Solleciti del credito e Contact center Clausole campione

Solleciti del credito e Contact center. In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1 di cui al comma 544 della L. 228/2012, a seguito della notifica dell’ingiunzione di pagamento, le fasi cautelative ed esecutive per importi di debito inferiori o pari ad Euro 1.000,00 non possono essere avviate prima di centoventi giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle somme ingiunte. Ai fini della determinazione dell’importo complessivo del debito del contribuente per raggiungere la soglia di Euro 1.000,00, l’Aggiudicatario deve attenersi alle indicazioni fornite dall’Ente. Pertanto, per le ingiunzioni di pagamento non pagate o pagate parzialmente, l’Aggiudicatario deve, in attuazione della disposizione normativa sopraindicate: a) predisporre, protocollare anche su sistema in uso all’Ente, stampare, imbustare ed inoltrare per posta ordinaria una comunicazione, secondo il layout predisposto dall’Aggiudicatario e concordato con l’Ente, che riporta gli estremi ed il dettaglio del credito vantato, i recuperi spese e gli eventuali oneri accessori, l’importo degli interessi di mora giornalieri e la data di scadenza per il pagamento, la firma, anche digitale, del Responsabile dell’entrata dell’Ente ed ogni altra informazione possa essere ritenuta utile per il contribuente o prevista per legge/regolamento; a tale comunicazione dovrà essere allegato bollettino di conto corrente postale intestato all’Ente premarcato e precompilato in ogni sua parte la comunicazione dovrà inoltre riportare il codice IBAN di tale conto corrente postale, per consentire il pagamento tramite bonifico (o avviso di pagamento PAGOPA o altro documento di pagamento determinato dall’Ente); b) acquisire in maniera informatizzata gli estremi dell’invio della comunicazione sopraindicata ed ogni altra informazione rilevante ai fini della gestione della posizione (tributaria e non) che consentirà l’aggiornamento della banca dati dell’Ente e la consultazione puntuale di tali informazioni; c) acquisire i flussi di incasso e riconciliare le somme incassate con i carichi; al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati l'Aggiudicatario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali; d) gestire gli eventuali sgravi/rimborsi intesi come abbattimento del carico per somme riconosciute non dovute ed aggiornare la relativa lista di carico; in ...
Solleciti del credito e Contact center. Con riferimento all’art. 1, comma 795 della L. 160/2019, sia nel caso di avviso di accertamento esecutivo che di ingiunzione ex art. 1, comma 804, L. 160/2019, l’avvio delle procedure cautelari ed esecutive deve essere preceduto da un sollecito di pagamento, per tutti gli importi di debito inferiori ad euro 10.000, con la funzione di ricalcolo del debito alla luce degli oneri di riscossione e degli interessi di mora nel frattempo maturati. Il sollecito emesso deve essere inviato al debitore via PEC (per chi dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata) o sulla base delle indicazioni dell’Ente. Nel caso di sanzioni per violazioni del codice della strada e di sanzioni amministrative L.689/1981 rimangono in essere le disposizioni dell’art. 1 c. 544 della L. 228/2012, ovvero l’invio tramite posta ordinaria di una comunicazione di sollecito per i debiti inferiori a 1.000 euro e l’avvio delle procedure cautelari ed esecutive non prima di 120 giorni dall’emissione di tale comunicazione. Pertanto, per le ingiunzioni di pagamento e gli atti di accertamento esecutivi ex art . 1, comma 792, L.160/2019 non pagati o pagati parzialmente, l’Aggiudicatario deve, in attuazione della disposizione normativa sopraindicate: a) predisporre, protocollare anche su sistema in uso all’Ente, stampare, imbustare ed inviare una comunicazione di sollecito, secondo il layout predisposto dall’Aggiudicatario e concordato con l’Ente, che riporta gli estremi ed il dettaglio del credito vantato, i recuperi spese, gli oneri di riscossione e gli eventuali oneri accessori, l’importo degli interessi di mora giornalieri e la data di scadenza per il pagamento, la firma, anche digitale, del Responsabile dell’entrata dell’Ente ed ogni altra informazione possa essere ritenuta utile per il contribuente o prevista per legge/regolamento; a tale comunicazione dovrà essere allegato avviso di pagamento PagoPA intestato all’Ente premarcato e precompilato in ogni sua parte (o altro documento di pagamento determinato dall’Ente); b) acquisire in maniera informatizzata gli estremi dell’invio della comunicazione sopraindicata ed ogni altra informazione rilevante ai fini della gestione della posizione (tributaria e non) che consentirà l’aggiornamento della banca dati dell’Ente e la consultazione puntuale di tali informazioni; c) acquisire i flussi di incasso e riconciliare le somme incassate con i carichi; al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la ren...
Solleciti del credito e Contact center. In attuazione delle disposizioni di cui all’art 1 comma 544 della L. 228/2012, a seguito della notifica dell’ingiunzione di pagamento, le fasi cautelative ed esecutive per importi di debito inferiori o pari ad Euro 1.000,00 non possono essere avviate prima di centoventi giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle somme ingiunte. Ai fini della determinazione dell’importo complessivo del debito del contribuente per raggiungere la soglia di Euro 1.000,00 l’Aggiudicatario deve attenersi alle indicazioni fornite dall’Ente. Pertanto, per le ingiunzioni di pagamento non pagate o pagate parzialmente, l’Aggiudicatario deve, in attuazione della disposizione normativa sopraindicate:

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  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • Caratteristiche principali del prodotto di credito Tipo di contratto di credito Contratto di credito revolving concesso con carta di credito ad opzione Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore. Importo massimo per il quale il conto Carta può risultare a debito (“Fido”). Sul conto Carta sono addebitati tutti gli importi connessi al rilascio e all‘utilizzo della Carta (“Addebiti”), tra cui, a titolo esemplificativo, acquisti, prelievi di contante tramite ATM, corrispettivi, interessi, commissioni, quote annuali o altri importi dovuti ad American Express. Ogni Addebito riduce il Fido disponibile e ogni rimborso mensile ricostituisce il Fido disponibile in misura pari all‘importo rimborsato (esclusi i rimborsi degli importi eccedenti il Fido), rendendo nuovamente disponibile una riserva di credito da utilizzare per altri Addebiti. Il Fido è stabilito da American Express a seguito della verifica del suo merito creditizio e potrà essere modificato da American Express alle condizioni e nei modi previsti dal contratto. Il Fido della Carta è assegnato in base alla valutazione di American Express, tra i seguenti importi: • Fido € 1.500,00 • Fido € 2.500,00 • Fido € 3.500,00 • Fido € 5.000,00 • Fido € 7.500,00 • Fido € 10.000,00 L’importo del Fido assegnato alla Carta verrà comunicato al Titolare al momento dell’accettazione. Condizioni di prelievo Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito Il Titolare può utilizzare la Carta, nei limiti del Fido, per acquistare beni o servizi presso esercizi convenzionati, anche via telefono o internet. Inoltre, se abilitato da American Express, il Titolare potrà effettuare prelievi presso macchine distributrici di contante (“ATM”) entro il limite di € 500 ogni 8 giorni e, comunque, per importi non superiori complessivamente al 20% del Fido.

  • Invariabilità del corrispettivo 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

  • Utilizzo del Servizio Per utilizzare il Servizio, sarà sufficiente navigare in internet tramite la rete mobile Vodafone, senza necessità di scaricare alcun client o applicazione. Il Cliente potrà accedere alle configurazioni del servizio tramite l’area dedicata del sito web xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx, per accedere alla quale è necessaria la creazione di un account.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 9 3.1 DURATA 10 3.2 OPZIONI E RINNOVI 10

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.