PRODOTTO AUTO Ed. 11/2018
PRODOTTO AUTO Ed. 11/2018
Polizza di Responsabilità Civile da circolazione e altri rischi relativi al veicolo o al conducente.
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni di Assicurazione
- Informativa sulla privacy
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del documento di polizza.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
PRODOTTO AUTO
Polizza di Responsabilità Civile da circolazione e altri rischi relativi al veicolo.
- TUTTI I VEICOLI -
NORME DI ASSICURAZIONE Ed. 11/2018
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
- Nota Informativa comprensiva del Glossario
- Condizioni Contrattuali
- Informativa sulla privacy
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del documento di polizza. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
INDICE
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 13
ART. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; diminuzione od aggravamento del rischio 13
ART. 2 - Estensione territoriale e legge applicabile 13
ART. 3 - Durata del contratto, decorrenza della garanzia e pagamento del premio; proposta di rinnovo 13
ART. 4 - Gestione del contratto 14
ART. 5 - Obblighi del Contraente e dell’Assicurato in caso di sinistro 16
ART. 6 - Modifiche dell’assicurazione 16
ART. 7 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI 16
ART. 10 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie 17
ART. 12 - Rinvio alle norme di legge 18
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO 19
ART. 13 - Oggetto dell’assicurazione 19
ART. 14 - Ricorso terzi da incendio 19
ART. 15 - Esclusioni e rivalsa e tipi di guida 19
Art. 16 - Modalità per la denunzia dei sinistri; gestione delle vertenze 20
Art. 17 - Attestazione dello stato di rischio 20
CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE ALLE FORME TARIFFARIE 23
Art. 18 - Formula tariffaria 23
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PER I RISCHI DIVERSI DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO 24
SEZIONE A – GARANZIA INCENDIO E FURTO 24
ART. 19 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 24
ART. 20 – ESCLUSIONI. VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI 24
ART. 22 – DENUNCIA DEL SINISTRO E RECESSO BILATERALE 25
ART. 23 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA O CESSAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO 25
ART. 24 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO 25
ART. 25 – XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX 00
ART. 26 – ALIENAZIONE DEL VEICOLO 26
ART. 27 – DENUNCIA DEL SINISTRO 26
ART. 28 – SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO 26
ART. 29 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO 29
ART. 30 – VALUTAZIONE DEL DANNO 29
ART. 31 – LIQUIDAZIONE DEL DANNO 29
ART. 32 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO 30
ART. 33 – CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI 30
Art. 34 – XXXXXXXX XXXXXX (MONEYBOX) VALIDA SOLO SE RICHIAMATA IN POLIZZA 31
ART. 35 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 33
ART. 37 – EVOLUZIONE DEL PREMIO 33
ART. 38 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE 33
ART. 39 – SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO 33
SEZIONE C – GARANZIA COLLISIONE CON VEICOLO IDENTIFICATO 34
ART. 40 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 34
ART. 42 – EVOLUZIONE DEL PREMIO 34
ART. 43 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE 34
ART. 44 – DENUNCIA DEL SINISTRO 34
ART. 45 – SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO 34
GARANZIA SOCIO POLITICI ED ATTI VANDALICI 35
ART. 46 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 35
ART. 47 – DANNI DEL VEICOLO CONSEGUENTI A FURTO DI COSE NON ASSICURATE 35
ART. 49 – SCOPERTO E FRANCHIGIA 35
ART. 50 – DENUNCIA DEL SINISTRO 35
ART. 51 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 36
ART. 52 – SCOPERTO E FRANCHIGIA 36
ART. 53 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 37
ART. 55 – LIQUIDAZIONE DEL DANNO 37
SEZIONE E – GARANZIA GAP (CASH BACK) 38
ART. 56 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 38
ART. 57 – SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO 38
aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. “GDPR”) 39
NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
Prodotto RC da circolazione e altri rischi per AUTOVETTURE
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto a preventiva approvazione dell’ISVAP ora IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
La presente Nota Informativa e le Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione sono redatte ai sensi delle Norme di Riferimento del Codice delle Assicurazioni, dei Regolamenti e dei Provvedimenti IVASS di riferimento, nonché in conformità alla Linee Guida di riferimento di cui al documento ANIA c.d. “Contratti Semplici e Chiari” del 6 febbraio 2018, diramato alle Imprese il successivo 6 marzo 2018 e di cui alla “Lettera al Mercato” di IVASS del 14 marzo 2018.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet.
Il cliente può richiedere presso i punti vendita Dallbogg o può elaborare autonomamente collegandosi al sito internet della compagnia xxx.xxxxxxxx.xx un preventivo personalizzato per la propria autovettura formulato sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa in forma bonus/malus in corso.
A) INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali:
La Società esercita attività di assicurazione in regime di libera prestazione di servizi, come da iscrizione n. II.01368 del 22 gennaio 2016 nell’Elenco II (Imprese in Libera Prestazione di Servizi) in appendice all’Albo Imprese IVASS.
La Società è uno dei maggiori assicuratori bulgari, opera in tutta Europa ed il suo scopo è quello di offrire ai clienti il miglior servizio e prodotti su misura tutte le esigenze. Ogni dipendente e collaboratore della crescente organizzazione condivide questo obiettivo: i Clienti sono il punto di partenza per tutto il lavoro della Compagnia, che è impegnata a soddisfare tutte le necessità assicurative, sforzandosi di offrire più scelte, più innovazione e più possibilità di decidere come, quando e dove accedere ai nostri prodotti e servizi, assicurandosi al tempo stesso di fornire eccellenza, qualità e una solida base finanziaria. Il collaborativo approccio della Compagnia consente agli intermediari di essere sempre all’avanguardia, offrendo prodotti e servizi su misura che rispondano alle esigenze dei Clienti in un mondo in continua e rapida evoluzione. In realtà, la Compagnia dall'essere semplicemente un "partner" vuole diventare un "custode" per i Clienti: i dipendenti e gli intermediari in tutta Europa sono pronti a lavorare a stretto contatto con i Clienti per creare servizi e soluzioni che garantiscano la loro sicurezza. L’impegno nel mantenere le promesse – con la massima cura per clienti e intermediari – è l’unico stile della Compagnia, che lavora instancabilmente con entusiasmo per migliorare ed ottenere la soddisfazione duratura dei Clienti.
Il Rappresentante per la gestione dei sinistri ai sensi dell’art. 25 del CAP è Diodea Italy S.r.l. come indicato i) nella presente polizza ii) nel contrassegno di assicurazione.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa:
Patrimonio netto | Capitale Sottoscritto | Capitale Versato |
€ 10.784.519,90 | € 10.379.225,00 | € 10.379.225,00 |
Il Solvency Capital Requirement (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) è pari al 131,03%. Il Minimun Capital Requirement (Requisito Patrimoniale Minimo) è pari al 345,00%.
I dati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato.
B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e ogni documento ad esso riferibile è redatto in lingua italiana.
Il presente contratto ha durata annuale. È esclusa la possibilità di tacito rinnovo. Ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile, le
garanzie di cui al presente contratto resteranno attive sino alle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza.
Fermo il divieto di tacito rinnovo è facoltà della Società formulare al Contraente, mediante messa a disposizione presso l’Agenzia alla quale il contratto è assegnato, una proposta di rinnovo dello stesso con evidenziazione del nuovo premio per l’annualità, ferme restando tutte le condizioni normative e le garanzie di cui al contratto scaduto.
La volontà del Contraente di accettare la proposta di rinnovo del contratto e di prorogare il rapporto contrattuale alle condizioni offerte si intenderà manifestata dallo stesso mediante il pagamento del premio entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto cessato.
3. Coperture assicurative offerte
Garanzia Responsabilità Civile Auto
La garanzia è prestata secondo la formula tariffaria “Bonus Malus” che prevede, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipula del contratto in relazione alla presenza, o meno, di sinistri nel corso del periodo di osservazione.
Le coperture offerte riguardano i rischi della responsabilità civile per cui l’assicurazione è obbligatoria ai sensi del Titolo X del Decreto Legislativo 209 del 7 dicembre 2005 “Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti” (CAP).
Avvertenza: nel contratto sono presenti limitazioni, esclusioni della copertura assicurativa e diritto della Società a rivalersi sull’Assicurato, in conformità alla normativa vigente; prima di stipulare il contratto leggere con estrema attenzione gli articoli ed i commi evidenziati in corpo grassetto; nel contratto sono altresì previsti dei massimali, in conformità alla normativa vigente. Le somme eventualmente dovute al danneggiato, oltre i massimali contrattuali, restano a carico dell’Assicurato.
Esempio: massimale per danno a persona € 6.070.000,00 – danno cagionato a persona € 7.000.000,00 – somma a carico della società € 6.070.000,00 – danno non risarcibile che resta a carico dell’Assicurato / danneggiante € 930.000,00. In ogni caso i massimali non possono essere inferiori a quelli previsti per legge, art. 128 CAP, e cioè: € 6.070.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura nel caso di danni alle persone di cui alla lettera a); € 1.220.000,00 persinistro, indipendentemente dalnumero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura nel caso di danni alle cose.
Avvertenza: i soggetti di cui all’art. 129 del CAP sono esclusi dalla garanzia responsabilità civile auto limitatamente ai danni a cose.
IL CONTRATTO HA DURATA ANNUALE ED É STIPULATO SENZA TACITO RINNOVO. PER GLI ASPETTI DI DETTAGLIO SI RIMANDA ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.
3.1 Estensioni della copertura: Con riferimento alla garanzia R.C. da Circolazione, sono previste alcune estensioni come indicato nelle Condizioni di Assicurazione.
4. Soggetti esclusi dalla garanzia: La garanzia R.C. da Circolazione non opera nei confronti di alcuni soggetti. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle Condizioni di Assicurazione.
5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità:
AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione.
6. Premi: Il premio è sempre riferito a ciascun periodo annuo del contratto. È ammessa la sola rateazione semestrale con incremento del premio annuo rispettivamente del 3%. Il pagamento può essere effettuato secondo le modalità previste dalla Società (Assegno Bancario, Assegno Circolare, Bancomat, Bonifico verso Agenzia, Carta di Credito, Contanti, SDD e Vaglia Postale). Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da Dallbogg all’Intermediario.
AVVERTENZA: il Cliente ha diritto al rimborso del premio imponibile pagato e non goduto in tutti i casi di cessazione del rischio.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione.
7. Informativa in corso di contratto: Non oltre 30 giorni prima della scadenza della polizza Xxxxxxxx invierà al contraente l’avviso di scadenza del contratto unitamente alle indicazioni circa le modalità attraverso cui procedere all’eventuale rinnovo. Sulla stessa sono anche indicate le modalità per procedere al riscatto di eventuali sinistri, liquidati totalmente nel corso del periodo di osservazione, che abbiano determinato l’evoluzione in malus della classe di merito. I sinistri considerati ai fini di tale evoluzione sono quelli per i quali sia stata riconosciuta la responsabilità principale o quelli i quali sia stata riconosciuta la responsabilità paritaria che abbiano concorso, assieme ad altri precedenti, al superamento del 50%. Al fine del conteggio del cumulo fra sinistri paritari viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità.
Sulla medesima informativa viene indicata altresì la possibilità di reperire informazioni relative al premio di rinnovo presso un intermediario o tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx. Xxxxxxxx si obbliga a comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri per quest’ultimo, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
8. Attestazione sullo stato del rischio - classe di merito: Dallbogg invia per via telematica le informazioni relative alla classe di merito maturata dal cliente nel corso dell’annualità assicurativa e l’evidenza di eventuali sinistri con responsabilità principale o paritaria in capo al conducente del veicolo assicurato, come indicati al precedente punto 7, alla banca dati stabilita da IVASS con regolamento. 9/2015. Tali informazioni sono le uniche a cui le compagnie potranno attingere per la stipulazione di un nuovo contratto.
Dallbogg altresì consegna al Contraente ed agli altri aventi diritto per via telematica le medesime informazioni, attraverso la messa a disposizione in Area Riservata.
Il Contraente e gli altri aventi diritto hanno la possibilità di richiedere presso gli intermediari la stampa dell’attestazione sullo lo stato del rischio. Il Contraente e gli Altri aventi diritto hanno altresì la possibilità di richiedere presso gli intermediari, ai soli fini informativi, l’invio dell’attestazione sullo stato del rischio via e-mail. Tali documenti hanno una finalità esclusivamente informativa e non possono essere utilizzati per la stipulazione di un nuovo contratto. Le informazioni relative all’Attestazione sullo stato del rischio hanno validità cinque anni, a condizione che risultino essere le ultime conseguite.
La classe di Conversione Universale maturata attraverso l’ultima Attestazione sullo stato del rischio conseguita può essere utilizzata dal medesimo proprietario dell’autovettura a cui la stessa si riferisce, o da un componente del suo nucleo familiare con lui convivente, per assicurare un’ulteriore nuova autovettura. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione.
La classe di Conversione Universale, che rappresenta uno strumento di confronto fra le varie proposte di contratti R.C. da circolazione di ciascuna compagnia, si evolve secondo lo schema riportato nell’allegato 2 del Regolamento 4 dell’ISVAP ora IVASS.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto: Con il termine “prescrizione” si intende una causa di estinzione del diritto determinata dal mancato esercizio dello stesso, entro il termine stabilito per legge. In via particolare, ai sensi dell’art. 2952 C.C., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
10. Regime fiscale: Gli oneri fiscali relativi alla presente polizza e ad atti ad essa connessi sono a carico del Contraente o dell’Assicurato. La tassazione prevista è:
Xxxxxxxx | Xxxxxxx e | Note |
Responsabilità Civile da Circolazione | 12,50% | Variabile fino a 3,5 punti in aumento o diminuzione in funzione della scelta delle singole provincie (oltre al 10,50% quale contributo al Servizio Sanitario Nazionale) |
Incendio/Furto | 13,50% | |
Guasti Accidentali | 13,50% | |
Garanzie Aggiuntive | 13,50% |
C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
11. Procedure per il risarcimento del danno: In caso di sinistro con responsabilità della controparte, il Cliente non può avvalersi della procedura di Risarcimento Diretto, attraverso la quale il risarcimento del danno verrebbe gestito direttamente da Xxxxxxxx, ma deve rivolgersi alla Compagnia di Controparte. Quindi la procedura di indennizzo diretto non è mai applicabile e si rimanda all’Art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZE:
- la denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall’ISVAP ora IVASS ai sensi dell’art. 143 del Codice delle Assicurazioni (c.d. Xxxxxx Xxx) e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.
- nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia l’obbligo di assicurazione, la denuncia deve essere presentata entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- in caso di sinistro relativo alle garanzie Furto, Incendio, Guasti Accidentali, Garanzie Aggiuntive, la denuncia deve essere presentata entro cinque giorni dalla data di accadimento o da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione.
L’elenco ed i recapiti dei Centri di Liquidazione dei sinistri sono reperibili nell’apposita sezione del sito xxx.xxxxxxxx.xx.
12. Incidenti stradali con controparti estere: Per sinistri che vedano coinvolti veicoli immatricolati all’estero si applicano gli artt. da 151 a 155 del Codice delle Assicurazioni. In questo caso il sinistro sarà gestito dalla Compagnia del Danneggiante. In caso di sinistro avvenuto con veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa, la richiesta per l’indennizzo dovrà essere indirizzata all’Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada Istituito presso la CONSAP - Concessionario Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.
13. Facoltà del contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro: È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio, oppure di fruire delle riduzioni di premio, conseguenti all’applicazione delle regole evolutive previste per la forma tariffaria Bonus Malus offrendo il rimborso degli importi liquidati relativi ai sinistri definiti nel corso del periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. Tale offerta deve essere presentata a Dallbogg o a CONSAP - Concessionario Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. -, direttamente o tramite l’Intermediario Dallbogg e all’atto del rinnovo della copertura assicurativa.
14. Accesso agli atti dell’Impresa: Il Contraente e l’Assicurato possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Il termine per procedere alla formulazione dell’istanza di accesso agli atti decorre dal momento in cui Xxxxxxxx ha completato le operazioni necessarie per adempiere alle revisioni in materia di offerta stragiudiziale di risarcimento, ai sensi degli artt. 148 o 149 del Codice della Assicurazioni; dallo scadere dei termini previsti per la formulazione dell’offerta di risarcimento; dallo spirare del 120° giorno successivo alla data di accadimento del sinistro. La norma primaria contenuta nell’art. 146, comma 2, del Codice delle Assicurazioni dispone l’esclusione dal diritto di accesso in presenza di “indizi o prove di comportamenti fraudolenti” e la sospensione del diritto stesso “in pendenza di controversia giudiziaria”. La richiesta di accesso può essere indirizzata mediante raccomandata a.r., telefax o consegna a mano presso l’ufficio Dallbogg. Qualora tale ufficio non corrisponda alla sede legale, alla direzione generale, all’ufficio sinistri di zona o al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto, l’ufficio destinatario della richiesta è tenuto a trasmetterla all’ufficio competente che disporrà di un termine supplementare di 5 giorni per procedere al riscontro del richiedente. Tuttavia, al solo fine di agevolare la ricezione della richiesta di accesso da parte del competente ufficio, il Contraente potrà inviare la relativa documentazione all’Ufficio Gestione Operativa presso l’Ufficio Sinistri di Direzione ai seguenti riferimenti: e-mail xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
Il contenuto dell’istanza deve indicare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentono l’individuazione, evidenziando l’interesse concreto e personale dell’istante. In mancanza di tali elementi, il richiedente deve comunque “specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire a Dallbogg l’individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti”. È altresì necessario procedere all’identificazione dell’istante (con copia del documento di riconoscimento) o del suo rappresentante (mediante documento d’identità dell’istante, copia della delega ovvero, se il soggetto rappresentato è una persona giuridica, un ente o un’associazione, copia dei rispettivi statuti o ordinamenti). Qualora la richiesta di accesso risulti completa e regolare, Dallbogg è tenuta, entro 15 giorni dalla sua ricezione, a comunicare al soggetto istante l’accoglimento della richiesta di accesso, indicando il responsabile dell’ufficio che ha in carico la trattazione del sinistro e il luogo in cui è possibile effettuare l’accesso, fissando un periodo non inferiore a 15 giorni per la visione e la copia degli atti. L’interessato, in questa fase, è legittimato a trascrivere il contenuto degli atti visionati o a richiederne, previo pagamento al costo di mercato, il rilascio della fotocopia. Il procedimento di accesso deve in ogni caso concludersi entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta. In caso quest’ultima sia incompleta o irregolare Xxxxxxxx è tenuta a comunicare entro 15 giorni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, gli
elementi non corretti o mancanti. I termini vengono sospesi e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta corretta. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere anch’essi comunicati per iscritto al richiedente entro 15 giorni con l’indicazione della motivazione per la quale l’accesso non può essere in tutto o in parte accolto. Il rifiuto o la limitazione del diritto di accesso ovvero la mancata messa a disposizione degli atti richiesti entro sessanta giorni dalla richiesta autorizzano l’interessato a rivolgersi all’IVASS per la tutela del proprio diritto. Per quanto non disciplinato dal regolamento di cui al D.M. 191/2008, valgono le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
15. Reclami:
Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: xxx.xxxxxxx.xx sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati.
La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’Ufficio Reclami. Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga:
a. il numero di polizza o il numero di sinistro;
b. il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
c. l’individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
d. la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;
e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si precisa che il trattamento dei dati sopra indicati avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
Sarà cura dell’Ufficio Reclami, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni.
Ricordiamo che la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, dei suoi dipendenti e collaboratori, compete a Xxxxxxxx.
É’ possibile trovare informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nell’Allegato 4 che viene consegnato dall’intermediario all’atto della sottoscrizione del contratto di polizza.
Il reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere:
🟏 il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
🟏 l’individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
🟏 una breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
🟏 la copia del reclamo presentato alla compagnia di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
🟏 ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito xxx.xxxxx.xx alla sezione “Guida ai Reclami”, ove è anche possibile trovare il modulo che l’esponente può utilizzare.
Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all’IVASS secondo le modalità sopra indicate. Si evidenzia inoltre che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
Rientrano tra i sistemi alternativi:
1. La Negoziazione assistita
É un tentativo obbligatorio di conciliazione amichevole regolato dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162.
Va promossa prima di iniziare una causa con cui si intenda chiedere un pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a € 50.000,00 (escluse le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria), nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti.
La parte, prima di iniziare una causa ed a pena di improcedibilità, deve attivare la procedura di negoziazione assistita,
avvalendosi
obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo.
Questo invita l’impresa di assicurazione a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Una volta comunicato l’invito, l’impresa può aderire o rifiutare entro 30 giorni da quando lo ha ricevuto.
Se non aderisce o rifiuta, può essere iniziata la causa. Se aderisce, le parti con i loro avvocati redigono la convenzione stabilendo il termine per svolgere la procedura (non inferiore ad un mese, né superiore a tre mesi) e precisando l’oggetto della controversia.
i. Se la procedura si chiude senza che le parti abbiano trovato un accordo, si può iniziare la causa.
ii. Se invece viene raggiunto un accordo che compone la lite, questo ha valore esecutivo.
2. la Conciliazione paritetica – Procedura di conciliazione per le controversie R.C. Auto
É una procedura che consente, nel caso di controversia per un sinistro RC Auto di valore non superiore ad € 15.000,00 di risolvere la vertenza con la Compagnia di Assicurazioni rivolgendosi ad una delle Associazioni.
R.C. Auto, oppure il sito xxx.xxxxx.xx alla sezione Per il Consumatore – Conciliazione paritetica.
3. La Mediazione
Nel caso di controversia insorta in tema di contratti assicurativi, bancari e finanziari il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ha reso obbligatorio l'esperimento del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio. La Mediazione è un procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie che si svolge alla presenza di un professionista terzo (mediatore) con la finalità di ricercare un accordo amichevole attuabile anche attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.
La richiesta di Mediazione deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell’introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx). Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi.
Xxxxxxxx è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
DALLBOGG
Il Rappresentate Legale
GLOSSARIO
Accessorio – Installazione stabilmente fissata al veicolo, così classificata:
a) accessorio di serie, se costituisce la normale dotazione del veicolo, senza comportare un supplemento al prezzo di base di listino;
b) optional, se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
Antifurto satellitare – Tipo di antifurto che per la localizzazione dei veicoli utilizza la tecnologia GPS.
Apparecchi Audio-Fonovisivi – Radio, lettori compact disk, mangianastri, televisori, registratori e altri similari, integrati nella consolle e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivo di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico. Sono in ogni modo esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari.
Assicurato: il soggetto i cui interesse e patrimonio sono protetti dall’assicurazione nei limiti di legge e di cui al presente contratto di assicurazione; nel contratto RCA, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è protetta dal contratto in tali limiti.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Atto Vandalico – Danneggiamento o deturpamento del veicolo per puro piacere di distruzione, così come disciplinato dagli artt 635 e 639 del Codice Penale.
Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto all’attestato di rischio,
Attestato di rischio: documento che riporta il numero dei sinistri denunciati negli ultimi anni assicurativi di cui al periodo di osservazione, ai sensi del provvedimento IVASS del 16 aprile 2018, da chi abbia sottoscritto una polizza di assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli e motoveicoli (RCA).
Bagaglio – Xxxxxxx, borse, sacchi, zaini e pacchi che si trovino a bordo del veicolo a loro contenuto.
Beneficiario: soggetto diverso dall’assicurato che ha diritto di esercitare i diritti di cui al contratto di assicurazione. Certificato di Assicurazione: il documento, anche dematerializzato, che attesta la sottoscrizione del contratto di assicurazione RCA.
Certificato di collaudo – Il documento rilasciato dall’installatore, che attesta l’installazione ed il corretto funzionamento del sistema di sicurezza satellitare o radiofrequenza.
Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde): il certificato che attesta in quali stati esteri vale il contratto di assicurazione per la responsabilità civile.
Codice della Strada (CdS): il Decreto Legislativo 30 aprile 0000, x. 000, x xx xx xx.
Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx (XXX): il Codice delle Assicurazioni Private, il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e ss mm ii.
CONSAP (Concessionario Servizi Assicurativi Pubblici): l’Ente Gestore della Stanza di Compensazione.
Contraente: la persona fisica o giuridica od il soggetto avente personalità giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Cose: gli oggetti materiali e gli animali.
CU: la classe di Conversione Universale, disciplinata dal Regolamento n. 4 del 4 agosto 2006 dell’IVASS in applicazione dell’art. 134 del CAP.
Danno – Diminuzione patrimoniale subita dall'assicurato in conseguenza di un sinistro.
Danno parziale – Danno le cui spese di riparazione sono inferiori al valore commerciale che il veicolo aveva nel momento in cui si è verificato il sinistro.
Danno totale – Danno le cui spese di riparazione sono uguali o superiori al valore commerciale che il veicolo aveva nel momento in cui si è verificato il sinistro.
Dolo: la volontarietà della condotta. In caso di sinistro la volontarietà di provocare l’evento.
Franchigia: quota parte del danno, ove contrattualmente stabilita, che rimane a carico dell’assicurato.
Massimale: la massima esposizione dell’assicurazione in caso di sinistro, di cui all’art. 128 del CAP ovvero le maggiori somme pattuite contrattualmente con il Contraente / Assicurato.
Parti: soggetti destinatari della disciplina contrattuale, cioè Contraente / Società. Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Pubblico Registro Automobilistico (PRA): il Pubblico Registro di cui al R.D.L. n. 436 del 15 marzo 1927 e di cui agli artt 815, 2684 e 2810 del Codice Civile.
Proprietario: l’intestatario al PRA, colui che risulti quale conduttore per locazione finanziaria o colui che possa legittimamente dimostrare la proprietà.
Responsabilità: il fatto doloso o colposo, che obbliga al risarcimento del danno.
Responsabilità principale: la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei soggetti coinvolti nel sinistro.
Responsabilità paritaria: presunta nel caso di collisione fra veicoli senza guida di rotaia dall’art. 2054 del Codice Civile; è quella attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Responsabilità minoritaria: è quella attribuita in misura inferiore a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Risarcimento: la somma dovuta dalla società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Risarcimento Diretto: il risarcimento dovuto dalla Società al danneggiato, proprio assicurato, che si ritiene non responsabile, in tutto od in parte, come disposto dal D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006 e dall’art. 149 CAP e nei limiti di cui alla percentuale di responsabilità e di cui a dette norme. La Società, non avendo sede legale in Italia ed operando in regime di libera prestazione di servizi, non ha aderito, in conformità alla Convenzione CARD, art. 2 n. 1 secondo comma, alla procedura per il Risarcimento Diretto.
Rivalsa verso l’assicurato: diritto della Società di recuperare in tutto od in parte nei confronti del Contraente / Assicurato l’importo pagato a terzi danneggiati, nel caso in cui avrebbe diritto a rifiutare od a ridurre la propria prestazione.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per cui è prestata l’assicurazione.
Società: Insurance JSC Dallbogg: Life & Health, Trade Registry UIN 200299615, VAT number BG200299615.
Veicolo: uno dei beni mobili registrati per cui è previsto l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile ai sensi degli artt 122 e 123 CAP.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
La Società presta la garanzia e determina il premio sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate dal Contraente, che con la firma della polizza ne conferma la veridicità e se ne assume la responsabilità, in conformità al disposto di cui agli artt 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Ai fini dell’applicazione di dette norme nella polizza sottoscritta dal Contraente sono individuati ed esplicitati gli elementi che la Società ritiene influenti in ordine alla valutazione del rischio. L’individuazione di detti elementi non ha, peraltro, valore di elencazione tassativa.
Avvertenza: le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell’Assicurato, anche colpose, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e / o sul calcolo del premio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché, nell’ambito della garanzia per la responsabilità civile, il diritto della Società ad esercitare azione di rivalsa totale o parziale, nonché la cessazione stessa del contratto di assicurazione.
La Società ha il diritto di esercizio della rivalsa, ai sensi dell’art. 144 n. 2 CAP, nei confronti del Contraente / Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in forza dell’inopponibilità delle eccezioni di cui a detta norma di legge. In relazione alla assicurazione sulla responsabilità civile, il Contraente deve comunicare alla Società ogni variazione degli elementi, indicati nella polizza, influenti sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del premio (c.d. aggravamento del rischio), così come ogni eventuale variazione della residenza dell’intestatario al PRA o locatario del veicolo assicurato o del Contraente se diverso.
L’inadempimento di tali obblighi in caso di dolo o colpa grave può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile; nell’ambito del contratto per la responsabilità civile verso terzi, la Società in tali casi potrà esercitare il diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 144 n. 2 CAP per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in forza dell’inopponibilità delle eccezioni di cui a detta norma di legge.
Nell’ipotesi di diminuzione del rischio (eccezion fatta per quanto previsto per l’ipotesi di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato) la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ex art. 1897 Codice Civile, e rinunzia al diritto di recesso.
ART. 2 - Estensione territoriale e legge applicabile
Il presente contratto è interamente regolato dalla legge italiana.
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello stato di Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e negli stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dei seguenti stati: Svizzera, Principato di Monaco, stati dell’Islanda e della Norvegia, Xxxxxxxxxxxx, Andorra e Serbia.
L’assicurazione vale comunque per tutti gli stati le cui sigle internazionali indicate sul Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) non siano barrate. La Società rilascia tale Certificato a richiesta del Contraente riservandosi, peraltro, di modificare l’elenco dei paesi per i quali lo stesso è valido. La garanzia è operante secondo condizioni termini e limiti (massimali) delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria RCAuto, ferme le maggiori garanzie eventualmenteprevistedalcontratto. La Carta Verde èvalidaperlostessoperiodo di assicurazione per il quale sono stati pagati premio o rata di premio. Nell’ipotesi di applicazione dell’art. 1901 del Codice Civile, la garanzia è operante sino alle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo dopo il termine finale del contratto e / o del periodo di assicurazione.
Qualora il contratto in relazione al quale è stata rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione o comunque in data anteriore alla scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società; nell’ipotesi di mancato rispetto di tale obbligo, la Società si riserva di esercitare il diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 144 n. 2 CAP per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in forza dell’inopponibilità delle eccezioni di cui a detta norma di legge.
ART. 3 - Durata del contratto, decorrenza della garanzia e pagamento del premio; proposta di xxxxxxx
La copertura assicurativa Auto ha durata annuale o, relativamente al prodotto CVT e su richiesta dell’assicurato ed adeguamento del premio, durata ultra annuale (anche per frazione di anno).
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono state pagate; altrimenti l’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio ovvero della rata di premio.
Il contratto cesserà di efficacia a decorrere dal termine finale, essendo esplicitamente escluso il tacito rinnovo. Ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile e dell’art. 170bis del CAP ed onde consentire al Contraente il rinnovo ovvero la stipula di polizza a copertura del medesimo rischio con altra società, l’assicurazione RCAuto sarà comunque operante sino alle ore
24.00 del quindicesimo giorno successivo al termine finale del presente contratto ovvero alla scadenza del pagamento della rata di premio. Nell’ipotesi di rinnovo il termine iniziale del contratto sarà quello del termine finale indipendentemente dal giorno di pagamento del premio.
Il pagamento del premio può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi:
- assegno bancario postale o circolare recante clausola di non trasferibilità, intestato alla Società ovvero all’intermediario espressamente in tale qualità;
- bonifico bancario od altro mezzo di pagamento bancario o postale ovvero sistemadi pagamento elettronico, se il relativo supporto è previsto tramite l’intermediario;
- per contanti, sino ad un limite su base annua di € 3.000,00 (tremila/00) per la garanzia RCAuto.
I premi debbono essere pagati all’Agenzia presso la quale il contratto è stato stipulato ovvero direttamente alla Società.
Il premio è sempre interamente dovuto, anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate.
Fermo quanto previsto dai commi che precedono e che il presente contratto non è tacitamente rinnovabile, la Società potrà formulare al Contraente una proposta di rinnovo del contratto, mettendo a disposizione del Contraente l’indicazione del nuovo premio per l’annualità successiva, per le medesime condizioni e garanzie di cui al contratto cessato. La volontà del Contraente di procedere al rinnovo del contratto si considererà esplicitata per il tramite del pagamento del premio nel termine di quindici giorni successivi alla scadenza del contratto. Nell’assicurazione per la responsabilità civile la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione è regolata dall’art. 2952 del Codice Civile. In particolare: i) il diritto ad esigere il pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalla scadenza; ii) gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento (in qualsiasi forma) all’assicurato ovvero ha promosso contro di questi l’azione; iii) nell’assicurazione per la responsabilità civile il termine di due anni è sospeso dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso contro di questi l’azione.
ART. 4 - Gestione del contratto
4.1 Trasferimento della proprietà del veicolo / cessazione della qualifica di intestatario al PRA
In caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, restituendo i) il certificato di assicurazione, ii) il contrassegno se non dematerializzato e iii) la Carta Verde. La Società in tale ipotesi adotterà una delle seguenti soluzioni su richiesta del Contraente:
- Sostituzione del veicolo assicurato con altro veicolo
Qualora l’Assicurato che ha alienato il veicolo chieda che il contratto venga reso valido per altro veicolo di sua proprietà / di cui sia intestatario al PRA, ovvero per altro veicolo non precedentemente assicurato di proprietà del coniuge in comunione dei beni o, in caso di società di persone, di una o più delle persone che la compongono e viceversa, si procederà al passaggio del contratto ed al conguaglio del maggior premio eventualmente dovuto sulla base della tariffa applicata al contratto sostituito ed al rilascio di nuovo certificato, contrassegno se non dematerializzato e carta verde. Eventualmente la Società provvederà al rimborso dell’eventuale parte di premio eccedente, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale; detta ipotesi non interrompe il periodo di osservazione in corso e resta ferma la scadenza annuale ovvero quella maggiore pattuita.
- Cointestazione della proprietà del veicolo senza sostituzione dello stesso
Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, la Società procederà alla sostituzione del contratto e al rilascio di nuovo certificato, mantenendo in capo al nuovo proprietario del veicolo il diritto alla conservazione della classe di merito vigente sul contratto sostituito. Diversamente, nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato da un singolo proprietario ad una pluralità di intestatari, la Società procederà alla sostituzione del contratto e al rilascio di nuovo certificato, dell’eventuale contrassegno se non dematerializzato e della carta verde come stabilito nella ipotesi indicata al punto che segue.
- Cessione del contratto
Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con contestuale cessione del contratto di assicurazione, la Società, previa comunicazione relativa alla cessione da parte del venditore cedente e previa restituzione del certificato, dell’eventuale contrassegno se non dematerializzato e della carta verde, prenderà atto della cessione mediante l’emissione di appendice onuova polizza, rilasciando all’acquirente i predetti nuovi documenti.
Per i contratti con frazionamento del premio, l’alienante è tenuto al pagamento delle rate di premio fino al momento della predetta comunicazione.
Il contratto ceduto si estingue alla prima scadenza di anno o frazione di anno. Per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. La Società non rilascerà l’attestazione dello stato di rischio. Non sono ammesse sospensioni, né variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.
- Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Contraente documenti l’avvenuta alienazione del veicolo, la Società provvederà - a decorrere dal giorno in cui il Contraente consegna la predetta documentazione e restituisce il certificato, l’eventuale contrassegno se non dematerializzato e la carta verde - all’annullamento del contratto e alla restituzione al Contraente:
- della parte di premio relativo alla garanzia di responsabilità civile corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- della parte di premio netto pagata e non goduta, relativa alle garanzie accessorie che non siano state oggetto di sinistri
nel periodo di assicurazione in corso.
Per i contratti con frazionamento del premio, la Società rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.
- Sospensione del contratto
In caso di alienazione del veicolo senza sostituzione con un altro o senza cessione del contratto, è ammessa la sospensione della garanzia.
Il Contraente che intende procedere alla sospensione del contratto, ne ha facoltà regolata come segue.
Le disposizioni del presente articolo si intendono valide - in quanto applicabili - anche nel caso in cui il veicolo sia stato consegnato in conto vendita.
4.2 Risoluzione del contratto per furto od appropriazione indebita del veicolo assicurato, ovvero per distruzione, esportazione definitiva, ovvero per demolizione del veicolo assicurato
In caso di furto o di appropriazione indebita del veicolo, il Contraente deve darne immediato avviso alla Società, fornendo copia della relativa denunzia presentata innanzi l’Autorità Competente.
A partire dalle ore 24.00 del giorno della denunzia la Società provvede all’annullamento del contratto ed alla restituzione al Contraente della parte di premio non usufruita relativa alla garanzia per la responsabilità civile corrisposta, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
I danni eventualmente causati dal veicolo in data successiva alla data di annullamento del contratto sono posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in conformità e nei limiti di cui all’art. 283 CAP.
Relativamente alla perdita di possesso per appropriazione indebita, la Società darà corso all’annullamento del contratto solo ove sussistano e siano chiaramente documentati i presupposti del reato e, pertanto, sussista la prova che la circolazione del veicolo avvenga senza il consenso dell’Assicurato.
Nel caso di cessazione del rischio per distruzione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del PRA a certificazione dell’avvenuta restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
Per i ciclomotori privi del certificato di circolazione di cui alla legge 120 / 2010, il Contraente è altresì tenuto a dichiarare, attestando di essere edotto delle conseguenze di legge per le false dichiarazioni, per iscritto e sotto la propria responsabilità l’avvenuta demolizione ovvero definitiva esportazione del veicolo. Nella sola ipotesi di demolizione il Contraente è altresì onerato dell’obbligo di consegnare alla Società il certificato di cui all’art. 46, quarto comma, del D.Lgs n. 22 del 5 febbraio 1997.
In tutte tali ipotesi il Contraente è tenuto a consegnare certificato di assicurazione, eventuale contrassegno se non dematerializzato e carta verde.
Nelle ipotesi di distruzione, demolizione ovvero esportazione definitiva del veicolo la Società adotterà una delle soluzioni che seguono:
- Sostituzione con altro veicolo
Qualora il Contraente chieda che il contratto stipulato per il veicolo distrutto, demolito, esportato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà ovvero per altro veicolo non precedentemente assicurato di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni ovvero in caso di società di persone di una o più persone che la compongono e viceversa, si procederà al conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata dalla Società al contratto sostituito ed al rilascio di nuovo certificato e carta verde.
- Risoluzione del contratto
A partire dalle ore 24.00 del giorno della consegna dei documenti di cui sopra la Società provvede all’annullamento del
contratto ed alla restituzione al Contraente della parte di premio non usufruita relativa alla garanzia per la responsabilità civile corrisposta e non usufruita al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
- È ammessa la sospensione del contratto, regolata come segue.
4.3 - Sospensione del contratto
Il Contraente che intenda sospendere la garanzia in corso di contratto deve darne formale comunicazione alla Società, restituendo certificato, nonché eventuale contrassegno se non dematerializzato e carta verde. La sospensione ha inizio dalla data di consegna dei predetti documenti. Il contratto relativo al rischio per la responsabilità civile in corso al momento della sospensione dovrà avere durata non inferiore ad un giorno; dal momento dell’inizio del periodo di copertura viene sospeso il periodo di sospensione che inizierà a decorrere di nuovo al momento di riattivazione della garanzia.
Non è consentita la sospensione dei contratti di durata inferiore all’anno, né di quelli relativi a ciclomotori, veicoli di interesse storico e polizze flotta; la sospensione non è possibile neppure in caso di furto, che costituisce ai sensi delle pattuizioni precedenti causa di risoluzione del contratto. La sospensione postula la cessazione temporanea di ogni garanzia di cui al presente contratto.
La riattivazione avviene tramite sostituzione del contratto, a condizione che siano rimasti invariati il proprietario ed il Contraente, per lo stesso veicolo o per altro veicolo di proprietà; in quest’ultima ipotesi la riattivazione è consentita a condizione che sia fornita idonea documentazione relativamente alla vendita, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione all’estero del veicolo precedentemente assicurato con il contratto sospeso. Alla riattivazione del contratto, a tutte le garanzie previste dallo stesso è applicata la tariffa mantenendo in vigore quella sul contratto sospeso e la scadenza èprorogata per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi per i motocicli e ad un mese per tutti gli altri veicoli sospendibili.
Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, relativo alla garanzia di responsabilità civile. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi per i motocicli e ad un mese per tutti gli altri veicoli sospendibili, la Società non procede alla proroga della scadenza, né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione.
Decorsi dodici mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si risolve e la parte di premio non goduta resta acquisita alla Società; se il Contraente, entro l’anno dalla sospensione, fornisce documentazione relativa all’avvenuta distruzione, demolizione, esportazione definitiva o alienazione del veicolo assicurato avvenuta dopo la sospensione e entro i dodici mesi dalla stessa, il contratto viene risolto (come disciplinato negli artt 5.4 e 7.2) dal giorno successivo a quello della sospensione, fermo quanto disposto dalle relative norme delle Condizioni Generali di Assicurazione.
ART. 5 - Obblighi del Contraente e dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).
L’inadempimento dell’obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 del Codice Civile). Valgono altresì le norme specifiche per le singole garanzie del presente contratto.
ART. 6 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere stipulate e provate per iscritto.
ART. 7 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Il contraente e/o l’assicurato è esonerato dalla preventiva comunicazione dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni sulle medesime cose e per il medesimo rischio.
In caso di sinistro, il contraente e/o l’assicurato deve tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri: a norma dell’art. 1910 del Codice Civile può richiedere a ciascuno di essi l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Se il contraente e/o l’assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, l’impresa non è tenuta a pagare l’indennizzo.
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente / Assicurato.
Per le controversie riguardanti il contratto, foro competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del Contraente.
ART. 10 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio della procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli organismi di mediazione della provincia di residenza dell’Assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri X.X.Xxxx. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra l’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori.
L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a € 15.000,00 - sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’Assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni.
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Diodea Italy.S.r.l..
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Diodea Italy S.r.l..
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 – 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano l’osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all’IVASS, nel reclamo deve essere indicato:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito xxx.xxxxx.xx. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN- NET (accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx).
Prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
L’esperimento dell’azione giudiziaria per far valere la sua pretesa è subordinato, quale condizione di procedibilità, alla necessità di ricorrere alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita con l’assistenza di un legale. La richiesta di stipulazione della convenzione andrà indirizzata a: e-mail xxxxxxx@xxxxxxxx.xx
Nei casi particolari di contenzioso RCA previsti dall’Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori è possibile
attivare preliminarmente la procedura della conciliazione paritetica.
ART. 12 - Rinvio alle norme di legge
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana e, pertanto, ad esso si applicano, tra le altre, anche le disposizioni in materia di negoziazione assistita di cui al D.L. 12 settembre 2014 n. 132. Per tutto quanto qui non è diversamente regolato, valgono le norme di legge. Resta inteso inoltre che si applicano direttamente al presente contratto - anche a modificazione e abrogazione delle Condizioni Generali di Assicurazione - tutte le leggi e i
regolamenti, nonché le disposizioni cogenti dell’IVASS, che entreranno in vigore durante il periodo di validità del contratto medesimo, in particolare le norme e i regolamenti attuativi del Codice delle Assicurazioni Private.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
(c.d. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA)
ART. 13 - Oggetto dell’assicurazione
La Società assicura, in conformità alle norme del CAP, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti (massimali) convenuti, che non possono essere inferiori ai minimi di legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto.
L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, fatto salvo il disposto al riguardo dell’art. 15, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive e della relativa premessa, i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati in tali Condizioni. In questi casi, i massimali assicurati sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.
Per il traino di carrelli appendice (cioè senza targa propria) e per il traino di rimorchi con targa propria non è prevista una maggiorazione del premio.
ART. 14 - Ricorso terzi da incendio
In caso di responsabilità dell’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio, ove tali danni non costituiscano sinistro da circolazione di cui al CAP, la Società tiene indenne l’assicurato medesimo sino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ammontare pari a € 100.000,00.
In ogni caso la garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione della responsabilità civile auto. La garanzia è prestata anche per il rischio in luoghi privati.
La presente garanzia è operante solo nell’ipotesi in cui il veicolo sia in fase anche statica di circolazione.
Ai fini della presente garanzia si intende richiamato ed operativo il disposto di cui all’art. 129 CAP “Soggetti Esclusi dall’Assicurazione”.
Sono in ogni caso esclusi i danni:
- a cose che l’Assicurato avesse in consegna o custodia ovvero detenesse a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo.
ART. 15 - Esclusioni e rivalsa e tipi di guida
15.1 Esclusioni e rivalsa
L’assicurazione non è operante e pertanto la Società, ricorrendone i presupposti che seguono ed in tutti gli altri casi in cui siano applicabili gli artt 143 e / o 144 CAP, eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo / ai terzi in conseguenza dell’inopponibilità a detto soggetto / detti soggetti delle esclusioni di operatività di cui alla citata norma:
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore ovvero se conduce veicolo per il quale la sua abilitazione alla guida non è idonea ovvero se il titolo abilitativo alla guida è sospeso, ritirato ovvero revocato; a parziale deroga l’assicurazione è operante per l’ipotesi di guida con patente scaduta, ma per la quale al momento del sinistro sussista ogni requisito per il rinnovo e che detto rinnovo avvenga entro tre mesi dalla data del sinistro, a meno che il rinnovo non sia impedito dalle conseguenze del sinistro;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l’osservanza delle
disposizioni in vigore che ne disciplinano l’utilizzo;
- per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- in caso di dolo del conducente comprovato da provvedimento dell’Autorità Giudiziaria;
- nel caso di circolazione dell’autoveicolo all’interno degli autodromi nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare;
- nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche dell’autoveicolo assicurato non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione ove prevista;
- nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza ovvero sotto l’influenza di sostanze psicotrope o stupefacenti o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni di cui agli artt 186, n. 7 e 187, n. 8 del CdS;
- partecipazione a gare e competizioni sportive;
- veicoli con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l’utilizzo.
15.2 Tipi di guida
- Guida libera: la garanzia opera in assenza di dichiarazione dell’Assicurato di trovarsi in una delle situazioni di cui ai punti che seguono a prescindere, ferme le esclusioni di cui sopra, di chi sia alla guida del veicolo, anche se occasionale e a prescindere dall’età.
- Conducente esperto: la garanzia opera se al momento del sinistro vi è un conducente qualunque, anche occasionale, di età non inferiore ai 26 anni compiuti ed abilitato alla guida secondo la normativa vigente.
Se al momento del sinistro alla guida del veicolo si trovi una persona con caratteristiche diverse da quelle di cui sopra, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati e le esclusioni di cui sopra, l’impresa eserciterà il diritto di rivalsa che le compete per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati fino ad un massimo di € 10.000,00.
Nei casi di cui sopra in cui è previsto il diritto della Società ad esercitare la rivalsa, la Società non potrà esercitare tale diritto se l’utilizzo del veicolo assicurato da soggetto che non rivesta le richieste qualifiche è stato dovuto a stato di necessità e / o nel caso in cui il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla riparazione o custodia del veicolo stesso.
Art. 16 - Modalità per la denunzia dei sinistri; gestione delle vertenze
Richiamato il generale disposto di cui all’art. 5, si precisa che la denunzia deve essere redatta e presentata sul modulo approvato dall’IVASS ai sensi dell’art. 143 del CAP e del Regolamento IVASS n. 13 del 6 febbraio 2008 e ss mm ii, “Modello di constatazione amichevole di incidente”, e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesti nel modello stesso.
La denunzia deve essere presentata entro tre giorni dall’avvenimento del sinistro ovvero dal momento in cui l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. Alla stessa devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
Nell’ipotesi di omissione, inesattezza o ritardo nella denunzia di sinistro e / o nell’invio della documentazione di cui al comma che precede, la Società avrà facoltà di esercitare il diritto di rivalsa di cui all’art. 144 CAP nei limiti del pregiudizio sofferto. La Società assume fino a quando ne ha interesse e salvo specifica comunicazione a nome dell’Assicurato la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze, in qualsiasi sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra legali e tecnici, avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all’Assicurato. La Società ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale sino alla tacitazione dei danneggiati.
La Società non riconosce in nessun caso od ipotesi le spese incontrate e sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Art. 17 - Attestazione dello stato di rischio
Ai sensi del Regolamento IVASS n. 9 del 15 maggio 2015 e n. 35 del 19 giugno 2015, come modificati dal Provvedimento n. 71 del 19 aprile 2018, in occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto e comunque nel caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso, la Società consegna per via telematica, indipendentemente dalla forma tariffaria, l’attestazione sullo stato del rischio al Contraente, elaborato secondo i criteri di cui alle ridette fonti, e, se persona diversa, all’avente diritto, ovvero:
a) il proprietario del veicolo;
b) l’usufruttuario;
c) l’acquirente con patto di riservato dominio;
d) il locatario nel caso di veicolo concesso in locazione finanziaria.
L’attestato di rischio è consegnato almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto con la messa a disposizione dello stesso nell’area riservata del sito web della società, xxx.xxxxxxxx.xx, secondo le indicazioni di cui all’apposita pagina informativa dedicata. Per i contratti relativi a flotte di veicoli a motore, la consegna telematica avviene su richiesta del Contraente con le medesime modalità di cui al comma terzo dell’art. 7 del Regolamento IVASS del 9 maggio 2015, con le modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà tenere evidenza.
In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal Contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo utile risultante sulla carta di circolazione.
L’attestazione contiene:
- la denominazione della Società;
- per il Contraente, il nome e cognome se persona fisica, la denominazione o ragione sociale se persona giuridica ed il codice fiscale;
- per l’avente diritto i medesimi dati di cui al precedente punto;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto;
- la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l’annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione a prescindere dalla formula tariffaria con cui sia stato sottoscritto ilcontratto;
- una tabella di sinistrosità pregressa riportante l’indicazione del numero di sinistri pagati anche a titolo parziale nel lasso di tempo di cui al provvedimento IVASS del 16 aprile 2018, con distinta indicazione del numero di sinistri con responsabilità principale e del numero di sinistri con responsabilità paritaria per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- la tipologia del danno pagato, specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
- gli eventuali importi delle franchigie, richieste dalla Società e non corrisposte dall’Assicurato;
- nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4bis del CAP, l’attestato dovrà contenerne indicazione; tale indicazione deve essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo;
- il codice identificativo univoco del rischio (IUR) determinato dall’abbinamento fra il proprietario, od altro avente diritto, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, e ciascun veicolo di proprietà ovvero detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio.
La classe di merito indicata sull’attestato di rischio si riferisce all’avente diritto.
In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, l’assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente, anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto assicurativo.
La Società garantisce all’avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dell’attestato di rischio per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi.
Gliaventi dirittopossonorichiederein qualsiasimomentol’attestazione sullostatodelrischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1bis, del CAP. In tal caso, la Società consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, l’attestato di rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.
Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto. La Società non mette a disposizione l’attestazione con le modalità di cui sopra, fatto salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso, nel caso di:
- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale in conseguenza di vendita, consegnain conto vendita, demolizione, cessazione definitivadella circolazione ed esportazione definitiva all’estero;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto o rapina del veicolo.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese di assicurazione, l’attestazione deve essere rilasciata dalla Impresa Delegataria.
Ai sensi dell’art. 5 comma 1bis – Legge n° 40/2007 in caso di cessazione del rischio assicurato, debitamente documentato, di sospensione senza riattivazione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.
La Società è obbligata a memorizzare i dati contenuti nell’attestazione dello stato di rischio fra i quali la classe CU, quando richiesta. In caso di mancanza della CU stessa, la Società è tenuta alla sua individuazione secondo i criteri disposti dall’allegato 2 del Regolamento IVASS n. 4 del 9 agosto 2006 e successive integrazioni.
CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE ALLE FORME TARIFFARIE
18.1 - Forma Bonus Malus e periodo di osservazione
La presente assicurazione è stipulata nella forma “ Bonus Malus” che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in presenza od in assenza di sinistri nel periodo di osservazione, inteso quale periodo contrattuale rilevante ai fini della variazione nel tempo della classe di merito per effetto della sinistrosità.
Il periodo di osservazione per l’applicazione delle regole evolutive deve essere considerato:
- 1° periodo inizia dal giorno di decorrenza dell’assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità di premio;
- 2° periodo e periodi successivi hanno durata di dodici mesi, decorrono dalla scadenza del primo periodo di osservazione precedente e terminano sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.
Ai sensi dell’art. 4 bis del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, come introdotto dal provvedimento n. 71 del 19 aprile 2018, le Imprese di assicurazione che alimentano la banca dati degli attestati di rischio comunicano le informazioni riguardanti i sinistri tardivi, intesi come sinistri non ancora indicati nell’attestato stesso in quanto pagati dopo il periodo di osservazione oppure pagati dopo la scadenza del contratto, laddove l’Assicurato abbia cambiato compagnia (c.d. sinistri tardivi); il termine per l’iscrizione del sinistro tardivo nell’attestato è pari a cinque anni dal ricevimento della denunzia di sinistro o della richiesta di risarcimento del danno.
18.2 Assegnazione della classe di merito Alla stipulazione del contratto. Per rinnovi ed evoluzione della classe di merito.
18.3 Rimborso del sinistro
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio e / o di usufruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella di riferimento, offrendo alla società il rimborso degli importi dalla stessa pagati nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PER I RISCHI DIVERSI DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
(c.d. CORPI VEICOLI TERRESTRI)
SEZIONE A – GARANZIA INCENDIO E FURTO
ART. 19 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
1) Beni assicurati
L'Assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da:
a. veicolo;
b. parti di ricambio;
c. accessori di serie;
d. accessori ed optional (non di serie) stabilmente fissati e costituenti prezzo d’acquisto del veicolo, risultante da relativa fattura.
Esclusivamente per autovetture e fuoristrada, l'assicurazione è operante anche in relazione ad apparecchi audio-fono-visivi stabilmente fissati, purché ne sia documentato l’acquisto.
2) Eventi assicurati
Gli eventi assicurati sono:
a. incendio, sia totale che parziale;
b. azione del fulmine e esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
c. furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine, sia soltanto tentato;
d. rapina del veicolo, sia portata a termine, sia soltanto tentata;
e. ripristino box di proprietà dell’assicurato danneggiato a seguito dell’incendio dell’autovettura in rimessa;
x. xxxxxx (o danneggiamenti) cagionati al veicolo nella esecuzione dei reati di cui ai punti precedenti o derivanti dalla circolazione avvenuta durante l’uso od il possesso abusivo del veicolo stesso.
ART. 20 – ESCLUSIONI. VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
Le garanzie, prestate al bene assicurato, non operano per i danni:
a) provocati dal conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni e confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto, a meno che l’assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
c) verificatisi in conseguenza di terremoti ed eruzioni vulcaniche;
d) causati da atti dolosi dell’assicurato, del conducente o del contraente;
e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
f) provocati dal conducente, che al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope;
g) nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
h) nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o l’autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
i) verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo;
j) verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa salvo diversa pattuizione indicata in polizza;
k) all’interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari;
l) verificatisi durante il traino attivo e passivo o in occasione di manovra a spinata o a mano o di circolazione fuori strada;
m) avvenuti quando il veicolo indicato in polizza non sia coperto da assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione o se il veicolo non fosse stato sottoposto alla revisione prescritta dall’art. 80 del Nuovo Codice della Strada o nel caso in cui il veicolo circolasse con targa prova;
n) indiretti quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili;
o) causati da operazioni di carico e scarico;
p) subiti da parti meccaniche e/o elettriche per effetto di usura;
q) causati al veicolo da oggetti, materiali e animali trasportati;
r) preesistenti al sinistro denunciato.
Qualora sul frontespizio di polizza sia richiamata la presenza del vincolo, il contratto di assicurazione si intende vincolato a favore dell’ente indicato. La presenza del vincolo non pregiudica in alcun modo l’eventuale esercizio del diritto di recesso previsto dall’art. 9 delle norme che regolano l’assicurazione in generale, nonché la facoltà di dare disdetta al contratto alla naturale scadenza in base all’art. 11 delle norme che regolano l’assicurazione in generale.
L’impresa si impegna nei confronti dell’ente vincolatario, di seguito indicato per brevità come ente:
a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell’ente, intendendosi comunque esclusa dalla necessità del consenso la facoltà dell’impresa di procedere, in occasione di ciascun rinnovo annuale, all’aggiornamento del valore del veicolo;
b) a comunicare all’ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 60 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) a comunicare all’ente qualsiasi ritardo nel pagamento del premio scaduto, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque la sospensione delle garanzie;
d) a pagare, in caso di sinistro relativo alle garanzie contrattualmente operanti e con l’esclusione della tutela legale della circolazione, l’indennizzo eventualmente dovuto a termini di polizza all’ente, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l’ente è fin d’ora autorizzato dal contraente.
ART. 22 – DENUNCIA DEL SINISTRO E RECESSO BILATERALE
In caso di sinistro, fermi i necessari adempimenti sotto descritti per le singole garanzie, il contraente o l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità dell’evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il contraente o la Società può recedere dall'assicurazione.
La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.
In caso di recesso esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo, il contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. Tale cessazione non costituirà motivo di restituzione anche parziale del premio netto corrisposto e non usufruito.
ART. 24 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO
Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa, fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, rilasciato da un centro di r accolta
autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione. Tale cessazione non costituirà motivo di restituzione anche parziale del premio netto corrisposto e non usufruito.
ART. 25 – VARIAZIONE DEL RISCHIO
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni nelle caratteristiche del rischio, il contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, salvo quanto previsto dal Codice Civile (artt 1897 e 1898), la Società provvederà all’adeguamento del relativo premio alla prima scadenza contrattuale utile.
ART. 26 – ALIENAZIONE DEL VEICOLO
Nei casi di alienazione del veicolo diversi da quelli previsti agli artt 6 e 7 e di sostituzione con altro, il contraente deve darne immediata comunicazione alla Società, indicando le caratteristiche del nuovo veicolo.
Nel caso che alla suddetta alienazione non faccia seguito alcuna sostituzione con altro veicolo, il contraente deve darne ugualmente immediata comunicazione alla Società e il nuovo proprietario del veicolo può esercitare la facoltà di proseguire nel rapporto contrattuale. Se il premio è stato pagato, il contratto è operante a favore del nuovo proprietario per i quindici giorni successivi a quello dell'alienazione.
Trascorso questo termine, se il nuovo proprietario non ha chiesto di subentrare nel contratto, l'assicurazione cessa e tale circostanza non costituirà motivo di restituzione anche parziale del premio netto corrisposto e non usufruito.
La Società, nei trenta giorni dalla eventuale richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di quindici giorni.
ART. 27 – DENUNCIA DEL SINISTRO
Xxxxx restando quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di furto la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata all'autorità competente subito dopo il fatto.
Qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la suddetta denuncia dovrà essere inoltrata sia alla competente autorità locale sia a quella italiana.
ART. 28 – SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO
In caso di sinistro totale o parziale la Società corrisponde all'assicurato l'indennizzo con deduzione dal danno indennizzabile di uno scoperto e di una franchigia in relazione alla provincia di residenza dell’intestatario al PRA dell’autoveicolo ed al tipo di sistema di protezione installato a bordo del medesimo.
Si precisa, inoltre, che per le autovetture nuove oppure con anzianità inferiore a sei mesi dalla data di prima immatricolazione il risarcimento del danno avverrà sempre sulla base del valore a nuovo, salvo quanto riportato nella Scheda di polizza.
AREA 1) LE / BA / CE / NA / TA
AREA 2) CT / VV / ROMA / BR / AV / SA / KR / ME / SR / RG / EN / TP / PA / MI / TO / AL / AS AREA 3) LE RIMANENTI PROVINCE
SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO IN AREA 1)
Allarme Immobilizer (risarcimento sulla base del valore commerciale)
Furto Totale: scoperto 10% del valore indennizzabile con minimo € 500,00 Furto Parziale: scoperto 10% del valore indennizzabile con minimo € 500,00
Rapina (in assenza di trasponder antirapina): scoperto 25% del valore indennizzabile con minimo € 1.000,00
Allarme Antirapina (risarcimento sulla base del valore commerciale)
Furto Totale: scoperto 15% del valore indennizzabile
Furto Parziale e Rapina: scoperto 20% del valore indennizzabile con minimo € 550,00 Rapina (in assenza di trasponder antirapina): scoperto 25% del valore indennizzabile
Antifurto Meccanico (risarcimento sulla base del valore commerciale)
Furto Totale: scoperto 20% del valore indennizzabile
Furto Parziale: scoperto 20% del valore indennizzabile con minimo € 1.000,00 Rapina: scoperto 30% del valore indennizzabile
Allarme Antirapina + Antifurto Meccanico (risarcimento sulla base del valore commerciale)
Furto Totale: scoperto 10% del valore indennizzabile
Furto Parziale: scoperto 10% del valore indennizzabile con minimo € 550,00 Rapina: scoperto 15% del valore indennizzabile
Localizzatore Satellitare (con canone on demand e blocco motore)
Furto Totale: scoperto 5% del valore indennizzabile
Furto Parziale: scoperto 10% del valore indennizzabile con minimo € 750,00 Rapina: scoperto 10% del valore indennizzabile con minimo € 500,00
Antifurto Satellitare (canone automatico e blocco motore)
Furto Totale: scoperto 5% del valore indennizzabile
Furto Parziale: scoperto 10% del valore indennizzabile con minimo € 500,00
Rapina: scoperto 10% del valore indennizzabile con minimo € 500,00 (in assenza di trasponder A/R)
Sistema di Localizzazione Radiofrequenza
Furto Totale: scoperto 5% del valore indennizzabile
Furto Parziale: scoperto 10% del valore indennizzabile con minimo € 500,00
Rapina: scoperto 10% del valore indennizzabile con minimo € 500,00 (in assenza di trasponder A/R)
Condizioni particolari di ulteriori scoperti e franchigie, da applicarsi nei seguenti casi, ad integrazione di quelle già sopra previste:
a) ulteriore scoperto 15% del valore indennizzabile per il caso di Xxxxx avvenuto con l’uso di chiavi autentiche / originali (sempre che le stesse non siano state oggetto di Rapina o di Furto con effrazione, escluso il Furto con destrezza);
b) ulteriore scoperto 15% del valore indennizzabile per il caso di Furto / Rapina avvenuti con l’uso della chiave di sicurezza e/o elettronica, telecomando e/o transponder;
c) ulteriore scoperto 15% del valore indennizzabile con minimo € 3.000,00 per il caso di Furto / Rapina nel caso in cui non risulti attivo il servizio di Centrale Operativa di Sicurezza e/o l’assicurato non risulti in regola con il pagamento del canone;
d) ulteriore scoperto 10% del valore indennizzabile con minimo € 1.500,00 se non risulti pervenuto alcun segnale di allarme alla Centrale Operativa di Sicurezza.
SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO NELLE AREE 2) e 3)
Allarme Immobilizer (risarcimento sulla base del valore commerciale)
Furto Totale: scoperto 10% del valore indennizzabile con minimo € 500,00 Furto Parziale: scoperto 10% del valore indennizzabile con minimo € 500,00
Rapina (in assenza di trasponder antirapina): scoperto 25% del valore indennizzabile con minimo € 1.000,00
Allarme Antirapina (risarcimento sulla base del valore commerciale)
Furto Totale: scoperto 10% del valore indennizzabile
Furto Parziale e Rapina: scoperto 10% del valore indennizzabile con minimo € 550,00 Rapina (in assenza di trasponder antirapina): scoperto 25% del valore indennizzabile
Antifurto Meccanico (risarcimento sulla base del valore commerciale)
Furto Totale: scoperto 10% del valore indennizzabile
Furto Parziale: scoperto 10% del valore indennizzabile con minimo € 1.000,00 Rapina: scoperto 30% del valore indennizzabile
Allarme Antirapina + Antifurto Meccanico (risarcimento sulla base del valore commerciale)
Furto Totale: scoperto 10% del valore indennizzabile
Furto Parziale: scoperto 5% del valore indennizzabile con minimo € 550,00 Rapina: scoperto 15% del valore indennizzabile
Localizzatore Satellitare (con canone on demand e blocco motore)
Furto Totale: scoperto 0% del valore indennizzabile
Furto Parziale: scoperto 10% del valore indennizzabile con minimo € 750,00 Rapina: scoperto 10% del valore indennizzabile con minimo € 500,00
Antifurto Satellitare (canone automatico e blocco motore)
Furto Totale: scoperto 0% del valore indennizzabile
Furto Parziale: scoperto 10% del valore indennizzabile con minimo € 500,00
Rapina: scoperto 10% del valore indennizzabile con minimo € 500,00 (in assenza di trasponder A/R)
Sistema di Localizzazione Radiofrequenza
Furto Totale: scoperto 0% del valore indennizzabile
Furto Parziale: scoperto 10% del valore indennizzabile con minimo € 500,00
Rapina: scoperto 10% del valore indennizzabile con minimo € 500,00 (in assenza di trasponder A/R)
Condizioni particolari di ulteriori scoperti e franchigie, da applicarsi nei seguenti casi, ad integrazione di quelle già sopra previste:
a) ulteriore scoperto 15% del valore indennizzabile per il caso di Xxxxx avvenuto con l’uso di chiavi autentiche/ originali (sempre che le stesse non siano state oggetto di Rapina o di Furto con effrazione, escluso il Furto con destrezza);
b) ulteriore scoperto 15% del valore indennizzabile per il caso di Furto / Rapina avvenuti con l’uso della chiave di sicurezza e/o elettronica, telecomando e/o transponder;
c) ulteriore scoperto 15% del valore indennizzabile con minimo € 3.000,00 per il caso di Furto / Rapina nel caso in cui non risulti attivo il servizio di Centrale Operativa di Sicurezza e/o l’assicurato non risulti in regola con il pagamento del canone;
d) ulteriore scoperto 10% del valore indennizzabile con minimo € 1.500,00 se non risulti pervenuto alcun segnale di allarme alla Centrale Operativa di Sicurezza.
Se il veicolo fosse sprovvisto dell’apparato satellitare o radiofrequenza, in quanto acquistata presso un concessionario non autorizzato all’installazione di apparati convenzionati, l’assicurazione vale dal momento del ritiro dell’autovettura sino all’installazione dell’apparato presso un Centro Convenzionato e comunque non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ritiro dell’autovettura stessa. In tale periodo, l’assicurazione è prestata con un ulteriore scoperto del 30% da applicarsi a tutti i sinistri indennizzabili a seguito di eventi da Furto o Rapina. La mancata produzione del certificato di installazione e collaudo, oltre il periodo suindicato, costituirà motivo di aggravamento del rischio a norma dell’art. 1898 c.c..
ART. 29 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, la Società paga l'indennizzo se:
a) sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data di presentazione alla Società della denuncia inoltrata all'autorità competente;
b) l'assicurato abbia presentato la carta di circolazione o la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico;
c) l’assicurato abbia consegnato all’impresa, in caso di furto o rapina senza ritrovamento, tutte le chiavi del veicolo fornite dalla casa costruttrice ovvero, in caso di contratto abbinato a presidio antifurto, tutti gli esemplari della chiave di sicurezza e/o elettronica, telecomando e/o transponder forniti dal produttore / installatore del sistema antifurto (meccanico / immobilizer
/ localizzatore / satellitare).
Resta comunque fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.
ART. 30 – VALUTAZIONE DEL DANNO
Ricevuta la denuncia di sinistro, la Società o un perito, da essa incaricato, concorderà direttamente l’ammontare del danno con il contraente o persona da questi indicata.
In caso di disaccordo ciascuna delle parti può proporre che la questione sia risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto.
ART. 31 – LIQUIDAZIONE DEL DANNO
a) Perdita totale del veicolo
In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'indennizzo sarà determinato sulla base del valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "Quattroruote" Editoriale Domus, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli eventuali accessori ed optional stabilmente montati sull’auto e riportati in fattura.
È equiparato a perdita totale il caso in cui le spese per la riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.
La perdita totale del veicolo non costituirà per il cliente motivo di restituzione, anche parziale, del premio netto corrisposto e non goduto.
Salvo quanto disposto ai successivi artt 1.4 e 5.1 della Sezione 1 – Garanzia Incendio e Furto, in caso di perdita totale dell’autoveicolo oggetto dell’assicurazione verificatasi entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore a nuovo dell’autoveicolo. Qualora la Società intendesse riferirsi nel corso del rapporto a diverso parametro, ricorrerà ad altra pubblicazione di pari prestigio ed affidabilità che la stessa Società si impegna ad indicare all'Assicurato.
Con il pagamento del premio si intenderà accettata dall'assicurato l'eventuale adozione della nuova pubblicazione, che diverrà applicabile dalla data di rinnovo della polizza.
b) Danni parziali
Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione. Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate, tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.
Non si terrà conto invece del suddetto degrado, qualora dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico non siano trascorsi i seguenti termini:
1. dodici mesi per le batterie, gli pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura; dal 13° mese verrà calcolato il degrado secondo lo schema sotto riportato.
2. due anni per tutte le altre parti; dal terzo anno verrà calcolato il degrado secondo schema sotto riportato.
SCHEMA DI APPLICAZIONE DEGRADO-DEPREZZAMENTO
Mesi trascorsi dalla data di prima | Deprezzamento applicabile sul valore del | |
immatricolazione | danno | |
dal 13° al 24° mese | 30% | |
dal 25° al 36° mese | 40% | |
dal 37° al 48° mese | 50% | |
dal 49° al 60° mese | 55% |
c) Accessori ed optional (solo per la Sezione 1 – Garanzia Incendio e Furto)
Accessori ed optional, nonché eventuali apparecchi audio-fono-visivi, saranno liquidati sulla base del loro valore commerciale, purché ne sia documentato l’acquisto.
In assenza di prove documentali, limitatamente alle autovetture ed ai fuoristrada, l'assicurazione sarà prestata con il limite massimo di indennizzo di € 500,00 complessivi per annualità assicurativa.
d) IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)
Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell'IVA, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.
e) Ripristino del veicolo
Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo il consenso della Società in tal senso.
Quest'ultima, in accordo e con il consenso dell'assicurato, può:
1. far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;
2. sostituire il veicolo o le parti distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente.
f) Ritrovamento del veicolo (solo per la Sezione 1 – Garanzia Incendio e Furto). L'assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo.
Il valore di recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà detratto dallo stesso. II valore di recupero realizzato invece dopo il pagamento integrale del danno spetterà alla Società; nel caso in cui il pagamento non sia stato integrale, il suddetto valore sarà ripartito fra le parti in proporzione del danno sopportato da ciascuna. L’assicurato o il proprietario del veicolo si obbliga a rilasciare alla Società la procura notarile a vendere quanto sia stato recuperato. In ogni caso, l’assicurato o il proprietario, in accordo con la Società, ha facoltà di rientrare in possesso di quanto fosse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.
ART. 32 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO
Nel caso in cui nello spazio di polizza il valore assicurato sia indicato in cifra, l’adeguamento dello stesso avverrà in occasione di ciascun rinnovo annuale solo dietro esplicita richiesta del contraente; la Società provvederà alla sostituzione del contratto e all’aggiornamento del premio.
ART. 33 – CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
a) Rinuncia al diritto di surrogazione dell'assicuratore
La Società rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del locatario per i danni subiti dal veicolo a seguito di sinistro incendio e/o furto.
b) Roulottes (caravans) campers (auto-caravans)
Dalle garanzie di polizza s'intende esclusa tutta l'attrezzatura non stabilmente incorporata ed in ogni caso quella non di
normale dotazione, anche se fornita dalla casa costruttrice.
c) Dimezzamento dello scoperto furto (per autovetture)
A parziale deroga dell’Art. 1.4 – Scoperto a carico dell’assicurato, lo scoperto da applicarsi sull’eventuale indennizzo liquidabile a norma di polizza sarà ridotto del 50% (fermo il minimo se previsto) al verificarsi di tutte le due seguenti condizioni:
1. che l’asportazione dell’autovettura assicurata sia avvenuta in locali (box) chiusi a chiave o con altri idonei congegni, in autorimesse o in parcheggi autorizzati custoditi;
2. che il contraente, secondo le ipotesi, provi l’avvenuta forzatura dei congegni di chiusura dei locali ove l’autovettura era custodita ovvero presenti la ricevuta di pagamento, rilasciata dall’autorimessa o parcheggio, attestante la presa in deposito dell’autovettura.
d) Ricorso Terzi da incendio (per autovetture)
La Garanzia è estesa, con il limite massimo di € 120.000,00 per sinistro ed anno assicurativo, ai danni materiali e diretti provocati a terzi o a cose di terzi dall’incendio del veicolo non conseguente a circolazione, compresa l’esplosione del carburante non seguita da incendio.
Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del contraente e/o assicurato. L’impresa non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
e) Ripristino box (per autovetture)
La Società rimborsa le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale di proprietà dell’assicurato danneggiato a seguito dell’incendio dell’autovettura in rimessa. Il rimborso è effettuato fino a concorrenza di € 10.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo.
f) Garanzia Guasti Cagionati dai ladri (o danneggiamenti)
A seguito dei reati di cui all’art. 1.1 comma 2), la presente garanzia è prestata con una franchigia a carico dell’assicurato calcolata in base alla tabella di seguito riportata, riferita all’area geografica di residenza dell’assicurato.
Si precisa, inoltre, che la garanzia è operante solo se richiamata in polizza la garanzia danni parziali. In caso di solo furto totale la garanzia Guasti Cagionati dai ladri è da intendersi non attiva.
area 1 | area 2 | area 3 | |
Guasti | Franchigia | Franchigia | Franchigia |
cagionati | € 2.000,00 | € 1.000,00 | € 500,00 |
dai ladri |
AREA 1) LE / BA / CE / NA / TA
AREA 2) CT / VV / ROMA / BR / AV / SA / KR / ME / SR / RG / EN / TP / PA / MI / TO / AL / AS AREA 3) LE RIMANENTI PROVINCE
Art. 34 – GARANZIA ESTESA (MONEYBOX) VALIDA SOLO SE RICHIAMATA IN POLIZZA
1) Rinuncia al diritto di surrogazione
Oltre ai casi d’esclusione previsti dalla legge, la Società rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1916 del Codice Civile, anche nei confronti del conducente, del locatario e, in ogni caso, di chi ha in uso o in custodia il veicolo, per i danni subiti da quest'ultimo a seguito d’incendio e/o furto.
2) Ripristino dispositivi di sicurezza contro il furto
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo, previa deduzione di una franchigia pari ad € 100,00.
3) Rimborso tassa di proprietà periodo non goduto
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo.
4) Rimborso spese per auto sostitutiva in caso di furto, incendio e rapina
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo.
5) Rimborso spese di taxi in caso di furto, incendio e rapina
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100,00 per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo.
6) Xxxxxxxx spese per intervento meccanico a seguito di mancato rifornimento, nevicata e foratura pneumatici
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250,00 per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo.
7) Spese per il lavaggio e la disinfezione del veicolo
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100,00 per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo.
8) Spese per autista per rientro a casa in caso di ritiro patente o infortunio
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250,00 per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo.
9) Spese di demolizione a seguito di ritrovamento in condizioni di non ripristino
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250,00 per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo.
10) Garanzia furto e danni al bagaglio (quest’ultima in caso di circolazione abusiva)
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250,00 per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo.
11) Ripristino dispositivi di sicurezza contro il furto
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo, previa deduzione di una franchigia pari ad € 100,00.
12) Spese per sottrazione o smarrimento chiavi
In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di bloccaggio del sistema antifurto del veicolo, la Società rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per il rifacimento degli stessi.
Nel caso ciò non fosse possibile, la Società rimborsa le spese sostenute per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o bloccaggio del sistema elettronico antifurto.
La garanzia è prestata con il limite massimo di 100,00 € per ogni sinistro, dietro presentazione di regolare fattura delle spese sostenute.
13) Spese per duplicazione della patente di guida e nuova immatricolazione
La Società, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della Patente di guida dell’assicurato, rimborsa le spese sostenute per la duplicazione del documento; in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione o del certificato di proprietà o delle targhe di immatricolazione del veicolo, rimborsa le spese sostenute per la nuova immatricolazione. Il limite dell’indennizzo è stabilito in € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
14) Spese di immatricolazione (per autovetture)
La Società rimborsa all’assicurato, in caso di incendio e furto totale, le spese di immatricolazione sostenute al momento dell’acquisto della nuova autovettura. La garanzia è prestata sino a concorrenza di 500,00 € per ogni sinistro e per anno assicurativo.
ART. 35 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:
a) urto;
b) collisione con altri veicoli a motore, identificati mediante targa propria, anche se in sosta;
c) uscita di strada;
d) ribaltamento.
L'assicurazione può essere estesa anche agli eventuali accessori ed optional, il cui prezzo di listino a nuovo sia incluso nel valore assicurato, ad eccezione in ogni caso degli apparecchi audio-fono-visivi.
Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:
a) atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
b) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
c) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività, in ogni modo determinatosi;
d) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere.
Sono inoltre sempre esclusi i danni:
a) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
b) determinati da dolo del contraente, dell'assicurato o del conducente ovvero delle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
c) causati da cose trasportate sul veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
d) causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
e) causati direttamente da caduta di neve, di grandine o di oggetti di qualsiasi genere, salvo che, in quest'ultima ipotesi, la caduta non sia determinata da uno degli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
f) subiti dal veicolo se guidato da persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge; subiti a causa diretta di xxxxxxx a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal Codice della Strada;
g) subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina.
ART. 37 – EVOLUZIONE DEL PREMIO
La presente garanzia è inscindibilmente legata alla presenza della Garanzia Incendio e Furto. Il premio è quindi determinato ed è adeguato ad ogni rinnovo contrattuale in base al valore del veicolo assicurato, corrispondente a quello dell’Incendio e Furto.
ART. 38 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
L’Impresa rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti delle persone trasportate e/o del conducente per i danni subiti dal veicolo.
ART. 39 – SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO
In caso di sinistro la Società corrisponde all'assicurato l'indennizzo con deduzione del danno indennizzabile con applicazione di uno scoperto pari al 15% con un minimo di € 1.000,00 se non diversamente indicato in polizza.
SEZIONE C – GARANZIA COLLISIONE CON VEICOLO IDENTIFICATO
ART. 40 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altri veicoli a motore identificati.
Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:
a) atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
b) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
c) sviluppo, controllato o meno, d’energia nucleare o radioattività, in ogni modo determinatosi;
d) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere.
Sono inoltre esclusi i danni:
a) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
b) determinati da dolo del contraente, dell'assicurato o del conducente ovvero delle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
c) causati da cose trasportate sul veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
d) causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
e) causati direttamente da caduta di neve, di grandine o d’oggetti di qualsiasi genere, salvo che, in quest'ultima ipotesi, la caduta non sia determinata da uno degli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
f) subiti dal veicolo se guidato da persona priva di regolare patente o mancante d’altri requisiti prescritti dalla legge;
g) subiti a causa diretta di xxxxxxx a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal Codice della Strada;
h) subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina.
ART. 42 – EVOLUZIONE DEL PREMIO
La presente garanzia è inscindibilmente legata alla presenza della Garanzia Incendio e Furto. Il premio è quindi determinato ed è adeguato ad ogni rinnovo contrattuale, in base al valore del veicolo assicurato, corrispondente a quello dell’Incendio e Furto.
ART. 43 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti delle persone trasportate e/o del conducente per i danni subiti dal veicolo.
ART. 44 – DENUNCIA DEL SINISTRO
Fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro la denuncia deve riportare il numero di targa o, se veicolo non soggetto a immatricolazione al Pubblico Registro Automobilistico, il numero di telaio del veicolo con il quale è avvenuta la collisione.
ART. 45 – SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO
In caso di sinistro la Società corrisponde all'assicurato l'indennizzo con deduzione del danno indennizzabile con applicazione di uno scoperto pari al 10% con un minimo di € 500,00 se non diversamente indicato in polizza.
SEZIONE D – GARANZIA EVENTI NATURALI, SOCIO/POLITICI, ATTI VANDALICI E CRISTALLI
GARANZIA SOCIO POLITICI ED ATTI VANDALICI
ART. 46 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A parziale deroga della Sezione 1, dell'Art. 1.1, 2° comma delle Condizioni Generali di Assicurazione della Garanzia Incendio e Furto, la Società garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti da incendio subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
La garanzia è altresì prestata per gli altri danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza degli stessi eventi di cui al primo comma.
La Società garantisce l'indennizzo dei danni causati da atti vandalici, anche se non avvenuti a seguito di "eventi socio politici".
La Società garantisce l’indennizzo dei danni da imbrattamento, solo nel caso di atti vandalici con franchigia fissa di € 30,00 e massimo indennizzo per anno assicurativo di € 300,00.
ART. 47 – DANNI DEL VEICOLO CONSEGUENTI A FURTO DI COSE NON ASSICURATE
La Società indennizza l'assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo, previa deduzione di una franchigia fissa pari ad € 100,00.
La garanzia non è operante nel caso in cui l'assicurato o il conducente del veicolo abbiano preso parte agli eventi in conseguenza dei quali si è verificato il danno.
ART. 49 – SCOPERTO E FRANCHIGIA
In caso di sinistro la Società corrisponde all’assicurato l’indennizzo con deduzione dello scoperto indicato nella seguente tabella, salvo quanto eventualmente indicato nella scheda di polizza.
area 1 | area 2 | area 3 | |
Atti vandalici ed | Franchigia | Franchigia | Franchigia |
eventi socio politici | € 1.000,00 | € 500,00 | € 300,00 |
AREA 1) LE / BA / CE / NA / TA
AREA 2) CT / VV / ROMA / BR / AV / SA / KR / ME / SR / RG / EN / TP / PA / MI / TO / AL / AS AREA 3) LE RIMANENTI PROVINCE
ART. 50 – DENUNCIA DEL SINISTRO
Resta fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione. In caso di sinistro, la comunicazione deve essere preceduta da una denuncia presentata all’autorità competente subito dopo il fatto.
ART. 51 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A parziale deroga dell’Art. 2, 1° comma delle Condizioni Generali d’Assicurazione Incendio e Furto, in conseguenza d’eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, mareggiate, tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, caduta di neve, grandine, esplosioni naturali e fenomeni naturali in genere, la Società garantisce l’indennizzo dei danni materiali e diretti causati all’autoveicolo assicurato nel caso di mancata dichiarazione da parte delle autorità competenti dello “stato di calamità”. In caso di urto con animali selvatici, la garanzia è operante solo previa denuncia agli enti territoriali di competenza ed inoltrata alla Società, che garantirà l’indennizzo con una franchigia fissa di € 250,00 ed un massimo indennizzo per anno assicurativo di € 2.500,00.
ART. 52 – SCOPERTO E FRANCHIGIA
In caso di sinistro la Società corrisponde all’assicurato l’indennizzo con deduzione dello scoperto indicato nella seguente tabella, salvo quanto eventualmente indicato nella scheda di polizza.
area 1 | area 2 | area 3 | |
Eventi | Franchigia | Franchigia | Franchigia |
naturali | € 1.000,00 | € 500,00 | € 300,00 |
AREA 1) LE / BA / CE / NA / TA
AREA 2) CT / VV / ROMA / BR / AV / SA / KR / ME / SR / RG / EN / TP / PA / MI / TO / AL / AS AREA 3) LE RIMANENTI PROVINCE
ART. 53 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Con la presente garanzia, valida solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza, l'assicurazione vale per la rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi.
L'assicurazione comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli, ad eccezione del caso delle screpolature, per le quali la Società rimborsa esclusivamente le spese sostenute per la riparazione.
La garanzia copre un solo sinistro per anno di copertura.
L'Assicurazione non è operante per:
a) rigature, segnature, scheggiature e simili;
b) danni causati da caduta di neve o grandine;
c) danni dovuti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
d) atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
e) danni derivanti dalla circolazione, qualora alla guida si trovi persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge;
f) danni derivanti da dolo del contraente, dell'Assicurato o del conducente ovvero delle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo).
ART. 55 – LIQUIDAZIONE DEL DANNO
In caso di sinistro la Società, corrisponderà all’assicurato l’importo del danno con deduzione di uno scoperto del 10% minimo € 100,00 e con un massimale pari al 5% del valore assicurato con minimo € 500,00 e massimo € 1.500,00.
SEZIONE E – GARANZIA GAP (CASH BACK)
ART. 56 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La garanzia, operante solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza, ha una validità di 24 mesi ed è applicabile esclusivamente agli autoveicoli di prima immatricolazione o a “km 0” fino a 6 mesi dalla prima immatricolazione, assicurati con polizza incendio e furto stipulata a valore intero. Se durante il periodo della copertura il veicolo subisce una perdita totale, ai sensi della presente garanzia, l’impresa corrisponderà, oltre a quanto già previsto alla sezione 1 delle presenti condizioni, anche la differenza fra il rimborso previsto dalla garanzia principale (polizza incendio e furto stipulata a valore intero) e l’importo indicato sulla fattura di acquisto del veicolo.
L’efficacia della presente garanzia è subordinata al riacquisto, entro 9 (nove) mesi dalla data dell’evento sinistroso, di un’autovettura presso il rivenditore (o altra azienda del gruppo dello stesso), dal quale è stata venduta l’autovettura oggetto del contratto assicurativo, salvo diversa indicazione comunicata alla compagnia dall’agente/broker.
ART. 57 – SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO
In caso di sinistro la Società corrisponde all'assicurato l'indennizzo con deduzione del danno indennizzabile dell'eventuale scoperto indicato in polizza.
DALLBOGG
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Consenso per la catena assicurativa - Il consenso che Le chiediamo di esprimere riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a Insurance JSC Dallbogg: Life & Health, la cui sede: One Doctor G.M. Xxxxxxxx xxxx x. 0, 0000 - Xxxxx Xxxxxxxx.
Natura di fornitura di dati e consenso - Precisiamo che senza i Suoi dati ed il Suo consenso non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
Trasferimento di dati all’estero per finalità assicurativa – Dato il carattere internazionale delle attività assicurative, i Suoi dati potranno essere trasmessi all'estero e trattati da entità terze, situate sul territorio dell'Unione europea e in paesi extra-Ue; in tali circostanze, i trasferimenti sono indirizzati ad entità terze che agiscono in totale autonomia come distinti titolari del trattamento (7) oppure sono effettuati per l'esecuzione di attività strumentali per conto del Titolare svolte da entità che agiscono in qualità di responsabili del trattamento (lettera b di nota 7 nonché nota 10). In entrambi i casi il trasferimento estero dei dati è oggetto di specifiche garanzie a protezione dei dati personali mediante l'adozione di clausole contrattuali ad hoc.
B) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l’opportunità di stabilire con lei un contatto. Pertanto, Le chiediamo di esprimere il consenso facoltativo per il trattamento di Suoi dati non sensibili da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività di marketing diretto e promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi, manifestazioni a premi contattandola attraverso canali automatizzati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: email, SMS, MMS, fax, social) o canali tradizionali (telefonate da parte di un operatore o invio postale).
C) Acquisizione dati personali dalla banca dati anagrafica dell’intermediario collocatore
Poiché i dati personali necessari a fornirLe i servizi di cui al punto (A) possono essere già presenti nella banca dati anagrafica dell’intermediario collocatore dei servizi e/o prodotti assicurativi, la Società, previo Suo esplicito consenso, potrà acquisire tramite procedura informatica tali dati dalla banca dati di cui sopra. Qualora non intenda concedere il consenso a tale acquisizione automatica i dati verranno raccolti presso di Lei, da parte dell’operatore incaricato dall’intermediario collocatore, al momento della richiesta di stipulazione del contratto.
D) Comunicazione a terzi per finalità accessorie a quelle assicurative – Al fine di migliorare l’esecuzione del rapporto intercorrente con la Società ovvero per agevolare l’accesso a servizi strumentali e accessori a quelli assicurativi, i Suoi dati personali non rientranti nelle categorie di dati sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti terzi che, nell’erogazione dei servizi connessi alle predette finalità, agiranno in qualità di autonomi titolari del trattamento. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati, ma avrà effetto solo sui servizi accessori. Pertanto, secondo che Xxx sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati. L’elenco completo e aggiornato di tali soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo a Insurance JSC Dallbogg: Life & Health, One Doctor G.M. Xxxxxxxx xxxx x. 0, 0000 - Xxxxx Xxxxxxxx.
E) Categorie di dati trattati
I dati personali che La riguardano e che saranno oggetto del trattamento per le finalità indicate nei punti precedenti, rientrano nelle seguenti categorie:
- dati anagrafici;
- dati economici;
- dati sensibili;
- dati giudiziari.
F) Modalità di uso dei dati personali
I dati sono trattati (9) dalla nostra Società – titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali, partecipazioni a manifestazioni a premi; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati in Italia o all’estero – in Paesi della UE o fuori della UE e, in questo caso, con adeguate garanzie contrattuali - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati solo da dipendenti e collaboratori adeguatamente formati nell’ambito delle specifiche funzioni assegnate e in conformità delle dettagliate istruzioni ricevute dal Titolare, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati trattati; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati e/o trasferiti. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all’estero - che svolgono per nostro conto compiti di attività di intermediazione assicurativa a favore della Società oppure di natura tecnica od organizzativa (10), agendo come responsabili e/o incaricati del trattamento sotto la direzione e il controllo della Società nella sua qualità di Titolare; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati in qualità di titolari autonomi. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, quindi, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a Insurance JSC Dallbogg: Life & Health, One Doctor
G.M. Xxxxxxxx xxxx x. 0, 0000 - Xxxxx Xxxxxxxx ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.
G) Conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità descritte nella presente informativa, per l’espletamento dei conseguenti obblighi di legge e nei limiti dei termini prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con la nostra Società. Trascorso tale termine i Suoi dati saranno cancellati e/o distrutti.
H) Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o
cancellare, di chiederne la portabilità o la limitazione di trattamento, nei casi previsti dalla legge, e di opporsi al loro trattamento salvo il caso di un legittimo interesse dei singoli titolari (11). Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati e/o trasferiti o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro addetto per il riscontro con gli interessati, presso Dallbogg. Con le predette modalità potrà, in qualsiasi momento, revocare il consenso prestato senza che la revoca pregiudichi la legittimità del trattamento effettuato in precedenza. Le ricordiamo, infine, che ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i Suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle Sue richieste secondo legge.
I) Titolare del trattamento
J) Data Protection Officer
Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso - per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della “catena assicurativa” - apponendo la Sua firma.
NOTE
1 Come previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
2 La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
3 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7 punto d e punto e); altri soggetti pubblici (v. nota 7 punto f e punto g ).
4 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
5 Cioè dati di cui all’art. 9 del Regolamento, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. 6 Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
7 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
a. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell’invito); autofficine (indicate nell’invito o scelte dall’interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
b. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell’invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall’interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;(v. tuttavia anche nota 10);
c. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
d. ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Xxxxxx, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;
e. organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione
consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali:
- Assicurazioni aeronautiche: Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche - CIAA (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1997 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la valutazione dei rischi aeronautici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
- Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma) per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi
- Assicurazioni credito e assicurazioni cauzioni: Concordato Cauzione Credito 1994 (Via dei Giuochi Istmici, 40 Roma), per lo studio e valutazione dei rischi cauzione e dei rischi credito;
- Assicurazioni furto: ULAV Unione Latina Assicurazione Valori (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessata il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi trasporto valori;
- Assicurazioni incendio: Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
- Assicurazioni r.c. generale: Pool per l’Assicurazione X.X. Xxxxxxxxxxxx (Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx, 00 - Xxxxxx), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
- Assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza X. Xxxxxx, 1 Milano), per la gestione della Convenzione per l’indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell’interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest’ultima;
- Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx - XXX X.x.x.x.x. (Xxxxx Xxxxxxx, 0 - Xxxxxx), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all’art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990,
n. 242, garantisce le “carte verdi” emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all’estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;
- Assicurazioni trasporti: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via X. X. Xxxxxxxx, 0-00 - Xxxxxx), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell’interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Xxxx (Xxxxx x’Xxxxxx, 00 - Xxxx), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell’interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Xxxxxxx (Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - Xxxxxxx), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell’interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi delle imbarcazioni e navi da diporto; SIC
- Sindacato Italiano Corpi (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi corpi marittimi ed altri interessi armatoriali ai fini della loro riassicurazione;
f. CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137; quali: UIF – Unità di Informazione Finanziaria (Largo Bastia n° 35 Roma) in ottemperanza al D. Lgs. n° 231/2007, concernente la prevenzione e l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; Casellario Centrale Infortuni (Via Xxxxxxx Xxxxxxxx, 38 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Piazza Augusto Imperatore, 27 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Xxxx il Grande, 21 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'Economia e delle Finanze; Casellario centrale dei Pensionati; Anagrafe tributaria (Via Xxxxx Xxxxxxx, 99 - Roma) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); Organi di controllo, altre Autorità ed Agenzie Fiscali quali ad esempio: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni IVASS (Via del Quirinale 21 - Roma) e Banca d’Xxxxxx (Xxx Xxxxxxxxx, 00 – Roma), Agenzia delle Entrate; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui alle lettere precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Titolare del Trattamento.
g. nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 -Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all’art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all’art. 226 cod. strad., gestisce l’Archivio nazionale dei veicoli e l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Xxxx il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Provincie, 196 - Roma ), INPGI (Via Nizza, 35
- Roma) ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l’assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l’assicurato); Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L’elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
8 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.
9 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 2 del Regolamento: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modificazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
10 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (v. nota 7 punto b).
11 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 15-21 del Regolamento. La cancellazione riguarda i dati trattati in violazione di legge o in caso di revoca del consenso e quando non sussistono altri fondamenti di legalità per il trattamento. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione non può esercitarsi in presenza di motivi legittimi e prevalenti del titolare o qualora contrasti col diritto di difesa in giudizio.
12 L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet.