SOLIDARIETÀ ED INDIVISIBILITÀ DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALLA CLIENTELA ED IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI Clausole campione

SOLIDARIETÀ ED INDIVISIBILITÀ DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALLA CLIENTELA ED IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI. Tutte le obbligazioni dell’impresa socia verso Neafidi, si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dell’impresa socia. . Qualora sussistano più rapporti di debito verso Neafidi, l’impresa socia ha diritto di dichiarare – ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193, comma 1, c.c. – nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, Neafidi può imputare – in deroga all’art. 1193, comma 2, c.c. – i pagamenti effettuati dall’impresa socia, o le somme comunque incassate da terzi, a estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dall’impresa socia medesima dandone prontamente comunicazione a quest’ultimo.
SOLIDARIETÀ ED INDIVISIBILITÀ DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALLA CLIENTELA ED IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI. Tutte le obbligazioni del Cliente verso Sviluppo Artigiano, si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del Cliente stesso. Qualora sussistano più rapporti di debito verso Sviluppo Artigiano, il cliente ha diritto di dichiarare – ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193, comma 1, c.c. – nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, Sviluppo Artigiano può imputare – in deroga all’art. 1193, comma 2, c.c. – i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi garanti, a estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone prontamente comunicazione a quest’ultimo.