SOGGETTO ASSICURATO Clausole campione

SOGGETTO ASSICURATO. La presente garanzia vale a favore del Contraente persona giuridica contro il pregiudizio economico derivante da provvedimenti di ritiro e/o sospensione della patente subiti dai propri dipendenti iscritti nel libro matricola e/o agenti di commercio in regola con la vigente normativa. Qualora il Contraente sia costituito in società di capitali, le garanzie operano anche nel caso di provvedimenti adottati nei confronti di soci ed amministratori che prestano attività continuativa all’interno della stessa.
SOGGETTO ASSICURATO. Le garanzie operano a favore del proprietario, del conducente e dei trasportati del veicolo assicurato. Le garanzie operano inoltre a favore del Contraente e del suo nucleo familiare negli eventi che li coinvolgono come pedoni, ciclisti e trasportati su qualsiasi veicolo.
SOGGETTO ASSICURATO. La presente assicurazione è operante nei confronti del Contraente persona fisica o del Dipendente designato in polizza, se Contraente persona giuridica.
SOGGETTO ASSICURATO. La presente garanzia vale a favore del soggetto “Contraente/Assicurato” che coincide con la persona fisica / soggetto Contraente della polizza R.C. Auto della Società (non sono quindi assicurabili le persone giuridiche). In caso di cointestazione del contratto, a seguito di sinistro rientrante in garanzia, la persona effettivamente designata a beneficiare dell’indennizzo sarà quella che risulterà indicata per prima nel campo “Contraente” del frontespizio di polizza. Il soggetto assicurato deve avere un’età compresa tra i 18 e i 74 anni non compiuti, risiedere nel territorio della Repubblica Italiana ed al momento dell’adesione alla copertura assicurativa si deve trovare in buono stato di salute, ovvero non sia affetto da: • malattie cardiache, diabete, epatite B e C, cirrosi epatiche, cancro, HIV/AIDS; • malattie o lesioni che necessitano trattamento medico regolare e continuato. È necessario inoltre che, nei 12 mesi precedenti alla data di decorrenza del contratto, non sia stato assente dall’attività professionale o lavorativa per periodo superiore a 60 giorni continuativi a causa di Infortunio o Malattia.
SOGGETTO ASSICURATO qualsiasi persona fisica che sia stata ovvero divenga, nel corso del Periodo di Polizza:
SOGGETTO ASSICURATO. La presente garanzia vale a favore del soggetto “Contraente/Assicurato” che coincide con la persona fisica / soggetto Contraente della polizza R.C. Auto di HDI Italia (non sono quindi assicurabili le persone giuridiche). In caso di cointestazione del contratto, a seguito di sinistro rientrante in garanzia, la persona effettivamente designata a beneficiare dell’indennizzo sarà quella che risulterà indicata per prima nel campo “Contraente” del frontespizio di polizza. Il soggetto assicurato deve risiedere nel territorio della Repubblica Italiana ed al momento dell’adesione alla copertura assicurativa si deve trovare in buono stato di salute, ovvero non sia affetto da: • malattie cardiache, diabete, epatite B e C, cirrosi epatiche, cancro, HIV/AIDS; • malattie o lesioni che necessitano trattamento medico regolare e continuato. È necessario inoltre che, nei 12 mesi precedenti alla data di decorrenza del contratto, non sia stato assente dall’attività professionale o lavorativa per periodo superiore a 60 giorni continuativi a causa di Infortunio o Malattia. Le coperture assicurative suddette operano in funzione dello status lavorativo dell’Assicurato alla data del sinistro, come da tabella seguente: Si precisa che: • La garanzia Invalidità Totale Permanente (ITP) da Malattia è soggetta ad un periodo di carenza iniziale (cioè di inoperatività della garanzia) di giorni 60 dal giorno della stipula del contratto. Nei primi 60 giorni di validità del contratto, sarà pertanto attiva la garanzia ITP da Infortunio, mentre la garanzia ITP da Malattia sarà attiva dal 61° giorno. • Si considera Invalidità Totale Permanente (ITP) quella accertata di grado pari o superiore al 70% secondo quanto previsto dalla tabella INAIL del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124, denominata “Tabella delle valutazioni del grado di invalidità permanente – INDUSTRIA. • La garanzia Inabilità Totale Temporanea (ITT) è soggetta:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).