Sospensione dei lavori. L’Appaltatore non può sospendere i lavori in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Amministrazione. L'eventuale sospensione dei lavori per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Appears in 4 contracts
Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro