Sospensione del lavoro. In caso di sospensione del lavoro, dipendente dalla volontà del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto alla ordinaria retribuzione per l’intera giornata anche se la prestazione abbia durata minore salvo che la sospensione del lavoro non sia stata comunicata preventivamente al lavoratore dalla impresa entro la precedente giornata lavorativa, anche verbalmente; in tale seconda ipotesi, nel caso in cui l’azienda richieda che il personale rimanga a disposi- zione in azienda nell’attesa della ripresa del lavoro, la prima ora sarà remu- nerata al 50% e le ore successive per intero. La suddetta comunicazione potrà essere data anche attraverso il capo settore, capo banco e/o capolinea; in quest’ultimo caso, il datore di lavoro dovrà effettuare la comunicazione al responsabile, nella forma scritta. Quando la sospensione del lavoro è del tutto indipendente dalla volontà del datore di lavoro, il prestatore d’opera ha diritto alla corresponsione delle sole ore di lavoro effettivamente prestate. Fra le cause indipendenti dalla volontà del datore di lavoro vanno anche comprese: a) le eccezionali ed avverse condizioni atmosferiche che non hanno permes- so la raccolta del prodotto in campagna; b) la sospensione, il ritardo la protrazione o mancato inizio dell’attività gior- naliera conseguente a causa imprevista ed incidentale non riconducibile alla volontà del datore di lavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Sospensione del lavoro. In caso di sospensione del lavoro, dipendente dalla volontà del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto alla ordinaria retribuzione retribu- zione per l’intera giornata anche se la prestazione abbia durata minore salvo che la sospensione del lavoro non sia stata comunicata co- municata preventivamente al lavoratore dalla impresa entro la precedente giornata lavorativa, anche verbalmente; in tale seconda se- conda ipotesi, nel caso in cui l’azienda richieda che il personale rimanga a disposi- zione disposizione in azienda nell’attesa della ripresa del lavorola- voro, la prima ora sarà remu- nerata remunerata al 50% e le ore successive per intero. La suddetta comunicazione potrà essere data anche attraverso il capo settore, capo banco e/o capolinea; in quest’ultimo caso, il datore di lavoro dovrà effettuare la comunicazione al responsabilerespon- sabile, nella forma scritta. Quando la sospensione del lavoro è del tutto indipendente dalla volontà del datore di lavoro, il prestatore d’opera ha diritto alla corresponsione delle sole ore di lavoro effettivamente prestate. Fra le cause indipendenti dalla volontà del datore di lavoro vanno anche comprese:
a) le eccezionali ed avverse condizioni atmosferiche che non hanno permes- so permesso la raccolta del prodotto in campagna;
b) la sospensione, il ritardo la protrazione o mancato inizio dell’attività gior- naliera conseguente a causa imprevista ed incidentale non riconducibile alla volontà del datore di lavoro.
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Sospensione del lavoro. In caso di sospensione del lavoro, dipendente dalla volontà del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto alla ordinaria retribuzione per l’intera giornata gior- nata anche se la prestazione abbia durata minore salvo che la sospensione del lavoro non sia stata comunicata preventivamente al lavoratore dalla impresa entro la precedente giornata lavorativa, anche verbalmente; in tale seconda ipotesi, nel caso in cui l’azienda richieda che il personale rimanga a disposi- zione disposizione in azienda nell’attesa della ripresa del lavoro, la prima ora sarà remu- nerata remunerata al 50% e le ore successive per intero. La suddetta comunicazione potrà essere data anche attraverso il capo settore, capo banco e/o capolinea; in quest’ultimo caso, il datore di lavoro dovrà effettuare la comunicazione al responsabile, nella forma scritta. Quando la sospensione del lavoro è del tutto indipendente dalla volontà del datore di lavoro, il prestatore d’opera ha diritto alla corresponsione delle sole ore di lavoro effettivamente prestate. Fra le cause indipendenti dalla volontà del datore di lavoro vanno anche comprese:
a) le eccezionali ed avverse condizioni atmosferiche che non hanno permes- so permesso la raccolta del prodotto in campagna;
b) la sospensione, il ritardo la protrazione o mancato inizio dell’attività gior- naliera giornaliera conseguente a causa imprevista ed incidentale non riconducibile ricon- ducibile alla volontà del datore di lavoro.
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Sospensione del lavoro. In caso di sospensione del lavoro, dipendente dalla volontà del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto alla ordinaria retribuzione per l’intera l'intera giornata anche se la prestazione abbia durata minore salvo che la sospensione del lavoro non sia stata comunicata preventivamente al lavoratore dalla impresa entro la precedente giornata lavorativa, anche verbalmente; in tale seconda ipotesi, nel caso in cui l’azienda richieda che il personale rimanga a disposi- zione disposizione in azienda nell’attesa della ripresa del lavoro, la prima ora sarà remu- nerata remunerata al 50% e le ore successive per intero. La suddetta comunicazione potrà essere data anche attraverso il capo settore, capo banco e/o capolinea; in quest’ultimo quest'ultimo caso, il datore di lavoro dovrà effettuare la comunicazione al responsabile, nella forma scritta. Quando la sospensione del lavoro è del tutto indipendente dalla volontà del datore di lavoro, il prestatore d’opera d'opera ha diritto alla corresponsione delle sole ore di lavoro effettivamente prestate. Fra le cause indipendenti dalla volontà del datore di lavoro vanno anche comprese:
a) le eccezionali ed avverse condizioni atmosferiche che non hanno permes- so la raccolta del prodotto in campagna;
b) la sospensione, il ritardo la protrazione o mancato inizio dell’attività gior- naliera conseguente a causa imprevista ed incidentale non riconducibile alla volontà del datore di lavoro.
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Sospensione del lavoro. In caso di sospensione del lavoro, dipendente dalla volontà del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto alla ordinaria retribuzione per l’intera giornata anche se la prestazione abbia durata minore salvo che la sospensione del lavoro non sia stata comunicata preventivamente al lavoratore dalla impresa entro la precedente giornata lavorativa, anche verbalmente; in tale seconda ipotesi, nel caso in cui l’azienda richieda che il personale rimanga a disposi- zione in azienda nell’attesa della ripresa del lavoro, la prima ora sarà remu- nerata al 50% e le ore successive per intero. La suddetta comunicazione potrà essere data anche attraverso il capo settore, capo banco e/o capolinea; in quest’ultimo caso, il datore di lavoro dovrà effettuare la comunicazione al responsabile, nella forma scritta. Quando la sospensione del lavoro è del tutto indipendente dalla volontà del datore di lavoro, il prestatore d’opera ha diritto alla corresponsione delle sole ore di lavoro effettivamente prestate. Fra le cause indipendenti dalla volontà del datore di lavoro vanno anche comprese:
a) le eccezionali ed avverse condizioni atmosferiche che non hanno permes- so per- messo la raccolta del prodotto in campagna;
b) la sospensione, il ritardo la protrazione o mancato inizio dell’attività gior- naliera giornaliera conseguente a causa imprevista ed incidentale non riconducibile alla volontà del datore di lavoro.
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Sospensione del lavoro. In caso di sospensione del lavoro, dipendente dalla volontà del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto alla ordinaria retribuzione per l’intera giornata anche se la prestazione abbia durata minore salvo che la sospensione del lavoro non sia stata comunicata preventivamente al lavoratore dalla impresa entro la precedente giornata lavorativa, anche verbalmente; in tale seconda ipotesi, nel caso in cui l’azienda richieda che il personale rimanga a disposi- zione disposizione in azienda nell’attesa della ripresa del lavoro, la prima ora sarà remu- nerata remunerata al 50% e le ore successive per intero. La suddetta comunicazione potrà essere data anche attraverso il capo settore, capo banco e/o capolinea; in quest’ultimo caso, il datore di lavoro dovrà effettuare la comunicazione al responsabile, nella forma scritta. Quando la sospensione del lavoro è del tutto indipendente dalla volontà del datore di lavoro, il prestatore d’opera ha diritto alla corresponsione delle sole ore di lavoro effettivamente prestate. DICHIARAZIONE A VERBALE Fra le cause indipendenti dalla volontà del datore di lavoro vanno anche comprese:
a) le eccezionali ed avverse condizioni atmosferiche che non hanno permes- so permesso la raccolta del prodotto in campagna;
b) la sospensione, il ritardo la protrazione o mancato inizio dell’attività gior- naliera conseguente a causa imprevista ed incidentale non riconducibile alla volontà del datore di lavoro.
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