Dialogo competitivo Clausole campione

Dialogo competitivo. Articolo 75.
Dialogo competitivo. 1. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.
Dialogo competitivo. Art. 29 (Dialogo competitivo)
Dialogo competitivo. 1. L'amministrazione può avvalersi del dialogo competitivo qualora la complessità tecnica o finanziaria di un progetto o di un appalto non permetta di definire con sufficiente precisione nel capitolato le specifiche necessarie perché essi possano essere aggiudicati attraverso procedure aperte o ristrette.
Dialogo competitivo. (Art. 3, comma 39, del codice dei contratti)
Dialogo competitivo. 1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l’aggiudicazione dell’appalto, le stazioni appaltanti possono avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo. Il ricorso al dialogo competitivo per lavori è consentito previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e comunque ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV. Per i lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II, è altresì richiesto il parere del Consiglio Superiore dei beni culturali. I citati pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l'amministrazione può comunque procedere. (135)
Dialogo competitivo. E’ una procedura, per il cui ricorso deve essere approntata una specifica motivazione ancorata in genere alla natura dell’appalto particolarmente complesso, nella quale qualsiasi operatore economico puo' chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara, che segnala le esigenze che la stazione appaltante intende soddisfare e i requisiti da possedere per la l’ammissione. L’articolo precisa le modalità con le quali le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati il dialogo competitivo, precisando che lo stesso si può svolgere in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo e che la stazione appaltante prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione che possa soddisfare le sue necessità. Le stazioni appaltanti valutano le offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara, potendo condurre negoziazioni con l'offerente che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.
Dialogo competitivo. In relazione all’art. 64, preliminarmente si segnala che nella definizione del dialogo competitivo contenuta all’art. 3 vanno soppresse le parole “appalti particolarmente complessi”, poiché nella direttiva 2014/24 tale carattere non ha rilevanza (mentre era previsto nella precedente direttiva 18). Si osserva, ancora, che non risulta recepita la previsione, formulata in termini vincolanti, dell’obbligatorietà dell’aggiudicazione dell’appalto sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, indicato come l’unico utilizzabile dall’art. 30, par.1, ultimo periodo, della direttiva 2014/24. L’ultimo periodo del comma 4, sull’obbligo di indicazione nel bando di gara o nell’avviso di indizione della gara dei criteri di aggiudicazione scelti, comporta anch’esso che non vi è conformità al citato paragrafo della direttiva, poiché rimette all’amministrazione aggiudicatrice la scelta discrezionale sul criterio di aggiudicazione, mentre la direttiva prevede quale unico criterio utilizzabile quello del miglior rapporto qualità/prezzo. Ne consegue che va espressamente riprodotta, alla fine del comma 1, con un periodo separato, la specifica previsione della direttiva sopra indicata. Si segnalano ‘errori di battitura’ al comma 5 (“necessitàà”) e al comma 6 (“paritàà). Al comma 12, le parole “a condizione che” vanno sostituite con “qualora”.
Dialogo competitivo. 1) L’ACI può avvalersi del dialogo competitivo nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora non sia stato oggettivamente possibile definire le modalità con cui il mercato dei potenziali fornitori possa idoneamente soddisfare le esigenze dell’Ente in termini di soluzioni tecniche e/o di impostazione giuridico/finanziaria di un progetto ed il ricorso alle procedure aperte o ristrette, applicabili in via ordinaria, non permetta l’aggiudicazione dell’appalto.