Definizione di infortunio Clausole campione

Definizione di infortunio. È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.
Definizione di infortunio. È considerato infortunio in garanzia l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente pari o superiore al 50%. Sono comunque considerati indennizzabili, purché determinino le conseguenze di cui sopra: a) le conseguenze dei colpi di sole o di calore; b) l’assideramento o il congelamento; c) l’asfissia per fuga di gas o di vapori; d) l’annegamento e la folgorazione; e) le conseguenze di ingestione di sostanze dovute a causa fortuita, restando comunque escluse le conseguenze di intossicazioni dovute ad abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché ad uso di sostanze stupefacenti o allucinogene; f) le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti, escluse le affezioni di cui gli insetti sono portatori necessari; g) gli infortuni sofferti in conseguenza di colpa grave, imprudenze e negligenze gravi dell’Assicurato; h) gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; i) le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana, in occasione di aggressioni e di atti violenti subiti anche se dovuti a movente politico, sociale o sindacale, nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia preso parte.
Definizione di infortunio. Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, il quale causa lesioni obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, l’invalidità permanente e/o l’ inabilità temporanea
Definizione di infortunio. È considerato Infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali siano causa diretta ed esclusiva della morte dell’Assicurato. Si precisa che sono considerati infortuni anche i seguenti eventi: • l’asfissia non di origine morbosa; • gli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze; • le affezioni conseguenti a morsi di animali o punture di aracnidi o di insetti, escluse, per questi ultimi, quelle delle quali gli insetti siano portatori necessari; • l’annegamento; • l’assideramento o congelamento; • la folgorazione; • i colpi di sole o di calore; • le lesioni determinate da sforzi (esclusi gli infarti e le xxxxx); • gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Sono compresi in garanzia: • gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza; • gli infortuni derivanti da imprudenze e negligenze anche gravi.
Definizione di infortunio. E' considerato infortunio un evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Definizione di infortunio. È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, indipendente dalla volontà dell’Assicurato, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali di qualisiasi natura obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte dell’Assicurato. Per infortunio automobilistico si intende quell’infortunio, come definito al comma precedente, cagionato da autoveicoli in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, nonché su aree private, in cui l’Assicurato rimanga vittima come pedone, conducente o passeggero. L’Assicurato s’intende deceduto per infortunio/infortunio automobilistico a condizione che il decesso sopravvenga entro 365 giorni dal verifcarsi dell’evento.
Definizione di infortunio. Ai sensi e per gli effetti della presente Assicurazione Complementare, per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca all’Assicurato lesioni corporali obiettivamente constatabili. Per infortunio conseguente ad incidente stradale va inteso quello causato da veicoli e/o mezzi meccanici in circolazione - esclusi quelli ferroviari - che avvenga su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Questa Assicurazione Complementare garantisce il caso di infortunio che causi la morte dell’Assicurato entro i successivi 12 mesi.
Definizione di infortunio. 1 Si considera infortunio un evento indipendente dalla volontà della persona assicurata che agisce improvvisamente dall’esterno con un’azione meccanica o chimica sul suo corpo provocando un danno fisico o la morte. 2 Si considerano infortunio anche i seguenti eventi indipendenti dalla volontà della persona assicurata: - Annegamento; - Ustioni, scottature, danni provocati da lampi o dalla corrente elettrica; - Inalazione di gas o vapore, assunzione di sostanze tossiche o caustiche, a meno che queste sostanze siano state assunte gradualmente; - Distorsioni degli arti, stiramenti e lacerazioni di muscoli vertebrali o degli arti, dei tendini, di legamenti o delle rotule dovuto a un movimento inusuale dell’apparato motorio. 3 Le malattie, anche di carattere infettivo, non sono considerati infortunio. Fanno eccezione la poliomielite, la encefalite verno-estiva russa trasmessa attraverso la puntura della zecca entro i termini dell’Art. 12, cosi come il tetano e la rabbia, provocati da un incidente entro i termini del Punto 1. 4 La copertura assicurativa vale anche per gli infortuni della persona assicurata come passeggero in un veicolo aereo, omologato per il trasporto di persone. Passeggero è qualunque persona che non sia addetta alla funzione dell’aereo, non appartenga all’equipaggio, e che non svolga un’attività professionale attraverso questo mezzo.
Definizione di infortunio. Agli effetti dell’assicurazione complementare, s’intende per:
Definizione di infortunio. Per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca all'Assicurato lesioni corporali obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la di lui morte se questa, quando non sia immediata, si verifichi entro due anni dal- l'infortunio. Per infortunio derivante da circolazione terrestre si intende quell’infortunio come definito al comma precedente: - causato all'Assicurato da veicoli o mezzi meccanici, circolanti senza guida di rotaie, su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate; - patito dall'Assicurato quale passeggero di un veicolo terrestre destinato al trasporto di persone (ferrovie, tramvia, autobus, funivia, ecc.). - patito dall'Assicurato quale trasportato o conducente - abilitato a norma delle disposizioni in vigo- re - di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, velocipedi, veicoli a braccia od a trazione animale, cir- colanti su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. La garanzia non è operante se il conducente non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni e se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. Non rientrano pertanto fra gli infortuni derivanti da circolazione terrestre quelli derivanti dalla guida e uso di mezzi di locomozione aerei, marittimi, fluviali, e gli infortuni cagionati da navi, imbarcazio- ni, natanti, aeroplani, elicotteri.