Sistemi dinamici di acquisizione Clausole campione

Sistemi dinamici di acquisizione. (art. 33, direttiva 2004/18) 1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessita', non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione. 2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema. 3. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema. 4. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato d'oneri. 5. Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo le stazioni appaltanti utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'articolo 77, commi 5 e 6. 6. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti: a) pubblicano un bando di gara indicando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione; b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonche' tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata nonche' i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione; c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso il quale e' possibile consultare tali documenti. 7. Le stazioni appaltanti accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilita' di presentare un'offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al comma 3. 8. Le stazioni appaltanti concludono la valutazione delle offerte indicative entro quindici giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto s...
Sistemi dinamici di acquisizione. Speciale procedura di aggiudicazione per lavori di edilizia residenziale pubblica
Sistemi dinamici di acquisizione. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione.
Sistemi dinamici di acquisizione. Speciale procedura di aggiudicazione per lavori di edilizia residenziale pubblica Art. 62 Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo - Forcella Sezione II Bandi, avvisi, inviti
Sistemi dinamici di acquisizione. I sistemi dinamici di acquisizione trovano disciplina nell’articolo 55 dello schema di decreto che recepisce gli articoli 34 della direttiva 2014/24/UE e l’articolo 52 della direttiva 2014/25/UE. I sistemi dinamici di acquisizione trovano già collocazione nella disciplina vigente all’interno del Codice degli appalti (articolo 60), ma la relativa disciplina, in ossequio alle citate Direttive, viene ora distinta a seconda che si tratti di settori ordinari ovvero di settori speciali. In analogia alla disciplina vigente, per gli acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti, è consentito avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. L’articolo 55, riproducendo l’articolo 34, paragrafo 1, direttiva 2014/24/UE definisce ora tale sistema un processo interamente elettronico, aperto per tutto il periodo di validità a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire, le quali possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti. Per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti debbono seguire le norme previste per la procedura ristretta e tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione debbono essere ammessi al sistema. Nella normativa vigente, per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema. L’articolo 55 specifica i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte sia nei settori ordinari che nei settori speciali. L’appalto è aggiudicato (comma 8):
Sistemi dinamici di acquisizione. In relazione all’art. 55 si rileva, sul piano formale, che nel comma 1, secondo periodo, la parola “processo” va sostituita con “procedimento”, e la parola “validità” va sostituita con “efficacia”.
Sistemi dinamici di acquisizione. TITOLO VIII PUBBLICITA’
Sistemi dinamici di acquisizione. (art. 33, direttiva 2004/18) 1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione. 2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema. 3. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema. 4. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato d'oneri.
Sistemi dinamici di acquisizione. Art. 56. (Aste elettroniche)
Sistemi dinamici di acquisizione. 1. Il sistema dinamico di acquisizione è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell’Amministrazione, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato. A tale procedura utilizzabile solo per servizi e forniture, si applica la disciplina di cui all’art. 60 del D.lgs 163/2006 smi. 2. La determinazione dirigenziale con cui si avvia la procedura deve motivare espressamente la durata dell’accordo quadro se eccedente i quattro anni.