ESTENSIONI DELL’ASSICURAZIONE Clausole campione

ESTENSIONI DELL’ASSICURAZIONE. Ai sensi della presente polizza sono considerati infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi dal successivo art. 25 "Rischi Esclusi", anche: ▪ l'intossicazione da cibo avariato somministrato durante la refezione scolastica nonché gli avvelenamenti acuti da ingestione di sostanze; ▪ le lesioni cagionate da improvviso contatto con sostanze corrosive; ▪ le affezioni conseguenti a morsi di animali od a punture di insetti, escluse le affezioni di cui gli insetti siano portatori necessari; ▪ l'annegamento, l'asfissia non di origine morbosa, l'assideramento o il congelamento; ▪ la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo; ▪ le lesioni derivanti da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva o volontaria; ▪ gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza o colpi di sonno; ▪ gli infortuni che derivano da propria imperizia, imprudenza negligenza anche gravi; ▪ gli infortuni derivanti da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l’assicurato non vi abbia preso parte attiva; ▪ le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti e delle rotture sottocutanee dei tendini, le ernie addominali traumatiche con l'avvertenza, per queste ultime, che se l'ernia, anche se bilaterale non risulta operabile secondo parere medico, verrà riconosciuta un'indennità a titolo di invalidità permanente non superiore al 10% del capitale assicurato per il caso di Invalidità Permanente totale. ▪ Sono inoltre compresi gli infortuni subiti durante il tragitto dalla propria abitazione alla scuola e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani effettuati con qualsiasi mezzo di locomozione durante il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario di inizio e termine di tutte le attività, salvo il caso che esista un terzo responsabile che provveda alla liquidazione del danno.
ESTENSIONI DELL’ASSICURAZIONE. Ai sensi della presente polizza sono considerati infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi dal successivo Art. 27 “Esclusioni”, anche:
ESTENSIONI DELL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione è altresì operante:
ESTENSIONI DELL’ASSICURAZIONE. Durante la guida sono compresi in garanzia anche: l’annegamento, gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza, gli infortuni derivanti da imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi, gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi prenda parte attiva. Sono infine compresi, purché dovuti a causa di terzi, anche gli infortuni avvenuti nell’accedere alle parti esterne del veicolo per il rifornimento del carburante, il controllo dei livelli e simili operazioni e quelli nello svolgimento di attività di emergenza a seguito di incidente o di guasto al veicolo, compresa la ricerca di soccorsi lungo la strada.
ESTENSIONI DELL’ASSICURAZIONE. Ai sensi della presente polizza sono considerati infortuni, indipendentemente dalla ricorrenza delle caratteristiche previste dal paragrafo “glossario”, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi dal successivo art. 5, anche: - le intossicazioni da cibo consumato durante la refezione scolastica; - le lesioni causate da contatto con sostanze corrosive; - i morsi di animali e di rettili, nonché punture d’insetto; - l’asfissia meccanica, ivi compreso l’annegamento; - l’assideramento e congelamento; - le folgorazioni; - i colpi di sole e di calore; - il contagio da H.I.V. o Epatite, avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche, se diagnosticato entro 90 giorni dall’infortunio; l’indennizzo per tale garanzia è previsto dalla tabella delle prestazioni, come stabilito al successivo art. 16; - i danni riportati durante le assemblee studentesche, anche non autorizzate nei locali dell’Istituto, con l’esclusione degli infortuni verificatisi nel corso di occupazioni studentesche; - i danni riportati a seguito di aggressioni o atti violenti anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. Si intendono inclusi in garanzia gli infortuni causati da alluvioni, inondazioni e terremoti, con l’intesa che in ogni caso l’esborso massimo non potrà superare l’importo complessivo di Euro 10.000.000,00, qualunque sia il numero delle persone assicurate infortunate. In caso di superamento di detto importo i singoli indennizzi saranno proporzionalmente ridotti. Resta espressamente inteso che gli infortuni derivanti dagli eventi di cui sopra danno diritto all’indennizzo, purché verificatisi nell’ambito delle attività scolastiche. Limitatamente alla garanzia “terremoto” la stessa s’intende valida ed operante sempreché i fabbricati coinvolti siano conformi con quanto disposto dalla normativa antisismica.
ESTENSIONI DELL’ASSICURAZIONE. Ai sensi della presente Polizza sono considerati infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi dal successivo Art. 5 - Esclusioni, anche: colto dagli eventi bellici mentre si trova in un Paese fino ad allora in pace, ostilità; la garanzia resta valida per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle • trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell’atomo, naturali o provocati artificialmente e da accelerazioni di particelle atomiche (fis- sione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
ESTENSIONI DELL’ASSICURAZIONE. Nei termini e alle condizioni tutte di questo contratto, ivi comprese le esclusioni che seguono, gli Assicuratori rispondono anche nei seguenti casi:
ESTENSIONI DELL’ASSICURAZIONE. Nei termini e alle condizioni tutte di questo capitolato di polizza, xxx comprese le esclusioni che seguono, gli Assicuratori rispondono anche nei seguenti casi:
ESTENSIONI DELL’ASSICURAZIONE. Ai sensi della presente Polizza sono considerati infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi dal successivo Art. 5 - Esclusioni, anche: • intossicazioni da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; • lesioni causate da contatto o assorbimento involontario di sostanze nocive; • morsi di animali, di rettili, punture d’insetto con esclusione di quelli che necessariamente inducano malattie; • • asfissia meccanica, compreso l’annegamento; • • assideramento e congelamento; • folgorazioni; • le lesioni conseguenti a malore purché non causato da abuso di alcolici o sostanze stupefacenti; Ed. 06/2015 - Condizioni di Assicurazione Pagina 10 di 22
ESTENSIONI DELL’ASSICURAZIONE. Ai sensi della presente polizza sono considerati infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi dal successivo art. 25 "Rischi Esclusi", anche: avvelenamenti acuti da ingestione di sostanze; od a punture di insetti, escluse le affezioni di cui gli insetti siano portatori necessari; vanti da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale,sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva o volontaria; rivano da propria imperizia, imprudenza negligenza anche gravi; abbia preso parte attiva; rti e delle rotture sottocutanee dei tendini, le ernie addominali traumatiche con l'avvertenza, per queste ultime, che se l'ernia, anche se bilaterale non risulta operabile secondo parere medico, verrà riconosciuta un'indennità a titolo di invalidità permanente non superiore al 10% del capitale assicurato per il caso di Invalidità Permanente totale. viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani effettuati con qualsiasi mezzo di locomozione durante il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario di inizio e termine di tutte le attività, salvo il caso che esista un terzo responsabile che provveda alla liquidazione del danno.