Soggiorni estivi Clausole campione

Soggiorni estivi. Al fine di consentire la corresponsione di un contributo per la partecipazione a soggiorni in età prescolare da 0 a 5 anni, soggiorni diurni, soggiorni climatici, soggiorni di studio in Italia e all’estero, potrà essere erogato un parziale rimborso della spesa effettuata dai dipendenti che autonomamente abbiano inviato i propri figli presso Strutture autorizzate o Centri specializzati per le iniziative di cui sopra, previa presentazione di documentazione fiscale dell’avvenuto pagamento, comprensiva del periodo di riferimento e con la specifica dei servizi forniti, dalla quale sia possibile rilevare il nome del dipendente, del minore partecipante e la sua data di nascita. Non saranno corrisposti contributi per soggiorni effettuati con uno o entrambi i genitori. Il contributo è concesso per un soggiorno di durata minima di 5 giorni lavorativi e continuativi, fino al massimo indicato per ciascuna delle tipologie previste. Al riguardo si precisa che, ove nel periodo considerato sia compresa la festività del S. Patrono della città sede di servizio, tale festività avrà rilevanza ai soli fini del diritto al beneficio ma sarà esclusa dal computo giornaliero del beneficio stesso. Di seguito si elencano le tipologie dei soggiorni: • soggiorni in età prescolare (minori nati nel periodo compreso tra il 1.1.2009 e il 31.12.2013): € 600,00 per un periodo max di 40 giorni. Si precisa che il contributo non può essere richiesto per la frequenza estiva dei nidi aziendali; • soggiorni diurni (minori nati nel periodo compreso tra il 1.1.1999 e il 31.12.2008): € 400,00 per un periodo max di 20 giorni; • soggiorni climatici da effettuare in Italia, con pernottamento in xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxx nati nel periodo compreso tra il 1.1.1999 e il 31.12.2008): € 550,00 per un periodo max di 20 giorni; • soggiorni studio in Italia e all’estero, con pernottamento a titolo oneroso in località diversa da quella di residenza, finalizzati alla frequenza di corsi di studio (ragazzi nati nel periodo compreso tra il 1.1.1996 e il 31.12.2001): € 450,00 per un periodo max di 15 gg. Alla domanda per la concessione di tale ultimo contributo dovrà essere allegato, oltre alla ricevuta dell’avvenuto pagamento, il diploma o l’attestato di fine corso ovvero, qualora gli stessi non siano previsti, un certificato di frequenza del corso comunque effettuato nel periodo tra giugno e settembre 2014. Sono esclusi dal contributo i soggiorni/studio di natura hobbistica. I suddetti contribu...
Soggiorni estivi. La Fondazione bandisce un concorso Allo scopo di integrare il ventaglio di prestazioni a supporto delle famiglie degli agenti con figli in età scolare, la Fondazione eroga un contributo, di importo pari a 100 euro per nucleo In un’ottica di attenzio- ne al futuro la Fonda- zione eroga prestazioni in favore dei figli degli iscritti annuale per l’assegnazione di 1.000 contributi fino a 300 euro per nucleo familiare. Questa prestazione è riser- vata alle famiglie degli iscritti con figli in età compresa tra 4 e 13 anni che abbiano frequentato, nel periodo tra familiare, finalizzato all’acquisto di testi scolastici (per l’anno di frequenza giugno e settembre, per almeno 15 giorni lavorativi anche non consecuti-

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).