Common use of SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Clause in Contracts

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente Disciplinare, tutti gli operatori economici dell'Unione europea, e/o quelli di cui all'articolo 25 della Direttiva 2014/24/UE e/o quelli in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla normativa locale, per tale intendendosi la normativa del Giappone e più specificatamente Kansai - Osaka. In termini generali, un operatore economico può essere una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. Ciò premesso, il Concorrente alla presente procedura di gara può essere costituito da un unico operatore economico oppure da un raggruppamento temporaneo di tali operatori economici, già costituito o da costituirsi. A salvaguardia della concorrenza, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in un raggruppamento di concorrenti. Sono esclusi dalla procedura i Concorrenti che non siano in possesso di tutti i requisiti indicati nel successivo articolo 9 (di seguito, “Requisiti di Partecipazione”). Sono altresì esclusi dalla partecipazione alla gara quei Concorrenti per i quali Invitalia accerti che abbiano reso dichiarazioni non veritiere in merito al possesso di detti Requisiti di Partecipazione. In ogni caso di esclusione, Invitalia escuterà la garanzia provvisoria (di seguito, per convenienza “Tender Bond”) fornita dal Concorrente prevista nel successivo articolo 14 del presente Disciplinare di Gara.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinary Agreement for Telecommunication Procedures

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a parteciparepartecipare alla procedura di affidamento del servizio oggetto del presente bando tutti i soggetti indicati alle lettere da a) a f) dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e agli artt. 35 e 36 del Codice stesso. I soggetti ammissibili devono possedere e dichiarare, purché ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possedere i requisiti generali previsti dagli artt. 38 e 39 del Codice. Possono stipulare il contratto anche i prestatori di servizi che intendono appositamente e temporaneamente raggrupparsi, attenendosi ai dettami dell’art. 37 del D. lgs. 163/2006. In questo caso dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati. Tale specificazione risulterà vincolante per il raggruppamento in possesso caso di aggiudicazione della gara d’appalto CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno dimostrare, alla data del termine fissato per la presentazione delle offerte, pena l’esclusione: a) di possedere un fatturato globale aziendale realizzato nell’ultimo triennio (2008 – 2009 – 2010) che non può essere inferiore a 1.000.000,00 (unmilione/00) di euro; b) di possedere un fatturato specifico del servizio di lavanderia presso case di riposo sia pubbliche che private, nell’ultimo triennio 2008/2010, per almeno 300.000,00 (trecentomila/00) iva esclusa; c) di possedere una solidità economica e finanziaria attestata da idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno 2 (due) istituti di credito, dalle quali risulti inequivocabilmente la solvibilità della ditta. Saranno ritenute non idonee le dichiarazioni prive di detto requisito, ossia dichiarazioni che presentino frasi quali “senza impegno, garanzia, ecc.” Per i prestatori di servizi che intendono appositamente e temporaneamente raggrupparsi in Raggruppamenti e Consorzi ordinari, la capacità economica e finanziaria deve essere così dimostrata, pena l’esclusione: a) i requisiti di cui alle lett. a) e b) del presente punto devono essere posseduti nella misura non inferiore al 60% dall’impresa Capogruppo (a- € 600.000,00/ b - €180.000,00) e nella misura non inferiore al 10% da ciascuno degli altri prestatori di servizio raggruppati (a- € 100.000,00 / b- € 30.000,00), fermo restando l’obbligo del raggiungimento del 100% dei requisiti indicati nel presente Disciplinare, tutti gli operatori economici dell'Unione europea, e/o quelli da parte del Raggruppamento stesso; b) i requisiti di cui all'articolo 25 della Direttiva 2014/24/UE e/o quelli in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla normativa locale, per tale intendendosi la normativa del Giappone e più specificatamente Kansai - Osakaalla lett. In termini generali, un operatore economico può essere una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. Ciò premesso, il Concorrente alla presente procedura di gara può essere costituito da un unico operatore economico oppure da un raggruppamento temporaneo di tali operatori economici, già costituito o da costituirsi. A salvaguardia della concorrenza, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in un raggruppamento di concorrenti. Sono esclusi dalla procedura i Concorrenti che non siano in possesso di tutti i requisiti indicati nel successivo articolo 9 (di seguito, “Requisiti di Partecipazione”). Sono altresì esclusi dalla partecipazione alla gara quei Concorrenti per i quali Invitalia accerti che abbiano reso dichiarazioni non veritiere in merito al possesso di detti Requisiti di Partecipazione. In ogni caso di esclusione, Invitalia escuterà la garanzia provvisoria (di seguito, per convenienza “Tender Bond”c) fornita dal Concorrente prevista nel successivo articolo 14 del presente Disciplinare punto devono essere posseduti dall’impresa Capogruppo mediante attestazione rilasciata da almeno 2 (due) istituti di Garacredito e da ciascuno degli altri prestatori di servizio mediante attestazione rilasciata da almeno 1 (uno) istituto di credito.

Appears in 1 contract

Samples: Servizio Di Noleggio, Lavatura E Stiratura Biancheria

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipareE’ ammessa la partecipazione dei soggetti individuati all’art. 34 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. nei termini e secondo le modalità indicate ai successivi artt. 35, purché 36, 37 del predetto decreto, in parte richiamate ed integrate come segue, fermo restando il possesso dei requisiti indicati nel presente Disciplinaredi carattere generale in capo a tutti i concorrenti ancorché costituiti o costituendi in forma di raggruppamento o consorzio, tutti gli operatori economici dell'Unione europea, e/o quelli di cui all'articolo 25 della Direttiva 2014/24/UE e/o quelli in possesso nonché quello dei requisiti specifici previsti per le imprese che svolgono l’attività di progettazione e delle autorizzazioni previsti dalla normativa localecostruzione. a) Raggruppamenti Temporanei di Imprese. a) indicare in sede di offerta l’impegno che, per tale intendendosi la normativa in caso di aggiudicazione si conformeranno alla disciplina prevista dal predetto art. 37; b) indicare le parti del Giappone e più specificatamente Kansai - Osaka. In termini generali, un operatore economico può essere una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, servizio che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. Ciò premesso, il Concorrente alla presente procedura di gara può essere costituito da un unico operatore economico oppure da un raggruppamento temporaneo di tali saranno eseguite dai singoli operatori economici, già costituito o fermo restando l’obbligo di eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento; c) presentare offerta sottoscritta da costituirsitutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse conferiranno mandato con rappresentanza ad una di esse in qualità di mandataria, da indicare in sede di offerta, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti. A salvaguardia della concorrenzaIn caso di raggruppamento temporaneo i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere soddisfatti da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, mentre i requisiti speciali dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso; d) nelle ipotesi di raggruppamento di imprese che si aggiudichi l’appalto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in un raggruppamento di concorrenti. Sono esclusi necessario presentare “mandato collettivo speciale irrevocabile” conferito all’impresa capogruppo con atto pubblico o scrittura privata autenticata corredata dalla procedura i Concorrenti che non siano in possesso di tutti i requisiti indicati nel successivo articolo 9 (di seguito, “Requisiti di Partecipazione”). Sono altresì esclusi dalla partecipazione alla gara quei Concorrenti per i quali Invitalia accerti che abbiano reso dichiarazioni non veritiere in merito procura speciale rilasciata al possesso di detti Requisiti di Partecipazione. In ogni caso di esclusione, Invitalia escuterà la garanzia provvisoria (di seguito, per convenienza “Tender Bond”) fornita dal Concorrente prevista nel successivo articolo 14 del presente Disciplinare di Garalegale rappresentante dell’impresa capogruppo.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a parteciparepartecipare soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del Terzo Settore, purché secondo quanto previsto dall’art. l comma V della L. 328/2000 e dall’art. 2 del DPCM 30 marzo 2001, che operano nell’ambito dei servizi alla persona (le imprese sociali, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le associazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato, gli enti religiosi o ecclesiastici, le organizzazioni di volontariato e ogni altro soggetto senza scopo di lucro individuato come tale dalla normativa nazionale), che si trovino nella capacità di contrarre con la PA e che posseggano i requisiti indicati al successivo articolo. I detti soggetti, potranno partecipare singolarmente o riunirsi in raggruppamenti temporanei (ATI o ATS), conferendo mandato con rappresentanza ad uno di essi (capofila). E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei non ancora costituiti. In tal caso ogni componente che costituirà il raggruppamento dovrà compilare la manifestazione d’interesse (all. A), sottoscrivere il progetto e impegnarsi con apposita dichiarazione (all. B) a conferire, in caso di ammissione alla co-progettazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di presentazione del progetto. Sono ammessi a partecipare anche i consorzi, in possesso dei requisiti indicati nel presente Disciplinare, tutti gli operatori economici dell'Unione europea, e/o quelli di cui all'articolo 25 della Direttiva 2014/24/UE e/o quelli in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla normativa locale, per tale intendendosi la normativa del Giappone e più specificatamente Kansai - Osaka. In termini generali, un operatore economico può essere una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di impreseseguito indicati, che offra sul mercato sono tenuti ad indicare per quali consorziati concorrono. Sia il consorzio che la realizzazione di lavori e/ e consorziata/o di un’opera, e dovranno compilare la fornitura di prodotti o la prestazione di servizimanifestazione d’interesse (all. Ciò premesso, A) e sottoscrivere il Concorrente alla presente procedura di gara può essere costituito da un unico operatore economico oppure da un raggruppamento temporaneo di tali operatori economici, già costituito o da costituirsi. A salvaguardia della concorrenza, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in un raggruppamento di concorrenti. Sono esclusi dalla procedura i Concorrenti che non siano in possesso di tutti i requisiti indicati nel successivo articolo 9 (di seguito, “Requisiti di Partecipazione”). Sono altresì esclusi dalla partecipazione alla gara quei Concorrenti per i quali Invitalia accerti che abbiano reso dichiarazioni non veritiere in merito al possesso di detti Requisiti di Partecipazione. In ogni caso di esclusione, Invitalia escuterà la garanzia provvisoria (di seguito, per convenienza “Tender Bond”) fornita dal Concorrente prevista nel successivo articolo 14 del presente Disciplinare di Garaprogetto.

Appears in 1 contract

Samples: Manifestazione Di Interesse