Common use of SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA Clause in Contracts

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA. Possono partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito specificati al punto 9. Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice, l’operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti (o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Eventuali aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibili. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Per quanto riguarda la partecipazione alla gara delle imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale, o che abbiano presentato domanda per l'ammissione alla predetta procedura di concordato preventivo, si rinvia a quanto stabilito in proposito dagli articoli 110 del Codice e 186- bis del X.X. 000/0000, come novellati dal D.L. n. 32/2019 ( convertito in L. 155/2019).

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SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA. Possono Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti definiti ai successivi punti 5 e 6 del presente procedura negoziata atto, tra i quali: - imprenditori individuali e società, anche cooperative, i consorzi tra società cooperative e consorzi, i consorzi stabili, dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; - raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti o da costituire tra i soggetti indicati all’art. 45 comma 2, lettera d), X.Xxx. 50/2016 e s.m.i. che, prima della presentazione dell’offerta, conferiscano mandato collettivo ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprimerà l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; - consorzi ordinari di concorrenti, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, gruppi europei di interesse economico, di cui all’art. 45, comma 2, lettere e) - g), D.Lgs. n. 50/2016. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all’art. 48, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Sono ammessi altresì gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 45 del Codice49, in possesso dei requisiti D.Lgs. 50/2016, alle condizioni di partecipazione cui al presente disciplinare di seguito specificati al punto 9gara. Ai sensi dell’art. 48, comma 117, del Codice, l’operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riunitiD.lgs. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato n. 50/2016: - è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti (o aggregazione ovvero di imprese aderenti al contratto di rete). È vietato al concorrente che partecipa partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. I ; - i consorzi di cui all’articolo all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice D.lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente medesima gara. In ; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; . Ai sensi dell’art. 48, comma 9, D.lgs. n. 50/2016 è vietata l’associazione in partecipazione. Ai sensi dell’art. 48, comma 11, l’operatore economico inviato individualmente e/o il candidato ammesso individualmente alla procedura ha la facoltà di presentare offerta per se o quale mandatario di operatori economici riuniti. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Eventuali aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibili. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato avvalimento ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice89, dando evidenza della ripartizione delle quote D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non è consentito, a pena di partecipazione. Per quanto riguarda la partecipazione esclusione, che: - partecipino alla gara delle imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale, o che abbiano presentato domanda per l'ammissione alla predetta procedura di concordato preventivoselezione sia l’impresa ausiliaria che l’operatore economico che si avvale dei requisiti; - più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria. Di seguito viene dettagliata l’ammissibilità o meno dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89, si rinvia a quanto stabilito in proposito dagli articoli 110 del Codice e 186- bis del X.X. 000/0000, come novellati dal D.L. n. 32/2019 ( convertito in L. 155/2019)D.lgs. 50/2016.

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SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA. Possono partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito specificati al punto 9. Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice, l’operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti (o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Eventuali aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibili. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Per quanto riguarda la partecipazione alla gara delle imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale, o che abbiano presentato domanda per l'ammissione alla predetta procedura di concordato preventivo, si rinvia a quanto stabilito in proposito dagli articoli 110 del Codice e 186- 186-bis del X.X. 000/0000, come novellati dal D.L. n. 32/2019 ( (convertito in L. 155/2019).

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SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA. Possono Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all’artin forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, regolarmente registrati e attivi, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, nella piattaforma telematica SardegnaCAT nella categoria merceologica AR26 - “Servizio di ristorazione scolastica” - purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Si precisa inoltre che le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, per la categoria merceologica indicata e che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. In caso di partecipazione di seguito specificati al punto 9. Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice, l’operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti (o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. I dei consorzi di cui all’articolo all’art. 45, comma 2, lettere 2 lett. b) e c) ), del Codice D.lgs. n. 50/2016 gli stessi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente garamedesima gara a pena di esclusione dalla stessa, sia del consorzio, sia dei consorziati. In caso È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei consorzi ordinari di violazione sono esclusi dalla concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno preso in sede di offerta, salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 17, 18 e 19 del D.lg. n. 50/2016 o per fatti o atti sopravvenuti, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata. Possono partecipare alla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso anche i raggruppamenti temporanei di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere bconcorrenti (RTI) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Eventuali aggregazioni tra imprese aderenti al contratto i consorzi ordinari di rete concorrenti - entrambi costituiti fra i soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibili. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 12, lett. ba), b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste del D.lgs. n. 50/2016 - anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio e deve contenere l’impegno che, in caso di mandataria aggiudicazione della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante gli stessi operatori conferiranno mandato ai sensi dell’artcollettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi - da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario - il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 48 comma 12 È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei RTI e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno preso in sede di offerta, salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 17 e 18 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazioneD.lg. Per quanto riguarda la partecipazione alla gara delle imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale, o che abbiano presentato domanda per l'ammissione alla predetta procedura di concordato preventivo, si rinvia a quanto stabilito in proposito dagli articoli 110 del Codice e 186- bis del X.X. 000/0000, come novellati dal D.L. n. 32/2019 ( convertito in L. 155/2019)50/2016.

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SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA. Possono partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito specificati al punto 9. Ai sensi dell’art. 48, comma 11, 11 del Codice, l’operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti (o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Eventuali aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibili. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Per quanto riguarda la partecipazione alla gara delle imprese ammesse al Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale, o aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che abbiano presentato domanda per l'ammissione alla predetta le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura di concordato preventivo, si rinvia a quanto stabilito in proposito dagli articoli 110 del Codice e 186- bis del X.X. 000/0000, come novellati dal D.L. n. 32/2019 ( convertito in L. 155/2019)concorsuale.

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SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA. Possono partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito specificati al punto 9. Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice, l’operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti (o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Eventuali aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibili. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Per quanto riguarda la partecipazione alla gara delle imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale, o che abbiano presentato domanda per l'ammissione alla predetta procedura di concordato preventivo, si rinvia a quanto stabilito in proposito dagli articoli 110 del Codice e 186- 186-bis del X.X. 000/0000, come novellati dal D.L. n. 32/2019 ( (convertito in L. 155/2019).

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SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA. Possono Sono ammessi a partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell’art. 45 del Codice, in possesso medesimo decreto nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di partecipazione di seguito specificati al punto 9. Ai altri soggetti ai sensi dell’art. 48, comma 11, 89 del Codice, l’operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riunitiD.Lgs. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codicen. 50/2016. È vietato vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale, ed è vietata altresì la partecipazione a più di un consorzio stabile. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti (o aggregazione concorrenti, ovvero di imprese aderenti al contratto di rete). È vietato al concorrente che partecipa partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. I consorzi di cui all’articolo all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; . Tutti i soggetti interessati a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, partecipare alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45procedura devono obbligatoriamente registrarsi, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Eventuali aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibili. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 2 della Deliberazione ANAC n. 157 del Codice17.2.2016, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazioneal sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale ANAC (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx → servizi → AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute. Per quanto riguarda In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111/2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013. Effettuata la partecipazione alla gara delle imprese ammesse registrazione al concordato preventivo con continuità aziendale, o che abbiano presentato domanda per l'ammissione alla predetta servizio AVCPASS e individuata la procedura di concordato preventivoaffida mento cui intende partecipare, si rinvia a quanto stabilito in proposito dagli articoli 110 del Codice e 186- bis del X.X. 000/0000, come novellati l’impresa ottiene dal D.L. n. 32/2019 ( convertito in L. 155/2019)sistema un “PASSOE” da allegare unitamente alla documentazione amministrativa richiesta.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA. Possono partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito specificati al punto all’articolo 9. Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice, l’operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti (o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio Lettera di invito Autorità Urbana di Firenze 7 sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. Eventuali aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibili. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni un’aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Per quanto riguarda la partecipazione alla gara delle imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale, o che abbiano presentato domanda per l'ammissione alla predetta procedura di concordato preventivo, si rinvia a quanto stabilito in proposito dagli articoli 110 del Codice e 186- 186-bis del X.X. 000/0000Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, come novellati dal D.L. n. 32/2019 ( (convertito in L. 155/2019). In particolare, gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 dovranno dichiarare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, fermo restando che, nel caso in cui l’impresa in concordato preventivo concorra come impresa riunita in RTI, essa non potrà rivestire la qualità di mandataria e le altre imprese aderenti al raggruppamento non dovranno essere assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi del quinto comma del citato art. 186 bis del r.d. 267/1942. I suddetti operatori dovranno altresì presentare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D. 267/1942, che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

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Samples: affidamenti.comune.fi.it

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA. Possono partecipare È ammessa la partecipazione alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui dei soggetti indicati all’art. 45 del Codiced.lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione cui al successivo paragrafo 4.3 costituiti da: - operatori economici con idoneità individuale di seguito specificati cui all’articolo 45, comma 1 del Codice lettere a) imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane; c) consorzi stabili; - operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui all’articolo 45, comma 1 del Codice lettere d) raggruppamenti temporanei di concorrenti; e) consorzi ordinari di concorrenti; f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al punto 9. Ai contratto di rete; g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 118, del Codice; operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, l’operatore economico invitato individualmente ha facoltà alle condizioni di presentare offerta per sé o quale mandatario cui all’art. 45, comma 1° del Codice; - operatori economici stranieri, alle condizioni di operatori riuniticui all’art. 47 del Codice. Ai predetti soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 45 e 48 del Codice. È vietato Si ricorda che, ai sensi della vigente normativa, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti (o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Eventuali aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibili. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI GEIE o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata nonché di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Per quanto riguarda la partecipazione partecipare alla gara delle anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE o aggregazione di imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale, o che abbiano presentato domanda per l'ammissione alla predetta procedura di concordato preventivo, si rinvia a quanto stabilito in proposito dagli articoli 110 del Codice e 186- bis del X.X. 000/0000, come novellati dal D.L. n. 32/2019 ( convertito in L. 155/2019)rete.

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Samples: Avviso Di Indagine Di Mercato