxxxx Xxxxxx)
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Samples: Contratto Di Assicurazione