Sistemi dinamici di acquisizione. (art. 33, direttiva 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessita', non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione.
2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema.
3. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema.
4. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato d'oneri.
5. Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo le stazioni appaltanti utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'articolo 77, commi 5 e 6.
6. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti:
a) pubblicano un bando di gara indicando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonche' tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata nonche' i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione;
c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso il quale e' possibile consultare tali documenti.
7. Le stazioni appaltanti accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilita' di presentare un'offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al comma 3.
8. Le stazioni appaltanti concludono la valutazione delle offerte indicative entro quindici giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto s...
Sistemi dinamici di acquisizione. Speciale procedura di aggiudicazione per lavori di edilizia residenziale pubblica
Sistemi dinamici di acquisizione. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione.
Sistemi dinamici di acquisizione. (Articolo 60) Il sistema dinamico di acquisizione ha come finalità la semplificazione delle procedure relative ad acquisti di beni d’uso corrente, ovvero di beni e servizi dei quali le P.A. hanno necessità di rifornirsi in modo continuativo o periodico. Deve trattarsi, necessariamente, di beni e servizi di natura standardizzata. Si tratta di procedure concorsuali indette ad intervalli regolari: per tale motivo il legislatore ha previsto l’utilizzo degli strumenti informatici (c.d. market- place, e-procurement, etc.); l’uso di tali strumenti si afferma sempre di più nelle transazioni economiche. L’articolo 60 ha recepito integralmente l’articolo 33 della Direttiva 18, disciplinando un processo d’acquisizione molto innovativo in quanto basato interamente sull’uso di procedure e strumenti informatici. Il comma 14 dell’art. 3 del codice definisce il sistema dinamico come un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un’offerta indicativa conforme al capitolato d’oneri. I sistemi dinamici d’acquisizione possono avere ad oggetto esclusivamente beni e servizi tipizzati e standardizzati d’uso corrente: sono pertanto esclusi tutti gli appalti di lavori, forniture o servizi da realizzare secondo specifiche tecniche del committente o che, per la loro complessità, non possono essere valutate tramite il sistema in questione. Può precisarsi che: ▪ si applicherà una procedura aperta in tutte le sue fasi; ▪ tutti coloro che hanno presentato offerta indicativa conforme al capitolato e che abbiano superato i criteri di selezione, sono ammessi nel sistema; ▪ le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento a condizione che soddisfino i requisiti del capitolato d’oneri; ▪ sono ammessi esclusivamente i mezzi elettronici.
Sistemi dinamici di acquisizione. Speciale procedura di aggiudicazione per lavori di edilizia residenziale pubblica Art. 62 Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo - Forcella Sezione II Bandi, avvisi, inviti
Sistemi dinamici di acquisizione. TITOLO VIII PUBBLICITA’
Sistemi dinamici di acquisizione. In relazione all’art. 55 si rileva, sul piano formale, che nel comma 1, secondo periodo, la parola “processo” va sostituita con “procedimento”, e la parola “validità” va sostituita con “efficacia”.
Sistemi dinamici di acquisizione. (Articolo 33, direttiva 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione.
2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema.
3. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema.
Sistemi dinamici di acquisizione. Art. 56 Aste elettroniche
Sistemi dinamici di acquisizione. Le stazioni appaltanti, a norma dell’articolo 60, possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi di uso corrente, tipizzati e standardizzati.