Formazione specifica Clausole campione

Formazione specifica. Il fornitore aggiudicatario, a proprie spese, dovrà organizzare la formazione specifica per Ingegnere Biomedico dell'Azienda USL della Romagna, con rilascio di certificazione, per l'attività di specialista di prodotto assistente di sala.
Formazione specifica. (ex funzioni aggiuntive, attinente all'incarico da ricoprire)
Formazione specifica. La formazione specifica, pur prendendo avvio in questa prima fase, avrà un andamento trasversale a tutto lo svolgimento del servizio. AZ. 3 Aggiornamento del piano di intervento AZ. 4 Informazione alla comunità locale sugli obiettivi specifici del progetto AZ. 6 Diffusione dei dati rilevati AZ. 7 Assistenza anziani AZ. 8 Animazione al domicilio AZ. 9 Accompagnamento fuori dal domicilio AZ. 10 Monitoraggio
Formazione specifica. 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione … sono definiti mediante accordo ….... ACCORDO 21.12.2011 ACCORDO 22.02.2012 ACCORDO 07.07.2016
Formazione specifica. Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione. Infine, tale formazione e' soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell' articolo 28.
Formazione specifica. I componenti la RLS hanno diritto alla formazione prevista dall’art. 37, commi 10, 11, 12, 13, 14 del D.Lgs n. 81/2008.
Formazione specifica. Per l’espletamento del servizio di cui al precedente punto 12, il personale dovrà essere appositamente formato. Per l’espletamento il personale dovrà essere appositamente formato con formazione specifica per lavori in altezza.
Formazione specifica. Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione. Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell’ articolo 28. • Rischi infortuni, • Meccanici generali, • Elettrici generali, • Macchine, • Attrezzature, • Cadute dall’alto, • Rischi da esplosione, • Rischi chimici, • Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri, • Etichettatura, • Rischi cancerogeni, • Rischi biologici, • Rischi fisici, • Rumore, • Vibrazione, • Radiazioni, • Microclima e illuminazione, • Videoterminali, • DPI Organizzazione del lavoro, • Ambienti di lavoro, • Srress lavoro-correlaro, • Movimentazione manuale carichi, • Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto), • Segnaletica, • Emergenze, • Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, • Procedure esodo e incendi, • Procedure organizzative per il primo soccorso, • Incidenti e infortuni mancati, • Altri Rischi.
Formazione specifica. Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione. In queste poche righe si cela una serie di problemi non indifferenti per quanto riguarda la gestione della formazione in ambito scolastico. Le citate lettere del comma 4 richiamano i momenti in cui deve essere effettuata la formazione (e, ove previsto, l’addestramento specifico) dei lavoratori:
Formazione specifica. (massimo 6 incontri all’anno)